RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/9/2020 il Tribunale di Roma in composizione monocratica di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava R.L. e P.K. colpevoli del reato del reato di cui agli artt. 110,624 bis e 625 c.p., n. 2, perché, in concorso tra loro e al fine di trarne profitto per sé o per altri, s'introducevano all'interno dell'abitazione sita in (OMISSIS), e s'impossessavano di alcuni monili d'oro. Con l'aggravante della violenza sulle cose consistita nella forzatura della porta d'ingresso. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale per R.L..
Il R. veniva dichiarato colpevole anche della contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. perché, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, veniva colto in possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, come da verbale di perquisizione, di cui non sapeva giustificare l'attuale destinazione. Con la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Fatto commesso a (OMISSIS).
Il giudice di primo grado, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata per il P. e anche alla recidiva per il R., ritenuti i reati a quest'ultimo ascritti unificati nel vincolo della continuazione, applicata la diminuente per la scelta del rito, condannava il P. alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e il R. alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, nonché, quest'ultimo, anche alla pena accessoria dell'interdizione per anni cinque dai pubblici uffici (disposta con separato provvedimento di correzione di errore materiale depositato unitamente alla sentenza).
Sull'appello proposto da entrambi gli imputati, con sentenza del 23/3/2021, la Corte di Appello di Roma in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuto assorbito il reato di cui al capo B) in quello di cui al capo A), rideterminava la pena inflitta al R. in anni tre e mesi quattro di reclusione, confermando nel resto.
2. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, R.L. e P.K., deducendo i motivi di seguito enunciati nei imiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p..
- R.L. (Avv. S.)
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 624 e 624 bis c.p., assumendo che il giudizio di responsabilità sarebbe fondato sul travisamento delle risultanze probatorie e sulla falsa applicazione del concetto di privata dimora.
Si lamenta il mancato accertamento della destinazione dell'immobile che, all'epoca dei fatti, era stato oggetto di compravendita e concretamente non fungeva da abitazione né per i venditori né per gli acquirenti.
Si evidenzia che i proprietari vivevano in un'altra abitazione e non sono mai stati sentiti per chiarire se gli oggetti presenti nell'appartamento fossero di loro proprietà e la destinazione dell'immobile.
Nonostante ciò, la sentenza impugnata, al fine di configurare la fattispecie più grave prevista dall'art. 624 bis, ha affermato che la presenza dei monili costituiva segno di una frequentazione, sia pure saltuaria.
Il ricorrente contesta, però, che rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi dove si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e tale non sarebbe quello ove si sono svolti i fatti.
Si richiama, sulla distinzione tra la fattispecie prevista dall'art. 624 e quella di cui all'art. 624 bis c.p., la sentenza della sez. 5 di questa Corte n. 17954 del 11/6/2020.
Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 624 bis c.p..
Ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto il delitto consumato e non tentato sulla base di un travisamento del dato probatorio.
Si rileva che dalle dichiarazioni dell'operante F.P. emerge che al momento dell'intervento, il P. si trovava sull'uscio della porta con i monili presumibilmente sottratti dall'appartamento, mentre il R., ancora nell'appartamento, resosi conto dell'intervento della P.G., decideva di non portare a termine l'azione delittuosa, iniziata e mai conclusa.
Si contesta la conclusione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui gli imputati non avevano altra alternativa che consegnarsi alla Polizia, in quanto nella realtà dei fatti è stato il R. a richiamare l'attenzione della P.G., determinandosi autonomamente a interrompere la propria condotta, piuttosto che tentare la fuga, anche attraverso i terrazzi, dal balcone dell'appartamento.
Con un terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 c.p..
Ci si duole per l'avvenuta applicazione dell'aggravante della recidiva unicamente per la presenza di precedenti, anche specifici.
Si richiama sul punto il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5859 del 15/2/2012, secondo cui il giudice ha l'obbligo di verificare la significa-tività del nuovo episodio criminoso rispetto alla natura e al tempo dei precedenti, tenendo presente i parametri previsti dall'art. 133 c.p., al di là del mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti.
Con un quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p..
Si lamenta infine l'allontanamento dal minimo nella comminazione della pena in considerazione della pessima personalità dell'imputato.
In tal modo, però, obietta il ricorrente, vengono applicati due volte gli effetti della recidiva, senza tener conto delle circostanze che avrebbero giustificato un contenimento della sanzione, come l'assenza di danno, la collaborazione con gli agenti di P.G. e il leale comportamento processuale.
Chiede, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata.
- P.K. (Avv. )
Con un unico motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164 e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione in relazione alla mancata sospensione condizionale della pena.
Ci si duole dell'avvenuto rigetto del terzo motivo di appello proposto, relativo alla mancata concessione del beneficio citato.
Vengono richiamati i principi stabiliti da questa Corte in tema di sospensione condizionale della pena evidenziando la funzione preventiva e di incoraggiamento dei propositi di ravvedimento dell'imputato.
Si sottolinea, tra l'altro, che il reato per il quale è stata pronunciata la condanna non consente la sospensione dell'ordine di esecuzione con la conseguenza che il P. potrà chiedere l'applicazione di misure alternative alla detenzione solo successivamente all'ingresso nell'istituto di pena.
Pertanto, si conclude, che la Corte di appello, tenuto conto della presenza di elementi positivi, come l'assenza di precedenti penale e l'ammissione immediata dell'addebito, avrebbe dovuto valutare i criteri di cui all'art. 133 c.p. per formulare un corretto giudizio prognostico di non recidività. Invece, il diniego è stato fondato sulla condotta dell'imputato in relazione ai fatti contestati, nonostante tale comportamento non fosse indicativo di una più grave capacità a delinquere, richiamando la momentanea assenza di lavoro e di fissa dimora, circostanze poco significative ai fini del beneficio richiesto.
Si sottolinea, infine, la contraddittorietà dell'esclusione del beneficio con l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche per la giovane età dell'imputato e la condotta collaborativa.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili, in quanto i ricorrenti, non senza evocare in larga misura censure in fatto non proponibili in questa sede, si sono nella sostanza limitati a riprodurre le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disattese con motivazione del tutto coerente e adeguata, senza in alcun modo sottoporle ad autonoma e argomentata confutazione. Ed è ormai pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693). Successivamente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608).
Va anche ricordato, quanto al dedotto "travisamento della prova" che questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636, secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione,
in forza della novella dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta da/la L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice; conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217).
Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
2. I ricorsi, in concreto, non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto alla prima doglianza proposta nell'interesse del R., afferente alla configurabilità dell'immobile di cui all'imputazione quale privata dimora, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, la Corte capitolina ha dato atto di come, nel caso in esame, l'appartamento visitato dagli imputati era semplicemente non abitato, in quanto era stato da poco compravenduto e, dunque, si era nella fase temporale del passaggio di consegne. Quel che è certo - si legge ancora nella sentenza- è che all'interno dello stesso gli imputati rinvennero dei monili, segno tangibile di una frequentazione che, seppur saltuaria, era comunque in essere.
Sul tema, il Collegio condivide e intende ribadire l'affermazione di Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, che ha ritenuto integri la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, facendo leva soprattutto sul carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e sul fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (conforme, da ultimo, Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207).
In quel caso sintomo di tale connotazione è stata ritenuta proprio la circostanza che nell'abitazione in cattivo stato di manutenzione fossero custoditi comunque ancora mobili di valore. Nel caso in esame, invece, si trattava di un appartamento oggetto di una recente compravendita, ma nel quale c'erano ancora beni riconducibili al precedente proprietario, tra cui i monili sottratti.
2.2. I giudici di merito hanno risposto congruamente, confutandola, anche alle indicazioni difensive sulla configurabilità di un'ipotesi di furto tentato piuttosto che consumato e la motivazione, logica ed ampia soprattutto nella sentenza di primo grado, che forma con quella d'appello una doppia pronuncia conforme, corrisponde agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte di legittimità laddove ha affermato che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia conseguito, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (così Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016, dep. 2017, Pavone, Rv. 269088; Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278).
Ne' risulta, pertinente, come correttamente ha evidenziato la Corte territoriale, il richiamo alla giurisprudenza in tema di furti nei supermercati, che ha escluso la consumazione del reato nell'ipotesi, ben diversa, in cui il reo si trattenga, all'interno del negozio, sotto la diretta osservazione della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, atteso che tale intervento difensivo "in continenti" esclude il conseguimento, da parte del reo, dell'autonoma ed effettiva disponibilità della cosa, con cui la persona offesa mantiene una relazione, potendo recuperarla in ogni momento (Sez. Un., n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186).
Come evidenziano i giudici del gravame del merito, ove, dunque, la cosa sia sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del primo, si avrà sempre furto consumato, e non rileva il fatto che l'agente sia stato costretto ad abbandonare la refurtiva, immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento, del tutto aleatorio, di terzi estranei alla sfera di vigilanza del possessore derubato.
In ragione di ciò, correttamente è stato ritenuto che non potesse essere irrilevante, nel caso che occupa, ai fini del riconoscimento dell'avvenuta consumazione del reato, la circostanza che il proprietario dei monili non ebbe mai la vigilanza sugli stessi, in quanto non occupava la casa al momento del furto. Dunque, il P. e il R. ebbero la piena e totale disponibilità degli oggetti sottratti, trovandosi del tutto al di fuori della sfera di controllo del derubato. Peraltro, il P. non teneva i monili nella mano, ma li aveva già introdotti in un sacchetto (si vedano, al riguardo, le dichiarazioni dell'agente intervenuto).
2.3. Manifestamente infondata è anche la doglianza, pure proposta nell'interesse del R., in punto di ritenuta recidiva.
La Corte capitolina ha ritenuto di condividere la conclusione cui, con una motivazione certamente concisa, era pervenuto il primo giudice debba essere, ritenendo che la reiterazione dell'illecito costituisce effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di rinnovata pericolosità del suo autore, già dichiarato plurirecidivo, avuto riguardo alla sua personalità, estremamente negativa, qualificata dalla qualità, dalla frequenza e dal grado di offensività dei numerosi reati certificati, quasi interamente di tipo predatorio, consumati, senza soluzione di continuità, nel corso di un'intera vita (l'ultima condanna è per fatti commessi nel 2017 e, dunque, recenti), e denotanti una spiccata e allarmante abilità di rigenerazione della propensione verso derive illecite. Il R. - ricorda la sentenza impugnata- è stato condannato per ben otto tra furti tentati e furti consumati, nonché per due rapine e per tentato omicidio nel corso di una di queste (oltre a numerosi reati contravvenzionali che qui non possono essere considerati). Il tutto a dimostrare la sicura sussistenza di un significativo collegamento tra il reato per il quale si procede e quelli pregressi, sintomatici, tutti, di una tenace e pervicace spinta criminosa, per nulla attenuata dalle pregresse condanne.
I giudici del gravame del merito hanno, dunque, operato una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, di talché la sentenza impugnata non presenta i denunciati profili di censura.
Va ricordato, infatti, che secondo il dictum di questa Corte di legittimità, l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).
2.4. Manifestamente infondato è anche il motivo proposto sia nell'interesse del R. in punto di dosimetria della pena, tema su cui, rispondendo allo specifico motivo di gravame nel merito, la Corte capitolina offre una motivazione del tutto congrua e logica.
Ed invero, come si legge nella sentenza impugnata, la pena inflitta al R. è del tutto congrua, ove si considerino proprio la pessima sua personalità e la sua refrattarietà alle spinte rieducative che dovrebbero essere proprie delle condanne. Ed è assolutamente giustificata, pertanto, l'individuazione della pena base in misura discosta dal minimo edittale previsto dall'art. 624 bis, comma 3, c.p..
Non si comprende, peraltro, secondo i giudici del gravame del merito, in cosa si sarebbe sostanziato l'atteggiamento, definito collaborativo, tenuto dal R. al momento dell'intervento della Polizia. Egli, secondo la difesa, avrebbe deciso d'interrompere la propria azione e, appunto, di collaborare con gli operanti. Innanzitutto, quella che il difensore chiama la decisione del R. di desistere dal proseguire nell'azione criminosa, non fu affatto una deliberazione spontanea, ma era, di fatto, l'unica cosa da fare dopo la sorpresa in flagranza di reato. Non si riesce a immaginare, obbiettivamente, cos'altro avrebbe potuto e dovuto fare il R., se non "consegnarsi" alla Polizia. Quanto alla collaborazione prestata, si rappresenta in sentenza che l'imputato ammise ciò che non poteva non ammettere, essendo stato colto nell'atto di consumare il furto e con una scorta di arnesi atti allo scasso.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, ai fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: i precedenti penali dell'imputato, ma anche, in altri casi, la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264378; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M. Rv. 275904).
2.5. Manifestamente infondata, infine, è la doglianza proposta nell'interesse del P. in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sul punto, infatti, la Corte capitolina ha pienamente adempiuto al proprio obbligo motivazionale rilevando che la condizione d'incensuratezza del P. è scarsamente significativa, dal momento che egli si trova in Italia soltanto dal 2016 (come dalle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida) e che si tratta di un soggetto senza fissa dimora in Italia e privo di attività lavorativa, il quale, come evidenziato dal giudice di primo grado, ha rivelato capacità d'ideazione e di organizzazione del "colpo", reclutando un complice esperto in effrazioni, dopo avere monitorato l'obbiettivo per alcuni giorni per studiare i movimenti di eventuali occupanti.
Tutti elementi, quelli elencati, che per i giudici di appello non consentono di formulare una prognosi favorevole per il futuro.
In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione del beneficio fondata sul riferimento ai precedenti penali dell'imputato).
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2022.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2022