RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 5 luglio 2023, aveva applicato nei confronti di Ca.Sa. una misura cautelare personale di tipo non custodiale per il delitto di ricettazione continuata, in relazione alla percezione di contributi destinati al fratello a titolo di "mantenimento mafioso" dalla cosca di riferimento.
Secondo il Tribunale del riesame gli indizi nei confronti dell'indagato non sono caratterizzati da gravità, sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato provvisoriamente contestato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo con unico motivo vizio di motivazione.
Il Tribunale del riesame avrebbe preso le mosse dalla citazione di precedenti giurisprudenziali condivisibili ma non pertinenti, perché riguardanti reati ben diversi da quello di associazione mafiosa, mentre proprio la notorietà della prassi di assicurare il mantenimento ai sodali, da parte della mafia, è elemento da considerare.
Il Tribunale non ha valutato che l'indagato, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, non ha fornito giustificazioni alle ricevute dazioni, ma le ha del tutto negate, in contrasto con quanto ritenuto accertato dallo stesso giudice del riesame; e non ha considerato il contenuto di importanti intercettazioni dalle quali si desume come l'indagato pretendesse il pagamento, ostentando una sorta di "diritto" non compatibile con la tesi dell'assenza di dolo.
3. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Va premesso che «integra il reato di ricettazione aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso la percezione, da parte del congiunto di un affiliato che si trovi in stato di detenzione, di un assegno settimanale versato dal sodalizio criminale, giacché tale strumento di supporto economico, con la creazione di una rete di solida mutualità fra gli affiliati, rinsalda il vincolo di solidarietà nell'ambito dell'associazione, agevolando il perseguimento dei suoi scopi illeciti» (Sez. 6, n. 19362 del 04/06/2020, Criscuolo, Rv. 279305).
Il dolo della ricettazione può configurarsi anche nella forma eventuale (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246323); naturalmente, non può bastare il mero sospetto della provenienza delittuosa dei beni o del denaro ricevuto (cfr. Sez. 1, n. 27548 del 17/06/2010, Screti, Rv. 247718); tale elemento soggettivo si configura invece «quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito» (Sez. 2, n. 8330 del 26/11/2013, dep. 2014, Antonicelli, Rv. 259010).
2. Il Tribunale non si è attenuto ai principi appena richiamati ed ha escluso categoricamente la possibilità di ravvisare il dolo eventuale nella ricettazione, richiamando un precedente che si attaglia ad una precisa e diversa fattispecie quale quella della detenzione di armi (Sez. 1, n. 52869 del 21/02/2018, De Benedictis, Rv. 274986).
Ora, per quanto sia vero che la figura del dolo eventuale sia stata elaborata principalmente con riguardo ai reati di evento, ciò non significa che essa sia del tutto e radicalmente incompatibile con reati di pura condotta o causalmente orientati, ma che la figura del dolo eventuale richieda in tali casi, come è stato detto, «opportuni adattamenti» (Sez. 1, n. 29472 del 07/05/2019, Ali, non mass.): non vi è un ostacolo concettuale al riconoscimento che il focus del rischio possa cadere non soltanto sulla produzione dell'evento, bensì anche su un presupposto della condotta, consistendo dunque nella rappresentazione della possibilità dell'esistenza del presupposto stesso e nell'accettazione dell'eventualità di tale esistenza, come è stato chiarito dalle citate Sezioni Unite Nocera.
Ciò premesso, la presa di posizione in diritto di cui si è detto ha fatto sì che il Tribunale non ritenesse necessario esaminare tutto il compendio indiziario, riepilogato nel ricorso, con il quale è invece indispensabile confrontarsi, per confermare o smentire le conclusioni prese circa la ravvisabilità dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione provvisoriamente ascritto.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto di non confrontarsi con quelle intercettazioni, richiamate nel ricorso, nelle quali si dà atto dell'attivismo dell'indagato nel pretendere il pagamento, come si trattasse di una sorta di "diritto".
In altri termini, occorre che con tali elementi di prova ci si confronti, per verificare all'esito se ancora sia valida la conclusione secondo la quale l'indagato può, tutt'al più, avere avuto cognizione solo della qualità criminale dei soggetti coinvolti ma non della provenienza illecita delle somme veicolate.
3. L'ordinanza va dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p.
Così deciso il 22 febbraio 2024
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2024.