RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28 febbraio 2024 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 13 luglio 2017 all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nola, impugnata da Le.An. , ha:
- dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione ai reati di cui ai capi A (art. 497 - bis cod. pen.), B (art. 497 - ter cod. pen.) e D (art. 697 cod. pen.) della rubrica delle imputazioni perché estinti per prescrizione;
- rideterminato la pena per il reato di cui al capo C della rubrica in anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.000 di multa;
- revocato la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5.
Con riguardo al residuo reato di cui al capo C è contestata la ricettazione (art. 81, comma 2, 648 cod. pen.) di un portatessera con stemma dell'Arma dei Carabinieri e di una falsa paletta dell'Arma.
I fatti risultano accertati il 21 agosto 2014.
2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo e chiedendo:
2.1. Violazione dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. , per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.
Lamenta il difensore del ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. in quanto il fatto doveva essere riqualificato come violazione dell'art. 497 - ter cod. pen. che è norma speciale rispetto alla prima.
2.2. Annullamento della sentenza "in punto di pena" perché tutti i reati sono estinti per prescrizione e per essere "venuto meno il reato di ricettazione per erronea applicazione del principio di specialità".
2.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello richiamato espressamente la sentenza n. 26042/2019 della Quinta Sezione della Corte di Cassazione in merito all'illegittima detenzione di paletta segnaletica in uso ai corpi di polizia.
3. In data 7 giugno 2024 la difesa dell'imputato ha fatto pervenire una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale insistendo per l'affermazione del rapporto di specialità esistente tra il reato di cui all'art. 497 - ter cod. pen. rispetto a quello di cui all'art. 648 cod. pen. ritenuto in sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
Come sopra evidenziato nei confronti dell'imputato si è in origine proceduto anche per i reati di cui all'art. 497 - bis e 497 - ter cod. pen. che sono stati dalla Corte di appello dichiarati estinti per prescrizione.
Per costante giurisprudenza di questa Corte, Il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità (Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Rv. 266556; Sez. 2, n. 48294 del 26/11/2015, Rv. 265280).
Analogo principio non può che valere anche per i rapporti tra l'art. 497 - ter e l'art. 648 cod. pen.
Infatti, sul piano dei principi di diritto deve escludersi un qualunque rapporto di specialità tra le norme incriminatrici di cui all'art. 648 cod. pen. e all'art. 497-ter cod. pen. , come opina invece la difesa.
È infatti facilmente rilevabile, nel confronto strutturale astratto tra le due norme, l'impossibilità di ravvisare una sovrapposizione di elementi costitutivi differenziati soltanto da un ulteriore elemento di specialità "unilaterale" a favore dell'una o dell'altra.
Diversi sono i beni giuridici protetti quali l'interesse ad inibire la circolazione di cose provenienti da delitto nel caso della ricettazione e l'interesse qualificato alla tutela della fede pubblica legato al possesso di segni distintivi contraffatti nel caso previsto dall'art. 497 - ter cod. pen. Ma diverse sono anche le condotte, nella misura in cui il "possesso" ex art. 648 cod. proc. pen. è qualificato appunto dalla provenienza delittuosa della res, condizione nient'affatto prevista dall'art. 497 - ter cod. pen. come sostiene la difesa, ma in aperto contrasto con il tenore letterale di quest'ultima disposizione dal momento che il segno distintivo contraffatto può essere originariamente e direttamente falsificato dal suo possessore come indicato dal comma 1, n. 2, dell'art. 497 - ter cod. pen.
Occorre, infine, solo evidenziare che la decisione richiamata nella memoria difensiva (Cass. Sez. 5, n. 6215/2020, Buontempo, non mass.) non affronta il problema del rapporto di specialità tra l'art. 648 e l'art. 497 - ter cod. pen. ma si limita ad affermare che la detenzione illecita di una placca distintiva identica a quella in dotazione all'Arma dei Carabinieri configura il reato dì cui all'art. 497 - ter cod. pen. , situazione questa indubbia visto che al Le.An. , nel caso qui in esame, era stato contestato anche tale reato poi dichiarato estinto per prescrizione.
2. Quanto al reato di cui all'art. 648 cod. pen. , contestato come accertato il 21 agosto 2014 il termine di prescrizione, tenuto conto degli eventi interruttivi, non risulta ancora decorso.
3. Infine, fermo restando che il terzo motivo di ricorso è assolutamente generico, in ogni caso nessun vizio di motivazione è ravvisabile nella sentenza impugnata che ha affrontato le questioni in fatto e che le ha risolte in diritto in maniera del tutto corretta.
4. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13 giugno 2024.
Depositato in cancelleria l'11 luglio 2024.