RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Firenze ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di K.E. in ordine al delitto di tentato furto in esercizio commerciale, aggravato dalla violenza sulle cose, commesso in (Omissis).
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e denuncia, con un solo motivo (quivi enunciato secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p.), l'erronea applicazione della legge penale, perché, con lo strappare il cartellino segnaprezzo apposto sulla cintura esposta in vendita nel negozio OVS, l'imputato aveva prodotto un danneggiamento irreversibile del presidio posto a sicurezza della cosa, giacché deputato a distinguere il bene ancora in vendita da uno già venduto.
3. Con requisitoria in data 4 ottobre 2022, rassegnata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 e del D.L. n. 105 del 2021, artt. 1 e 7, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Kate Tassone, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
4. In data 12 ottobre 2022 il difensore dell'imputato ha chiesto la trattazione orale della causa, che gli è stata accordata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Questa Corte ha affermato che, in tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose sussiste sia nel caso in cui l'energia fisica sia rivolta dal soggetto agente direttamente sulla "res" oggetto di impossessamento, sia nel caso in cui sia rivolta verso lo strumento materiale posto a sua protezione, sempre che sia stata prodotta una qualche conseguenza, per effetto della loro rottura, del loro guasto, del loro danneggiamento, della loro trasformazione o del mutamento di destinazione (Sez. 5, n. 20476 del 17/01/2018, Rv. 272705; conf. Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 - dep. 09/04/2020, Rv. 279042; Sez. 5, n. 7267 del 08/10/2014 - dep. 18/02/2015, Rv. 262547).
In altri termini, l'impiego dell'energia fisica deve essere diretto a vincere la resistenza naturale della cosa ovvero quella spiegata dall'opera predisposta dall'uomo a sua protezione, di modo che, nell'una ipotesi e nell'altra, a rimanere compromessa è la garanzia d'integrità della cosa stessa, così che ne sia ostacolata la circolazione.
2. Nel caso al vaglio, come correttamente ritenuto dal giudice di merito, lo strappo del cartellino segnaprezzo non integra l'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, prima parte, poiché l'azione violenta posta in essere dall'imputato non è stata rivolta né verso la cosa trafugata, né verso uno strumento posto a sua protezione, ma verso un segno della sua provenienza dal venditore, tanto vero che della cintura sottratta non è stata per nulla impedita la successiva messa in circolazione.
Piuttosto, la rimozione del cartellino segnaprezzo, in quanto finalizzata - secondo la stessa prospettazione del ricorrente - ad assicurare la refurtiva all'autore della condotta, sarebbe tale da integrare la circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625 c.p., comma 1, n. 2, seconda parte, (Sez. 5, n. 43357 del 05/10/2005, Rv. 233078), che, tuttavia, non è stata contestata.
3. S'impone, pertanto, il rigetto del ricorso del P.M.
In ragione della condizione dell'imputato, in ipotesi di diffusione del presente provvedimento, se ne devono oscurare le generalità e gli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del P.M..
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2022.
Depositato in Cancelleria, il 12 dicembre 2022