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Furto il reato è aggravato se vengono sottratte piante in dotazione di bosco demaniale

Furto

Cassazione penale , sez. V , 26/10/2021 , n. 694

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell' art. 625, comma 1, n. 7, c.p. , la sottrazione di piante costituenti la dotazione di un bosco demaniale, in quanto determina un pregiudizio alla pubblica utilità che il bene pubblico assolve, in termini di benefici ecologici, idrografici e climatici, nei confronti della collettività.

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 21 gennaio 2020, la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione del Tribunale di Enna del 29 giugno 2018, con la quale P.F. e P.G. sono stati condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di furto di quindici quintali di legname di piante di eucalipto, aggravato dalla violenza sulle cose e dalla destinazione delle res a pubblica utilità, sottraendoli all'Azienda Demaniale della Regione Sicilia. 2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso gli imputati, con unico atto a firma del comune difensore, Avv. Vittorio Censabella, affidando le proprie censure a sei motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento ai canoni di valutazione della prova indiziaria, per avere la Corte territoriale confermato l'affermazione di responsabilità, nonostante gli operanti non avessero assistito al taglio, né al trasporto del legname su di un adiacente fondo privato, assumendo la compatibilità dei reperti caricati sull'autocarro degli imputati in modo illogico, posto che la recisione delle piante ed il successivo depezzamento rende impossibile ogni utile confronto, con conseguente neutralizzazione degli ulteriori elementi di prova (motosegna ed ascia rinvenute a bordo dell'autocarro; tracce della recente recisione, peraltro da accertare mediante perizia). 2.2. Con il secondo ed il terzo motivo, si prospetta violazione di legge in riferimento alla sussistenza del reato, non configurandosi la contestata aggravante della destinazione dei beni a pubblica utilità o servizio, né la violenza sulle cose, in assenza di attività ulteriore rispetto a quella funzionale all'apprensione. 2.3. Con il quarto motivo si deduce l'improcedibilità per difetto di querela, escluse le contestate aggravanti. 2.4. Il quinto motivo contesta l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., in considerazione del notorio valore irrisorio del legname. 2.5. Il sesto motivo lamenta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4. 3. Con requisitoria scritta ex D.L. n. 137 del 2021, art. 23, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con nota trasmessa a mezzo p.e.c. il 12 ottobre 2021, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo reitera censure alle quali la Corte territoriale ha offerto ampia e motivata confutazione ed e', in ogni caso, finalizzato alla rivalutazione della prova. 1.1. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, autorevolmente affermato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822) e unanimemente seguito (ex multis Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, BOUTARTOUR, Rv. 277710), è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nel quadro così delineato, la censura concernente la valutazione indiziaria, svolta nel primo motivo, è inammissibile perché propone doglianze da un lato meramente reiterative dell'appello e, dall'altro, formulate eminentemente in fatto, che sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e', in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); infatti, pur essendo formalmente riferita a vizi riconducibili alla motivazione, la censura si risolve nella richiesta, diretta a questa Corte, di un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dai giudici di merito (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). In particolare, con la proposta censura il ricorrente contesta la correttezza della stessa decisione, in quanto fondata su una valutazione asseritamente errata in merito alla attendibilità delle fonti di prova, mentre il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, rimesso, invece, al giudice di merito ed estraneo al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione. 1.2. Nel quadro così delineato, la censura che investe l'identificazione dei reperti nelle piante di eucalipto appena recise e', da un lato, assertiva, in quanto non contrastata da allegazioni atte a smentire la concludenza dell'appezzamento svolto dagli operanti sul locus commissi delitti, non avendo la sentenza impugnata mancato di evidenziare come la legna, già caricata e depezzata, recasse ancora evidenti i segni della recisione, secondo massime di comune esperienza, ed anzi all'analisi tecnica degli agenti della guardia forestale; dall'altro, la medesima censure è generica, non avendo il ricorrente - che predica la mancanza del tertium comparationis - neppure asserito che sul fondo non fosse rimasto altro esemplare integro, utile alla comparazione. Ne' la doglianza si confronta con il tentativo di depistaggio posto in essere dagli imputati, ampiamente descritto nella sentenza di merito, che ha dato conto del tentativo di giustificare, mediante esibizione di documentazione all'evidenza non conferente e datata, la legittimità della presenza degli imputati in loco. Il primo motivo di ricorso e', pertanto, inammissibile. 2. Sono proposte fuori dei casi previsti dalla legge e sono, comunque, manifestamente infondate le doglianze rivolte alle contestate aggravanti. 2.1. Le censure sono inedite, in quanto non devolute al giudice d'appello e, pertanto, proposte per la prima volta con il ricorso di legittimità. Ne' i temi proposti investono tout court la qualificazione giuridica del fatto (questione deducibile ex novo con il ricorso di legittimità in quanto rientrante tra quelle su cui la Corte di cassazione può decidere ex art. 609 c.p.p.: Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272651), involgendo - per la loro soluzione - accertamenti di fatto. 2.2. Le stesse censure sono, per altro verso, palesemente inconducenti. 2.2.1. Del tutto arbitraria è la selezione proposta dal ricorrente che, nel postulare il difetto della destinazione del bosco demaniale a pubblica utilità o pubblico servizio, opera una parziale ricognizione della giurisprudenza di legittimità, proponendo una lettura casistica dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 7 che fonda, invece, sulla funzione svolta dai beni pubblici oggetto di apprensione. Se è vero che, ai fini dell'applicazione dell'aggravante in disamina, la mera proprietà pubblicistica non rileva ex se (V. Sez. 5, n. 51105 del 03/10/2019, Olivetti, Rv. 278317), e', nondimeno, indubitabile che la flora demaniale è destinata a svolgere una funzione di pubblica utilità, tanto a tutela dell'ambiente e dell'equilibro idro-geologico, che per la fruibilità collettiva dei relativi siti. Il regime dei beni forestali pubblici, del resto, evidenzia inequivocabilmente siffatta funzione. Già la L. 20 giugno 1871, n. 283 prevedeva che, con la dichiarazione di inalienabilità di alcuni boschi di proprietà demaniale, essi venissero destinati principalmente alla coltura di piante d'alto fusto, con divieto di destinazione diversa da quella boschiva, conformandone l'utilizzazione secondo piani economici. Nel quadro di una rinnovata politica forestale, la L. 2 giugno 1910, ampliando e perfezionando i principi giù affermati nella Legge del 1871, istituì l'Azienda speciale del Demanio Forestale di Stato, con amministrazione autonoma, per "provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale e con l'esempio di un buon regime industriale di essa all'incremento della selvicoltura e del commercio dei prodotti foresta". L'istituto del demanio forestale subì, poi, due trasformazioni nominalistiche: una con il R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, che lo denominava "Azienda Foreste Demaniali" (AFD), ed una seconda, con la L. 5 gennaio 1933, n. 30, che istituiva l'"Azienda di Stato per le Foreste Demaniali" (ASFD), denominazione che l'Ente ha mantenuto sino alla sua soppressione (D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), allorquando i suoi beni e le sue funzioni sono stati attribuiti alle regioni a statuto ordinario. Ma già le regioni a statuto speciale, in virtù dei propri ordinamenti, si erano sostituite alla ASFD nei rispettivi territori, con conseguente trasferimento in loro favore dei beni del demanio forestale dello Stato. Per la Regione Sicilia, in particolare, la L.R. 15 maggio 2013, n. 9, art. 34, ha trasferito al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, il patrimonio, le funzioni ed i compiti già attribuiti al Dipartimento Regionale Azienda Regionale Foreste Demaniali e quindi quelle dell'Azienda Regionale delle Foreste Demaniali, di cui alla L.R. 11 marzo 1950, n. 18 e s.m.i., L.R. 6 aprile 1996, n. 16 e s.m.i., L.R. 14 aprile 2006, n. 14, L.R. 6 maggio 1981, n. 98 e s.m.i., L.R. 9 agosto 1988, n. 14. Con il passaggio dei beni forestali dello Stato alle Regioni non è venuta meno la loro qualifica di beni patrimoniali indisponibili, caratteristiche che vengono ad assumere anche le successive acquisizioni di terreni montani da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali, sempre che essi vadano ad inserirsi nel demanio forestale regionale. L'inclusione delle foreste demaniali nel regime dei beni del "patrimonio indisponibile" (già dello Stato ora delle Regioni) deriva dal fatto che esse, per la loro stessa natura, e non per atto di destinazione deliberato dalla Pubblica Amministrazione, sono beni idonei a soddisfare interessi delle comunità in ragione dei benefici ecologici, idrografici e climatici che i boschi arrecano alla collettività. E, conformemente a quanto avveniva per i beni forestali dello Stato, anche le foreste demaniali regionali hanno la caratteristica della inalienabilità e incommerciabilità, cioè dell'esclusione da vendite. Alla luce di quanto rilevato, deve essere qui affermato che integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 7 la sottrazione di piante costituenti la dotazione di un bosco demaniale, in quanto ciò determina un pregiudizio alla pubblica utilità che il bene pubblico assolve, in quanto rivolto alla generalità degli utenti. 2.2.2. Sono, del pari, manifestamente inconducenti le censure svolte sul punto dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2. Con orientamento univoco, anche di recente ribadito (Sez. 5, n. 3788 del 16/12/2020, dep. 2021, Pirnaci, Rv. 280332), questa Corte ha affermato come, in tema di furto di alberi, l'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 2 è configurabile in caso di abbattimento o recisione dei rami di alberi infissi al suolo, ovvero di sezionamento di tronchi interi, tale da renderli inidonei all'utilizzo programmato. A tanto aggiungasi che nell'ipotesi di furto di piante in buono stato di vegetazione, soggette a vincolo forestale, ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, poiché il taglio prematuro delle stesse piante determina un mutamento della loro destinazione, non solo materiale ma - come supra rilevato - anche giuridica (Sez. 4, n. 4935 del 14/12/2017, dep. 2018, Marcantonio, Rv. 271933). Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono, pertanto, inammissibilmente formulati. 3. I restanti motivi, anch'essi inediti, restano comunque assorbiti nelle superiori considerazioni. La fattispecie di reato in concreto sussistente esula dai limiti edittali previsti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., mentre alcuna valutazione minimalista del danno può ragionevolmente accreditarsi, in un contesto di lesione di beni superindividuali su cui la sottrazione di alberi demaniali proietta l'offensività, giacché il taglio lede, attraverso il danno all'ambiente, la pubblica utilità dei boschi e la fruibilità dei siti forestali. I ricorsi sono, pertanto, inammissibili. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati, ex art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2021. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2022
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