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Bancarotta fraudolenta documentale: differenze tra occultamento e fraudolenta tenuta delle scritture contabili

Bancarotta fraudolenta documentale

Ottobre 2024 - Cassazione penale, Sez. 5 Num. 40869 Anno 2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo confermava la pronuncia di condanna di primo grado della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso nella veste di legale rappresentante della società fallita dalla costituzione alla data del 30 marzo 2016, quando assumeva l'incarico di liquidatore e, in seguito, dal 17 ottobre 2018 alla dichiarazione di fallimento, di amministratore di fatto. 2. Avverso la richiamata sentenza l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo l'imputata denuncia nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in ordine ai motivi di appello, in particolare quanto alla contraddittorietà tra la sua assoluzione per il delitto di circonvenzione di incapace ai danni di L.R. C., successivo liquidatore della società sino al fallimento, e ascrizione alla stessa del ruolo di amministratore di fatto nel medesimo periodo. 2.2. Mediante il secondo motivo la D. lamenta travisamento dei fatti e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 I.fall. Sotto un primo aspetto, deduce che la considerazione di L.R. C. quale mera "testa di legno" sarebbe fondata sulle sole mendaci dichiarazioni rese dallo stesso alla Curatela fallimentare e sarebbero comunque assenti indici concreti idonei a comprovare l'esercizio di funzioni direttive di fatto nella società da parte di essa ricorrente dopo la nomina del L.R.. Rileva, ulteriormente, che aveva consegnato tutta la documentazione sociale al L.R., come era emerso dal verbale di sommarie informazioni reso da Lo M. Francesco e T. Mauro, che si erano occupati dell'inserimento nell'anagrafe della Camera di commercio del passaggio di consegne e della nomina del nuovo liquidatore. Lamenta altresì l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto, costituito dal dolo specifico di arrecare danno ai creditori. 2.3. L'imputata denuncia, infine, violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione rispetto all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, argomentata in forza di una non precisata modalità della condotta che sarebbe stata espressiva di un dolo particolarmente intenso e valorizzando l'entità dei debiti della società, pur essendo questi maturati quasi esclusivamente nei confronti dell'Erario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In via preliminare, occorre osservare che la parte civile costituita non ha alcuna legittimazione ad interloquire rispetto al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in ordine al quale può prospettarsi esclusivamente un interesse alla costituzione di parte civile della Curatela fallimentare. Pertanto, a seguito dell'assoluzione della ricorrente nei gradi di merito per l'ipotizzato delitto di circonvenzione di incapace a suo danno, il L.R. non ha più alcuna legittimazione a partecipare al giudizio. 2. Andando a considerare, ora, i motivi di ricorso, le censure formulate dalla ricorrente nel primo motivo e nella prima parte del secondo motivo sono inammissibili per difetto di specificità poiché, al di là della formulazione del capo di imputazione, che effettivamente ha riguardo anche ad un assunto svolgimento di un ruolo di fatto dell'imputata dopo la cessazione della carica formale di liquidatrice, la ratto decidendi si fonda sulla circostanza che l'omessa tenuta delle scritture contabili risale ad un periodo significativamente antecedente alla cessazione della carica formale, avvenuta nel marzo dell'anno 2018, ossia sin dall'anno 2012. D'altra parte, neppure coglie nel segno la doglianza con la quale la DI S. assume che avrebbe consegnato tale documentazione al nuovo liquidatore poiché non ha assolto al relativo onere probatorio, ricadente in capo alla stessa (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 — 01). Tale onere non può invero considerarsi assolto a fronte delle dichiarazioni dei testi M. e T. i quali, come si evince dalle decisioni di merito, non hanno assistito al passaggio di consegne della documentazione contabile ma ne hanno solo curato l'inserimento nell'anagrafe della Camera di commercio. 3. E' peraltro fondato il secondo motivo nella sua ultima parte, laddove la ricorrente lamenta la carenza del dolo specifico di arrecare con la propria condotta pregiudizio ai creditori. Invero, e principio ormai consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - nell'ambito dell'art. 216, comma primo, n. 2), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture che, invece, integra un'ipotesi di reato a dolo generico e presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (ex ceteris, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650 - 01). Nella fattispecie per cui è processo, a fronte della contestazione dell'omessa tenuta delle scritture contabili, risultata provata nel corso del giudizio almeno a partire dall'anno 2012, sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado hanno ritenuto espressamente sufficiente il dolo generico, sovrapponendo la condotta dell'omessa tenuta di dette scritture con quella idonea ad impedire la ricostruzione della contabilità sociale. Tuttavia, come si è evidenziato, la bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta delle scritture contabili, condotta che deve essere sorretta, sul piano dell'elemento soggettivo, dal dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori. La carenza motivazionale della decisione impugnata è particolarmente evidente poiché alla ricorrente non è stata elevata alcuna contestazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sicché sarebbe stata necessaria una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito di bancarotta fraudolenta documentale, non potendo la relativa prova giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare o omessa tenuta delle scritture contabili è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 - 02, in motivazione, § 2.6.). Sennonché la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente, con motivazione carente, che l'imputata avesse consapevolezza delle modalità di tenuta delle scritture contabili e le avesse consapevolmente sottratte agli accertamenti della curatela fallimentare. 4. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo, previo assorbimento del terzo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente
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