Fuga dopo incidente e omissione di soccorso: il reato si consuma anche se ci si ferma per un attimo (Trib. Udine n. 628/24)
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Fuga dopo incidente e omissione di soccorso: il reato si consuma anche se ci si ferma per un attimo (Trib. Udine n. 628/24)

Fuga dopo incidente e omissione di soccorso: il reato si consuma anche se ci si ferma per un attimo

(Tribunale di Udine, 6 maggio 2024, n. 628)

La sentenza in commento offre una ricostruzione particolarmente chiara del reato di fuga dopo incidente e omissione di soccorso previsto dall’art. 189 del Codice della strada, chiarendo quando la condotta del conducente integra pienamente l’illecito penale anche in assenza di una fuga immediata.

Il caso riguarda un incidente stradale avvenuto in ambito urbano, seguito dall’allontanamento del conducente senza che questi si fosse reso identificabile né avesse verificato le condizioni della persona coinvolta, successivamente risultata ferita.


Che cosa punisce l’art. 189 Codice della strada

L’art. 189 C.d.S. sanziona due condotte distinte:

  • la violazione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente con danni alle persone (comma 6);

  • la violazione dell’obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (comma 7).

Si tratta di reati autonomi, che possono concorrere tra loro, perché tutelano beni giuridici diversi: da un lato l’interesse pubblico all’identificazione dei soggetti coinvolti, dall’altro il dovere di solidarietà verso chi ha subito un danno.

Il reato non richiede una fuga “plateale”

Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda il chiarimento secondo cui il reato non presuppone una fuga immediata o spettacolare.

Anche una condotta apparentemente prudente — come fermarsi per pochi istanti o rallentare — non esclude la responsabilità penale se è seguita da un allontanamento definitivo dal luogo del sinistro.

Nel caso esaminato, l’imputato si era fermato brevemente in una strada laterale solo per controllare i danni alla propria auto, per poi riprendere la marcia e rientrare a casa. Secondo il Tribunale, questa condotta non soddisfa gli obblighi imposti dalla legge, perché manca qualsiasi comportamento diretto a:

  • rendersi identificabile;

  • verificare se vi fossero feriti;

  • consentire l’intervento delle autorità.


Quando scatta il reato: il momento consumativo

Il reato di cui all’art. 189 C.d.S. si consuma nel momento in cui il conducente si allontana definitivamente dal luogo dell’incidente, senza aver adempiuto agli obblighi di fermarsi e di prestare assistenza.

Non rileva che il conducente ritenga, soggettivamente, di non aver causato danni alle persone. È sufficiente che, in base alle modalità dell’urto, non possa ragionevolmente escludere che qualcuno sia rimasto ferito.

Nel caso concreto, l’entità dell’impatto, i danni visibili ai veicoli e il contesto urbano rendevano del tutto prevedibile un possibile danno alla persona, poi effettivamente accertato sotto forma di distorsione cervicale.

Una responsabilità che prescinde dalla gravità delle lesioni

La sentenza ribadisce inoltre che anche lesioni di modesta entità, come il cosiddetto “colpo di frusta”, sono sufficienti a integrare il presupposto oggettivo del reato.

La legge non richiede né la gravità della lesione né la manifestazione immediata dei sintomi: ciò che conta è la possibilità concreta che l’incidente abbia provocato un danno alla persona e la scelta del conducente di non verificare.

Il Tribunale di Udine conferma un orientamento ormai stabile: dopo un incidente non basta fermarsi per un attimo.

L’unico comportamento lecito è restare sul posto, farsi identificare e prestare assistenza.

Chi si allontana per evitare conseguenze legali, anche dopo una breve sosta, risponde del reato di fuga e omissione di soccorso, indipendentemente dalla gravità delle lesioni e dal tempo di manifestazione dei sintomi.


La sentenza integrale

Tribunale Udine, 06/05/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 06/05/2024), n.628

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE


Con decreto di citazione diretta di data 6.11.2023 l'imputato Ma.Al. veniva tratto a giudizio per rispondere dell'imputazione di cui alla rubrica.


All'udienza predibattimentale del 26.3.2024, nella dichiarata assenza dell'imputato, non presente la persona offesa Sn.Ma., si ammetteva il giudizio abbreviato richiesto dalla difesa in forza di procura speciale. All'udienza del 23.4.2024 le parti concludevano come in epigrafe e il giudice pronunciava come da dispositivo.


La penale responsabilità dell'imputato risulta provata oltre il ragionevole dubbio.


Dagli atti del fascicolo del pubblico ministero utilizzabili per la decisione (c.n.r. e relazione Polizia Locale di Udine, rilievi fotografici, verbali s.i.t. di Sn.Ma. di data 13.1.2023 e di Po.Al. di data 19.1.2023, verbale dichiarazioni spontanee rese dall'imputato in data 17.1.2023 in prosieguo al verbale di s.i.t., documentazione ospedaliera) si è evidenziato che verso le ore 18.20 del 13.1.2023 l'odierno imputato, percorrendo alla guida dell'autovettura Toyota Rav 4 tg. (…) di colore bianco, di proprietà della coniuge, la via (…) a Udine e approssimandosi alla rotonda del piazzale (…), si spostava verso il lato destro della carreggiata, a due corsie con senso unico di marcia, e andava a impattare con la fiancata destra contro la parte anteriore sinistra dell'autovettura Ford Focus tg. (…), condotta da Sn.Ma. e di sua proprietà, la quale lo precedeva ed era ferma al segnale di dare precedenza in attesa di immettersi nel piazzale; dopo l'urto la Toyota Rav 4, alla cui guida veniva notato un uomo anziano, proseguiva la marcia, nonostante l'azionamento del clacson da parte della Sn., si immetteva nella rotonda, tagliando la strada agli autoveicoli provenienti dalla destra, e imboccava la via (…), lungo la quale il teste Po.Al., che aveva assistito all'urto e aveva avuto modo di notare che la Toyota Rav 4 si era anche impennata dopo l'impatto, la notava arrestare la marcia; il Po. effettuava il giro dell'isolato per annotare la targa del veicolo, dopodiché lo vedeva allontanarsi definitivamente lungo la via (…).


In sede di spontanee dichiarazioni, utilizzabili in sede di giudizio abbreviato, rese dall'imputato in data 17.1.2023 dopo l'interruzione del verbale di sommarie informazioni testimoniali a causa dell'emergere di indizi di reità a suo carico, egli ammetteva pacificamente di essersi trovato nelle suddette circostanze alla guida dell'autovettura Toyota Rav 4, di avere percepito un urto sulla parte inferiore destra, di avere proseguito la marcia, di essersi poi fermato lungo la via (…) per controllare l'accaduto, notando la presenza di danni alla fiancata destra del veicolo, di avere ripreso la marcia, ritenendo di avere urtato un ostacolo fisso, e di essere infine rincasato al suo domicilio in Cividale del Friuli.


Gli operanti della Polizia Locale di Udine, intervenuti a breve distanza temporale dal sinistro, effettuavano i rilievi del caso in assenza dell'imputato e in presenza della persona offesa Sn.Ma.; l'autovettura Ford Focus da lei condotta presentava visibili danni al lato guida, costituiti da ammaccatura angolare sul paraurti anteriore sinistro e introflessione e ammaccatura del passaruota anteriore sinistro per più della sua metà.


L'autovettura Toyota Rav 4 tg. (…) veniva pertanto individuata dagli operanti come il veicolo coinvolto nel sinistro; essa presentava estesi danni alla fiancata destra, costituiti da ammaccatura della carrozzeria nella parte inferiore in corrispondenza della portiera anteriore destra e per la quasi totalità della lunghezza e ammaccature alla scocca laterale inferiore con abrasione dello strato principale.


Il giorno successivo al sinistro la persona offesa, accusando dolore cervicale, si recava al pronto soccorso dell'Ospedale di San Daniele del Friuli, ove all'esito degli accertamenti del caso (visita e rx rachide cervicale) le veniva diagnosticata una distorsione al rachide cervicale con prognosi di sei giorni e le veniva prescritta terapia farmacologica.


Va ricordato che negli ascritti reati di cui all'art. 189 commi 6 e 7 c.d.s., che sanzionano la violazione dell'obbligo di fermarsi e di prestare assistenza in caso di sinistro con danno a persone, l'elemento obiettivo non è escluso dal rallentamento o dalla sosta momentanea del soggetto, il quale, dopo essersi brevemente fermato, si allontani definitivamente senza prestare soccorso alle persone coinvolte, senza attendere l'arrivo delle forze dell'ordine e senza consentire l'identificazione propria e del veicolo, la quale si renda possibile solo in un momento successivo grazie alle informazioni fornite da testimoni o ad ulteriori indagini.


Il dolo dei reati deve investire sia l'evento dell'incidente, da ricollegarsi al comportamento del conducente - e ascrivibile nel caso in esame alla condotta colposa del Ma., che andava a collidere contro l'autovettura condotta dalla Sn. mentre questa era ferma sulla corsia destra di marcia in attesa di immettersi nella rotonda, così violando il disposto dell'art. 141 commi 2 e 11 codice della strada -, sia il danno alla persona; il dolo può tuttavia assumere la forma indiretta o eventuale, configurabile anche in ordine all'elemento intellettivo del reato, e ricadere sulla necessità di soccorso della persona offesa, che l'imputato ometta consapevolmente di accertare, allontanandosi prematuramente dal luogo del sinistro, pur senza essere in grado di escludere siffatta necessità, ragionevolmente prospettabile nel caso in esame a cagione delle modalità dell'incidente e in particolare della significativa entità dell'impatto e dell'apprezzabile entità dei danni riportati, che il Ma. aveva modo di constatare sulla propria autovettura, fermandosi proprio a tale fine; l'affermazione del Ma. di aver ritenuto che i danni riportati dal veicolo da lui condotto fossero imputabili a un urto contro un ostacolo fisso risulta evidentemente priva di fondamento, sol che si consideri che le modalità dell'incidente e le caratteristiche dei veicoli erano tali da escludere con ogni evidenza che egli potesse non essersi avveduto della presenza dell'autovettura della persona offesa, che si trovava nel suo campo visivo ed era ferma sulla corsia destra di marcia in attesa di immettersi nella rotonda, e dell'urto contro di essa; trattasi di via cittadina dotata di pubblica illuminazione e non vi erano ostacoli al campo visivo del Ma. che potessero aver influito sulla sua percezione dello stato dei luoghi; l'urto era conseguenza di un'errata manovra da parte sua, consistita nell'eccessivo avvicinamento all'autovettura della Sn. per un calcolo erroneo delle distanze e degli ingombri dei veicoli, e la successiva fuga era finalizzata a evitare le conseguenze legali del sinistro (sui tratti delle fattispecie di cui all'art. 189 c.d.s.: Cass. sez. IV, 4.5.2022 n. 18748; Cass. sez. IV, 6.6.2019 n. 25142; Cass. sez. IV, 18.9.2014 n. 42311; Cass. sez. IV, 12.3.2013 n. 16982; Cass. sez. IV, 6.3.2012 n. 17220; Cass. sez. IV, 2.2.2012 n. 9128; Cass. sez. IV, 13.5.2011 n. 25668; Cass. sez. IV, 10.12.2009 n. 3568; Cass. sez. IV, 5.11.2009 n. 43960).


Va osservato che la diagnosticata distorsione al rachide cervicale costituisce un danno alla persona qualificabile come lesione personale, produttiva di imo stato di malattia, siccome comportante un'apprezzabile riduzione della normale funzionalità, unitamente a un'alterazione anatomica per inversione della fisiologica lordosi vertebrale, seppure limitate nel tempo. La dinamica del sinistro e le sue conseguenze lesive appaiono del tutto compatibili con un'improvvisa sollecitazione laterale che aveva a interessare la fiancata dell'autovettura dal lato della conducente e che si ripercuoteva inevitabilmente anche sulla sua persona; non si è acquisito elemento alcuno che induca a ritenere che la diagnosticata distorsione cervicale potesse essere riconducibile a un diverso decorso causale, né sarebbe possibile ipotizzare, trattandosi di mere congetture prive di riscontro probatorio, un errore diagnostico da parte dei sanitari o una simulazione dei sintomi da parte della persona offesa - la quale oltretutto non aveva neppure a presentare denuncia - querela per il reato di lesioni personali colpose -, di modo che vanno disattese le diverse conclusioni esposte nelle consulenze tecniche dimesse dalla difesa nel corso delle indagini preliminari.


Il dolo nella sua forma eventuale presuppone l'obiettiva riconoscibilità del danno alla persona, ad aversi la quale è tuttavia sufficiente che il danno possa essere percettibile dall'osservatore, ciò che deve ritenersi ricorrere nel caso di urto tra autoveicoli di non limitata entità, notorio essendo che una delle più comuni conseguenze di un sinistro stradale è proprio il risentimento alla colonna cervicale, che viene particolarmente sollecitata in tali evenienze, a nulla rilevando che i sintomi della lesione si manifestino a distanza di tempo, come si verifica sovente in casi del genere.


L'apprezzabile entità dei danni cagionati dal sinistro, il non minimale grado della colpa dell'imputato e la pluralità delle condotte di reato ostano all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità prevista dall'art. 131 bis c.p.


Va pertanto affermata la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di rubrica, già contestati come unificati nel vincolo della continuazione a norma dell'art. 81 cpv. c.p., attese l'autonomia tra le due condotte di omissione dell'obbligo di fermarsi e dell'obbligo di prestare assistenza e la sussumibilità delle stesse in un medesimo disegno criminoso; valutati i criteri di cui all'art. 133 c.p., denegato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per lo stato di non incensuratezza e per l'assenza di positivi elementi di meritevolezza che giustifichino la relativa diminuzione di pena, applicata la diminuente di un terzo per il rito abbreviato, è da ritenersi congrua la pena di mesi nove giorni dieci di reclusione, così determinata: p.b. anni uno per il più grave reato di cui all'art. 189 comma 7 c.d.s., aumentata di mesi due ex art. 81 comma 2 c.p., diminuita di un terzo per il rito abbreviato.


Alla condanna consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata che appare congruo stabilire in anni uno, mesi nove, avuto riguardo alla pluralità delle condotte e all'entità delle conseguenze dannose occorse (sanzione base anni uno, mesi sei per art. 189 comma 7 c.d.s., aumentata ad anni uno, mesi nove).


Alla condanna consegue altresì l'obbligo del pagamento delle spese processuali, incluse le eventuali spese di custodia dei beni in sequestro.


A norma dell'art. 163 c.p. sussistono i presupposti per concedere all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena, attesa l'intervenuta riabilitazione dalla precedente condanna da lui riportata - comportante anche l'esclusione della contestata recidiva -, essendo ancora possibile formulare prognosi di astensione da future condotte di reato.


Nell'impossibilità di redazione immediata la sentenza viene depositata nel termine di cui all'art. 544 comma 2 c.p.p.


P.Q.M.


Il Tribunale di Udine sezione penale in composizione monocratica, letti gli artt. 438 e ss., 533 e 535 c.p.p.,


dichiara


l'imputato Ma.Al. colpevole del reato continuato ascritto e, esclusa la contestata recidiva e applicata la diminuente di un terzo per il rito, lo


condanna


alla pena di mesi nove giorni dieci di reclusione, oltre al pagamento delle spese


processuali.


Letto l'art. 163 c.p.,


concede


all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.


Applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida


per la durata di anni uno, mesi nove.


Dispone la trasmissione della sentenza al Prefetto di Udine.


Motivazione riservata nel termine di 15 giorni.


Così deciso in Udine il 23 aprile 2024.


Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2024.


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