Guida in stato di ebbrezza: quando può essere riconosciuta la particolare tenuità del fatto (Cass. Pen. n. 1434/25)
- Avvocato Del Giudice
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Massima
In tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice, nel valutare l’applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., è tenuto a svolgere un apprezzamento complessivo e congiunto delle modalità della condotta, dell’esiguità del pericolo e del grado della colpevolezza, secondo i criteri di cui all’art. 133 c.p.; è pertanto illegittimo il diniego fondato su un solo elemento di segno negativo o su valutazioni automatiche, specie se ancorate a circostanze aggravanti non contestate.
Cass. pen., sez. IV, 11 dicembre 2025, dep. 14 gennaio 2026, n. 1434
Il caso
L’imputato era stato condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), C.d.S., a seguito di accertamento etilometrico che aveva evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,85 g/l alla prima misurazione e 0,82 g/l alla seconda, dunque valori di poco superiori alla soglia di rilevanza penale.
Sia il GIP, in rito abbreviato, sia la Corte di appello di Reggio Calabria avevano escluso l’applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p., motivando il diniego con riferimento alla ritenuta configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186, comma 2-sexies, C.d.S., peraltro mai contestata, e senza procedere a una valutazione complessiva degli elementi favorevoli all’imputato, quali l’incensuratezza, le modalità del fatto e la prossimità del tasso alcolemico alla soglia minima.
La difesa proponeva ricorso per cassazione denunciando la violazione dei criteri legali di valutazione della particolare tenuità del fatto e la motivazione meramente apparente del diniego.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa all’art. 131-bis c.p.
Commento
La pronuncia riprende l’orientamento tracciato dalle Sezioni Unite (Tushaj), ribadendo che la particolare tenuità del fatto non costituisce una valutazione settoriale o automatica, ma richiede un giudizio globale sul fatto storico concreto.
L’art. 131-bis c.p. impone al giudice di verificare se l’offesa sia di particolare tenuità sia per le modalità della condotta siaper l’esiguità del danno o del pericolo, tenendo conto anche del grado della colpevolezza. Tali parametri, letti in combinazione con l’art. 133 c.p., delineano un modello valutativo che esclude scorciatoie argomentative e formule stereotipate.
La decisione assume rilievo perché chiarisce che, anche nel reato di guida in stato di ebbrezza, la presenza di soglie di punibilità non determina alcuna incompatibilità strutturale con l’art. 131-bis c.p.. Il superamento della soglia penale segna l’ingresso nell’area del penalmente rilevante, ma non esaurisce il giudizio sul disvalore concreto del fatto né consente di presumerne automaticamente la gravità.
In questa prospettiva:
la prossimità del tasso alcolemico alla soglia minima costituisce un dato rilevante;
l’assenza di condotte di guida pericolose, l’incensuratezza e le circostanze concrete del controllo devono essere oggetto di valutazione espressa;
non è consentito fondare il diniego su un singolo elemento isolato, tanto più se giuridicamente improprio o non contestato.
Particolarmente significativa è la censura della Cassazione all’utilizzo di espressioni come “tanto basta”, che tradiscono una motivazione apparente e rivelano un approccio incompatibile con la struttura della causa di non punibilità. Il giudizio di tenuità non può ridursi a una clausola di stile, ma deve dar conto delle ragioni per cui, nel caso concreto, la necessità di pena permane.
In definitiva, la sentenza riafferma che l’art. 131-bis c.p. rappresenta una valvola di razionalità del sistema penale, applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza, purché il giudice eserciti in modo effettivo il proprio potere valutativo.La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, ma solo all’esito di un esame serio, completo e coerente del fatto concreto; allo stesso tempo, non può essere esclusa per automatismo, sulla base di presunzioni o scorciatoie argomentative.
Una decisione che rafforza il controllo di legalità sul diniego dell’art. 131-bis c.p. e offre alla difesa un parametro chiaro per contrastare motivazioni meramente rituali.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. IV, ud. 11 dicembre 2025 (dep. 14 gennaio 2026), n. 1434
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza in data 20 febbraio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con cui il Gip del Tribunale di Palmi in data 6.06.2024, all'esito di rito abbreviato, aveva condannato I.A.C. alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), D. Lvo. 30 aprile 1992, n. 285.
L'imputato era stato tratto a giudizio per essersi posto alla guida dell'autovettura Nissan Micra, tg. (omissis) in stato di ebbrezza alcolica; in particolare, a seguito di un servizio di controllo sul territorio effettuato il 13.5.2023 in (omissis) da personale appartenente alla locale Compagnia dei Carabinieri, era stato sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, test che aveva rilevato un tasso alcolico pari a 0,85 g/l alla prima misurazione ed a 0,82 g/l nella seconda misurazione.
2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., per avere omesso la Corte territoriale di tenere conto degli elementi favorevoli all'imputato, pur citandoli, ma facendo riferimento soltanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies, d.lgs n. 285 del 1992, sebbene non contestata.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte; con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Come rilevato da Sez. U, 25/02/2016, n.13681, Tushaj, Rv. 266590-01, il fatto particolarmente tenue va individuato alla stregua di caratteri riconducibili a tre categorie di indicatori, ovvero le modalità della condotta, l'esiguità del danno o del pericolo, il grado della colpevolezza.
Da ciò consegue che il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che postula una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, tanto sul fondamentale rilievo che il disvalore penale del fatto, per assegnare allo stesso l'attributo della particolare tenuità, dipende dalla concreta manifestazione del reato, che ne segna perciò il disvalore.
Nel pervenire a tale conclusione, le Sezioni Unite hanno ritenuto illuminante il riferimento testuale, contenuto nell'art. 131 bis cod. pen., alle modalità della condotta, segno che la nuova normativa non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle forme di estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e conseguentemente il bisogno di pena.
In altri termini, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, occorre avere riguardo, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, al fatto storico, alla situazione reale ed irripetibile costituita da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall'agente perché non è in questione la conformità del fatto al tipo (la causa di non punibilità presuppone l'esistenza di un fatto conforme al tipo ed offensivo ma il cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere necessità di pena), bensì l'entità del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta nella sua componente oggettiva e soggettiva.
La necessità di compiere questa complessa valutazione alla luce dell'art.133, comma 1, cod. pen. pone in rilievo oltre alle caratteristiche dell'azione e alla gravità del danno o del pericolo, anche l'intensità del dolo e il grado della colpa, per cui, essendo richiesta, nell'ottica delle Sezioni Unite, la ponderazione della colpevolezza in termini di esiguità e quindi la sua graduazione, è del tutto naturale che il giudice sia chiamato ad un apprezzamento di tutte le rilevanti contingenze che caratterizzano ciascuna vicenda concreta ed in specie di quelle afferenti alla condotta; ed anche riguardo alla ponderazione dell'entità del danno o del pericolo occorre compiere una valutazione mirata sulla manifestazione del reato, sulle sue conseguenze, sicché l'esiguità del disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno ed alla colpevolezza.
All'interno poi di ogni indicatore il giudice è quindi chiamato a operare un bilanciamento tra i vari elementi del caso concreto (conseguendone che il giudizio finale di particolare tenuità dell'offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131bis cod. pen. sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità e alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi, (infatti, secondo il tenore letterale dell'art. 131bis cod. pen., nella parte del primo comma che qui interessa, la punibilità è esclusa quando, sia per le modalità della condotta che per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità; in senso conforme Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647).
1.2. Con particolare riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza, la giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che la causa di non punibilità in quanto configurabile in relazione ad ogni fattispecie criminosa, è applicabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile con il giudizio di particolare tenuità la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi sia una fattispecie che integra un illecito amministrativo; dovendosi altresì ritenere che l'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen. deve motivarsi con riferimento alle concrete modalità di estrinsecazione del fatto, tali da generare un pericolo significativo in termini di non esiguità (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Rv. 285065).
2. Ciò posto, la valutazione della Corte territoriale non è in linea con i predetti principi, atteso che ha motivato il diniego dell'art. 131 bis cod.pen. facendo leva su un solo elemento di segno negativo (come attestato plasticamente dalla dizione "tanto basta"), ovvero l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 sexies d.lgs n. 285 del 1992, peraltro neanche contestata, senza quindi valutare tutti gli altri elementi di segno positivo, quali il tasso alcolemico di poco superiore alla soglia, l'incensuratezza, le modalità e le circostanze del fatto. Né peraltro in alcun modo, trattandosi di doppia conforme di condanna, soccorre la sentenza di primo grado che sul punto si limita a statuire "valutata la pericolosità della condotta, non sembrano sussistere i presupposti previsti dall'art. 131 bis cod.pen. ai fini del proscioglimento".
3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione inerente all'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen. e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria.

