RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo
confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per il delitto
di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di legale
rappresentante della società fallita dalla costituzione alla data del 30 marzo
2016, quando assumeva l'incarico di liquidatore e, in seguito, dal 17 ottobre
2018 alla dichiarazione di fallimento, di amministratore di fatto.
2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per
cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi
a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo l'imputata denuncia nullità della sentenza per
difetto assoluto di motivazione in ordine ai motivi di appello, in particolare
quanto alla contraddittorietà tra la sua assoluzione per il delitto di circonvenzione
di incapace ai danni di L.R. C., successivo liquidatore della società sino
al fallimento, e ascrizione alla stessa del ruolo di amministratore di fatto nel
medesimo periodo.
2.2. Mediante il secondo motivo la D. lamenta travisamento dei
fatti e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1,
n. 2, e 223 I.fall.
Sotto un primo aspetto, deduce che la considerazione di L.R. C.
quale mera "testa di legno" sarebbe fondata sulle sole mendaci dichiarazioni rese
dallo stesso alla Curatela fallimentare e sarebbero comunque assenti indici
concreti idonei a comprovare l'esercizio di funzioni direttive di fatto nella società
da parte di essa ricorrente dopo la nomina del L.R..
Rileva, ulteriormente, che aveva consegnato tutta la documentazione sociale
al L.R., come era emerso dal verbale di sommarie informazioni reso da Lo
M. Francesco e T. Mauro, che si erano occupati dell'inserimento
nell'anagrafe della Camera di commercio del passaggio di consegne e della
nomina del nuovo liquidatore.
Lamenta altresì l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto, costituito dal
dolo specifico di arrecare danno ai creditori.
2.3. L'imputata denuncia, infine, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e
correlato vizio di motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze
attenuanti generiche, argomentata in forza di una non precisata modalità della
condotta che sarebbe stata espressiva di un dolo particolarmente intenso e
valorizzando l'entità dei debiti della società, pur essendo questi maturati quasi
esclusivamente nei confronti dell'Erario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.In via preliminare, occorre osservare che la parte civile costituita non ha
alcuna legittimazione ad interloquire rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta
documentale, in ordine al quale può prospettarsi esclusivamente un interesse
alla costituzione di parte civile della Curatela fallimentare. Pertanto, a seguito
dell'assoluzione della ricorrente nei gradi di merito per l'ipotizzato delitto di
circonvenzione di incapace a suo danno, il L.R. non ha più alcuna
legittimazione a partecipare al giudizio.
2. Andando a considerare, ora, i motivi di ricorso, le censure formulate dalla
ricorrente nel primo motivo e nella prima parte del secondo motivo sono
inammissibili per difetto di specificità poiché, al di là della formulazione del capo
di imputazione, che effettivamente ha riguardo anche ad un assunto svolgimento
di un ruolo di fatto dell'imputata dopo la cessazione della carica formale di
liquidatrice, la ratto decidendi si fonda sulla circostanza che l'omessa tenuta delle
scritture contabili risale ad un periodo significativamente antecedente alla
cessazione della carica formale, avvenuta nel marzo dell'anno 2018, ossia sin
dall'anno 2012.
D'altra parte, neppure coglie nel segno la doglianza con la quale la DI
S. assume che avrebbe consegnato tale documentazione al nuovo
liquidatore poiché non ha assolto al relativo onere probatorio, ricadente in capo
alla stessa (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 — 01). Tale
onere non può invero considerarsi assolto a fronte delle dichiarazioni dei testi
M. e T. i quali, come si evince dalle decisioni di merito, non hanno
assistito al passaggio di consegne della documentazione contabile ma ne hanno
solo curato l'inserimento nell'anagrafe della Camera di commercio.
3. E' peraltro fondato il secondo motivo nella sua ultima parte, laddove la
ricorrente lamenta la carenza del dolo specifico di arrecare con la propria
condotta pregiudizio ai creditori.
Invero, e principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità,
quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale,
l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo
specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione
delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della
loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa -
nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla
fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo
generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente
rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del
08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,
Inverardi, Rv. 276650 - 01).
Nella fattispecie per cui è processo, a fronte della contestazione dell'omessa
tenuta delle scritture contabili, risultata provata nel corso del giudizio almeno a
partire dall'anno 2012, sia la sentenza di primo grado che quella di secondo
grado hanno ritenuto espressamente sufficiente il dolo generico, sovrapponendo
la condotta dell'omessa tenuta di dette scritture con quella idonea ad impedire la
ricostruzione della contabilità sociale.
Tuttavia, come si è evidenziato, la bancarotta fraudolenta documentale per
omessa tenuta delle scritture contabili, condotta che deve essere sorretta, sul
piano dell'elemento soggettivo, dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai
creditori.
La carenza motivazionale della decisione impugnata è particolarmente
evidente poiché alla ricorrente non è stata elevata alcuna contestazione di
bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché sarebbe stata necessaria una
motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di
bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi della
presunzione per la quale l'irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di
regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del
patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 -
02, in motivazione, § 2.6.).
Sennonché la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente, con motivazione
carente, che l'imputata avesse consapevolezza delle modalità di tenuta delle
scritture contabili e le avesse consapevolmente sottratte agli accertamenti della
curatela fallimentare.
4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per
nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, previo
assorbimento del terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione
della Corte d'Appello di Palermo.
Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore Il Presidente