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Bancarotta fraudolenta: amministratore di fatto e requisiti di gestione continuativa e significativa

Bancarotta fraudolenta documentale

Ottobre 2024 - Cassazione penale sez. V, 40874/2024

In tema di bancarotta fraudolenta, l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto si fonda sull’esercizio continuativo e significativo dei poteri di gestione, anche non esclusivi, della società.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna di G.D. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore di fatto della IMB s.r.I., società dichiarata fallita nell'aprile del 2012. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte territoriale ha, invece, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per esistenza di precedente giudicato in relazione ai fatti di bancarotta per distrazione e ha provveduto di conseguenza a rideterminare la pena in anni tre di reclusione. Con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, si contesta all'imputato, in qualità di unico effettivo tenutario dei libri e delle scritture contabili, di aver sottratto quest'ultime in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di legge e vizi di motivazione, sostenendo che i giudici di merito avrebbero reso una motivazione apodittica circa l'elemento soggettivo configurabile in capo all'imputato. In particolare, si lamenta che la Corte avrebbe desunto la prova del dolo specifico del reato esclusivamente dall'oggettiva mancanza della documentazione contabile. Il difetto dell'elemento soggettivo deriverebbe, inoltre, dall'assenza di elementi in grado di comprovare il ruolo di amministratore di fatto della fallita attribuito all'imputato. In tal senso il ricorrente eccepisce che il G.D. era un semplice impiegato della fallita e che i poteri direttivi, dapprima concentrati nelle mani del consiglio di amministrazione, erano stati in seguito trasferiti in capo all'amministratore unico D., il quale, pertanto, era il solo in grado di conoscere le dinamiche societarie e ad essere gravato dall'obbligo della regolare tenuta delle scritture contabili. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già avanzata con l'atto d'appello. Secondo il ricorrente, la necessità dell'integrazione probatoria discenderebbe dall'esigenza di escutere ulteriori testi appartenenti alla compagine aziendale e ritenuti in grado di riferire sul corretto svolgimento delle dinamiche interne alla società. 2.3 Con il terzo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione con riguardo alla valutazione del compendio probatorio posto a fondamento della penale responsabilità dell'imputato. In particolare, si lamenta che i giudici di merito avrebbero in maniera apodittica fondato la prova dell'attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto unicamente sulle base delle dichiarazioni rese dal D., omettendo al contempo di confrontarsi con le inesattezze e contraddizioni ravvisabili nel suo narrato e idonee a comprometterne l'attendibilità. Inoltre, il ricorso lamenta la mancata assunzione da parte dei giudici d'appello degli ulteriori elementi di prova la cui assunzione era stata richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. e ritenuti dalla difesa necessari per valutare la sussistenza di profili di responsabilità penale in capo al D.. 2.4 Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del PG. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso relativo all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica" è infondato e in parte inammissibile, in quanto le argomentazioni spese dalla difesa costituiscono la mera riedizione dei rilievi svolti con il gravame di merito, che la sentenza impugnata ha confutato con motivazione con la quale il ricorso non si confronta. 2.1 In primo luogo, non è accoglibile la censura rivolta a contestare la qualifica soggettiva di amministratore di fatto attribuita in capo al ricorrente. In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi, quest'ultima, in cui spetta al giudice del merito valutare la pregnanza, ai fini dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati (ex multis Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850). Nel caso di specie, la prova concreta del ruolo gestorio ricoperto dall'imputato nell'organigramma societario è stata adeguatamente fornita dalla Corte territoriale, la quale, richiamando anche le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure e valorizzando gli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale, ha osservato come il quadro indiziario a sostegno della qualifica del Di Trani trovi conforto nelle dichiarazioni rese dai dipendenti e dai precedenti soci della fallita. In particolare, dall'escussione di D. Giuliano, le cui dichiarazioni, a loro volta, hanno trovato un preciso riscontro nella testimonianza fornita dalla segretaria Mastroddi Marzia, il giudice dell'appello ha evidenziato come sia emerso che l'imputato ricopriva la qualifica di amministratore delegato nella società Brenta Euroindustrie la cui compagine sociale è successivamente confluita nella IMP S.r.l. con il mantenimento da parte dei soci delle rispettive competenze. All'imputato, nello specifico, era affidata la gestione dell'ufficio amministrativo, nonché l'incarico di redigere i bilanci e assicurare la regolare tenuta della contabilità. Ad ulteriore sostegno del ruolo di primo piano ricoperto dal Di Trani, i dichiaranti hanno riferito che il ricorrente presenziava durante le riunioni del Consiglio di amministrazione, prendeva parte alle assemblee dei soci influenzandone le decisioni sin dalla costituzione della società, ovvero antecedentemente alla assunzione della carica di socio avvenuta solo nel 2009, tempo in cui gli altri soci, ad esclusione del coimputato mandato assolto, decidevano di dismettere la propria partecipazione sociale proprio a causa dell'impossibilità di influire sulle decisioni assunte dall'assemblea. Si rileva, infine, nella sentenza che l'imputato era incaricato di intrattenere i rapporti con gli istituti di credito e di occuparsi della gestione delle spese e dei pagamenti ai fornitori. Ed a riprova ulteriore dell'attendibilità del compendio dichiarativo menzionato i giudici del merito hanno evidenziato che lo stesso, come osservato dai giudici di prime cure e rilevato dal curatore, trova un riscontro documentale nelle buste paga percepite dall'imputato, le quali, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, contenevano cifre incompatibili con l'inquadramento dell'imputato nella funzione di mero dipendente o impiegato. Come detto, con tale apparato giustificativo il ricorso invero non si confronta compiutamente risultando sul punto sostanzialmente generico. 2.2 E' invece infondata la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Nel caso di specie, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ancorandolo a circostanze concrete obiettivamente idonee a dimostrare una volontà fraudolenta in capo all'imputato. In particolare, gli indici logicamente sintomatici della fraudolenza sono stati rinvenuti nel fatto che l'imputato non solo era il tenutario delle scritture contabili ed aveva il potere di decidere sulla redazione del bilancio e sulla tenuta della contabilità, ma era anche il solo ad avere libero accesso a quest'ultima, in quanto unico incaricato alla detenzione delle chiavi dell'ufficio amministrativo (e non tanto della sede della società) in cui la stessa era conservata. Ulteriore conferma della sussistenza di uno specifico interesse ad impedire agli organi fallimentari l'accesso ai libri contabili è stata logicamente connessa all'esigenza dell'imputato di occultare l'attività distrattiva delle somme di denaro provenienti dall'abusiva utilizzazione delle carte di credito aziendali da parte dell'imputato. Fatto per il quale egli era stato rinviato a giudizio per bancarotta patrimoniale, reato dal quale è stato poi prosciolto solo perché già condannato in precedenza per il medesimo sotto diversa qualificazione giuridica, ma la cui oggettività non è stata messa in discussione. 3. Nuovamente inammissibile è il secondo motivo relativo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il ricorrente non confuta le obiezioni del giudice d'appello che, con motivazione congrua, ha ritenuto superflua e non necessaria l'assunzione delle indicate testimonianze, mancando la specificazione da parte del ricorrente dell'idoneità delle prove richieste ad incidere sul quadro istruttorio già accertato e posto a fondamento del giudizio di responsabilità penale dell'imputato in ordine alla condotta delittuosa contestata. Al riguardo, si ricorda che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, attesa la sua natura eccezionale, si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nel caso di specie, si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (ex multis Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). 4. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo con il quale il ricorso censura la motivazione fornita dalla Corte d'Appello circa il compendio probatorio posto a carico dell'imputato, in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Non persuade, in particolare, la tesi difensiva secondo cui la sentenza impugnata avrebbe errato nel formulare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dall'amministratore D., omettendo la valutazione di elementi idonei a fondare un addebito di responsabilità penale nei suoi confronti per la condotta delittuosa in esame. Sul punto, il ricorso non si confronta con le motivazioni rese nelle pronunce di merito, che, oltre ad aver ampiamente appurato la piena attendibilità delle sue propalazioni, hanno affermato come il giudizio di estraneità del D. rispetto al fatto di bancarotta fraudolenta documentale trovi conforto nelle già esaminate dichiarazioni rese dagli altri testi escussi. Ad ulteriore sostegno dell'estraneità del D., peraltro, militano l'assidua collaborazione assicurata da quest'ultimo al curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento, nonché l'immediata denuncia da lui presentata alle competenti autorità una volta scoperti gli illeciti prelevamenti di denaro da parte del D.. 5. Infine, manifestamente infondato è il quarto motivo relativo alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Infatti, come correttamente motivato dalla corte d'appello, il diniego alla concessione del beneficio richiesto si giustifica in ragione dell'entità della pena inflitta, pari ad anni tre di reclusione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 8/10/2024
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