top of page

Falso ideologico ex art. 483 c.p.: esclusione per i contratti di comodato privati anche se depositati in procedimenti amministrativi

Falso ideologico

Cassazione penale sez. V, 17/05/2024, n.33669

L'art. 483 c.p. si applica esclusivamente alle false dichiarazioni rese al pubblico ufficiale in un atto pubblico, finalizzate a comprovare fatti destinati a essere documentati come veri. Tuttavia, un contratto di comodato tra privati, anche se depositato in un procedimento amministrativo, mantiene la sua natura di scrittura privata e non è idoneo, di per sé, a integrare la fattispecie di falso ideologico punibile ex art. 483 c.p., salvo che la falsità non riguardi dichiarazioni rese direttamente al pubblico ufficiale.

Falso ideologico del pubblico ufficiale: attestazioni o omissioni non veritiere in atto pubblico

Concorso nel reato proprio non esclusivo: responsabilità del non qualificato con il contributo dell'intraneus

Falsa attestazione sulla legittimità di opere edilizie: reato ex art. 20, comma 13, d.P.R. 380/2001

Il registro cimiteriale come atto pubblico fidefacente con presunzione di verità assoluta

Il verbale d'udienza penale: atto pubblico con piena prova ex art. 2700 c.c.

La falsa dichiarazione di trasferimento di dimora abituale configura il reato di falso ideologico ex art. 483 c.p.

Falsa dichiarazione al medico sui sintomi: reato di falso ideologico in atto pubblico

La relata di notifica: atto pubblico fidefacente impugnabile solo con querela di falso

Il verbale d'udienza penale è atto pubblico con piena prova fino a querela di falso

Concorso materiale tra falsità materiale in atto pubblico e false dichiarazioni all'autorità giudiziaria

Inammissibilità parziale del ricorso per cassazione: effetti sui reati unificati dal vincolo della continuazione

Falso ideologico e curatela ereditaria: esclusione del reato per dichiarazioni mendaci dopo l'accettazione dell'eredità

Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

PHOTO-2024-04-18-17-28-09.jpg

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado anche agli effetti civili, di Fo.Ni. e Va.Lu. in ordine ai reati di cui agli artt. 483 e 494 cod. pen. per aver falsificato le firme di alcuni soggetti apposte su un contratto di comodato relativo a un terreno agricolo e sulla appendice al contratto stesso, atti depositati presso l'agenzia delle Entrate e quella per le erogazioni in agricoltura, cosi che si sostituivano indebitamente agli apparenti firmatari e attestavano falsamente all'Agea la disponibilità del terreno. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con lo stesso atto a firma del medesimo difensore, proponendo un unico motivo. Contestano la sussistenza degli elementi costitutivi dei delitti oggetto di addebito, rilevando: - che il contratto di comodato è una scrittura privata e che il delitto di cui all'art. 485 cod. pen. è stato depenalizzato; - che la Corte di appello prende espressamente atto che i contratti in questione non sono stati utilizzati per le domande; - che non è configurabile il delitto di sostituzione di persona. 3. I ricorsi sono state trattati, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. I ricorsi sono fondati. 5. Nella ricostruzione della Corte di appello (ma nello stesso modo è configurata l'imputazione), la condotta materiale di sostituzione di persona viene fatta coincidere con l'apposizione della falsa sottoscrizione sul contratto di comodato e sulla appendice. È evidente che ciò non integra una sostituzione di persona né una attribuzione a sé di falso nome, poiché gli imputati non si sono mai spacciati per coloro le cui firme hanno contraffatto. Peraltro rispetto a una eventuale dichiarazione falsa ex art. 483 cod. pen. opererebbe la clausola di sussidiarietà di cui all'art. 494 cod. pen. e, quindi, sarebbe punibile soltanto la condotta di falso (cfr. Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Moglianesi, Rv. 268468 - 01). 6. L'art. 483 cod. pen. punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. È pacifico che un contratto di comodato tra privati è una scrittura privata e che l'atto non immuta la sua natura solo perché viene depositato in un procedimento amministrativo. Il reato di falso in scrittura privata originariamente punito dall'art. 485 cod. pen. è stato depenalizzato a seguito del D.Lgs. n. 7 del 2016. Piuttosto sarebbe stata punibile ex art. 483 cod. pen. la dichiarazione resa dagli istanti al pubblico ufficiale di avere la disponibilità anche dei terreni agricoli oggetto di quel contratto. Tuttavia tale condotta, diversa e distinta da quella indicata nell'editto accusatoria, non risulta contestata. 7. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto: - riqualificato il fatto di cui all'art. 483 cod. pen. ai sensi dell'art. 485 cod. pen., il fatto non è previsto dalla legge come reato; - il fatto di cui all'art. 494 cod. pen. non sussiste. P.Q.M. Riqualificato il fatto di cui all'art. 483 cod. pen. ai sensi dell'art. 485 cod. pen., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed annulla senza rinvio la medesima sentenza perché il fatto di cui all'art. 494 cod. pen. non sussiste. Così deciso il 17 maggio 2024. Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2024.
bottom of page