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Furto di energia elettrica: valore probatorio del verbale di verifica e limiti di utilizzabilità

Furto

Cassazione penale sez. IV, 18/09/2024, n.36940

In tema di furto di energia elettrica, il verbale di verifica costituisce atto irripetibile e confluisce nel fascicolo del dibattimento, ma è utilizzabile esclusivamente in relazione alla prova del fatto storico dell'avvenuta verifica relativa alla sottrazione di energia elettrica, alle modalità in cui tale sottrazione è avvenuta, con particolare riferimento allo stato dei luoghi e al quantum di energia sottratta. Il verbale di verifica non può però, invece, contenere né veicolare dichiarazioni rese da un soggetto, che in quel frangente, rivestiva la veste di "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini.
Ciò in quanto l'art. 62 cod. proc. pen. prevede che: "Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza".

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Ma.Gi. ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui ne è stata confermata la condanna a mesi otto di reclusione ed Euro 200 di multa, con concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate ed alla recidiva, irrogatale dal Tribunale di Palermo in composizione monocratica con sentenza del 27/05/2021, in quanto riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 2 e 7 cod. pen., per essersi impossessata, al fine di trarne profitto, di un quantitativo di energia elettrica, sottraendolo alla società Servizio Elettrico Nazionale Spa Con le aggravanti di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o pubblica utilità, e per avere usato violenza sulle cose, consistita nella realizzazione di un allaccio diretto abusivo alla rete Enel, mediante la connessione di un cavo collegato ad una cassetta stradale che alimentava due locali siti in V via (Omissis) a lei in uso. Commesso in V (PA) sino al (Omissis). Con la recidiva. 2. Il difensore ricorrente con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputata ai verificatori dell'ENEL e con un secondo motivo che si tratta di un reato perseguibile a querela che mancherebbe nel caso che ci occupa. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 3. Le parti hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In premessa va rilevato che non vi sono problemi di procedibilità - e da qui la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso - in quanto si tratta di furto di energia elettrica per il quale risulta esplicitamente contestata la circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità, il che rende il reato perseguibile d'ufficio. Sul punto gioverà ricordare il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui il reato di furto di energia elettrica deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto in quanto la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa, tra l'altro, qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7 - bis (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46859 del 26/10/2023, Licata, Rv. 285465 - 01 Sez. 4 n. 9452 dell'8/2/2023, Bruno, non mass.; Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543). 2. Il primo motivo di ricorso, tuttavia, è fondato. La Corte territoriale - come fondatamente lamenta la ricorrente - ha violato il divieto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dalla persona sottoposta alle indagini, previsto dalla rubrica di cui all'art. 62 cod. proc. pen. Ed invero, nel procedimento de quo, instaurato per la commissione del reato di furto di energia elettrica, il verificatore ENEL, intervenuto sui luoghi del fatto, redigeva il relativo verbale di verifica contenente le dichiarazioni rese dall'imputata. E tale verbale di verifica del 13 marzo 2018, ritenuto atto irripetibile, veniva prodotto nel corso del giudizio. Con tale atto, però, come si diceva, venivano veicolate le dichiarazioni della ricorrente al verificatore ENEL, leggendosi in tale atto testualmente che: "La verifica si svolgeva alla presenza di Ma.Gi., che firmava il relativo verbale, dichiarando di non essere a conoscenza dell'allaccio abusivo, in quanto i locali erano precedentemente utilizzati dal marito Mo.Gi., deceduto quattordici mesi prima". Tale violazione di legge formava specifico motivo di appello e la Corte territoriale, lo confutava ritenendo che si tratti di "dichiarazioni utilizzabili perché rese ai tecnici verificatori ENEL, i quali non agiscono quali operatori di polizia giudiziaria". Tal risposta, tuttavia, non opera un buon governo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il verbale di verifica costituisce atto irripetibile e confluisce nel fascicolo del dibattimento, ma è utilizzabile esclusivamente in relazione alla prova del fatto storico dell'avvenuta verifica relativa alla sottrazione di energia elettrica, alle modalità in cui tale sottrazione è avvenuta, con particolare riferimento allo stato dei luoghi e al quantum di energia sottratta. Il verbale di verifica non può però, invece, contenere né veicolare dichiarazioni rese da un soggetto, che in quel frangente, rivestiva la veste di "persona nei cui confronti vengono svolte le indagini". Ciò in quanto l'art. 62 cod. proc. pen. prevede che: "Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza". Questa Corte, in un caso analogo, con la pronuncia Sez. 5, n. 32464 del 26/06/2001, Busatta, Rv. 219703 - 01, ha chiarito che "Il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato riguarda anche le dichiarazioni rese dalla persona, poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva e di vigilanza), atteso che l'art. 220 att. cod. proc. pen. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza". E Sez. 3 n. 54590 del 25/09/2018, Fumarola, non mass, ha ribadito che: "Sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa". In tale pronuncia, afferente ad un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, come il verbale dei verificatori ENEL costituente atto amministrativo extra processuale, è stato precisato che lo stesso "..costituisce prova documentale anche nei confronti di soggetti non destinatari della verifica fiscale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att., giacché altrimenti la parte del documento redatta successivamente a detta emersione non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile". In definitiva, le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa, sono inutilizzabili. L'attività condotta dal verificatore ENEL costituiva, infatti, senza ombra di dubbio, attività di tipo ispettiva, con il conseguente riferito divieto probatorio. Tale rigore risulta nel nostro sistema temperato esclusivamente in relazione al giudizio abbreviato, costituendo ius receptum che sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta (quale, nella specie, il rito abbreviato), le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenze di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione (così ex multis Sez. 1, n. 15197 del 08/11/2019, dep. 2020, Fornaro, Rv. 279125 - 01 che ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell'immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore). E ancora di recente: "In tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Parisi, Rv. 285110 - 01 che, in motivazione, ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce ella assenza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse). Tuttavia, nel caso che ci occupa, il processo è stato celebrato con rito ordinario. Conclusivamente va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: "Nel processo per furto di energia elettrica celebrato con rito ordinario, diversamente che in caso di giudizio abbreviato, non sono utilizzabili le dichiarazioni rese ai verificatori ENEL da soggetto nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato in quanto quella dei verificatori è un'attività ispettiva di tipo amministrativo e il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato riguarda anche le dichiarazioni rese dalla persona, poi sottoposta alle indagini, nel corso di un'attività amministrativa (ispettiva e di vigilanza), atteso che l'art. 220 att. cod. proc. pen. ne estende la portata anche in presenza di semplici indizi di reato, non richiedendosi l'esistenza di veri e propri indizi di colpevolezza. Anche nel processo celebrato con rito ordinario il verbale di verifica può essere acquisito al fascicolo del dibattimento, riguardando un atto irripetibile, ma può essere utilizzato dal giudice solo a fini di prova del fatto storico dell'avvenuta verifica, alle modalità in cui la sottrazione di energia elettrica è avvenuta, con particolare riferimento allo stato dei luoghi e del contatore e al quantum di energia sottratta". 3. Né nel caso che ci occupa soccorre il c.d. principio di resistenza in quanto le dichiarazioni rese dalla Ma. ai verificatori ENEL sono state fondamentali - nella scarna motivazione del provvedimento impugnato - per confutare le dichiarazioni rese dalla stessa secondo cui si trovava per caso nel locale al momento dell'accesso dei verificatori, in quanto incaricata di fare te; pulizie da due ragazzi di nome Ro. e As.. Sarà compito del giudice del rinvio verificare se siano stati acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale elementi ulteriori rispetto a quelle dichiarazioni su cui fondare la riferibilità all'imputata dell'attività delittuosa indicata in imputazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo. Così deciso il 18 settembre 2024. Depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2024.
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