La massima
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura (Cassazione penale , sez. V , 15/07/2020 , n. 25029).
Fonte: Ced Cassazione Penale
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La sentenza
Cassazione penale , sez. V , 15/07/2020 , n. 25029
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 31 gennaio 2019 dal Giudice monocratico del Tribunale di Vasto, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace di Gissi, che aveva condannato, anche agli effetti civili, R.L.A., R.C., R.G. ed R.E.M. per minacce e lesioni volontarie ai danni di B.S.;
la riforma, in particolare, è consistita nella riqualificazione della fattispecie di cui all'art. 582 c.p. ascritta a R.C. in quella di cui all'art. 581 c.p., con conseguente rideterminazione in mitius del trattamento sanzionatorio relativo a detto imputato.
2. Ricorrono avverso detta sentenza tutti gli imputati a mezzo del comune difensore, con un ricorso unico, articolato su due motivi.
2.1. Il primo motivo denunzia violazione dell'art. 612 c.p. perchè ai ricorrenti non sarebbe addebitabile la prospettazione del male ingiusto necessario per l'integrazione della fattispecie, tenuto anche conto dell'inidoneità coartante della minaccia, della personalità dei protagonisti della contrapposizione e della esasperazione che l'atteggiamento della persona offesa determinava; il volantino pubblicitario che ha dato la stura allo scontro, infatti, la ritraeva in una posa provocante e la stessa si era presentata nel locale dove si stava svolgendo la festa del figlio che l'attuale compagno aveva avuto con R.L.A..
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 581 e 582 c.p..
Quanto all'addebito di lesioni lievi a carico di R.G., il ricorso contesta che un graffio possa integrare l'alterazione anatomica o funzionale richiesta per la configurazione della fattispecie. Avuto riguardo alle percosse, frutto della riqualificazione della fattispecie ex art. 582 c.p. addebitata a R.C., il ricorrente invoca l'annullamento della sentenza impugnata perchè la spinta data alla persona offesa era di entità non avvertibile e simbolica e non si trattava di una condotta colpevole. Il Giudice di merito aveva reputato l'imputato responsabile sulla sola base di testimonianze del tutto inadeguate, ben potendo identificarsi in un terzo - diverso dal R. - l'uomo descritto dalle testimoni come l'aggressore.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ex art. 83, comma 12-ter conv. con modifiche con L. 24 aprile 2020, n. 27, ha invocato l'inammissibilità dei ricorsi perchè le censure costituirebbero un tentativo di indurre una rilettura degli elementi di prova ed un nuovo apprezzamento di fatto, mentre non sussistono nè errori in diritto, nè vizi motivazionali.
4. L'Avv. Carmine Petrucci per la parte civile ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. Il primo motivo di ricorso - che denunzia violazione dell'art. 612 c.p. - è inammissibile siccome generico, limitandosi ad una riflessione circa la necessaria idoneità coartante della minaccia, senza tuttavia confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, laddove il Giudice monocratico ha evidenziato che la pregressa tensione dei rapporti tra i R., protagonisti dell'aggressione corale, e la B. aveva potuto fondare la convinzione che le espressioni a lei rivolte - che non vengono negate si sarebbero potute tradurre in fatti. Quanto alla questione della provocazione, il ricorso è ancora una volta generico, laddove non si comprende quale rilievo scriminante abbia, rispetto alla constatata natura minatoria delle espressioni proferite, l'atteggiamento in tesi provocatorio della parte lesa. La doglianza, piuttosto, pare, in parte qua, lo sviluppo di una questione già posta al Giudice dell'appello (e da quest'ultimo motivatamente disattesa) e non riproposta a questa Corte, vale a dire quella della presunta applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p..
Per il resto, ogni censura che tenda, anche larvatamente, a mettere in discussione non già la correttezza in diritto della decisione, ma il tessuto motivazionale che la sostiene è inammissibile, dati gli attuali confini del giudizio di legittimità relativo alle sentenze del Tribunale che decidono gli appelli contro le sentenze del Giudice di pace. Basti qui rimarcare che la pronunzia avversata è stata emessa dopo l'introduzione a far tempo dal 6 marzo 2018, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 febbraio 2018, n. 11 dell'art. 606 c.p.p., comma 2-bis, e del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 39-bis secondo cui, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lett. a), b) e c) (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Quanto al segmento che concerne le lesioni addebitate a R.G., il motivo è manifestamente infondato.
Il Collegio, invero, intende ribadire in questa sede il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio, giacchè anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura (Sez. 5, n. 16271 del 16/03/2010, Esposito, Rv. 247259).
2.2. A proposito dell'altro imputato, R.C., il ricorso pone una ricostruzione alternativa delle emergenze probatorie, che si scontra con quella della sentenza impugnata, che ha ritenuto sintomatico del dolore generato dalle spinte portate alla vittima l'arrossamento dei polsi di quest'ultima che la testimone Rullo aveva riferito di avere visto. Il ricorrente pare ignorare, inoltre, che la riconducibilità a lui del fatto è stata fondata sulle accuse della persona offesa e sul riscontro della teste M.. Quello del ricorrente, dunque, appare non solo il tentativo di dedurre un vizio motivazionale non più denunziabile dinanzi a questa Corte ex art. 606 c.p.p., comma 2-bis, ma di sollecitare addirittura un'inammissibile rivisitazione delle risultanze istruttorie, senza peraltro il dovuto confronto con l'ordito motivazionale della sentenza impugnata.
3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex. L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). I ricorrenti vanno altresì condannati a rifondere le spese sostenute nel grado dalla parte civile, che si liquidano in Euro 1.100,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 1100,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2020