RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 14 febbraio 2024 la Corte di appello di Brescia ha
confermato la pronuncia del 14 gennaio 2021 del Tribunale di Bergamo con la
quale l'imputato R. era stato condannato alla pena di giustizia
per il reato di bancarotta fraudolenta documentale cd. specifica commesso nella
sua qualità di amministratore di fatto della società "M. RIT-MO" s.r.I.,
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo in data 6 novembre 2014.
2. Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso l'imputato,
attraverso il difensore di fiducia, articolando il motivo di censura di seguito
enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo ed unico motivo è stata dedotta violazione di legge con
riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta
documentale come contestata.
Lamenta il ricorrente che la Corte territoriale non ha fornito risposta alla
specifica censura relativa all'assenza dell'elemento psicologico del dolo nella
omessa tenuta e consegna delle scritture contabili.
In particolare, la difesa già con l'atto di appello aveva evidenziato la mancanza
da parte del giudice di primo grado di motivazione sull'elemento soggettivo unita
alla circostanza che nei rapporti tra la società fallita e la società creditrice
Tecnotexil s.r.l. l'assenza delle scritture rappresentava una mera situazione di
fatto, non produttiva di alcun pregiudizio per la creditrice.
La sentenza impugnata, nel confermare la sentenza di primo grado, ha fornito
- lamenta la difesa - una motivazione quasi alternativa rispetto alle conclusioni cui
era giunto il giudice di primo grado esprimendosi in termini dubitativi e limitandosi
ad affermare che l'assenza di contabilità ha impedito al fallimento di conoscere se
esistessero crediti o poste attive in capo alla fallita derivanti dalle forniture dalla
stessa assicurate alle Amministrazioni dello Stato con pregiudizio di tutti i creditori
trovatisi con un attivo insussistente e con il rilevante debito nei confronti della
Tecnotexil, società creditrice anch'essa fallita e il cui curatore aveva azionato il
credito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.Con riguardo alla doglianza circa l'assenza dell'elemento soggettivo
richiesto per la configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale,
sia nella forma del dolo generico che del dolo specifico, la sentenza ha fornito una
motivazione non manifestamente illogica, né contraddittoria.
1.1. Ha infatti in primo luogo ricostruito, richiamando le motivazioni della
sentenza di primo grado, i rapporti sussistenti tra la società creditrice Tecnotexil
s.r.I., anch'essa fallita e titolare del credito azionato, e la società fallita
M. RIT-MO" s.r.l.
In particolare, già all'epoca della messa in liquidazione della M. RITMO, nell'anno 2007, R. era l'amministratore unico della Tecnotexil.
La società Tecnotexil produceva forniture militari che trasferiva alla società
fallita la quale a sua volta le vendeva alla Pubblica amministrazione, incassandone
il prezzo.
1.2. Operata siffatta ricostruzione, in relazione alla quale peraltro il ricorrente
non ha proposto alcuna censura, la Corte territoriale ha specificamente
argomentato sulla sussistenza del dolo specifico osservando che (p.13):
- l'assenza di contabilità ha impedito al fallimento di conoscere la esistenza di
crediti o poste attive in capo alla "M. RIT-MO" che pure aveva ricevuto
i pagamenti a seguito delle forniture effettuate in favore delle amministrazioni
statali; ha impedito altresì di conoscere in che modo fossero state destinate le
somme derivanti da tali pagamenti;
- da siffatta condotta emerge il pregiudizio nei confronti di tutti i creditori
della fallita ed in particolare modo di quelli privilegiati i quali hanno verificato la
insussistenza di attivo e l'ingente credito azionato dal curatore del fallimento
Tecnotexil, credito che l'amministratore della società e cioè lo stesso imputato non
aveva mai richiesto prima del fallimento.
Il motivo non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte,
opportunamente richiamata anche nelle conclusioni del Sostituto Procuratore
generale, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa
tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la
ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva
ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la
valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto,
può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del
comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Sez. 5, n.
10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv. 284304).
Nelle memorie di replica la difesa ha lamentato che la pronuncia richiamata
attiene a fattispecie diversa rispetto a quella in esame.
Anche su questo punto, l'obiezione va superata dal momento che, a
prescindere dalla specifica articolazione della vicenda storica, nel caso di specie
sono rinvenibili circostanze di fatto che rivelano inequivocabilmente la fraudolenza
della condotta da individuarsi nella posizione di R. il quale, nella qualità di
creditore della società fallita, di cui era anche amministratore di fatto, non aveva
mai proceduto ad azionare il rilevante credito della Tecnotexil.
La totale assenza delle scritture contabili ha peraltro impedito di conoscere la
destinazione delle somme che la società fallita aveva con certezza ricevuto dalle
Amministrazioni dello Stato a seguito della cessione delle forniture militari
prodotte dalla Tecnotexil con evidente pregiudizio per la società fallita.
Nel caso di specie, i giudici di merito, dunque, con motivazione esente da vizi
logici, hanno ritenuto sussistente il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori,
valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Presidente
Così deciso in Roma il 19 settembre 2024
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese