RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna di D.C.N., dichiarato fallito nell'aprile del 2009, per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice documentale ed omesso deposito delle scritture contabili.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito al ritenuto concorso tra i reati di bancarotta documentale fraudolenta e semplice, evidenziando come le condotte addebitate abbiano il medesimo oggetto integrando un unico fatto di bancarotta e comunque eccependo l'illegittima applicazione del regime del reato continuato, anzichè quello più favorevole di cui all'art. 219 L. Fall.. Con il secondo lamenta ulteriori vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
2. In realtà inammissibile è il secondo motivo in quanto privo del requisito della specificità, consistendo nella generica esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla giustificazione della decisione impugnata, con la cui motivazione invero il ricorrente non si è confrontato.
3. Colgono invece nel segno le censure proposte con il primo motivo.
3.1 Per come risulta da entrambe le pronunzie di merito e dallo stesso atto imputativo, infatti, al D.C., oltre al reato di bancarotta patrimoniale, è stato contestato, sulla base degli accertamenti compiuti dal CT del pubblico ministero, di non aver tenuto le principali scritture contabili della propria ditta individuale (tra cui il libro giornale ed il libro mastro), fatto che gli è stato apparentemente ascritto ai fini della configurabilità sia del reato di bancarotta fraudolenta documentale, sia di quello di bancarotta documentale semplice, nonchè sotto l'ulteriore aspetto dell'omessa consegna delle medesime scritture, condotta quest'ultima sanzionata dall'art. 220 L. Fall.. Una volta riconosciuto il concorso tra tutti i suddetti reati e ritenuto più grave il concorrente reato di bancarotta patrimoniale, i giudici del merito hanno poi applicato la disciplina di cui all'art. 81 c.p., irrogando aumenti di pena per la continuazione in riferimento ad ognuna delle ipotesi di bancarotta documentale considerate, nonchè per la violazione dell'art. 220 L. Fall..
3.2 La Corte territoriale ha giustificato tale decisione mal interpretando un orientamento giurisprudenziale - peraltro superato quanto all'individuazione della disciplina sanzionatoria applicabile - incorrendo in un evidente error in iudicando in iure. Infatti, anche per le pronunzie evocate dalla sentenza impugnata, il concorso tra i reati di bancarotta fraudolenta e di bancarotta semplice deve essere escluso ogni qualvolta le fattispecie materiali si identifichino o comunque siano le une riconducibili alle altre. In tal senso, va quindi ribadito che, se i fatti addebitati hanno ad oggetto le medesime scritture contabili, gli stessi possono integrare solo una delle ipotesi criminose contestate nel caso di specie.
3.2.1 Infatti qualora oggetto dell'addebito si riferisca all'omessa tenuta delle suddette scritture si configura, tra l'art. 216, comma 1, n. 2) e art. 217, comma 2 L. Fall., un'ipotesi di concorso apparente di norme incriminatrici che trova la sua soluzione nell'applicazione del principio di specialità. Attesa l'identità dell'elemento materiale, l'elemento specializzante che definisce il confine applicativo tra le due fattispecie è dato dalla coloritura di quello soggettivo, integrato, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, dal dolo specifico nel caso della bancarotta fraudolenta e dal dolo generico o dalla colpa in quello della bancarotta semplice. Laddove il giudice accerti dunque che l'imputato ha omesso di tenere i libri contabili al fine di recare pregiudizio ai creditori, deve condannarlo esclusivamente per il reato previsto dalla prima delle due disposizione summenzionate, dovendo altrimenti ritenere integrato il solo reato di bancarotta semplice documentale.
3.2.2 L'altra fattispecie prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2) - e cioè quella di tenuta della contabilità in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari - è invece logicamente incompatibile con la condotta di omessa tenuta dei libri contabili. Infatti la stessa presuppone l'effettiva esistenza di questi ultimi, esaurendosi nella loro fraudolenta compilazione con le modalità descritte. Pertanto la stessa non può essere configurata laddove la contabilità non venga rinvenuta, perchè sottratta, distrutta o, per l'appunto, mai tenuta.
3.2.3 Nel caso di specie, come detto, oggetto di contestazione è stata l'omessa tenuta della maggior parte dei libri contabili, mentre, come invece emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, l'impossibilità di ricostruire il movimento d'affari del fallito è stata presa in considerazione in quanto ritenuta conseguenza della succitata condotta, quasi si trattasse di una sorta di evento del comportamento omissivo descritto. Esclusa dunque, per le ragioni suindicate, la configurabilità dell'autonoma fattispecie di cui alla seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2) L. Fall., in una ipotesi del genere - come invece ritenuto in sentenza - deve altresì osservarsi come la stessa nemmeno sia stata contestata con l'atto imputativo, con il quale, come detto, è stato rimproverato al D.C. - sia a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, sia di bancarotta semplice documentale - la sola ed assorbente condotta di omessa tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
3.2.4 Sempre alla luce dei principi in precedenza illustrati, peraltro, anche in riferimento alla condotta effettivamente contestata non è configurabile il concorso di reati ipotizzato dai giudici del merito, giacchè gli stessi avrebbero il medesimo oggetto, il che, come chiarito, determina necessariamente un concorso apparente tra le norme incriminatrici evocate. Conseguentemente era compito della Corte territoriale - in tal senso specificamente investita della questione con i motivi d'appello - stabilire quale delle due fattispecie di bancarotta documentale ricorresse nel caso di specie, salvo rilevare eventualmente che i fatti contestati abbiano avuto ad oggetto scritture contabili diverse, accertamento di cui in sentenza non è fatta menziona alcuna e che, come accertato, sembra per converso esclusa dal tenore dell'imputazione. Laddove invece e per l'appunto fosse emersa l'identità dell'oggetto materiale dei reati contestati, al fine di stabilire quale delle fattispecie incriminatrici evocate ricorra nello specifico (e comunque al fine di ritenere sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale), i giudici del merito avrebbero dovuto stabilire se l'omessa tenuta della contabilità è stata commessa o meno al fine di recare pregiudizio ai creditori. Accertamento anche questo omesso dalla sentenza, che in alcun modo ha motivato sull'elemento soggettivo della ritenuta bancarotta fraudolenta documentale.
3.3 La sentenza ha errato altresì nel ritenere il concorso anche con l'ulteriore reato di cui agli artt. 16 e 220 L. Fall.. Sempre secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l'inosservanza dell'obbligo di deposito delle scritture contabili deve ritenersi assorbita dalle fattispecie di bancarotta documentale semplice o fraudolenta, quando queste vengano realizzate mediante l'omessa tenuta, la distruzione o la sottrazione del medesimo compendio contabile (Sez. 5, n. 49789 del 25 giugno 2013, Cinquepalmi e altro, Rv. 257829; Sez. 5, n. 2809/15 del 12 novembre 2014, Ronchese, Rv. 262589; Sez. 5, n. 14846 del 28 febbraio 2017, Ilacqua, Rv. 270022).
In ogni caso dunque - sia che l'imputato possa essere ritenuto responsabile di una sola delle fattispecie di bancarotta documentale, sia che invece debba ritenersi il concorso apparente tra le rispettive norme incriminatrici - il reato menzionato doveva ritenersi insussistente per le ragioni esposte, a meno che, anche in questo caso, non sia possibile dimostrare che l'ulteriore omissione abbia ad oggetto scritture diverse da quelle considerate ai fini della configurabilità degli altri delitti.
4. Vanno infine accolte anche le ulteriori censure proposte con il primo motivo di ricorso in merito all'applicazione dell'art. 81 c.p. in luogo della L. Fall., art. 219, comma 2, n. 1).
4.1 Le Sezioni Unite hanno infatti precisato che la disposizione da ultima citata postula l'unificazione quoad poenam di fatti-reato autonomi e non sovrapponibili tra loro, facendo ricorso alla categoria teorica della circostanza aggravante, della quale presenta sicuri indici qualificanti (Sez. Un., n. 21039 del 27 gennaio 2011, P.M. in proc. Loy, Rv. 249665). Circostanza che la sentenza Loy riconosce non corrispondere però sotto il profilo strutturale al paradigma tipico della categoria di formale appartenenza, dovendosi dunque concludere che l'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall. disciplina, nella sostanza, un'ipotesi di concorso di reati autonomi e indipendenti, che il legislatore unifica fittiziamente agli effetti della individuazione del regime sanzionatorio nel cumulo giuridico, facendo ricorso formalmente allo strumento tecnico della circostanza aggravante, dettando al contempo per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p..
4.2 Conseguentemente, nel caso di specie, una volta riconosciuto il concorso di una pluralità di fatti di bancarotta (quale che ne sia il perimetro), la Corte territoriale non poteva applicare la disciplina di cui all'art. 81 c.p., ma quella contemplata dalla norma speciale menzionata, il cui potenziale contributo sanzionatorio era peraltro già stato neutralizzato dal giudice di primo grado a seguito del bilanciamento della circostanza aggravante dalla stessa prevista con le riconosciute attenuanti generiche.
5. In definitiva la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame limitatamente ai reati di bancarotta documentale fraudolenta e semplice.2c1 a quello di omessa tempestiva consegna delle scritture contabili. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguenza che la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale deve ritenersi irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 220 L. Fall., nonchè ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta semplice documentale con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2018