RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato la condanna
di G.D. per il reato di bancarotta fraudolenta documentale
commesso nella qualità di amministratore di fatto della IMB s.r.I., società dichiarata
fallita nell'aprile del 2012. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte
territoriale ha, invece, dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per
esistenza di precedente giudicato in relazione ai fatti di bancarotta per distrazione e ha
provveduto di conseguenza a rideterminare la pena in anni tre di reclusione. Con
riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta documentale specifica, si contesta
all'imputato, in qualità di unico effettivo tenutario dei libri e delle scritture contabili, di
aver sottratto quest'ultime in modo da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce vizio di legge e vizi di motivazione,
sostenendo che i giudici di merito avrebbero reso una motivazione apodittica circa
l'elemento soggettivo configurabile in capo all'imputato. In particolare, si lamenta che
la Corte avrebbe desunto la prova del dolo specifico del reato esclusivamente
dall'oggettiva mancanza della documentazione contabile. Il difetto dell'elemento
soggettivo deriverebbe, inoltre, dall'assenza di elementi in grado di comprovare il ruolo
di amministratore di fatto della fallita attribuito all'imputato. In tal senso il ricorrente
eccepisce che il G.D. era un semplice impiegato della fallita e che i poteri direttivi,
dapprima concentrati nelle mani del consiglio di amministrazione, erano stati in seguito
trasferiti in capo all'amministratore unico D., il quale, pertanto, era il solo in grado
di conoscere le dinamiche societarie e ad essere gravato dall'obbligo della regolare
tenuta delle scritture contabili.
2.2 Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge in riferimento al mancato
accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale già avanzata
con l'atto d'appello. Secondo il ricorrente, la necessità dell'integrazione probatoria
discenderebbe dall'esigenza di escutere ulteriori testi appartenenti alla compagine
aziendale e ritenuti in grado di riferire sul corretto svolgimento delle dinamiche interne
alla società.
2.3 Con il terzo motivo, il ricorso deduce vizi di motivazione con riguardo alla valutazione
del compendio probatorio posto a fondamento della penale responsabilità dell'imputato.
In particolare, si lamenta che i giudici di merito avrebbero in maniera apodittica fondato
la prova dell'attribuibilità all'imputato della qualifica di amministratore di fatto
unicamente sulle base delle dichiarazioni rese dal D., omettendo al contempo di
confrontarsi con le inesattezze e contraddizioni ravvisabili nel suo narrato e idonee a comprometterne l'attendibilità. Inoltre, il ricorso lamenta la mancata assunzione da
parte dei giudici d'appello degli ulteriori elementi di prova la cui assunzione era stata
richiesta ex art. 507 cod. proc. pen. e ritenuti dalla difesa necessari per valutare la
sussistenza di profili di responsabilità penale in capo al D..
2.4 Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione
in riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
3. I difensori dell'imputato hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve pertanto essere rigettato.
2. Il primo motivo di ricorso relativo all'affermazione della responsabilità penale
dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. "specifica" è
infondato e in parte inammissibile, in quanto le argomentazioni spese dalla difesa
costituiscono la mera riedizione dei rilievi svolti con il gravame di merito, che la sentenza
impugnata ha confutato con motivazione con la quale il ricorso non si confronta.
2.1 In primo luogo, non è accoglibile la censura rivolta a contestare la qualifica
soggettiva di amministratore di fatto attribuita in capo al ricorrente.
In proposito la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi affermati
dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale ai fini dell'attribuzione
della qualifica di amministratore di fatto, può essere valorizzato l'esercizio, in modo
continuativo e significativo, e non meramente episodico od occasionale, di tutti i poteri
tipici inerenti alla qualifica o alla funzione o anche soltanto di alcuni di essi, ipotesi,
quest'ultima, in cui spetta al giudice del merito valutare la pregnanza, ai fini
dell'attribuzione della qualifica o della funzione, dei singoli poteri in concreto esercitati
(ex multis Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850).
Nel caso di specie, la prova concreta del ruolo gestorio ricoperto dall'imputato
nell'organigramma societario è stata adeguatamente fornita dalla Corte territoriale, la
quale, richiamando anche le considerazioni svolte sul punto dal giudice di prime cure e
valorizzando gli elementi emersi nell'istruttoria dibattimentale, ha osservato come il
quadro indiziario a sostegno della qualifica del Di Trani trovi conforto nelle dichiarazioni
rese dai dipendenti e dai precedenti soci della fallita.
In particolare, dall'escussione di D. Giuliano, le cui dichiarazioni, a loro volta, hanno
trovato un preciso riscontro nella testimonianza fornita dalla segretaria Mastroddi
Marzia, il giudice dell'appello ha evidenziato come sia emerso che l'imputato ricopriva la qualifica di amministratore delegato nella società Brenta Euroindustrie la cui compagine
sociale è successivamente confluita nella IMP S.r.l. con il mantenimento da parte dei soci
delle rispettive competenze. All'imputato, nello specifico, era affidata la gestione
dell'ufficio amministrativo, nonché l'incarico di redigere i bilanci e assicurare la regolare
tenuta della contabilità. Ad ulteriore sostegno del ruolo di primo piano ricoperto dal Di
Trani, i dichiaranti hanno riferito che il ricorrente presenziava durante le riunioni del
Consiglio di amministrazione, prendeva parte alle assemblee dei soci influenzandone le
decisioni sin dalla costituzione della società, ovvero antecedentemente alla assunzione
della carica di socio avvenuta solo nel 2009, tempo in cui gli altri soci, ad esclusione del
coimputato mandato assolto, decidevano di dismettere la propria partecipazione sociale
proprio a causa dell'impossibilità di influire sulle decisioni assunte dall'assemblea. Si
rileva, infine, nella sentenza che l'imputato era incaricato di intrattenere i rapporti con
gli istituti di credito e di occuparsi della gestione delle spese e dei pagamenti ai fornitori.
Ed a riprova ulteriore dell'attendibilità del compendio dichiarativo menzionato i giudici
del merito hanno evidenziato che lo stesso, come osservato dai giudici di prime cure e
rilevato dal curatore, trova un riscontro documentale nelle buste paga percepite
dall'imputato, le quali, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa, contenevano cifre
incompatibili con l'inquadramento dell'imputato nella funzione di mero dipendente o
impiegato.
Come detto, con tale apparato giustificativo il ricorso invero non si confronta
compiutamente risultando sul punto sostanzialmente generico.
2.2 E' invece infondata la censura relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo del
reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Nel caso di specie, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici, hanno
ritenuto sussistente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori ancorandolo a
circostanze concrete obiettivamente idonee a dimostrare una volontà fraudolenta in capo
all'imputato.
In particolare, gli indici logicamente sintomatici della fraudolenza sono stati rinvenuti
nel fatto che l'imputato non solo era il tenutario delle scritture contabili ed aveva il potere
di decidere sulla redazione del bilancio e sulla tenuta della contabilità, ma era anche il
solo ad avere libero accesso a quest'ultima, in quanto unico incaricato alla detenzione
delle chiavi dell'ufficio amministrativo (e non tanto della sede della società) in cui la
stessa era conservata.
Ulteriore conferma della sussistenza di uno specifico interesse ad impedire agli organi
fallimentari l'accesso ai libri contabili è stata logicamente connessa all'esigenza
dell'imputato di occultare l'attività distrattiva delle somme di denaro provenienti
dall'abusiva utilizzazione delle carte di credito aziendali da parte dell'imputato. Fatto per
il quale egli era stato rinviato a giudizio per bancarotta patrimoniale, reato dal quale è stato poi prosciolto solo perché già condannato in precedenza per il medesimo sotto
diversa qualificazione giuridica, ma la cui oggettività non è stata messa in discussione.
3. Nuovamente inammissibile è il secondo motivo relativo al rigetto della richiesta di
rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in quanto il ricorrente non confuta le
obiezioni del giudice d'appello che, con motivazione congrua, ha ritenuto superflua e
non necessaria l'assunzione delle indicate testimonianze, mancando la specificazione da
parte del ricorrente dell'idoneità delle prove richieste ad incidere sul quadro istruttorio
già accertato e posto a fondamento del giudizio di responsabilità penale dell'imputato in
ordine alla condotta delittuosa contestata.
Al riguardo, si ricorda che la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in
appello, attesa la sua natura eccezionale, si sottrae al sindacato di legittimità quando la
struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado, come nel
caso di specie, si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine
alla responsabilità (ex multis Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv.
280589).
4. Inammissibile è, altresì, il terzo motivo con il quale il ricorso censura la motivazione
fornita dalla Corte d'Appello circa il compendio probatorio posto a carico dell'imputato,
in quanto diretto a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi
di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
Non persuade, in particolare, la tesi difensiva secondo cui la sentenza impugnata
avrebbe errato nel formulare il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese
dall'amministratore D., omettendo la valutazione di elementi idonei a fondare un
addebito di responsabilità penale nei suoi confronti per la condotta delittuosa in esame.
Sul punto, il ricorso non si confronta con le motivazioni rese nelle pronunce di merito,
che, oltre ad aver ampiamente appurato la piena attendibilità delle sue propalazioni,
hanno affermato come il giudizio di estraneità del D. rispetto al fatto di bancarotta
fraudolenta documentale trovi conforto nelle già esaminate dichiarazioni rese dagli altri
testi escussi. Ad ulteriore sostegno dell'estraneità del D., peraltro, militano l'assidua
collaborazione assicurata da quest'ultimo al curatore fallimentare dopo la dichiarazione
di fallimento, nonché l'immediata denuncia da lui presentata alle competenti autorità
una volta scoperti gli illeciti prelevamenti di denaro da parte del D..
5. Infine, manifestamente infondato è il quarto motivo relativo alla concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena. Infatti, come correttamente motivato dalla corte d'appello, il diniego alla concessione del beneficio richiesto si
giustifica in ragione dell'entità della pena inflitta, pari ad anni tre di reclusione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 8/10/2024