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Occultamento delle scritture contabili: dolo specifico e prova reddituale

Bancarotta fraudolenta documentale

Cassazione penale sez. III, 22/02/2024, n.10090

Il dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza, ai fini qui di interesse, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Lecce, la quale aveva condannato Ri.Ma. alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 10 D.Lgs. n. 74 del 2000. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione, che deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Rappresenta il difensore che la spiegazione fornita dall'imputato, secondo cui la documentazione contabile era stata rubata dal negozio del padre, è del tutto verosimile, posto che il Ri.Ma. si era trasferito in Germania e ignorava che la valigia in cui era custodita tale documentazione era stata trafugata; in ogni caso, per l'integrazione del reato occorre un contegno commissivo - l'occultamento e la distruzione - mentre, nella specie, è emersa solo la prova del mancato rinvenimento di parte delle scritture contabili. Aggiunge il difensore che, comunque, non sarebbe sussistente il reato contestato sia perché la G.d.F., attraverso un controllo incrociato, sulla base dei documenti prodotti dall'imputato, è stata in grado di ricostruire i redditi della società; sia perché all'imputato sarebbe ascrivibile un atteggiamento non già doloso bensì colposo, non avendo prestato particolare diligenza nella conservazione della documentazione contabile obbligatoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, perché reitera censure che la Corte di merito ha rigettato con una motivazione immune da errori di diritto e da profili di illogicità manifesta, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi criticamente. 2. Si osserva, in primo luogo, che la Corte di merito, con apprezzamento fattuale immune da profili di illogicità manifesta - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità - ha escluso che la documentazione fiscale dell'impresa del ricorrente fosse custodita presso la casa del padre, dove era avvenuto il furto, non solo perché l'integrazione dell'originaria denuncia, sporta l'8 gennaio 2015 e nella quale non vi era alcuna menzione della sottrazione di tale, era avvenuta dopo ben diciannove mesi, ma soprattutto perché il furto di tutta la documentazione era smentito dal rinvenimento di una parte di essa. 3. E' del tutto evidente, inoltre, che la stessa prospettazione difensiva - ossia che la tutta la documentazione fiscale era stata oggetto di furto - assume, quale logico presupposto, l'avvenuta istituzione delle scritture contabili, ciò che è corroborato, come detto, dall'esibizione, da parte dell'imputato, di alcuni documenti all'atto del controllo; il che logicamente smentisce che l'imputato medesimo non avesse mai istituito le scritture contabili. 4. Quanto, poi, all'argomentazione secondo cui il volume d'affari della società è stato comunque ricostruito attraverso controlli incrociati, resi possibili dalla documentazione fornita dall'imputato - il che ad avviso del difensore, escluderebbe la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato in questione -, essa omette di confrontarsi con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, ai fini della configurabilità del reato in esame, non è necessario che si verifichi in concreto una impossibilità assoluta di ricostruire il volume d'affari o dei redditi, essendo sufficiente anche una impossibilità relativa che sussiste anche se a tale ricostruzione si possa pervenire aliunde (Sez. n. 3, n. 39711 del 04/06/2009, Acerbis, Rv. 244619, Sez. 3, n. 28656 del 04/06/2009, Pacifico, Rv. 244583), ovvero quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-02; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, p.m. in c. Pratesi, Rv. 253365), come avvenuto nel caso in esame. Invero, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso - ma no è questo il caso - solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire aliunde elementi di prova (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016, Capobianco, Rv. 267028). 5. Quanto, infine, all'accertamento dell'elemento soggettivo, si rammenta che il dolo specifico richiesto per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74 del 2000 presuppone la prova della produzione di reddito e del volume di affari, che può desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616). Nel caso di specie, facendo corretta applicazione del principio ora richiamato, la Corte di merito ha rettamente ritenuto che la condotta di occultamento delle scritture contabili obbligatorie fosse stata realizzata al fine di evasione le imposta, desumendo la prova della produzione di reddito e del volume di affari dall'esistenza del bollettario e di alcune operazioni regolarmente certificate, nonché dall'incontestato svolgimento dell'attività commerciale da parte del ricorrente. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024. Depositato in Cancelleria l'8 marzo 2024.
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