RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della decisione del G.U.P. presso il Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto A.G. colpevole di furto di energia elettrica commessa mediante allaccio abusivo alla linea elettrica condominiale con violenza sulle cose, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla aggravante e rideterminato la pena inflitta dal primo giudice.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, che svolge un unico motivo, con cui denuncia l'errata qualificazione giuridica del fatto, potendosi considerare, nel caso di specie, integrato il reato di appropriazione indebita e non quello di furto, trattandosi di beni sottratti al condominio di cui l'imputato faceva parte. Si chiede, conseguentemente, l'annullamento senza rinvio, per mancanza di querela.
3. Con memoria di replica la Difesa del ricorrente, richiamando consolidato orientamento di legittimità insiste per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al giudice di merito.
2. La questione, posta dal ricorso, del corretto inquadramento della fattispecie concreta, passa per la ricostruzione degli atti operata dai giudici di merito.
2.1. Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il Tribunale, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, ha considerato che "attraverso gli allacci abusivi l'imputato beneficiava dell'utilizzo dei macchinari senza versare il dovuto corrispettivo alle società eroganti, consistendo il profitto proprio nel risparmio economico che l'imputato realizzava per sé o per altri, facendo inoltre ricadere quel consumo sull'intera platea degli altri consumatori"; e, invero, come specificato dal condomino denunciante M.V. " da circa un anno l'importo delle bollette collegate all'utenza condominiale erano significativamente aumentate" (sent. Tribunale Catanzaro, pg. 3). 2
2.2. D'altro canto, nella sentenza impugnata, la Corte di appello afferma che, mentre il tecnico Enel aveva riscontrato "l'assenza di manomissione dei due contatori condominiali", l'elettricista R.G. che aveva effettuato lavori di manutenzione della linea elettrica condominiale circa sei mesi prima, "nel corso del sopralluogo avvenuto in data (OMISSIS), constatava la presenza di una manomissione" che ha interessato la linea condominiale, "in particolare il filo elettrico della spina di corrente, che alimentava il cancello di ingresso e il giardino condominiale, risultava manomesso attraverso due fili di corrente di circa 50 centimetri, entrambi collegati all'alimentazione del garage in uso esclusivo all'imputato e occultati in una canalina di plastica posta all'interno del quadro" (sentenza impugnata a pag. 4).
2.3. E' chiaro, dunque, che la manomissione - che ha dato luogo alla artata deviazione del flusso di energia in favore del ricorrente - è intervenuta sulla linea elettrica di alimentazione delle utenze condominiali. Ciò che, però, resta inesplicato è se l'appropriazione abbia avuto a oggetto l'energia che transita attraverso il contatore e serve gli impianti condominiali, nel qual caso solamente sarebbe ravvisabile l'appropriazione indebita, oppure se, attraverso la deviazione del flusso dell'energia elettrica attraverso gli artifizi creati dal condomino, il flusso di energia elettrica sia stato sottratto e destinato solo ad apparecchi nella sua esclusiva disponibilità e al suo consumo individuale, evenienza in presenza della quale deve ritenersi integrato il reato di furto, perché tale condotta esorbita dai limiti della disponibilità comune dell'energia.
3. La questione assume rilievo decisivo alla luce dell'orientamento, accreditato da due recenti pronunce di questa Corte - condiviso dal collegio - secondo cui "integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi ad uso della propria abitazione di energia elettrica destinata, invece, all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune"(Sez. 5 n. 115 del 07/10/2021 (dep. 2022) Rv. 282394; conf. Sez. 5, n. 117 del 13/10/2021 (dep. /2022), n. m.).
3.1. Come già posto in evidenza in tali pronunce, la distinzione tra il delitto di cui all'art. 646 c.p. e i delitti nei quali la condotta ha natura di sottrazione e non di appropriazione risiede nell'esistenza, nel primo caso e non nei secondi, di un già acquisito ed autonomo potere dispositivo dell'agente sul bene (v., ad es., Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Veccari, Rv. 274749; Sez. 4, n. 10638 del 20/02/2013, Rv. 255289; Sez. 4, n. 23091 del 14/03/2008, Rv. 240295) da identificarsi come potere di fatto che si esercita al di fuori del controllo di chi disponga di un potere giuridico maggiore. In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è pertanto decisiva l'indagine circa l'esistenza di siffatto potere di autonoma disponibilità sul bene, giacché, se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto.
3.2. Ora, l'energia della quale i singoli condomini possono disporre - ossia l'oggetto del potere dispositivo che questi ultimi possono esercitare attivando, con gli interruttori all'uopo predisposti, l'erogazione dell'energia stessa - è l'energia che, transitando attraverso il contatore, serva in concreto le parti comuni o i beni comuni. Al contrario, la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l'autore riesca a deviare il flusso dell'energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all'interno dell'esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest'ultimo, come reso palese dal fatto che il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell'energia - ossia, attraverso una sottrazione - che non raggiunge affatto gli spazi condominiali. Su un piano generale, infatti, la condotta appropriativa si realizza quando l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso (v. già, Sez. U, n. 1 del 28/02/1989, Rv. 181792, in motivazione): ciò che va inteso nel senso di un abuso rispetto al potere dispositivo del quale il soggetto è titolare.
Pertanto, l'energia passata per il contatore condominiale e', proprio per questo, ossia proprio per la destinazione assunta a servizio delle parti comuni, indisponibile ad un uso privato del condomino, che non ne acquisisce l'autonomo possesso e che, solo attraverso una condotta di sottrazione, la distrae a proprio esclusivo vantaggio.
3.3. In sintesi, l'energia su cui ciascun condomino ha un autonomo potere di fatto - esercitato al di fuori del controllo altrui - ossia quell'"autonomo potere dispositivo" in presenza del quale la condotta di indebita fruizione per costante giurisprudenza deve essere qualificata come appropriazione indebita e non come furto (Sez. 4, n. 54014 del 25/10/2018, Rv. 274749) - è soltanto quella che transitando attraverso il contatore serve in concreto gli impianti condominiali.
Quando, invece, il condomino (o il conduttore) ponga in essere una condotta che distoglie (devia) il flusso dell'energia che è transitato dal contatore, di guisa che essa alimenti (soltanto) gli apparecchi e gli impianti propri, non esercita il potere dispositivo che anche a lui (come agli altri condomini o conduttori) è attribuito ma compie una sottrazione dell'energia destinata a fini condominiali (e solo entro tali limiti nella disponibilità comune) a beneficio invece del proprio consumo individuale, che - si ribadisce - esorbita dai limiti della disponibilità comune dell'energia la quale può ravvisarsi solo limitatamente al flusso effettivamente utilizzato per alimentare gli impianti comuni. E, in tal modo, pone in essere quell'impossessamento dell'energia deviata, sanzionato dall'art. 624 c.p., conseguendo la signoria su di essa "intesa come piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente" (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01).
4. Ciò posto, come premesso, dalla sentenza impugnata non è dato comprendere se l'appropriazione abbia avuto a oggetto l'energia che, transitando attraverso il contatore, serve in concreto le parti comuni o i beni comuni, oppure se la manomissione attuata dal ricorrente abbia prodotto una deviazione del flusso dell'energia dopo che essa era transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo dell'agente.
4.1. Poiché la ricostruzione di tale aspetto della condotta è preliminare ai fini della qualificazione giuridica del fatto, la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Giudice di merito per un rinnovato scrutinio di merito, onde chiarire il punto ora evidenziato, secondo i principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2022