RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Ca.Ti. (amministratore unico della Tailor Industry Spa dal 19/4/2009 al 21/5/2013) per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere occultato le scritture contabili di detta società (dichiarata fallita il 28/11/2013 con un passivo di 26.315.257,00 Euro) o, comunque, averle tenute in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e degli affari societari, irrogando (esclusa l'aggravante dei più fatti di bancarotta e con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità) la pena di anni 2 di reclusione (oltre le pene accessorie - inabilitazione all'esercizio di un'impresa ed incapacità ad assumere uffici direttivi presso qualsiasi impresa - per la stessa durata). È stata emessa condanna anche al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Il Ca., con ricorso a questa Corte, lamenta l'errata applicazione degli articoli 216 r.d. 267/1942, 192, 533 e 546 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione, nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata valutazione di difese e prove decisive, che dimostrerebbero, da un lato, che egli non fosse entrato in possesso della contabilità societaria, sino alle sue dimissioni, dall'altro lato, che terzi ne avessero appreso sua parte.
La Corte d'appello avrebbe omesso la valutazione dei seguenti documenti:
- atto di querela del 12/2/2013 (da cui si desumeva l'impedimento opposto a un delegato per il ritiro della documentazione contabile);
- fax in data 1/3/2013 della signora Di. (definita nel ricorso "responsabile amministrativa" della società fino a febbraio 2013), con cui era segnalata l'asportazione illegittima di libri sociali dalla loro sede da parte di terzi non autorizzati;
- fax dello stesso ricorrente del 9/5/2013 di richiesta della documentazione contabile alla Di. e al collegio sindacale;
- verbale di assemblea dei soci del 17/5/2013 di dimissioni del Ca. dalla carica di amministratore, per impossibilità di accedere alle scritture contabili.
Nel ricorso si assume che sarebbe stata trascurata anche la deposizione della Di., resa il 14/10/2015, che aveva confermato di non aver consegnato documenti al delegato del ricorrente.
Si specifica che, pur essendo noto che non sia necessaria, in sede di merito, un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, tanto non varrebbe per i documenti e la testimonianza detti, in quanto determinanti criticità tali, nella sentenza impugnata, da comprometterne logicità e coerenza.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché sollecita una nuova valutazione della perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)").
Ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con cui si miri (ancorché mascherata da una pretesa violazione di legge: vedasi, sulla corretta qualifica, la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 04) a una non consentita (in questa sede) mera rivalutazione del materiale probatorio finalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito, per giunta trascurandone passaggi essenziali, con cui, in modo logico ed esaustivo, s'è ritenuto che:
- il 21/1/2013 l'imputato aveva delegato Pr.Gi. ad esaminare la documentazione contabile della fallita, sicché il Pr., recatosi presso l'ufficio amministrativo della Di., aveva prelevato tutti i mastrini clienti relativi al 2012;
- con missiva sottoscritta dallo stesso Ca., datata 19/2/2013, questi aveva indicato di aver personalmente ritirato presso l'ufficio amministrativo della società le schede contabili della fallita e, in particolare, il bilancio per dati correnti non riclassificato dell'esercizio 2012, la situazione fornitori per dati correnti dell'esercizio 2012, la situazione clienti per dati correnti dell'esercizio 2012 e la lista prima nota per articolo e la lista prima nota per data esercizio del 2012;
- tale documentazione non era stata restituita alla società o altrimenti consegnata al successivo amministratore unico e non era stata nemmeno consegnata alla curatela o anche solo prodotta nel dibattimento.
La logica conclusione della Corte d'appello è che, in tal modo, il delitto si fosse integrato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo.
Ora, che con la documentazione indicata si voglia dimostrare che altra parte della contabilità non sia pervenuta nella disponibilità dell'imputato, non si vede come intaccherebbe la logica predetta conclusione della Corte d'appello (la quale, peraltro, si limita ad affermare il reato in relazione alla documentazione appena elencata e non certo a quella ulteriore indicata dal ricorrente con riferimento agli allegati di cui lamenta l'omessa considerazione).
Ciò, poi senza trascurare di considerare, in diritto, che:
"in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo altresì dell'eventuale occultamento della stessa, in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore e ciò a prescindere dall'autonomo obbligo di quest'ultimo di ripristinare i libri e documenti contabili eventualmente mancati e regolarizzare le scritture di cui rilevi l'erroneità, lacunosità o falsità" (Sez. 5, n. 15988 del 11/3/2019, Scinetti, non massimata; Sez. 5, 2128 del 04/12/2023. dep. 2024, Mustile, non massimata);
"in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante" (Sez. 5, 20089 del 12/01/2024, Dileo, non massimata; confronta, negli stessi termini, Sez. 5, n, 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839 - 01).
Nella specie, come detto, con motivazione rimasta inattaccata, la Corte d'appello ha dato atto del perché abbia ritenuto non solo che non fosse stata data dall'imputato la detta prova, ma che vi fosse, per giunta, la prova opposta.
Consegue, a quanto detto, l'esito in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024.
Depositata in Cancelleria il 6 settembre 2024.