Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, n.20507
Per la configurabilità del reato di ricettazione o di riciclaggio, è necessario che il reato presupposto sia almeno individuato nella sua tipologia, anche se non è richiesta una ricostruzione completa ed esaustiva di tutti i suoi estremi storici e fattuali. La mancata individuazione, anche implicita, di un delitto presupposto compromette la sussistenza della fattispecie incriminatrice, poiché viene meno il fondamento necessario per qualificare il bene o il denaro come provento di reato.
Precedenti:
Cassazione, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433: ai fini dei reati di ricettazione o riciclaggio, il reato presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, anche se non ne è richiesta una descrizione completa nei dettagli storici.
Cassazione, Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020: conferma che la tipologia del reato presupposto deve essere identificabile, sebbene non siano necessarie prove dettagliate di tutti i suoi elementi.