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Ricettazione e riciclaggio: necessaria l’individuazione della tipologia del reato presupposto

Ricettazione

Cassazione penale sez. II, 17/04/2024, n.20507

Per la configurabilità del reato di ricettazione o di riciclaggio, è necessario che il reato presupposto sia almeno individuato nella sua tipologia, anche se non è richiesta una ricostruzione completa ed esaustiva di tutti i suoi estremi storici e fattuali. La mancata individuazione, anche implicita, di un delitto presupposto compromette la sussistenza della fattispecie incriminatrice, poiché viene meno il fondamento necessario per qualificare il bene o il denaro come provento di reato.

Precedenti:
Cassazione, Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433: ai fini dei reati di ricettazione o riciclaggio, il reato presupposto deve essere individuato nella sua tipologia, anche se non ne è richiesta una descrizione completa nei dettagli storici.
Cassazione, Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020: conferma che la tipologia del reato presupposto deve essere identificabile, sebbene non siano necessarie prove dettagliate di tutti i suoi elementi.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Foggia, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato l'ordinanza di convalida di sequestro preventivo emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 30 novembre 2023, avente ad oggetto la somma di danaro contante di euro 76.980,00 rinvenuta nella disponibilità della ricorrente in esito a perquisizione del suo esercizio commerciale e in relazione al reato di ricettazione. 2. Ricorre per cassazione Cu.Ma. , deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato le giustificazioni fornite dalla ricorrente in ordine alla provenienza lecita del danaro, per la maggior parte da documentati contratti di finanziamento con la società Findomestic e per la minima parte dalla sua attività lavorativa. Il Tribunale non avrebbe individuato alcun reato presupposto a quello di ricettazione contestato, né le modalità del rinvenimento avrebbero potuto far desumere la provenienza illecita della somma; 2) mancanza di motivazione quanto alle giustificazioni fornite e documentate dalla difesa in ordine alla provenienza lecita del danaro; 3) violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'astratta configurabilità del reato di ricettazione, rispetto alla quale il Tribunale avrebbe reso soltanto motivazione apparente. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. l. Deve ricordarsi l'oramai pacifico principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione o riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali (Sez. 2, n. 46773 del 23/11/2021, Peri, Rv. 282433; Sez. 2, n. 29689 del 28/05/2019, Maddaloni, Rv. 277020). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata, pur mettendo in luce alcuni elementi di sospetto in ordine alla liceità della somma di danaro in sequestro, non ha minimamente individuato, neanche implicitamente, alcun reato presupposto, violando la regola giuridica prima indicata. E ciò, anche in quanto il Tribunale ha deciso di non confrontarsi nel merito con le ulteriori allegazioni della pubblica accusa su una possibile provenienza illecita del danaro, le quali, per questo, non possono essere tenute in considerazione in questa sede sebbene potenzialmente significative. 2. Peraltro, la difesa aveva subito fornito una giustificazione in ordine alla provenienza lecita del danaro, rispetto alla quale la motivazione addotta - resa nel rilevato perimetro - risulta apparente, nel momento in cui pretende di voler trarre argomenti a favore della tesi accusatoria dalla mancata allegazione da parte dell'indagata delle ragioni che l'avevano indotta ad accedere a prestiti dalla Findomestic per un importo di poco inferiore al denaro sequestrato. Ne consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per consentire un adeguato approfondimento del merito delle rilevanze investigative al fine di poter adeguare la decisione al principio di diritto prima richiamato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo esame. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 17 aprile 2024. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2024.
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