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Riciclaggio: il reato previsto dall'art. 648-bis c.p.

3 ore fa
Tempo di lettura: 26 min

Il delitto di riciclaggio, previsto dall'art. 648-bis del codice penale, punisce la sostituzione, il trasferimento o il compimento di altre operazioni su denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa, realizzate in modo da ostacolare l'identificazione della loro origine.

La fattispecie assume particolare rilievo nelle indagini relative a movimentazioni bancarie, frodi informatiche, reati tributari, operazioni societarie, trasferimenti internazionali di capitali e investimenti effettuati attraverso strumenti finanziari o criptovalute.

L'ampiezza della norma, tuttavia, non consente di qualificare come riciclaggio ogni movimento di denaro sospetto, ogni trasferimento verso un conto intestato a terzi o ogni operazione economicamente anomala.

Per affermare la responsabilità penale occorre verificare la provenienza delittuosa delle utilità, la concreta idoneità dissimulatoria della condotta, la consapevolezza dell'agente e la sua estraneità al reato presupposto.

La disponibilità di denaro di origine non giustificata non coincide, da sola, con la prova del riciclaggio. La distinzione tra sospetto investigativo e responsabilità penale costituisce uno dei problemi centrali dell'art. 648-bis c.p.

In questa guida analizziamo la disciplina del riciclaggio, le differenze rispetto a ricettazione e autoriciclaggio, le questioni relative al reato presupposto, i sequestri e la confisca, attraverso la giurisprudenza della Corte di Cassazione e le sentenze di merito già pubblicate nella raccolta dello Studio.

Indagini per riciclaggio o sequestro di denaro e beni?

Lo Studio Legale dell'avv. Salvatore del Giudice concentra la propria attività nella difesa penale per riciclaggio, autoriciclaggio, reati tributari e criminalità economica, con particolare attenzione alla prova del reato presupposto, alla ricostruzione delle operazioni finanziarie e alla contestazione delle misure cautelari patrimoniali.

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1. Che cos'è il riciclaggio secondo l'art. 648-bis c.p.?

Il riciclaggio consiste nel compimento di operazioni su denaro, beni o altre utilità provenienti da un precedente reato, effettuate in modo da ostacolare l'identificazione della loro origine delittuosa.

La disposizione tutela più interessi: la corretta amministrazione della giustizia, la possibilità di ricostruire la circolazione dei proventi criminali e l'integrità dell'ordine economico, oltre ai profili patrimoniali propri della collocazione sistematica del reato.

L'art. 648-bis c.p. non punisce semplicemente il possesso di ricchezza illecita. Punisce un'ulteriore condotta che interviene sulla circolazione, sulla trasformazione o sull'identificabilità del provento.

L'elemento caratterizzante è dunque l'idoneità dell'operazione a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa.

La fattispecie è costruita come reato a forma libera. Il legislatore non ha tipizzato un catalogo chiuso di operazioni, ma ha previsto tre modalità alternative: sostituzione, trasferimento e compimento di altre operazioni aventi capacità ostacolante.

La natura aperta della norma consente di ricomprendere condotte materialmente e giuridicamente molto diverse, ma impone un accertamento rigoroso per evitare che ogni operazione economica successiva alla commissione di un reato venga automaticamente considerata riciclaggio.

La Cassazione ha chiarito che anche una pluralità di atti singolarmente leciti può integrare il delitto, quando tali atti siano complessivamente riconducibili a un'operazione dissimulatoria.


2. Qual è la pena prevista per il riciclaggio?

L'art. 648-bis c.p. prevede, nell'ipotesi ordinaria, la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro.

La disciplina è stata modificata dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195, che ha ampliato il catalogo dei reati presupposto, comprendendo anche i delitti colposi e, a determinate condizioni, le contravvenzioni.

La procedibilità è d'ufficio.

Per l'ipotesi ordinaria è prevista la competenza del Tribunale in composizione collegiale, mentre per l'ipotesi relativa ai proventi contravvenzionali è prevista la competenza monocratica, con le ulteriori regole processuali applicabili.

La disciplina normativa è consultabile nel d.lgs. 195/2021 su Normattiva.


La riforma del 2021 e i nuovi reati presupposto

Prima della riforma, il riciclaggio richiedeva che le utilità provenissero da un delitto non colposo.

L'eliminazione di tale requisito ha ampliato il campo applicativo dell'incriminazione.

Oggi possono assumere rilievo anche i proventi di delitti colposi, nonché quelli delle contravvenzioni caratterizzate dai limiti edittali indicati dall'art. 648-bis, comma 2, c.p.

L'estensione non elimina però la necessità di dimostrare il collegamento tra le utilità oggetto dell'operazione e il reato presupposto.

Il fatto che un soggetto abbia ricevuto somme da una persona indagata, da una società sottoposta ad accertamenti o da un'attività economica irregolare non dimostra automaticamente che tali somme costituiscano provento di reato.

Deve essere accertata la derivazione del bene da una fattispecie penalmente rilevante.


3. Quali condotte integrano il reato di riciclaggio?

La disposizione distingue tre modalità alternative di realizzazione del delitto.

3.1. La sostituzione di denaro, beni o utilità

La sostituzione consiste nel rimpiazzo di un'utilità proveniente da reato con un'altra, attraverso un'operazione che ostacoli l'identificazione dell'origine delittuosa.

La conversione di denaro contante in strumenti finanziari, il cambio di valuta o la trasformazione delle disponibilità in beni differenti possono assumere rilievo, quando ricorrano gli ulteriori elementi della fattispecie.

L'operazione non deve necessariamente rendere impossibile qualsiasi successiva ricostruzione investigativa.

La giurisprudenza ritiene sufficiente che il meccanismo sia idoneo a rendere più difficile l'identificazione della provenienza.

Non ogni conversione patrimoniale costituisce però riciclaggio. È necessario dimostrare che l'operazione abbia avuto ad oggetto utilità provenienti da reato e presenti la capacità ostacolante richiesta dalla norma.

3.2. Il trasferimento di denaro

Il trasferimento può realizzarsi attraverso bonifici, passaggi tra conti correnti, cessioni patrimoniali o altre operazioni capaci di modificare la disponibilità del bene.

Uno dei problemi più controversi riguarda i movimenti bancari tracciabili.

La tracciabilità dell'operazione non esclude, secondo la Cassazione, la configurabilità del riciclaggio.

È infatti possibile che un trasferimento formalmente registrato renda comunque più complesso il collegamento tra il denaro e il reato che lo ha generato.

La Corte ha applicato tale principio anche ai trasferimenti verso conti o carte intestati a soggetti differenti dall'autore del reato presupposto.

Cassazione n. 34968/2025: anche un trasferimento tracciabile può essere riciclaggio

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 34968/2025, già pubblicata sul sito dello Studio, affronta il trasferimento di somme provenienti da una truffa verso una carta prepagata intestata a un soggetto diverso dall'autore del reato presupposto.

Le operazioni erano accompagnate dall'indicazione di una causale non corrispondente alla loro effettiva ragione economica.

La Corte ha riconosciuto la capacità dissimulatoria del trasferimento, pur essendo la movimentazione astrattamente tracciabile.

La decisione chiarisce che non è l'impossibilità assoluta di seguire il denaro a caratterizzare il reato, ma l'idoneità dell'operazione a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.


3.3. Le altre operazioni dissimulatorie

La clausola conclusiva dell'art. 648-bis c.p. consente di ricomprendere condotte differenti dalla sostituzione e dal trasferimento in senso stretto.

Possono assumere rilievo la trasformazione materiale di beni, l'alterazione dei loro elementi identificativi, l'interposizione di soggetti, le operazioni societarie e determinati meccanismi di frazionamento patrimoniale.

La fattispecie rimane tuttavia subordinata alla verifica della concreta capacità ostacolante dell'operazione.

La nozione di riciclaggio non può essere dilatata fino a identificarsi con qualsiasi comportamento successivo alla commissione di un reato.

È necessario individuare una condotta ulteriore rispetto alla semplice ricezione o detenzione del bene e dimostrare perché essa abbia inciso sull'identificabilità della sua provenienza.

Cassazione n. 20748/2024: la differenza tra ricevere denaro e riciclarlo

La Cassazione, con sentenza n. 20748/2024 della seconda sezione, ha distinto la disponibilità del bene di provenienza delittuosa dalle successive operazioni positive di sostituzione, trasferimento o dissimulazione.

La distinzione è essenziale per separare il riciclaggio dalla ricettazione.

La semplice ricezione del bene non è necessariamente sufficiente per integrare il delitto più grave.

Occorre una condotta ulteriore connotata dall'idoneità a ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa.


4. Il reato presupposto: quando il denaro può considerarsi di provenienza delittuosa?

L'esistenza di un reato presupposto costituisce un elemento strutturale del riciclaggio.

Il denaro, i beni o le altre utilità oggetto delle operazioni devono derivare da una precedente condotta penalmente rilevante, secondo le condizioni stabilite dall'art. 648-bis c.p.

Nella prassi investigativa, l'origine dei fondi può essere ricondotta a frodi fiscali, truffe, appropriazioni indebite, bancarotte fraudolente, traffico di sostanze stupefacenti, delitti contro la pubblica amministrazione e altre attività delittuose.

La questione più importante è tuttavia probatoria.

Per affermare la responsabilità di riciclaggio non è sempre necessario che l'autore del reato presupposto sia stato identificato o condannato con sentenza irrevocabile.

La giurisprudenza ammette che la provenienza delittuosa venga dimostrata anche mediante elementi indiziari, purché la ricostruzione soddisfi lo standard probatorio richiesto nella fase processuale considerata.

Ciò non significa che il reato presupposto possa rimanere una generica ipotesi investigativa priva di riscontro.

4.1. Non serve una precedente condanna, ma occorre provare l'origine delittuosa

La Cassazione, con sentenza n. 21618/2024, ha ribadito che ricettazione e riciclaggio non richiedono necessariamente l'esatto accertamento giudiziale del delitto presupposto, potendo la sua configurabilità emergere dagli elementi fattuali acquisiti.

Il principio deve essere letto correttamente.

L'autonomia del processo per riciclaggio rispetto a quello relativo al reato presupposto non comporta l'eliminazione dell'onere probatorio.

La provenienza delittuosa rimane un elemento del fatto tipico e deve essere accertata dal giudice.


4.2. Il reato presupposto deve essere individuato almeno nella sua tipologia

Il principio trova un'importante precisazione in Cass. pen., sez. II, n. 20507/2024.

La vicenda riguardava il sequestro di 76.980 euro rinvenuti nella disponibilità di una persona sottoposta a indagine per ricettazione.

La Corte ha censurato l'ordinanza che non aveva individuato neppure implicitamente la tipologia del reato presupposto, pur valorizzando elementi ritenuti sospetti.

La difesa aveva inoltre prodotto documentazione relativa alla provenienza delle somme, che non era stata adeguatamente considerata.

La Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio.

La decisione afferma un principio particolarmente importante per la difesa: il sospetto sull'origine del denaro non può sostituire l'individuazione della fattispecie criminosa dalla quale esso dovrebbe provenire.

Non occorre necessariamente ricostruire ogni dettaglio del reato presupposto, ma è necessario individuare un antecedente delittuoso coerente con le risultanze investigative.


In senso conforme:

4.3. Le precisazioni del 2026 sul sequestro probatorio

La giurisprudenza del 2026 ha ulteriormente affrontato il problema.

Cass. pen., sez. II, n. 24732/2026 ha ribadito, in tema di sequestro probatorio per riciclaggio, ricettazione, reimpiego e autoriciclaggio, la necessità di individuare almeno la tipologia del reato presupposto, senza richiederne la ricostruzione completa.

Nello stesso anno, Cass. pen., sez. II, n. 20449/2026 ha però precisato, con riferimento a un sequestro probatorio per ricettazione disposto in una fase ancora iniziale delle indagini, che il livello di dettaglio dell'ipotesi accusatoria può essere valutato tenendo conto dello sviluppo delle investigazioni.

Le decisioni non vanno quindi presentate come affermazioni necessariamente incompatibili.

La verifica del fumus commissi delicti deve tenere conto della natura del sequestro, della fase procedimentale e degli elementi concretamente disponibili.

Per la difesa, il problema centrale rimane la necessità di contrastare il passaggio da una mera anomalia patrimoniale alla presunzione di un'origine delittuosa.


5. Il dolo nel riciclaggio: la consapevolezza dell'origine illecita

Il riciclaggio è un delitto doloso.

L'elemento soggettivo richiede la consapevolezza della provenienza delittuosa delle utilità e la coscienza e volontà di compiere un'operazione caratterizzata dall'idoneità a ostacolare l'identificazione della loro origine.

Non è necessario dimostrare che l'imputato conoscesse ogni dettaglio del delitto presupposto.

È però necessario accertare una rappresentazione soggettiva compatibile con il dolo, senza ricavarla automaticamente dalla sola irregolarità dell'operazione.

Il problema diventa particolarmente delicato quando il soggetto indagato abbia messo a disposizione un conto bancario, ricevuto un bonifico, eseguito un trasferimento per conto di terzi o partecipato a un'operazione societaria senza conoscere direttamente la precedente attività criminosa.

5.1. È configurabile il dolo eventuale?

La giurisprudenza riconosce la possibilità di configurare il riciclaggio anche a titolo di dolo eventuale.

Occorre che il soggetto si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza delittuosa delle utilità e abbia consapevolmente accettato tale eventualità.

Non sono sufficienti la semplice disattenzione, la superficialità nei controlli o una generica situazione di sospetto.

La prova dell'accettazione del rischio può essere desunta da una pluralità di circostanze: ripetitività delle operazioni, assenza di una plausibile ragione economica, utilizzo di soggetti interposti, causali fittizie, frazionamento delle somme e altre anomalie significative.

Tali elementi devono però essere valutati complessivamente e riferiti alla concreta consapevolezza dell'imputato.

La Cassazione, con sentenza n. 36893/2018, ha affrontato proprio il problema del dolo eventuale in operazioni connotate da elementi indicativi della provenienza illecita dei capitali.


5.2. Conti correnti utilizzati per ricevere denaro proveniente da frodi informatiche

L'utilizzo di conti correnti intestati a soggetti diversi dall'autore della frode è una delle ipotesi ricorrenti nella prassi.

La Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del riciclaggio quando il titolare del conto, estraneo alla frode presupposta, abbia consapevolmente consentito l'accredito di somme delittuose e partecipato a operazioni idonee a ostacolarne l'identificazione.

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 19125/2023 riguarda un caso nel quale il denaro proveniente da frode informatica era stato trasferito su un conto nella disponibilità dell'imputato e successivamente movimentato attraverso vaglia postali.

La questione difensiva non può essere risolta attraverso il semplice accertamento della titolarità del conto.

Occorre dimostrare la condotta effettivamente attribuita al soggetto, la sua consapevolezza dell'origine del denaro e la capacità dissimulatoria delle operazioni contestate.


6. Riciclaggio e ricettazione: quali sono le differenze?

Il riciclaggio deve essere distinto dal delitto di ricettazione previsto dall'art. 648 c.p.

Entrambe le fattispecie presuppongono la provenienza penalmente illecita delle utilità, nei limiti previsti dalle rispettive disposizioni.

La ricettazione, tuttavia, punisce l'acquisto, la ricezione, l'occultamento o l'intermediazione relativi a denaro o cose di provenienza illecita, con il fine specifico di procurare un profitto.

Il riciclaggio richiede invece una condotta di sostituzione, trasferimento o altra operazione caratterizzata dall'idoneità a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa.

Ricettazione – art. 648 c.p.

Riciclaggio – art. 648-bis c.p.

Acquisto, ricezione, occultamento o intermediazione

Sostituzione, trasferimento o altra operazione dissimulatoria

Finalità di procurare un profitto

Dolo generico relativo alla condotta e alla provenienza delittuosa

Non richiede necessariamente un'operazione di ripulitura

Richiede l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza

Reclusione ordinaria da 2 a 8 anni

Reclusione ordinaria da 4 a 12 anni

Il discrimine non è costituito semplicemente dal numero delle operazioni poste in essere.

Una sola operazione può integrare riciclaggio quando presenti la capacità ostacolante richiesta dalla legge.

Viceversa, la mera disponibilità di un bene, anche accompagnata da circostanze sospette, non dimostra necessariamente la realizzazione di una condotta di riciclaggio.

In sede difensiva, la corretta qualificazione giuridica può incidere significativamente sul trattamento sanzionatorio e sulla competenza del giudice.


7. Riciclaggio e autoriciclaggio: chi può rispondere dell'art. 648-bis?

Una delle questioni fondamentali riguarda il rapporto tra l'autore del reato presupposto e il soggetto che realizza le successive operazioni patrimoniali.

L'art. 648-bis c.p. si apre con la clausola «fuori dei casi di concorso nel reato».

Ne consegue che il soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto non risponde, per la successiva movimentazione dei relativi proventi, di riciclaggio ai sensi dell'art. 648-bis.

Può invece assumere rilievo la distinta fattispecie di autoriciclaggio prevista dall'art. 648-ter.1 c.p., introdotta dalla legge n. 186/2014.

7.1. La struttura dell'autoriciclaggio

L'autoriciclaggio punisce, ricorrendone i presupposti, il soggetto che abbia commesso o concorso a commettere il reato presupposto e che successivamente impieghi, sostituisca o trasferisca le utilità illecite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, ostacolandone concretamente l'identificazione della provenienza.

La fattispecie presenta quindi requisiti specifici che non possono essere sovrapposti automaticamente a quelli dell'art. 648-bis.

Particolare rilievo assume l'esclusione delle condotte di mera utilizzazione o godimento personale, nei limiti previsti dalla disposizione.

Anche il rapporto temporale tra reato presupposto e successiva operazione è determinante.

Non ogni trasferimento successivo al delitto costituisce un autonomo riciclaggio o autoriciclaggio. Occorre identificare una condotta ulteriore rispetto a quella necessaria alla consumazione del reato presupposto.

7.2. Il concorso nel reato presupposto e la clausola di riserva

La distinzione deve essere affrontata con particolare attenzione quando il soggetto indagato abbia partecipato alla realizzazione del delitto dal quale provengono le utilità.

La semplice successione cronologica tra reato presupposto e operazione di trasferimento non è sufficiente per distinguere il concorso nel primo reato dal riciclaggio.

Occorre verificare se la promessa di ripulire il denaro, l'organizzazione dei trasferimenti o la predisposizione delle strutture societarie abbiano contribuito causalmente alla commissione del delitto presupposto.

La questione emerge in modo particolare nelle frodi fiscali organizzate e nei procedimenti per bancarotta fraudolenta.


8. Riciclaggio e reati tributari: fatture false, frodi fiscali e trasferimenti di capitali

I reati tributari costituiscono una delle principali aree nelle quali possono sorgere contestazioni per riciclaggio e autoriciclaggio.

Le indagini possono riguardare i proventi di frodi IVA, emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni fraudolente e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

L'esistenza di una violazione fiscale non è però sufficiente a integrare il reato presupposto.

Occorre anzitutto verificare la configurabilità di un delitto tributario e individuare l'utilità economica che ne costituisce il provento.

8.1. Quando si forma il provento del reato tributario?

L'individuazione del momento consumativo del reato presupposto può assumere rilievo decisivo.

La Cassazione ha escluso la configurabilità del riciclaggio di somme asseritamente sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti dichiarativi quando il relativo reato tributario non si fosse ancora consumato e non si fosse quindi prodotto il provento contestato.

Il principio è richiamato da Cass. pen., sez. II, n. 30889/2020.

Il problema deve essere risolto attraverso la ricostruzione della specifica fattispecie tributaria e della natura economica del profitto.

Non è sufficiente che le somme siano state movimentate durante un periodo nel quale erano in corso condotte fiscalmente irregolari.

Occorre verificare se costituissero effettivamente provento di un reato già configurabile.

8.2. Riciclaggio e dichiarazione fraudolenta mediante fatture false

Il reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall'art. 2 del d.lgs. 74/2000 può assumere rilievo come reato presupposto del riciclaggio.

La contestazione richiede tuttavia di distinguere l'autore della frode fiscale dal soggetto che avrebbe realizzato le successive operazioni dissimulatorie.

Inoltre, deve essere individuata la somma o l'utilità economica concretamente derivante dal delitto tributario.

La mera esistenza di fatture false o di movimentazioni non giustificate non dimostra necessariamente che i fondi successivamente trasferiti costituiscano profitto del reato.

Per l'approfondimento delle fattispecie fiscali si rinvia alla sezione dello Studio dedicata ai reati tributari e al diritto penale d'impresa.


8.3. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio

I materiali giurisprudenziali più recenti consentono di approfondire il rapporto tra il delitto previsto dall'art. 11 del d.lgs. 74/2000 e l'autoriciclaggio.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 302/2026, ha riconosciuto la possibilità del concorso tra sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio, in una vicenda caratterizzata da distrazioni di risorse aziendali mediante operazioni prive di adeguata giustificazione contabile e da un successivo reimpiego.

La questione è particolarmente delicata.

Occorre distinguere il profitto del reato di sottrazione fraudolenta dall'oggetto delle operazioni successive e verificare se queste integrino una condotta autonoma, caratterizzata dalla concreta capacità ostacolante richiesta dall'art. 648-ter.1 c.p.

La distinzione è necessaria per evitare duplicazioni dell'addebito e un'indebita sovrapposizione tra la fase di realizzazione del delitto tributario e la successiva circolazione delle utilità.


9. Riciclaggio e bancarotta fraudolenta: le operazioni societarie possono costituire condotte dissimulatorie?

Il riciclaggio può riguardare anche beni e disponibilità economiche provenienti da delitti di bancarotta fraudolenta.

Le indagini interessano frequentemente operazioni di cessione di aziende o rami d'azienda, trasferimenti di beni societari, interposizioni di soggetti e passaggi patrimoniali tra imprese riconducibili ai medesimi amministratori.

La difficoltà consiste nel distinguere la condotta distrattiva che integra il reato presupposto dalla successiva operazione dissimulatoria.

La giurisprudenza ha chiarito che la mera ricezione di somme distratte dalla società, accompagnata dalla consapevolezza del dissesto e dall'assenza di titolo giustificativo, può porre anzitutto un problema di concorso dell'estraneo nella bancarotta fraudolenta.

È il principio affrontato da Cass. pen., sez. V, n. 2298/2017.


Le cessioni di rami d'azienda come operazioni di riciclaggio

Con Cass. pen., sez. II, n. 5937/2026, la Suprema Corte ha affrontato una vicenda caratterizzata da plurime cessioni di rami d'azienda a società costituite nell'ambito di un'operazione di parcellizzazione e successiva riconduzione dei beni alla disponibilità dell'amministratore di fatto.

Secondo la massima, le operazioni negoziali, pur formalmente regolari, possono integrare riciclaggio quando costituiscano un meccanismo concretamente idoneo a ostacolare la ricostruzione della provenienza e della circolazione dei beni sottratti ai creditori.

Il principio richiede una verifica sostanziale delle operazioni societarie.

La regolarità formale di una cessione non esclude la configurabilità del delitto, ma neppure l'articolazione di più passaggi patrimoniali consente di presumere un'attività di riciclaggio.

Occorre ricostruire la funzione economica degli atti, la provenienza dei beni e il loro effetto sulla possibilità di identificarne l'origine.


10. Riciclaggio attraverso Postepay, carte prepagate e conti correnti di terzi

L'utilizzo di carte prepagate e conti intestati a soggetti diversi dall'autore del reato presupposto è una delle modalità frequentemente contestate nei procedimenti per riciclaggio.

Le indagini possono riguardare l'accredito di somme provenienti da truffe informatiche, il frazionamento degli importi, il successivo prelievo in contanti o il trasferimento verso altri strumenti di pagamento.

La titolarità formale della carta, tuttavia, non costituisce di per sé prova della responsabilità penale.

L'accertamento deve riguardare la consapevolezza del soggetto, la funzione concretamente assunta dallo strumento di pagamento e la capacità ostacolante dell'operazione.

Cassazione n. 32392/2026: la messa a disposizione della Postepay può integrare riciclaggio

Una decisione particolarmente significativa è Cass. pen., sez. II, n. 32392/2026, relativa all'attivazione di una carta Postepay utilizzata per ricevere parte dei proventi di un precedente reato.

Secondo la massima, il denaro era stato frazionato in più tranche, trasferite verso carte intestate a soggetti differenti o convertite in vaglia postali.

La Corte ha valorizzato la messa a disposizione dello strumento di pagamento quale segmento di un meccanismo idoneo a ostacolare la tracciabilità del profitto illecito.

La pronuncia non consente però di affermare che la semplice intestazione di una carta prepagata costituisca sempre riciclaggio.

È necessario considerare la funzione della carta nell'operazione complessiva, la provenienza delle somme, la partecipazione dell'intestatario e il relativo elemento soggettivo.

Il problema difensivo assume particolare importanza nei procedimenti in cui vengano coinvolte persone che abbiano prestato il proprio conto o la propria carta a terzi, senza partecipare direttamente alla frode informatica.


11. Riciclaggio di criptovalute e cryptoassets

Le criptovalute hanno assunto crescente rilevanza nelle indagini relative al riciclaggio e all'autoriciclaggio.

Bitcoin, stablecoin e altri strumenti digitali possono essere utilizzati per trasferire, conservare o trasformare disponibilità economiche.

La loro natura digitale non esclude che possano costituire beni o utilità rilevanti ai fini delle fattispecie incriminatrici.

Tuttavia, l'utilizzo di criptovalute non costituisce di per sé un indice sufficiente di riciclaggio.

Occorre verificare l'origine dei fondi utilizzati, la concreta struttura delle operazioni e la capacità di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Cassazione n. 26731/2026: autoriciclaggio e acquisto di criptovalute

La sentenza Cass. pen., sez. II, n. 26731/2026 affronta l'impiego dei proventi del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte nell'acquisto e nella successiva movimentazione di cryptoassets.

La Corte ha riconosciuto che le criptovalute costituiscono beni giuridicamente rilevanti, suscettibili di autonomi rapporti di scambio e capaci di rappresentare l'oggetto materiale dell'autoriciclaggio.

L'operazione di acquisto può assumere una funzione di sostituzione delle utilità originarie quando si inserisca in un meccanismo concretamente idoneo a ostacolare l'identificazione della loro provenienza.

La decisione assume rilievo anche sul piano dei sequestri.

Gli accertamenti richiedono la ricostruzione dei passaggi tra conti bancari, piattaforme di scambio e portafogli digitali, nonché l'individuazione dell'effettiva disponibilità delle risorse.

Il carattere pseudonimo di alcune operazioni non elimina la necessità di dimostrare la riferibilità delle transazioni all'indagato.

La prova nelle indagini sulle criptovalute

La ricostruzione della provenienza delle utilità può richiedere un'analisi congiunta della documentazione bancaria, dei dati delle piattaforme di scambio e delle transazioni registrate sulle reti blockchain.

Il problema non riguarda soltanto l'identificazione di un indirizzo digitale.

Occorre collegare quel dato a una persona, a una disponibilità economica e a una specifica operazione penalmente rilevante.

Le risultanze dell'analisi blockchain devono quindi essere valutate insieme agli ulteriori elementi investigativi, senza trasformare la presenza di transazioni complesse o il passaggio attraverso più indirizzi in una presunzione di riciclaggio.


12. Riciclaggio di automobili rubate: smontaggio, alterazione del telaio e trasferimento all'estero

Il reato di riciclaggio non riguarda esclusivamente denaro e capitali.

L'art. 648-bis c.p. si applica anche a beni mobili provenienti da delitto, comprese le autovetture e i motocicli oggetto di furto.

Le principali questioni riguardano lo smontaggio del veicolo, l'alterazione degli elementi identificativi, la sostituzione della targa, la commercializzazione dei componenti e il trasferimento all'estero.

Cassazione n. 25776/2025: lo smontaggio del veicolo rubato

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25776/2025, ha affrontato il caso dello smontaggio di un ciclomotore proveniente da furto.

La difesa sosteneva che l'operazione non avesse inciso sugli elementi identificativi del mezzo e che la condotta dovesse essere eventualmente qualificata come ricettazione.

La Corte ha ritenuto che lo smontaggio in singoli componenti potesse integrare il riciclaggio anche senza una specifica alterazione dei numeri identificativi, quando l'attività fosse idonea a ostacolare la ricostruzione della provenienza delittuosa.


Riciclaggio tentato o consumato?

La distinzione assume rilievo quando le operazioni sul veicolo vengano interrotte dalle forze dell'ordine.

Non è decisivo soltanto il fatto che il mezzo sia stato completamente smontato o che i suoi componenti siano stati già rivenduti.

Occorre accertare se le attività concretamente realizzate abbiano raggiunto il livello di idoneità ostacolante richiesto per la consumazione del delitto.

Con Cass. pen., sez. II, n. 14394/2026, la Corte ha precisato che lo smontaggio di un bene mobile registrato può integrare il riciclaggio consumato anche prima della successiva reimmissione dei pezzi nel mercato, quando l'operazione abbia già prodotto l'effetto di ostacolare l'individuazione della provenienza.

La distinzione va dunque ricostruita alla luce dello stato concreto delle operazioni, non attraverso criteri esclusivamente quantitativi.


13. Il tentativo di riciclaggio è punibile?

Il tentativo di riciclaggio è configurabile ai sensi degli artt. 56 e 648-bis c.p.

La formulazione attuale dell'art. 648-bis non descrive un delitto a consumazione anticipata.

Pertanto, possono assumere rilevanza gli atti idonei e diretti in modo non equivoco alla realizzazione della condotta dissimulatoria, quando questa non venga portata a compimento.

La distinzione tra tentativo e consumazione assume conseguenze importanti sul trattamento sanzionatorio.

Cassazione n. 22437/2022: gli atti preparatori possono integrare il tentativo

La Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del tentativo in una vicenda relativa a un'operazione di riciclaggio di valuta estera.

Erano già stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente da utilizzare e le somme da movimentare, nonché predisposti i contratti necessari.

La Corte ha esaminato l'idoneità e l'univocità degli atti rispetto al programma illecito.


Il tentativo nello smontaggio di veicoli

Il problema è stato nuovamente affrontato dalla giurisprudenza del 2026.

Il Tribunale di Nola, con le sentenze nn. 76 e 90 del 14 aprile 2026, ha esaminato la possibilità di configurare il tentativo quando il soggetto venga sorpreso durante lo smontaggio di un'autovettura rubata.

Il punto decisivo è distinguere gli atti già idonei a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza del bene da quelli che, pur diretti a tale risultato, non abbiano ancora integrato la condotta consumata.

La qualificazione deve essere effettuata attraverso l'analisi del grado di avanzamento delle operazioni e della funzione degli elementi identificativi ancora presenti sul mezzo.


14. Sequestro preventivo e sequestro probatorio nei procedimenti per riciclaggio

I procedimenti per riciclaggio sono frequentemente accompagnati da sequestri di denaro, conti correnti, autovetture, partecipazioni societarie, immobili e strumenti digitali.

Il sequestro può avere finalità probatorie oppure essere disposto in funzione della successiva confisca.

La distinzione è essenziale, perché cambiano i presupposti del provvedimento, le esigenze da dimostrare e le questioni che possono essere dedotte dalla difesa.

14.1. Il sequestro probatorio

Il sequestro probatorio è disciplinato dagli artt. 253 e seguenti c.p.p. e riguarda beni necessari all'accertamento dei fatti.

Il provvedimento deve individuare la relazione tra il bene sottoposto a vincolo e le esigenze investigative.

Nei procedimenti per riciclaggio assume particolare rilievo l'accertamento del reato presupposto.

La difesa può contestare la mancanza di elementi concreti sulla provenienza delittuosa, l'assenza di una relazione pertinente tra il bene e l'ipotesi criminosa o l'insufficienza della motivazione sulle esigenze probatorie.

14.2. Il sequestro preventivo

Il sequestro preventivo, previsto dall'art. 321 c.p.p., può essere disposto, ricorrendone i presupposti, per impedire determinate conseguenze del reato oppure in funzione della confisca.

Nei procedimenti per riciclaggio la misura può assumere dimensioni patrimoniali particolarmente rilevanti.

La verifica deve riguardare l'esistenza del fumus commissi delicti, la corretta individuazione dei beni e il rapporto tra le utilità oggetto del provvedimento e la fattispecie contestata.

Quando la misura sia finalizzata alla confisca, è necessario affrontare anche le questioni relative alla natura diretta o per equivalente dell'ablazione e alla corretta determinazione del suo oggetto.

14.3. Il denaro contante non giustificato non dimostra automaticamente il riciclaggio

La disponibilità di somme elevate in contanti può rappresentare un elemento investigativo significativo.

Non costituisce però, isolatamente considerata, prova sufficiente di un reato presupposto né di una successiva operazione di riciclaggio.

La provenienza del denaro deve essere ricostruita sulla base degli elementi disponibili.

Il giudizio può considerare le condizioni di rinvenimento, la documentazione finanziaria, le attività economiche svolte e le eventuali giustificazioni offerte.

Tali circostanze devono essere però valutate senza un'inversione dell'onere della prova.

La persona indagata non è tenuta a dimostrare la propria innocenza o la legittimità di ogni singola disponibilità patrimoniale.

Il difetto di una spiegazione convincente non può sostituire integralmente la prova degli elementi costitutivi del reato.


15. Confisca nel riciclaggio: si può sequestrare l'intera somma trasferita?

La confisca costituisce una delle questioni più complesse e controverse nei procedimenti per riciclaggio.

L'art. 648-quater c.p. disciplina l'ablazione dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dei delitti previsti dagli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 c.p., nonché, nei casi previsti, la confisca per equivalente.

Il problema riguarda soprattutto la determinazione del profitto confiscabile.

È necessario distinguere la somma proveniente dal delitto presupposto, il denaro oggetto delle operazioni di riciclaggio e l'eventuale vantaggio economico effettivamente conseguito dall'autore della condotta.

La giurisprudenza non è stata uniforme nella delimitazione di questi concetti.

15.1. L'orientamento che limita la confisca al vantaggio del riciclatore

Un indirizzo giurisprudenziale ha affermato che la confisca per equivalente debba essere commisurata al vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'autore del riciclaggio.

In questa prospettiva, non sarebbe corretto assoggettare automaticamente a confisca l'intero importo movimentato quando il riciclatore abbia ricevuto soltanto un compenso per l'operazione.

Il principio è stato espresso, tra le altre, da Cass. pen., sez. II, n. 30899/2020.

La sentenza evidenzia la necessità di distinguere il profitto del riciclaggio da quello del reato presupposto, soprattutto quando i due fatti siano attribuiti a soggetti differenti.



15.2. L'orientamento che valorizza l'intero valore delle somme riciclate

Un diverso indirizzo considera confiscabile il valore delle somme oggetto delle operazioni destinate a ostacolare la provenienza delittuosa.

Secondo tale impostazione, il riciclaggio produce un risultato economicamente rilevante anche attraverso l'intervento sull'identificabilità e sulla successiva disponibilità del capitale illecito.

La questione è stata affrontata da Cass. pen., sez. II, n. 34218/2020 e da Cass. pen., sez. V, n. 32176/2024.

Quest'ultima decisione ha valorizzato il valore delle somme oggetto delle operazioni dissimulatorie, anche quando non coincidente con il guadagno personalmente percepito dal riciclatore.

Sentenze integrali:

15.3. La decisione del 2026 sul profitto dell'autoriciclaggio

Con Cass. pen., sez. III, n. 27671/2026, la Suprema Corte ha affrontato la determinazione del profitto confiscabile dell'autoriciclaggio.

Secondo la massima riportata nel materiale esaminato, la Corte ha individuato il profitto nel guadagno derivante dalle operazioni di impiego, sostituzione o trasferimento delle utilità provenienti dal reato presupposto.

La decisione assume rilievo per la necessità di distinguere il capitale originario, il prodotto dell'attività di reimpiego e l'effettivo vantaggio economico.

Non può però essere automaticamente utilizzata per risolvere ogni questione relativa alla confisca del riciclaggio commesso da un soggetto estraneo al reato presupposto.

Le fattispecie devono essere analizzate separatamente, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali.

Sul piano difensivo è indispensabile contestare specificamente il criterio utilizzato per quantificare il profitto confiscabile, verificando se il provvedimento abbia distinto l'utilità derivante dal reato presupposto dal risultato economico dell'operazione successiva.


16. La responsabilità delle società per riciclaggio ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il riciclaggio può determinare conseguenze anche per gli enti.

L'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 comprende, tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, la ricettazione, il riciclaggio, il reimpiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

La responsabilità dell'ente non discende automaticamente dalla commissione del reato da parte di un amministratore o dipendente.

Occorre accertare i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, tra cui il rapporto qualificato tra autore e organizzazione, l'interesse o vantaggio dell'ente e gli ulteriori requisiti del relativo sistema di imputazione.

Il problema assume particolare importanza quando le operazioni contestate siano state realizzate nell'ambito di attività economiche o finanziarie formalmente riconducibili alla società.

L'accertamento deve distinguere l'interesse individuale dell'autore, l'eventuale vantaggio dell'impresa e il ruolo effettivamente svolto dalla struttura societaria.

L'esistenza di procedure di controllo, sistemi di verifica delle operazioni e modelli organizzativi può assumere rilievo nella valutazione dei presupposti della responsabilità.


17. Riciclaggio commesso nell'esercizio di un'attività professionale

L'art. 648-bis c.p. prevede un aumento di pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La circostanza aggravante assume particolare rilievo per i professionisti che intervengano nella gestione patrimoniale, fiscale o finanziaria.

L'applicazione dell'aggravante non può fondarsi esclusivamente sulla qualifica professionale dell'imputato.

Occorre verificare il collegamento tra l'attività esercitata e la concreta realizzazione delle operazioni di riciclaggio.

La Cassazione, con sentenza n. 1309/2024, ha valorizzato il rapporto di strumentalità tra l'esercizio della professione e la commissione del reato.

La maggiore gravità della condotta deriva dall'impiego delle competenze, degli strumenti o delle opportunità operative connessi all'attività professionale.

L'accertamento deve quindi distinguere il semplice coinvolgimento di un professionista dall'utilizzazione della professione quale strumento della condotta criminosa.


18. Prescrizione e momento consumativo del riciclaggio

Il delitto di riciclaggio è, nella sua struttura ordinaria, un reato istantaneo.

Si consuma quando viene realizzata una delle operazioni tipiche concretamente idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

La giurisprudenza riconosce tuttavia che il reato può assumere una struttura progressiva, quando più operazioni siano riconducibili a un unico contesto criminoso e riguardino le medesime utilità.

La distinzione assume rilievo per l'individuazione del momento consumativo e, conseguentemente, per il computo della prescrizione.

In presenza di plurimi trasferimenti, non è corretto presumere automaticamente né un unico reato né una pluralità di fattispecie autonome.

Occorre ricostruire il collegamento tra le condotte, la loro collocazione temporale e l'effettiva autonomia delle operazioni.

Per l'ipotesi ordinaria di riciclaggio, punita nel massimo con dodici anni di reclusione, il termine ordinario di prescrizione è di dodici anni, ferme le disposizioni in materia di sospensione, interruzione, disciplina temporale e improcedibilità applicabili al procedimento.


19. Le sentenze di assoluzione per riciclaggio: quando manca la prova del reato

Le sentenze assolutorie consentono di individuare con particolare chiarezza i limiti dell'accertamento penale.

Il problema ricorrente riguarda il passaggio dalla rilevazione di operazioni finanziarie anomale alla dimostrazione degli elementi costitutivi dell'art. 648-bis c.p.

Non ogni trasferimento bancario sospetto, incongruenza patrimoniale o disponibilità di denaro contante consente di affermare la responsabilità.

Occorre raggiungere la prova della provenienza delittuosa, della condotta dissimulatoria e del relativo elemento soggettivo.

Tribunale di Vicenza n. 694/2025: l'assoluzione per insufficienza della prova

Una decisione di particolare interesse, già pubblicata sul sito dello Studio, è quella del Tribunale di Vicenza, n. 694/2025.

Il procedimento riguardava una complessa vicenda di movimentazioni di denaro e beni di valore, con accertamenti relativi a ingenti disponibilità patrimoniali.

Il Tribunale ha pronunciato assoluzione degli imputati, rilevando che l'istruttoria non aveva consentito di raggiungere la prova necessaria della sussistenza dei fatti contestati.

La decisione assume rilievo per la distinzione tra anomalia economica e responsabilità penale.

L'assenza di una ricostruzione convincente della provenienza delittuosa delle utilità non può essere sostituita dalla gravità del sospetto o dall'irregolarità delle modalità di trasferimento.

La decisione evidenzia un principio essenziale: nel processo penale non si tratta di dimostrare che l'origine del denaro sia semplicemente sospetta, ma che ricorrano gli elementi del reato contestato oltre ogni ragionevole dubbio.


20. Le strategie difensive nei procedimenti per riciclaggio

La difesa per riciclaggio richiede un'analisi che non può limitarsi alla contestazione delle movimentazioni finanziarie.

È necessario ricostruire il rapporto tra il reato presupposto, le utilità economiche che ne sarebbero derivate e le operazioni attribuite alla persona indagata.

La complessità aumenta quando il procedimento coinvolga più soggetti, società collegate, conti esteri, strumenti di pagamento o patrimoni in parte riconducibili ad attività lecite.

La verifica del reato presupposto

La prima questione riguarda l'origine delle utilità.

Occorre individuare il delitto o la contravvenzione che si assumono produttivi del provento, verificare l'effettiva configurabilità del reato e ricostruire il collegamento economico tra la condotta originaria e il bene successivamente movimentato.

L'assenza di una sentenza di condanna per il reato presupposto non esclude automaticamente il riciclaggio.

Tuttavia, il giudizio non può fondarsi su una provenienza genericamente illecita, priva di una base fattuale verificabile.

La verifica della condotta dissimulatoria

Il secondo profilo riguarda l'operazione contestata.

Non basta dimostrare che il denaro sia stato ricevuto o movimentato.

Occorre verificare se sia stata posta in essere una condotta corrispondente alla struttura dell'art. 648-bis e perché questa fosse idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza.

Assume rilievo la ricostruzione delle ragioni economiche del trasferimento, della documentazione contrattuale, dei rapporti tra le parti e delle modalità concrete dell'operazione.

La prova del dolo

La terza questione riguarda la consapevolezza dell'imputato.

La difesa deve confrontarsi con gli elementi utilizzati dall'accusa per dimostrare la conoscenza o l'accettazione del rischio della provenienza delittuosa.

Una movimentazione anomala può rappresentare un indizio, ma non dispensa dall'accertamento dell'elemento soggettivo.

La distinzione dal reato presupposto e dall'autoriciclaggio

È necessario verificare se l'imputato abbia partecipato alla realizzazione del reato presupposto.

La risposta incide direttamente sulla qualificazione giuridica del fatto.

Il problema diventa particolarmente importante nelle vicende societarie, nei reati tributari e nei procedimenti per bancarotta fraudolenta.

Il riesame delle misure patrimoniali

Quando siano stati sequestrati denaro o beni, la difesa deve verificare i presupposti della misura, la sufficienza della motivazione, la corretta individuazione del reato presupposto e la relazione tra i beni vincolati e le utilità contestate.

Ulteriore questione riguarda l'eventuale sproporzione tra il valore dei beni sequestrati e il profitto confiscabile secondo la disciplina concretamente applicabile.


21. Domande frequenti sul reato di riciclaggio

Si può essere accusati di riciclaggio per aver ricevuto un bonifico?

Sì, quando il trasferimento riguardi denaro proveniente da reato e ricorrano gli ulteriori elementi dell'art. 648-bis c.p., compresa la consapevolezza della provenienza delittuosa e l'idoneità ostacolante della condotta. Non basta la semplice ricezione di una somma.

È riciclaggio prestare il proprio conto corrente a un'altra persona?

Può esserlo quando il conto venga consapevolmente utilizzato per trasferire proventi delittuosi attraverso operazioni idonee a ostacolarne l'identificazione. La mera intestazione del conto non dimostra automaticamente il reato.

Per il riciclaggio è necessaria una condanna per il reato presupposto?

No. La provenienza delittuosa può essere accertata anche incidentalmente nel procedimento per riciclaggio, purché attraverso elementi probatori adeguati.

Qual è la differenza tra riciclaggio e autoriciclaggio?

Il riciclaggio riguarda il soggetto estraneo al reato presupposto. L'autoriciclaggio riguarda invece chi abbia commesso o concorso a commettere il reato originario e successivamente realizzi le condotte previste dall'art. 648-ter.1 c.p.

Un trasferimento bancario tracciabile esclude il riciclaggio?

No. La tracciabilità non esclude necessariamente che l'operazione sia idonea a ostacolare la ricostruzione dell'origine delittuosa delle somme.

Il riciclaggio può essere commesso con criptovalute?

Sì. Le criptovalute possono costituire beni o utilità oggetto delle condotte di riciclaggio e autoriciclaggio, quando ricorrano tutti gli elementi previsti dalle rispettive fattispecie.

Qual è la pena per il riciclaggio?

Nell'ipotesi ordinaria, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 5.000 a 25.000 euro.

È possibile ottenere il dissequestro del denaro?

Sì, quando ricorrano i presupposti per la revoca o l'annullamento del sequestro. La valutazione dipende dalla natura della misura, dagli elementi disponibili e dalle specifiche ragioni poste a fondamento del vincolo.


22. Assistenza legale nei procedimenti per riciclaggio e autoriciclaggio

Un procedimento per riciclaggio può coinvolgere patrimoni, attività imprenditoriali e rapporti finanziari complessi, spesso accompagnati da misure cautelari personali o patrimoniali.

La difesa richiede un esame accurato delle contestazioni e delle operazioni finanziarie, una verifica della provenienza delle utilità e un'analisi della qualificazione giuridica del fatto.

Lo Studio Legale Avv. Salvatore del Giudice presta assistenza nei procedimenti per riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita, con particolare attenzione ai rapporti con i reati tributari, la bancarotta fraudolenta e la responsabilità degli enti.

L'attività difensiva comprende l'esame degli atti, la ricostruzione delle movimentazioni patrimoniali, la valutazione dei presupposti del reato e l'impugnazione dei provvedimenti cautelari nei casi previsti dalla legge.

La difesa non può limitarsi alla spiegazione delle operazioni finanziarie: deve verificare se quelle operazioni integrino realmente gli elementi costitutivi del reato contestato.

Per una valutazione del procedimento e della documentazione disponibile è possibile contattare direttamente lo Studio.


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