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Reati contro il patrimonio

Furto: sul concorso tra le aggravanti del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore e all'interno di mezzi di pubblico trasporto

Furto: sul concorso tra le aggravanti del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore e all'interno di mezzi di pubblico trasporto

Cassazione penale sez. VII, 11/01/2023, n.14290

In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 c.p., del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma 1, n. 8-bis c.p., e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima è diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda è diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa.

Norme di riferimento

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 5 aprile 2022 - per quel che qui rileva - la Corte di appello di Roma, a seguito del gravame interposto da S.L., ha confermato la pronuncia in data 26 settembre 2011 con la quale il Tribunale di Roma aveva affermato la responsabilità della stessa imputata (in concorso con altri) per il delitto di furto aggravato (artt. 99, comma 4, 624,625, comma 1, nn. 6 e 8 bis, c.p.) e - concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza - l'aveva condannata alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.) con il quale ha denunciato il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza sia della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6, c.p. sia di quella contemplata dal successivo n. 8-bis. In particolare, ha addotto la specialità di quest'ultima rispetto alla prima e, dunque, l'impossibilità di contestarle contemporaneamente, nonché il difetto di motivazione sul punto, poiché la Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la prima decisione senza confrontarsi con l'atto di appello; ed ha soggiunto che la persona offesa non versava in condizione di minorata difesa poiché aveva lasciato incustoditi i propri beni. 3. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01) nonché generico e versato in fatto, nei termini che si espongono. 3.1. L'art. 625, comma 1, c.p. - per quanto qui di interesse prevede che il furto è aggravato: - se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande (n. 6); - se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto (n. 8-bis, aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 26). La giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente individuato la ratio sottesa alla prima delle due aggravanti appena indicate nella species dell'oggetto materiale del reato, in quanto il Legislatore ha ritenuto "le cose trasportate nei viaggi maggiormente vulnerabili e assimilabili alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede" (Sez. 5, n. 12590 del 14/11/2016 - dep. 2017, Roberson, Rv. 269476 - 01). In altri termini, al bagaglio del viaggiatore - di norma non custodito personalmente ed anzi non sempre collocato in prossimità del medesimo viaggiatore - deve riconoscersi la particolare posizione in cui versano le cose non sottoposte a custodia diretta, le quali trovano la loro tutela nei sentimento collettivo di rispetto della proprietà altrui, nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato e, per ciò stesso, sono esposte ad un maggiore pericolo (atteso che la pubblica fede si sostanzia nel senso di onestà verso la proprietà altrui a cui si affida colui che deve lasciare una cosa incustodita anche solo temporaneamente, per necessità, consuetudine o destinazione, e ciò a prescindere dalla natura pubblica o privata del luogo ove essa si trovi: cfr. Sez. 4, n. 17121 del 04/02/2020, Anghel, Rv. 279243 - 02; Sez. 5, n. 9022 del 08/02/2006, Giuliano, Rv. 233978 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, che - richiamando pure Sez. 5, n. 39631 del 23/9/2010, Giusti, Rv. 248656 e Sez. 5, n. 11921 del 19/12/2019, dep. 2020, Gallo, n. m.). Tanto che si è esclusa la compatibilità tra le circostanze aggravanti della esposizione alla pubblica fede del bene sottratto e del fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori, proprio perché esse trovano "comune fondamento nell'esigenza di apprestare una più efficace tutela per le cose non soggette a una diretta e continua custodia del titolare" (Sez. 5, n. 25268 del 06/06/202,2, Re Davide, Rv. 283260 - 01). Invece, la ratio sottesa all'aggravante della commissione del fatto all'interno di mezzi di pubblico trasporto è stata ben individuata nell'esigenza di apprestare una "maggior tutela dell'utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza" ossia, più in dettaglio, "nell'esigenza di una maggior tutela degli utenti che fruiscono dei mezzi di pubblico trasporto e che si trovano, per ciò solo, in una condizione di oggettiva "minorata difesa" a causa dell'affollamento che generalmente si crea all'interno di essi, che agevola l'opera del ladro, favorito dalla forzata vicinanza tra i passeggeri e dal vulnus alle possibilità di vigilanza della vittima rispetto ai propri beni, dati anche i movimenti del veicolo, che rendono non sospetti, scossoni, strattonamenti o contatti con altri utenti del mezzo" (Sez. 5, n. 8951 del 16/02/2021, Gavril, Rv. 280498 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 36141 del 11/04/2019, Hadj, Rv. 276778 01). Se quello appena indicato è il rispettivo il fondamento della maggiore gravità del furto quando ricorrono le circostanze in discorso (cui deve attribuirsi una diversa ratio), esse devono ritenersi compatibili alla stessa stregua di quanto già chiarito per le aggravanti dell'esposizione delle cose alla pubblica fede (art. 625, comma 1, n. 7, c.p.) e di quella della minorata difesa (art. 61, n. 5, c.p.), in quanto anche per le prime (ossia per quelle contestate e ritenute nella specie) può affermarsi che una "concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa (...) essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui", mentre l'altra "attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa" (Sez. 5, n..33682 del 05/07/2010, Minunno, Rv. 248175 - 01; cfr. già Sez. 2, n. 4285 del 25/01/1988 - dep. 1989, Berlingeri, Rv. 180862 - 01). 3.2. Infine, il ricorso - allorché ha negato che la persona offesa versasse in condizione di minorata difesa - lungi dal muovere effettive censure di legittimità, ha unicamente perorato, per vero con asserti generici, una diversa ricostruzione della fattispecie concreta senza neppure denunciare il travisamento della prova (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. ò 268360 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirle profili di colpa (cfr.. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2023. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2023
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