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Versamento di assegni illeciti sul proprio conto integra ricettazione e non riciclaggio in assenza di attività di occultamento

Ricettazione

Cassazione penale sez. II, 13/02/2024, n.10199

La condotta di chi versa sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, limitandosi a sostituire le generalità del beneficiario con le proprie, senza alterare gli elementi identificativi dell’istituto bancario emittente o i numeri di serie dei titoli, integra il reato di ricettazione e non quello di riciclaggio.
Ciò avviene perché, in tale circostanza, non si configura un’effettiva attività volta a occultare l’origine illegale dei titoli, bensì una semplice azione finalizzata al loro incasso, assimilabile alla condotta del possessore in malafede che utilizza documenti falsi per riscuotere assegni intestati ad altri.

Precedenti
Cassazione, Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725: sottolinea che, senza manomissione degli elementi identificativi del titolo o dell’istituto emittente, la condotta non rientra nel riciclaggio.
Cassazione, Sez. 2, n. 30597 del 20/04/2023, Rizzardini: conferma che il reato configurabile è la ricettazione, in assenza di azioni volte a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.

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Configura ricettazione e non riciclaggio il versamento di assegni illeciti senza occultamento della loro origine

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La sentenza integrale

RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di Cr.Vi. ricorre per cassazione: avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 1/06/2023, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui Cr.Vi. era stato condannato per il reato di riciclaggio: in base al capo di imputazione, Cr.Vi., dopo aver ricevuto due assegni, aveva compiuto sugli stessi operazioni volte ad ostacolare la provenienza delittuosa, falsificando i titoli nella parte in cui veniva indicato il beneficiario, dove aveva inserito il suo nominativo previa abrasione dell'originario nominativo apposto sui titoli. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati, dovendosi riqualificare la fattispecie in quella prevista dall'art. 648 cod. pen., in quanto la semplice alterazione del beneficiario dell'assegno ed il conseguente incasso eseguito dal falso intestatario comportavano l'inquadramento della condotta nella ipotesi della ricettazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.II ricorso è fondato, per cui deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio per essere i reati, riqualificati in ricettazione continuata, estinti per prescrizione. 1.1 Infatti, deve essere ribadito che "configura un'ipotesi di ricettazione, e non di riciclaggio, la condotta di chi versi sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, previa sostituzione delle generalità del beneficiario con le proprie, senza manomettere gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente né i numeri di serie dei titoli, giacché, in tal caso, non risulta concretamente occultata l'origine illegale degli stessi" (Sez.6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725; vedi anche Sez.2, n. 30597 del 20/04/2023 Rizzardini, n.m.) Dalla descrizione del fatto, come accertato dai giudici del merito, non emerge che l'imputato ebbe a falsificare il numero di serie degli assegni oppure gli elementi identificativi dell'istituto bancario emittente (elementi certamente idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli assegni circolari che Cr.Vi. versò sul suo conto), bensì si limitò a sostituire alle generalità dei beneficiari le proprie al fine di poter incassare i titoli, mediante il versamento sul proprio conto corrente; tale condotta è assimilabile quella del possessore in malafede che presenti documenti falsi con le generalità del titolare effettivo degli assegni al fine di poterli incassare, poiché in entrambe le situazioni viene falsificata l'identità del beneficiario, al fine di poter riscuotere il titolo. A ben vedere si tratta di condotta equivalente a quella che la giurisprudenza di questa Corte, sopra richiamata, ha mantenuto nell'orizzonte del delitto di ricettazione. Di conseguenza, qualificati i fatti come reato continuato di ricettazione, il termine massimo di prescrizione, pur tenendo conto della sospensione disposta all'udienza del 9 marzo 2016, è decorso, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato - qualificato come ricettazione - è estinto per prescrizione Cosi deciso in Roma, 13 febbraio 2024. Depositato in Cancelleria l'11 marzo 2024.
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