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TRIBUNALE DI VICENZA: Assoluzione per riciclaggio — quando il sospetto non basta a condannare

TRIBUNALE DI VICENZA: Assoluzione per riciclaggio — quando il sospetto non basta a condannare

Non è raro che un controllo a un valico doganale o su strada si trasformi improvvisamente in un procedimento penale, solo per il possesso di contanti, oro o altri valori.

Spesso l’accusa è sempre la stessa: riciclaggio.

Il problema è che, nella pratica:

  • il sequestro scatta subito;

  • il procedimento penale può durare anni;

  • il rischio percepito è quello di una condanna “automatica”, solo per l’entità delle somme.

Questa sentenza dimostra invece una verità fondamentale:👉 senza prova della provenienza delittuosa dei beni, non c’è riciclaggio.


I fatti: contanti, oro e un’accusa pesantissima

Il procedimento nasce da una serie di controlli tra il 2015 e il 2016:

  • 867.590 euro in contanti rinvenuti su un’auto in ingresso in Italia;

  • successivamente altri importi in contanti;

  • infine oltre 6 kg di oro e 149.790 sterline inglesi occultati all’interno di un mezzo pesante diretto verso il porto di Trieste.

Un quadro che, sulla carta, sembrava “perfetto” per sostenere l’accusa di riciclaggio ex art. 648-bis c.p.

Gli imputati venivano accusati di:

  • trasferire beni di provenienza illecita;

  • compiere operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa.


Il processo cambia tutto: intercettazioni inutilizzabili

Il primo colpo decisivo all’impianto accusatorio arriva in dibattimento.

Il Tribunale dichiara inutilizzabili le intercettazioni su cui si fondava gran parte dell’indagine, per carenza di motivazione del decreto autorizzativo.

👉 Le conversazioni vengono espunte e distrutte.

Risultato?Resta solo il dato “materiale”: denaro e oro rinvenuti, senza più il supporto investigativo che avrebbe dovuto spiegare da dove provenissero e per quale attività criminale.


Il nodo centrale: qual è il reato presupposto?

Ed è qui che il Tribunale afferma un principio decisivo, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione:

Nei reati di riciclaggio, non è necessario accertare nel dettaglio il delitto presupposto,ma è indispensabile che esso sia almeno individuabile e astrattamente configurabile.

In questo caso:

  • non è stata individuata alcuna attività criminale a monte;

  • non è emerso il collegamento con ambienti criminali;

  • non sono state provate operazioni di “ripulitura” o di reinserimento dei beni.

Il solo fatto che:

  • le somme fossero ingenti;

  • fossero occultate;

  • gli imputati non sapessero giustificarne l’origine;

👉 non è sufficiente per integrare il reato di riciclaggio.


Il principio chiave

Il Tribunale lo dice in modo chiarissimo:

Il sospetto, anche forte, non sostituisce la prova.Senza la dimostrazione della provenienza delittuosa dei beni, il riciclaggio non è configurabile.

È un passaggio fondamentale, perché molti procedimenti nascono esattamente su questo equivoco:confondere l’anomalia con il reato.


L’esito: assoluzione piena e restituzione dei beni

Alla luce di questa assenza totale di prova, il Tribunale ha disposto:

  • assoluzione di tutti gli imputati perché il fatto non sussiste;

  • dissequestro e restituzione:

    • delle 149.790 sterline inglesi;

    • dei 6.296,5 grammi di oro.

Un risultato che ribalta completamente l’impostazione iniziale dell’accusa.


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Strategia difensiva

Questo caso insegna una lezione fondamentale per chi è coinvolto in procedimenti simili.

Nei reati di:

  • riciclaggio (art. 648-bis c.p.);

  • trasferimento di valori;

  • sequestri di contanti o metalli preziosi;

👉 la partita si gioca sulla prova del reato presupposto, non sull’importo.

Una difesa efficace lavora su:

  • inutilizzabilità degli atti investigativi;

  • assenza di prova sull’origine illecita;

  • distinzione tra sospetto amministrativo e responsabilità penale;

  • richiesta di restituzione dei beni.


La sentenza integrale

Tribunale Vicenza, 06/08/2025, (ud. 21/05/2025, dep. 06/08/2025), n.694

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto che dispone il giudizio emesso in data 26.01.2021, Ke.Ba., As.Si., As.Co., Me.Se., Co.Fe. e Ag.Ug. sono stati tratti a giudizio davanti al Tribunale in composizione collegiale per rispondere di diversi episodi di riciclaggio, meglio descritti in epigrafe.


Alla prima udienza del 12.04.2021, verificata la regolarità delle notifiche nei confronti di Me.Se. e di Co.Fe., è stata dichiarata l'assenza di questi ultimi, avendo, gli stessi, eletto domicilio e nominato difensori di fiducia. Le difese hanno, poi, rappresentato che il decreto che dispone il giudizio non conteneva la modifica disposta in sede di udienza preliminare con riferimento al luogo e al tempo di commissione del reato contestato al capo A) dell'imputazione. I difensori di Ke.Ba., As.Si., As.Co. e Ag.Ug. hanno, inoltre, eccepito la violazione dell'art. 143 c.p.p. per la mancata traduzione in lingua turca -conosciuta e parlata dai propri assistiti - del decreto che dispone il giudizio. Il Tribunale si è riservato la decisione sulle questioni sollevate.


Alla successiva udienza del 17.05.2021 è stata disposta la correzione dell'errore materiale con riferimento al luogo e al tempo di commissione del reato contestato al capo A) dell'imputazione nel senso già disposto in udienza preliminare (Vicenza e in Prosecco (TS) il 22 gennaio 2016'). In accoglimento dell'eccezione prima menzionata, inoltre, è stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio nei confronti di Ke.Ba., As.Si., As. e Ag., previa traduzione dello stesso in lingua turca (cfr. ordinanza allegata al verbale di udienza).


All'udienza del 18.07.2022, vista la tardività delle predette notifiche agli imputati, ne è stata disposta la rinnovazione.


Alla successiva udienza del 06.02.2023, accertata la regolarità delle notifiche, è stata dichiarata l'assenza anche degli imputati Ke.Ba., As.Si., As. e Ag., avendo, gli stessi, eletto domicilio e nominato difensori di fiducia. In seguito alla dichiarazione di apertura del dibattimento, le parti hanno formulato le richieste istruttorie. Sul punto, i difensori di Ke.Ba., As.Si., As., Me.Se. e Ag. hanno eccepito l'inutilizzabilità delle intercettazioni di cui il P.M. ha chiesto la trascrizione, producendo una memoria scritta alla quale si sono riportati. Il Tribunale si è riservato la decisione.


All'udienza del 13.03.2023, in accoglimento dell'eccezione sollevata, è stata dichiarata l'inutilizzabilità delle intercettazioni in questione ed è stata disposta la distruzione della relativa documentazione ai sensi dell'art. 271, comma 3, c.p.p. (cfr. ordinanza riportata a verbale nella quale si rileva la carenza motivazionale del decreto autorizzativo delle intercettazioni emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Milano in data 22.12.2015 sotto il profilo dei gravi indizi dei reati ipotizzati a carico di As.Si. - all'epoca, unico indagato nel procedimento in questione - in linea con quanto riscontrato - già in sede cautelare reale- anche nella sentenza della Corte di Cassazione del 20.01.2017 di annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame e del decreto di sequestro preventivo disposto nei confronti di As.Si. per assoluta insussistenza del fumus dei reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. allo stesso provvisoriamente ascritti).


L'udienza del 10.07.2024 è stata rinviata per legittimo impedimento a comparire del difensore De.Ri., con sospensione del termine di prescrizione dei reati come per legge. Alla successiva udienza del 21.05.2025 è stato sentito il teste di polizia giudiziaria Sebastiano Romano. All'esito dell'esame testimoniale, le parti hanno rinunciato all'escussione dei testi residui e hanno formulato le conclusioni trascritte a verbale. Il Tribunale ha, quindi, pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo.

Diritto

2. MOTIVI DELLA DECISIONE


Sulla scorta di quanto è emerso deve pervenirsi a una pronuncia di assoluzione degli odierni prevenuti in ordine ai reati agli stessi ascritti, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti contestati.


In dibattimento, il teste Se.Ro., Luogotenente della Guardia di Finanza di Como, ha dato conto della genesi delle indagini: nella mattina del 06.11.2015, i funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Como-Sezione Operativa Territoriale di Ponte Chiasso in servizio presso il valico di Brogeda, unitamente ai militari della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, fermarono un'autovettura Audi A3 con targa belga, in entrata nel territorio italiano. Il veicolo era condotto da As.Si., cittadino olandese, nato in Turchia e residente in Belgio, che risultava essere il proprietario dell'auto. A bordo si trovavano anche due cittadini bulgari, Me.Se. e Ag.Ba.


Gli operanti chiesero al conducente se trasportasse denaro contante, titoli o valori mobiliari superiori a 10.000 euro, sussistendo, secondo la disciplina vigente, l'obbligo di dichiararne la detenzione: As.Si. rispose negativamente.


Gli agenti procedettero comunque al controllo del mezzo, rinvenendo la somma di 867.590 euro in contanti: in particolare 595.000 euro -suddivisi in due pacchetti avvolti con della carta bianca e confezionati con il cellophane - erano occultati all'interno di cassettini posti sotto i sedili anteriori, mentre la restante parte - confezionata con carta di giornale - venne trovata all'interno del bagaglio personale di As.Si. (cfr. verbale di sequestro in atti).


Pochi giorni dopo, in data 11.11.2015, As.Si. si presentò presso il valico di Ponte Chiasso in entrata nel territorio italiano, stavolta alla guida di un'Audi A1 presa a noleggio. A bordo dell'auto erano presenti anche i cittadini turchi To.Ca., As.Co., Ke.Ba. e il cittadino bulgaro Me.Se.


In questa occasione il conducente dichiarò di avere con sé all'incirca 4.000-5.000 euro. Gli operanti rinvennero denaro contante, in valute diverse, per un valore superiore - pari a 9.941,64 euro - e, visti gli avvenimenti precedenti, sottoposero le somme a sequestro (cfr. verbale di sequestro in atti).


L'attività di indagine successiva si sostanziò quasi esclusivamente nell'ascolto delle conversazioni tra i soggetti menzionati, captate attraverso le intercettazioni ambientali e telefoniche disposte sulla base del provvedimento autorizzativo prima richiamato.


Sulla scorta delle informazioni raccolte in tal modo, la Guardia di Finanza di Prosecco venne incaricata di eseguire, in data 22.01.2016, il controllo del veicolo commerciale turco con trattore stradale Renault (Omissis) e rimorchio Tirsan (Omissis), diretto verso il porto di Trieste: all'interno del mezzo, condotto dal cittadino turco Ag.Ug., vennero rinvenuti 6.296,5 grammi di oro (in placchette, lingotti e monete, occultati in pacchetti di carta trovati all'interno di una busta di plastica, nascosta tra le coperte) e 149.790 sterline inglesi, suddivise all'interno di undici confezioni di plastica, occultate all'interno della tappezzeria e del tettuccio dell'abitacolo (cfr. verbale di sequestro in atti).


Quanto alla figura di Co.Fe., questa emerse, nel corso delle intercettazioni telefoniche, quale interlocutore dei soggetti prima menzionati: in data 25.10.2017 venne eseguita un'attività di perquisizione personale e locale presso il domicilio di quest'ultimo -sito ad Arezzo-con esito negativo (cfr. verbale in atti).


Il teste Ro. ha poi precisato che non si riuscì a individuare la specifica provenienza dei beni rinvenuti nelle varie occasioni elencate.


Alla luce de! materiale raccolto e fermo il limite di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte durante le indagini, è evidente che non sussistono elementi sufficienti per giungere ad affermare la penale responsabilità degli imputati per i reati di riciclaggio agli stessi ascritti, non essendo stata raggiunta la prova circa il fatto che i medesimi - senza concorrere nell'asserita e non meglio identificata attività delittuosa presupposta - stessero trasferendo beni di provenienza illecita o compiendo, in relazione ad essi, altre operazioni tali da ostacolare l'identificazione di tale provenienza delittuosa.


Come è noto, con riferimento ai reati che sanzionano le condotte che si collocano nella fase della circolazione di beni provento di delitti -come la ricettazione, il riciclaggio o il reimpiego- la giurisprudenza non ritiene necessaria la ricostruzione del delitto presupposto in tutti gli estremi storici e fattuali.


Ciò, però, non esonera dall'individuare quale sia la tipologia di delitto da cui provengono i beni in questione (cfr. Cass. 29689/2019).


La Suprema Corte, sul punto, ha ribadito che l'esistenza di un delitto anteriore, se pure non giudizialmente accertato, deve comunque ricorrere ai fini dell'astratta configurabilità della condotta criminosa prevista dall'art. 648 c.p., nel senso che la sua sussistenza deve comunque risultare al giudice. Non vi è dubbio, infatti che il reato presupposto integra la fattispecie della ricettazione ed incide sulla completezza della contestazione' (cfr. Cass. 26308/2010: pronuncia in cui la Corte ha ritenuto che correttamente il Tribunale del Riesame avesse escluso l'astratta configurabilità del reato di ricettazione di somme di denaro per la mancata specificazione del reato presupposto, posto che la contestazione era genericamente formulata con riferimento a banconote 'di sicura provenienza delittuosa', senza che fosse consentita, quindi, l'individuazione del nesso di derivazione delle somme da una precedente e distinta condotta delittuosa, come richiesto dall'art. 648 c.p.).


Si è quindi precisato che, nell'individuare la tipologia di delitto all'origine del bene, non risulta sufficiente il richiamo a indici sintomatici privi di specificità in ordine alla derivazione della disponibilità delle cose, suscettibili esclusivamente di provare un ingiustificato possesso delle stesse {cfr. Cass. 26902/2022, Cass. 39006/2018).


Deve quindi affermarsi che, pur non essendo necessari la specifica individuazione e l'accertamento del delitto presupposto, è tuttavia indispensabile che esso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti e scrutinati, almeno astrattamente configurabile e precisamente indicato: situazione non ravvisabile quando il giudice si limiti semplicemente a suppone l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori rinvenuti (in tal senso, ex multis, Cass. 813/2014).


Ebbene, nel caso di specie, tenuto conto dei soli elementi utilizzabili in dibattimento, nulla è emerso quanto alla provenienza delittuosa dei beni rinvenuti, né del meccanismo posto in essere - in ipotesi accusatoria - da parte degli imputati per l'ipotizzata attività di riciclaggio degli stessi, risultando insufficiente il solo riferimento al quantitativo di denaro e di oro trovati occultati all'interno dei mezzi di trasporto e il fatto che gli imputati non siano stati in grado di giustificarne adeguatamente la provenienza (cfr. in termini analoghi Cass. 46773/2021: in applicazione dei principi enunciati, la Corte ha annullato con rinvio l'impugnata ordinanza di conferma del sequestro preventivo di una consistente somma di denaro, rinvenuta in una scatola all'interno dell'autovettura condotta dall'indagato, di cui questi non aveva saputo giustificare la provenienza, rilevando l'assenza di elementi sufficienti per individuare il delitto presupposto; Cass. 29689/2019, pronuncia in cui la Corte ha censurato l'ordinanza del Tribunale che aveva ravvisato il fumus del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. senza fornire elementi sufficienti per individuare la provenienza delittuosa del denaro trovato in possesso degli indagati, occultato sulla persona per sfuggire ai controlli valutari nell'aeroporto di arrivo in Italia).


In altri termini, il solo fatto che siano stati rinvenuti il metallo prezioso e le somme in questione - per quanto di rilevante importo - e che gli imputati non abbiano fornito giustificazioni idonee circa la relativa provenienza, non è sufficiente per ritenere provato il delitto di riciclaggio in assenza di qualsivoglia altro elemento utilizzabile che attesti la provenienza illecita dei beni e l'attività di trasferimento degli stessi da parte degli imputati o di realizzazione di operazioni tali da ostacolare l'identificazione della relativa provenienza, senza concorso dei medesimi nell'attività delittuosa a monte.


Si aggiunga che non sono emersi, in dibattimento, neanche elementi attestanti la sussistenza di relazioni tra gli imputati e ambienti criminali, né vi è traccia dell'avvenuto compimento, da parte degli stessi, di eventuali ulteriori operazioni di natura illecita.


Si rileva, in conclusione, la totale mancanza di un compendio probatorio a sostegno dell'ipotesi accusatoria. Ne discende che - come richiesto congiuntamente da tutte le parti in sede di conclusioni - gli imputati debbano essere assolti dai reati a loro rispettivamente ascritti, non essendo stata raggiunta la prova della sussistenza dei fatti ai medesimi contestati.


Infine, ai sensi dell'art. 323 c.p.p., deve essere disposto il dissequestro della somma di 149,790 sterline inglesi e di 6.296,5 grammi di oro, oggetto di sequestro preventivo disposto dal G.I.P. presso il Tribunale di Trieste in data 29.01.2016, con restituzione dei beni agli aventi diritto.


Ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., ricorrono i presupposti per indicare in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.


P.Q.M.


Letto l'art. 530 c.p.p.,


assolve


Ba.Ke., Si.As., Co.As., Se.Me., Ug.Ag. e Fe.Co. dai reati a loro ascritti perché i fatti non sussistono;


letto l'art. 323 c.p.p.,


dispone


il dissequestro della somma di 149.790 sterline inglesi e di 6.296,5 grammi di oro, oggetto di sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Trieste in data 29.01.2016 e ne ordina la


restituzione agli aventi diritto.


Termine per il deposito della sentenza indicato in 90 giorni.


Così deciso in Vicenza, 21 maggio 2025.


Depositata in Cancelleria il 6 agosto 2025.

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