top of page
Reati contro il patrimonio

Furto: quando sussiste l'aggravante della violenza sulla cosa

Furto

Cassazione penale , sez. V , 25/02/2022 , n. 13431

In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla “res” la propria funzionalità. (Fattispecie relativa al furto degli pneumatici di un'auto).

Furto in abitazione per "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" va inteso ogni bene che può apportare una diretta utilità economica all'immobile

Furto di energia elettrica può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza senza la necessità di una specifica ed espressa formulazione la circostanza aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n. 7 c.p.

Furto il reato è aggravato se vengono sottratte piante in dotazione di bosco demaniale

Furto di energia elettrica sussiste in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata

Furto: per l'attenuante del danno di lieve entità non rilevano solo il valore irrisorio del bene e la lieve entità del pregiudizio alla persona offesa

Furto: sussiste se il condomino con allaccio abusivo si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di impianti comuni

Furto di energia elettrica è aggravato in caso di sottrazione mediante l'allacciamento abusivo alla rete esterna indipendentemente dal nocumento arrecato alla fornitura in favore di altri utenti

Furto cosa si intende per "mandria"?

Furto di energia elettrica l'attività di verifica dello stato dei luoghi non è atto irripetibile

Furto tentato si configura nel caso in cui la polizia monitori l'azione del reo e decide di non interrompere l'attività criminosa in corso

Furto: sussiste in caso di sottrazione di beni in conto vendita?

Furto: quando sussiste l'aggravante della violenza sulla cosa

La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata del 12 novembre 2020, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione del Tribunale in sede del 25 settembre 2017, con la quale è stata affermata, all'esito del giudizio abbreviato, la responsabilità penale di P.G. per i reati di cui agli artt. 336 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. R., affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al principio di correlazione, in quanto la procura speciale per la definizione del procedimento nelle forme di cui all'art. 438 ss.gg. c.p.p. è stata depositata all'udienza di convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 336 c.p., e l'ammissione del rito non consente di verificare a quale delle imputazioni si riferisca, risultando, in ogni caso, la sentenza emessa anche per un reato per il quale non vi era stata richiesta di abbreviato, né il difensore aveva in merito concluso. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge quanto al reato di cui all'art. 336 c.p., in assenza dell'idoneità costrittiva ex ante della minaccia rivolta agli operanti, che già avevano espletato gli accertamenti relativi all'auto dell'imputato, con conseguente difetto dell'elemento materiale del reato. 2.3. Con il terzo motivo, la stessa deduzione è svolta in relazione all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, assertivamente reputata sussistente pur avendo il ricorrente contestato, con l'appello, un impiego di violenza ulteriore rispetto all'operazione necessaria per lo smontaggio degli pneumatici oggetto di furto. 3. Con requisitoria scritta D.L. 12 febbraio 2022, n. 137, ex art. 23, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria difensiva tempestivamente depositata, il difensore dell'imputato ha ribadito le ragioni dell'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato. 1. Il primo motivo è infondato. 1.1. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte di legittimità ai fini della soluzione della questione processuale proposta (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che il reato di cui al capo b) è stato contestato all'imputato già nella richiesta di convalida dell'arresto, eseguito nella flagranza del delitto sub a), e nella presentazione per il giudizio direttissimo; ne consegue che il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale per entrambi i reati contestati, e che il ricorrente, accettando esplicitamente la celebrazione del giudizio direttissimo anche per il delitto sub b), ha rinunciato ad opporsi alla riunione. Se è vero che, in caso di connessione fra reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo e altri reati per i quali manchino le condizioni per la scelta di tale rito, le soluzioni praticabili sono la separazione dei processi o, qualora la trattazione unitaria sia ritenuta indispensabile, la prevalenza del rito ordinario, con esclusione, quindi, della possibilità che, postulandosi una "vis actractiva", basata sulle regole della connessione, dei reati per i quali è richiesto il giudizio direttissimo, possa essere quest'ultimo a prevalere anche con riguardo ai reati connessi (Sez. F, n. 36528 del 07/08/2008, Fiorillo, Rv. 240667), nondimeno l'adesione al rito direttissimo rientra nei poteri dispositivi dell'imputato. A tanto aggiungasi che la richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato, depositata all'udienza del giudizio direttissimo del 25 settembre 2017 - fissata in seguito a concessione del termine a difesa e nella quale il difensore, munito di procura speciale, aveva accettato il rito anche in relazione al reato di furto - ha, inevitabilmente, riguardato entrambe le contestazioni. In caso di pluralità di imputazioni, peraltro, la richiesta di rito abbreviato in relazione ad alcuni dei reati contestati è inammissibile, salvo che l'imputato richieda, per i residui reati, l'applicazione della pena concordata, atteso che, in tal modo, non viene eluso il fine di deflazione processuale del giudizio speciale (Sez. 6, n. 2251 del 05/10/2010, dep. 2011, Fenu, Rv. 248792). 1.2. Nel caso in esame, il ricorrente - che non si confronta con la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza, contenente anche la contestazione dell'ulteriore imputazione, e che non deduce che la istanza di definizione nelle forma del giudizio abbreviato fosse limitata nell'oggetto - prospetta una modifica dell'imputazione per addizione, asseritamente sopravvenuta nel corso della discussione, che è smentita dalla stessa formulazione testuale della richiesta di convalida dell'arresto e dai verbali, e che pretende la postuma reinterpretazione di limiti alla procura speciale che contiene, invece, il riferimento al procedimento e, dunque, ai reati ab origine contestati, e che lo stesso imputato ha accettato che venissero contestualmente giudicati con le forme del rito direttissimo, trasformato in giudizio abbreviato. 2. Il secondo motivo e', del pari, infondato. 2.1. Secondo l'orientamento consolidato di questa Corte (ex multis Sez. 2, n. 1702 del 26/10/2021, dep. 2022, Polimeni, Rv. 282434), nel delitto di cui all'art. 336 c.p., l'atto contrario ai doveri di ufficio non fa parte dell'elemento oggettivo del reato, ma di quello soggettivo e, più precisamente, del dolo specifico, che attiene alla finalità che l'agente si propone con il suo comportamento; sicché, se questo agisce con minaccia e con l'intenzione di attaccare il pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri od omettere un atto dell'ufficio, il delitto è consumato, sia che l'attività commissiva o l'omissione cui è finalizzata l'azione dell'agente siano state già realizzate, sia che ancora debbano esserlo. 2.2. Il ricorrente ricostruisce, invece, la fattispecie intorno all'idoneità costrittiva della condotta, posta in essere quando gli operanti avevano già constatato il furto e svolto le prime investigazioni sull'auto dell'imputato, trascurando del tutto l'orientamento teleologico della volontà dell'agente che come rilevato - qualifica il reato, rispetto alla cui consumazione il previo esercizio delle pubbliche funzioni s'appalesa irrilevante. 3. Anche il terzo motivo non coglie nel segno. 3.1. Nel contestare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, il ricorrente assume che la rimozione degli pneumatici dall'auto in sosta abbia integrato la condotta stessa di sottrazione, senza l'effettivo impiego di energia fisica ulteriore, necessaria a rimuovere difese poste a presidio delle res. Trattasi di deduzione che non coglie l'in se della contestata aggravante. 3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'aggravante della violenza, integrante la circostanza di cui all'art. 625 c.p., n. 2), si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 279042; N. 7346 del 2004 Rv. 229162). In particolare, è stato sottolineato come sussiste l'aggravante della violenza sulle cose ogniqualvolta il soggetto, per commettere il reato, fa uso di energia fisica diretta a vincere, anche solo immutandone la destinazione, la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui (Sez. 5, n. 53984 del 26/10/2017, Amoroso, Rv. 271889; N. 8487 del 1977 Rv. 136330; N. 2230 del 1985 Rv. 168164; N. 31331 del 2004 Rv. 228840; N. 41952 del 2006 Rv. 235541; N. 641 del 2014 Rv. 257949; N. 5266 del 2014 Rv. 258725); ed è stato rimarcato come la predetta aggravante sussiste anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Sforzato, Rv. 272705; N. 7267 del 2015 Rv. 262547, N. 53984 del 2017 Rv. 271889). 3.3. Siffatti principi trovano applicazione anche quando l'impiego della violenza sia esercitato - come nel caso di specie - su di un bene dal quale venga distaccata una componente, sulla quale si risolva la condotta di apprensione, quando lo spoglio abbia determinato la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa madre che, per essere restituita alla funzionalità propria, richieda un'attività di ripristino. L'art. 392 c.p., comma 2, dispone, invero, che si ha "violenza sulle cose" allorché la cosa venga danneggiata, trasformata ovvero ne venga mutata la destinazione; e tanto rileva sia ove l'oggetto del danneggiamento sia costituito dal bene asportato, sia che sia integrato dai presidi frapposti a tutela e sia che ad essere investita della violenza sia un bene principale dal quale si produca, con l'impiego di energia, il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, che ne renda necessario il ripristino. 3.4. Nel caso in esame, il distacco degli pneumatici, in quanto componenti essenziali per la funzionalità dell'auto, ha determinato la trasformazione ed il mutamento di destinazione del veicolo, impedendone l'uso proprio, in tal guisa integrando quel peculiare profilo di pericolosità additiva che giustifica l'aggravante. Va richiamato, al riguardo, l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte che, in tema di aggravanti, ha affermato come "l'interprete delle norme penali ha l'obbligo di adattarle alla Costituzione in via ermeneutica, rendendole applicabili solo ai fatti concretamente offensivi, offensivi in misura apprezzabile": pertanto, "i singoli tipi di reato" - ma il rilievo va appunto riferito anche alle fattispecie circostanziali - "dovranno essere ricostruiti in conformità al principio di offensività, sicché tra i molteplici significati eventualmente compatibili con la lettera della legge si dovrà operare una scelta con l'aiuto del criterio del bene giuridico, considerando fuori del tipo di fatto incriminato i comportamenti non offensivi dell'interesse protetto" (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, in motivazione). La qualificazione giuridica del fatto e', pertanto, corretta, dovendosi comunque ribadire che, ai fini dell'art. 625 c.p., n. 2, è necessario effettivamente che la violenza venga esercitata non già sulla res oggetto di sottrazione, ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'amotio della prima. Deve essere, pertanto, qui riaffermato come, in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione; e', inoltre, necessario, a tal fine, che la violenza sia esercitata non già sulla "res" oggetto di sottrazione ma su altre cose il cui danneggiamento o modificazione si riveli strumentale all'"amotio" della prima (V. Sez. 5, n. 5266 del 17/12/2013, deo. 2014, Vivona, Rv. 258725). Il ricorso e', pertanto, complessivamente infondato. 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2022. Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2022
bottom of page