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Reati fallimentari

Bancarotta fraudolenta documentale: il tecnico informatico che aiuta l'amministratore a cancellare file con documenti contabili concorre nel reato

Bancarotta fraudolenta documentale

Cassazione penale sez. V, 29/03/2022, n.21475

Concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale il tecnico informatico che, consapevole dei propositi illeciti dell'amministratore di una società in dissesto, lo aiuti a eliminare dalle banche dati file contenenti documentazione contabile, così da impedire la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e degli affari della fallita, nella consapevolezza di cagionare – con tale condotta – pregiudizio ai creditori sociali.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Ancona con cui, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Pesaro il 18.10.2018: - F.A. è stato condannato (previa equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante dell'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.) alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per i delitti contestatigli ai capi E, F (concorso da extraneus nella bancarotta fraudolenta documentale da falsificazione e/o distruzione della contabilità della fallita (OMISSIS) s.r.l.) e G (delitto di cui all'art. 374 c.p., per aver immutato lo stato della documentazione contabile informatica della fallita nel corso di una perquisizione della polizia giudiziaria), riformandosi soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari stabilite nei suoi confronti, ridotta a tre anni. F. è stato coinvolto nei reati di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, cui il delitto di frode processuale è collegato, per il suo ruolo di tecnico informatico, titolare della Tecnosistemi Marche s.r.l., collaboratore per la tenuta dei sistemi informatici della fallita, che si è accertato abbia attuato "aggiustamenti" ed eliminazioni informatiche dei supporti di memoria, finalizzati ad impedire la ricostruzione della contabilità della fallita, già falsificata e modificata nella sua versione cartacea; - D.C.G. è stato condannato (ritenuta l'aggravante dei più fatti di bancarotta prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L. Fall.) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti contestatigli ai capi D (concorso in bancarotta fraudolenta documentale della fallita (OMISSIS) s.r.l. di cui l'imputato era stato amministratore legale dal 27.9.2013 sino alla data del fallimento dichiarato il 29.9.2014), I (concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva della fallita (OMISSIS) s.r.l.) e 3 (omesso versamento di ritenute di imposta dovute dalla fallita per l'anno 2013, per un valore di oltre 391.000 Euro). Con la condanna è stata, altresì, disposta nei confronti dell'imputato la confisca delle sue quote societarie e dei suoi beni sino a concorrenza del valore di 391.868,66 Euro, corrispondente alle ritenute d'imposta omesse. 2. Ha proposto ricorso soltanto F.A., tramite il difensore, deducendo sei motivi distinti. 2.1. La prima ragione di censura evidenzia vizio di motivazione mancante o manifestamente illogica relativamente alla condanna per il delitto di cui al capo F. Il ricorrente passa in rassegna alcune testimonianze che, a suo giudizio, sono state mal interpretate dalla Corte d'Appello: quella del m.llo B., che non riferirebbe fatti ma sue convinzioni personali; quella di P.L., coimputato assolto nei reati, che non avrebbe riferito di quel ruolo essenziale del ricorrente per risolvere problemi informatici della società fallita, invece individuato dalla sentenza impugnata, sicché la sua testimonianza non dimostrerebbe la responsabilità di F.. Si evidenzia, ancora, la distorsione del contenuto di alcune conversazioni intercettate tra il ricorrente, V.P., altra amministratrice della fallita, e il citato P.L., poste a puntello dell'accusa di "sistemazione", e cioè falsificazione anche mediante distruzione, della contabilità informatica, ed invece prive di rilievo o dal contenuto utile alla difesa del ricorrente, poiché provano la sua inconsapevolezza rispetto all'illiceità delle manipolazioni in contabilità informatica richiestigli dai responsabili della società fallita. 2.2. Il secondo vizio di motivazione del provvedimento impugnato dedotto dal ricorrente attiene al capo F dell'imputazione, in cui il concorso dell'extraneus nella bancarotta fraudolenta documentale viene cristallizzato in una specifica operazione di accesso informatico nella banca dati della contabilità della fallita nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza del 1.10.2014, giorno in cui - secondo la tesi difensiva l'imputato era impegnato in un'attività di manutenzione degli apparati informatici del comune di (OMISSIS), incompatibile con la condotta criminosa contestatagli. Infatti, sulla base della ricostruzione della polizia giudiziaria" il cavo di connessione alla rete internet della rete computeristica interna alla fallita era stato staccato tra le 10.30 alle 10.45 proprio per evitare inserimenti di operatori esterni, che "da remoto" potessero intervenire a manipolare i dati ivi contenuti, ed è stato riconnesso tra le 11.15 e le 11.30 solo con la LAN interna, così escludendo interventi di chi non fosse presente in azienda e collegato alla reste di Local Area Network. Per questo, si conclude, il ricorrente, che non si trovava nella sede della fallita, ma era impegnato fisicamente altrove, non avrebbe potuto materialmente commettere il reato di falsificazione o distruzione della contabilità informatica della società. E sarebbero congetturali le motivazioni del provvedimento impugnato là dove argomentano di un possibile "ponte" per l'accesso da remoto al server societario (denominato "gamma") attraverso il server 2K3 presente in azienda ed individuato dalla polizia giudiziaria come quello in cui i militari avevano "notato" un'attività "da remoto" (che aveva fatto muovere il "mouse" del computer). Infine, dopo aver segnalato altre aporie della motivazione della sentenza d'appello, il ricorrente mette in risalto come non potrebbe ipotizzarsi il reato di bancarotta fraudolenta documentale a suo carico, tenuto conto che la documentazione contabile informatica non è stata affatto utilizzata dalla curatrice poiché ritenuta non affidabile, escludendone così in radice la sua potenzialità ingannatoria. 2.3. Una terza ragione di ricorso deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato per travisamento delle prove nonché violazione di legge in relazione alle disposizioni che regolano i criteri valutativi delle prove stesse. In particolare, si stigmatizza il fatto che la sentenza d'appello, nonostante abbia dato atto che non siano stati accertati entità e contenuti delle alterazioni operate alla documentazione societaria informatica nel corso della perquisizione del 1.10.2014, abbia sostanzialmente "presunto" la rilevanza contabile (e penale) delle stesse. 2.4. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del reato di frode processuale: l'infondatezza dell'accusa di bancarotta fraudolenta documentale per le condotte di falsificazione e distruzione di file contabili della fallita nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza del 1.10.2014 determina l'infondatezza dell'accusa, correlata, di frode processuale commessa con la medesima condotta e nelle medesime circostanze. In ogni caso, la tesi del ricorrente è che il delitto di cui all'art. 374 c.p. non possa configurarsi nel caso di specie poiché la curatrice non è stata "ingannata" dalla documentazione contabile asseritamente manipolata dall'imputato, che non è stata mai presa in considerazione per la ricostruzione dello stato contabile della fallita. Si cita il modello giurisprudenziale della decisione Sez. 6, n. 51681. del 28.9.2017, Pivato, Rv. 271537. 2.5. Il quinto motivo di ricorso censura violazione di legge in relazione all'art. 216 L. Fall. poiché la condotta del ricorrente, nella sua qualità di extraneus rispetto al reato, non sarebbe stata efficiente per la produzione dell'evento e sarebbe stata inconsapevole rispetto all'obiettivo dell'imprenditore in dissesto di frustrare gli adempimenti predisposti dalla legge a tutela dei creditori dell'impresa (si cita Sez. 5, n. 27367 del 26/4/2011, Rosace, Rv. 250409). 2.6. L'ultima ragione di ricorso evidenzia violazione di legge processuale in relazione agli artt. 192 e 546 del codice di rito per non avere la sentenza impugnata valutato gli elementi di prova in modo complessivo e completo, secondo le indicazioni della sentenza Sez. U, n. 6682 del 1992, Musumeci. 3. Il PG Dr. Luigi Giordano, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva, tramite il nuovo difensore di fiducia, avv. Ciappelloni, con cui ribatte alle osservazioni del Procuratore Generale, ribadendo la fondatezza delle ragioni di ricorso. 5. Il Collegio dà atto che il difensore di fiducia del ricorrente ha ricevuto regolare avviso dell'udienza fissata in Cassazione, via PEC, il 18.2.2022, sicché il suo decesso, avvenuto il 12.3.2022, come da comunicazione del nuovo difensore di fiducia, non determina effetti sulla possibilità di richiedere, per conto dell'imputato, la trattazione orale del processo, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, conv. in L. n. 176 del 2020, disposizione che prevede che la richiesta di discussione orale è formulata per iscritto (dal procuratore generale o) dal difensore abilitato a norma dell'art. 613 c.p.p. entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza, termine decorso, dunque, ben prima del decesso del difensore, nel caso di specie (in tema, cfr. Sez. 1, n. 28543 del 18/9/2020, Elezaj, Rv. 279787). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per plurime, convergenti ragioni. 2. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perché formulati, nella gran parte, secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità e, in ogni caso, manifestamente infondate. In tema di giudizio di cassazione, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep" 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La sentenza impugnata, lontana da incoerenze argomentative, ha evidenziato del tutto logicamente ed ampiamente la sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale contestato all'imputato ai capi E-F, desumendone gli elementi oggettivi di fattispecie dalla deposizione del curatore, che ha denunciato le incongruenze documentali contabili, ma soprattutto dagli esiti delle intercettazioni, il contenuto delle quali risulta comprensibile in modo del tutto piano da parte dei giudici di merito, i quali hanno anche già, sostanzialmente, esaminato le osservazioni difensive dell'imputato, superando le sue alternative spiegazioni riguardo al loro significato. La Corte d'Appello ha spiegato, in particolare, come l'imputato abbia compiuto "aggiustamenti" della contabilità informatica, anche per "soppressione" dei file relativi, su input di V.P. - amministratrice di fatto della fallita - palesemente diretti a rendere la tenuta della documentazione contabile della società inidonea a descriverne lo stato patrimoniale e la situazione economica nel corso degli anni (e con la finalità di evitare il coinvolgimento nel fallimento della (OMISSIS) s.r.l. della società Easyline), concorrendo consapevolmente con la condotta di bancarotta fraudolenta documentale realizzata dai concorrenti, amministratori della fallita. E' dalle intercettazioni che emerge, soprattutto, come V. abbia concordato telefonicamente con il ricorrente le alterazioni da compiere, allo scopo di costituire una realtà informatica, "allineata" (secondo l'efficace espressione della contestazione di reato) alle precedenti alterazioni della documentazione contabile cartacea. Le eccezioni difensive, apoditticamente funzionali a prospettare la liceità della condotta del ricorrente, contrastano con gli accertamenti del consulente tecnico, il quale ha rilevato che, sul server della fallita, vi era un consistente numero di file cancellati in maniera volontaria, quasi esclusivamente in data 28.9.2014 (in tempo coevo con le intercettazioni alle quali si è già fatto richiamo), ovvero in date di poco precedenti; file ritenuti di particolare interesse dal consulente per ricostruire le vicende societarie, in corrispondenza temporale con gli accessi informatici ricondotti dalle indagini al ricorrente. Altrettanto chiara è la condotta di soppressione della documentazione contabile informatica, registrata "in diretta", dopo il fallimento, nel corso della perquisizione della Guardia di Finanza negli uffici della fallita, eseguita il 1.10.2014; "distruzione" commessa dall'imputato in accordo telefonico con F.G. (prima amministratore di diritto e poi "di fatto" della società in decozione), grazie alla circostanza che i militari si accorgevano del suo accesso da remoto al server della società, insospettiti da un movimento del "puntatore mouse" del computer ivi presente, direttamente osservato. L'accesso da remoto è stato, poi, confermato dal consulente tecnico del pubblico ministero, che ha rilevato la volontaria cancellazione di file, verificatasi proprio nella stessa data. In tale contesto ricostruttivo, ai fini dell'inammissibilità del motivo di ricorso, diventa decisivo osservare che le ragioni di censura, attraverso le quali si tenta di attribuire un diverso significato ai contenuti delle intercettazioni, sono inammissibili, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui, in materia di intercettazioni, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282327; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389), anche avuto riguardo al linguaggio, criptico o più o meno comprensibile utilizzato: Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715. Nel caso, di specie, come detto, la Corte territoriale ha ampiamente e solidamente dato conto, senza aporie o iati logici, di come il ricorrente sia stato continuamente in contatto, nei momenti decisivi di fibrillazione, con i suoi complici nel reato proprio, anche per l'avvio delle indagini nei loro confronti e la perquisizione nei locali della società, mettendosi a disposizione del comune intento di "sistemare" la documentazione informatica, per nascondere o falsificarne i dati contabili: il contenuto delle intercettazioni, peraltro di per sé pacificamente intellegibili, è stato coerentemente ricostruito da entrambi i giudici di merito, i quali ne hanno adeguatamente riferito in sentenza (illuminante la frase, pronunciata dal ricorrente all'indirizzo dell'interlocutore F.G., registrata durante la perquisizione del 1 ottobre 2014, con cui gli chiede di aspettare a dare la password di accesso ai militari della Guardia di Finanza, poiché doveva ancora "cancellare qualche cosa"). Infine, sono apodittici, congetturali e versati macroscopicamente in fatto gli argomenti attraverso i quali il ricorrente tenta di smentire la diretta osservazione da parte della polizia giudiziaria di quanto stava accadendo nei computer della fallita, in ragione del suo accesso fraudolento da remoto, funzionale all'ennesima e ultima distruzione di documentazione contabile della società. Si tenta, infatti, di ribattere alle ragioni del provvedimento impugnato con un argomento inconferente: l'imputato, impegnato, nel giorno della citata perquisizione, in un'attività di manutenzione degli apparati informatici del comune di (OMISSIS), non avrebbe potuto commettere la condotta criminosa contestatagli; ma si dimentica che la Corte d'Appello ha dato atto di come l'accesso da remoto sia stato documentalmente provato che fosse stato realizzato proprio dall'indirizzo IP degli uffici del comune di (OMISSIS). Le discrasie temporali lamentate dalla difesa, invece, quanto ai tempi di connessione e riconnessione, dopo il tentativo dei militari di arginare l'accesso fraudolento da remoto, distaccando il cavo LAN, sono del tutto ininfluenti e rappresentano dati congetturali, volti a sostenere una versione alternativa dell'accaduto, disancorata dai dati reali. Inoltre, del tutto logicamente non sono state ritenute credibili dai giudici d'appello le giustificazioni fornite dal ricorrente per motivare con una spiegazione alternativa a quella contestatagli l'utilizzo della connessione del comune, al fine di collegarsi con il server della fallita, proprio nel corso della perquisizione, la mattina del (OMISSIS); ovvero per scusare le continue incursioni nel sistema informatico aziendale, da parte sua, negli orari più disparati, che la Corte territoriale ha condivisibilmente ritenuto funzionali alla cancellazione massiccia di file, avvenuta anch'essa proprio nelle stesse circostanze di tempo degli accessi registrati come effettuati dal ricorrente. 3. Il terzo motivo ed il quinto motivo di censura sono manifestamente infondati. La Corte d'Appello ha ricostruito in via logica ed indiziaria la circostanza che la documentazione contabile distrutta o soppressa per via informatica dal ricorrente fosse parte essenziale della condotta di bancarotta fraudolenta documentale, desumendo la rilevanza di detta documentazione dal tenore delle conversazioni intercettate tra il ricorrente ed i coimputati, amministratori della società fallita, dalle quali, con affidabilità e senza dubbio alcuno, la sentenza impugnata ha dedotto l'interesse dimostrato da tutti i protagonisti - anzitutto dal ricorrente - per giungere al più presto a "far sparire" tracce documentali registrate informaticamente degli affari e della gestione economica della società fallita, coprendo, così, l'eliminazione della corrispondente documentazione cartacea originale. L'argomento difensivo, peraltro, presenta aspetti marcati di irrilevanza, poiché, come noto, il reato di bancarotta fraudolenta documentale per soppressione o distruzione della documentazione contabile configura una fattispecie di pericolo, ove quest'ultimo è rappresentato dalla possibile sottrazione della massa fallimentare alle ragioni creditorie attraverso il comportamento doloso, tanto che si prescinde anche dalla circostanza che la condotta abbia prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 24051 del 15/3/2014, Lorenzini, Rv. 260142). Sotto il profilo specifico, eccepito nel quinto motivo di censura, del concorso del ricorrente quale extraneus, va ribadito che, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale il dolo dell'extraneus" nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'"intraneus", con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013, dep. 2014, Barbaro, Rv. 258950). La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori: Sez. 5, n. 4710 del 14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156-02). Nel caso del ricorrente, non vi è dubbio della sua consapevolezza, peraltro, dello stato di dissesto, essendo il fallimento già stato dichiarato il 29.9.2014, quando, il giorno (OMISSIS), al momento della perquisizione degli uffici della società effettuata dalla Guardia di Finanza, egli ancora si adoperava per distruggere file della documentazione contabile, secondo quanto si è già chiarito ai paragrafi precedenti. Da tale consapevolezza, e dalla pervicacia e reiterazione delle condotte di soppressione dei file rilevanti di contabilità sociale, deriva logicamente - come ha arguito correttamente la sentenza impugnata - la prova dell'esistenza del dolo del ricorrente, il quale ha volontariamente contribuito all'evidente pregiudizio per la ricostruzione del patrimonio sociale a danno dei creditori. Più precisamente, in fattispecie di concorso dell'extraneus nei reati di bancarotta fraudolenta, la Cassazione ha già affermato la responsabilità ex art. 110 c.p. del legale o del consulente contabile che, consapevole del propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi consigli o suggerimenti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori o li assista nella conclusione dei relativi negozi, ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e con le proprie preventive assicurazioni, l'altrui progetto delittuoso (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 18677 del 8/2/2021, Angeletti, Rv. 281042; Sez. 5, n. 8276 del 6/11/2015, dep. 2016, Curtopelle, Rv. 267724). Ebbene il ricorrente, con la sua condotta di messa a disposizione delle proprie competenze tecnico-informatiche al servizio degli amministratori della società, i quali, per impedire la ricostruzione degli affari ed arrecare così pregiudizio ai creditori, erano determinati a distruggere tutta o parte della documentazione contabile, al fine di rendere non più ricostruibile la situazione economica, patrimoniale e di affari della fallita, ha concorso nel reato di bancarotta fraudolenta documentale commessa dai predetti, aiutandoli materialmente nella rapida ed efficace eliminazione dei file contenenti la documentazione stessa, per allineare la situazione informatica a quella cartacea, egualmente carente e lacunosa per effetto delle condotte di bancarotta documentale per soppressione. Pertanto, concorre in qualità di "extraneus" nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, il tecnico informatico che, consapevole del propositi distrattivi dell'imprenditore o dell'amministratore di una società in dissesto, fornisca a questi ausilio per eliminare dalle banche dati informatiche della società file contenenti la documentazione contabile ovvero svolga un'attività diretta a garantire l'impunità o a rafforzare, con il proprio ausilio e la propria disponibilità professionale, l'altrui progetto delittuoso. 4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'insussistenza del reato di frode processuale previsto dall'art. 374 c.p. (che può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della diversità della condotta, sotto il profilo del differente contenuto dell'elemento di fattispecie del "pericolo" contemplato dalla diverse norme incriminatrici) è basata dal ricorrente sulla considerazione duplice dell'insussistenza della prova circa la sua responsabilità per le condotte di ausilio al reato di bancarotta fraudolenta documentale e dell'irrilevanza della condotta ingannatoria che gli è attribuita al fine di ingannare gli organi fallimentari, che non hanno tenuto conto della documentazione contabile informatica per i loro accertamenti può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta documentale. La logica difensiva, tratta dalla pronuncia Sez. 6, n. 52681 del 28/9/2017, Pivato, Rv. 271537 - secondo cui il reato di frode processuale, previsto dall'art. 374 c.p., non è configurabile qualora la condotta ingannatoria consista nella consegna al consulente tecnico d'ufficio di documentazione fraudolentemente modificata che, tuttavia, risulti irrilevante rispetto all'oggetto dell'accertamento e, pertanto, iniclonea ad incidere sulle concrete valutazione e determinazioni del consulente - non è condivisibile. La sentenza citata dal ricorrente, infatti, si rivolge alla potenzialità ingannatoria della condotta fraudolenta "in sé inidonea", perché centrata su terra diverso dall'oggetto dell'accertamento del consulente; mentre la prospettiva difensiva legge in chiave mediata detta inidoneità, facendola derivare dalla capacità ingannatoria della documentazione contabile informatica, "sterilizzata" dal curatore grazie alla sua accortezza professionale. Come è evidente, si tratta di due situazioni differenti, nella seconda delle quali, che si configura nel caso di specie, la rilevanza potenziale della documentazione falsificata o della condotta di distruzione della documentazione contabile "vera" rimane immutata, mentre la sua incapacità in concreto ad essere fonte di inganno per il curatore è affermata dal ricorrente senza tener conto della natura di reato di pericolo della bancarotta fraudolenta documentale, sì da far affermare costantemente dalla giurisprudenza di questa Corte che il reato sussiste anche quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi o di ricavare diversamente lo stato delle attività economiche della fallita costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari (cfr., per tale prospettiva, ex multis, Sez. 5, n. 21028 del 20/2/2020, Capasso, Rv. 274396; Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, Ronchese, Rv. 262588). Per tale ragione, non può che condividersi la recente affermazione di questa Sezione, condivisa dal Collegio, secondo cui, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, Cortinovis, Rv. 274455). Nel caso di specie, il fatto che la curatrice non abbia potuto considerare la contabilità informatica costituisce una conferma della pericolosità della condotta. Ad ogni buon conto, non è superfluo ricordare che il reato di cui all'art. 374 c.p. configura anch'esso una fattispecie di pericolo, la cui sussistenza deve essere parametrata alla verifica della idoneità della falsificazione della documentazione contabile a trarre in inganno il consulente del giudice e, nella specie, il curatore. Ed anche nel caso della frode processuale, analogamente che in tema di pericolosità della bancarotta fraudolenta documentale, l'immutazione dei luoghi (ovvero, come nella specie, le condizioni della contabilità informatica) integra il delitto ogni qual volta sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale e possa sfuggire, pertanto, al controllo di una persona non particolarmente esperta, risultando invece irrilevante solo quando la stessa sia talmente grossolana e così agevolmente percepibile a prima vista, da escludere qualsiasi potenzialità ingannaltoria (Sez. 6, n. 9956 del 04/02/2016, Orlando, Rv. 266732 -01; Sez. 6, n. 8981 del 16/12/2009, dep. 2010, Battista, Rv. 246405 -01; vedi anche le affermazioni sistematiche di Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237690 -01). 4.1. L'ultimo motivo di censura si rivela, ad un'immediata lettura, del tutto genericamente proposto, limitandosi ad evocare presunti vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione delle prove, citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230, hanno tracciato la linea interpretativa - percorsa, da allora, costantemente dalla giurisprudenza di legittimità - sulle modalità logico-deduttive entro le quali è necessario dare valenza agli indizi nell'ambito di un procedimento penale. Orbene, il Collegio non può che condividere le indicazioni delle Sezioni Unite, sulla necessità di utilizzare regole di esperienza consolidate ed affidabili nel trarre dall'indizio la dimostrazione del fatto incerto da provare secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario; sull'accortezza da osservare in tale valutazione, spesso per l'ambiguità dei significati attribuibili all'indizio; sulla logica essenziale dell'apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso un'univocità indicativa che dia la certezza logica dell'esistenza del fatto da provare, previa analisi di ciascuno di essi singolarmente. I principi sintetizzati trovano conferma, e non certo smentita, nella motivazione del provvedimento impugnato, che ha desunto con prova logica pienamente affidabile, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato, il quale nel ricorso si limita ad apodittiche e generiche osservazioni, prive di confronto con il testo della sentenza della Corte d'Appello. Inoltre, la struttura probatoria alla base della condanna del ricorrente si fonda non soltanto su indizi e prove logiche, ma anche su evidenze tali de costituire esse stesse prove, come è per il contenuto immediatamente evidente di alcune intercettazioni. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2022. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2022
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