Cassazione penale sez. II, 13/02/2024, n.10199
La condotta di chi versa sul proprio conto corrente o libretto di deposito assegni di provenienza illecita, limitandosi a sostituire le generalità del beneficiario con le proprie, senza alterare gli elementi identificativi dell’istituto bancario emittente o i numeri di serie dei titoli, integra il reato di ricettazione e non quello di riciclaggio.
Ciò avviene perché, in tale circostanza, non si configura un’effettiva attività volta a occultare l’origine illegale dei titoli, bensì una semplice azione finalizzata al loro incasso, assimilabile alla condotta del possessore in malafede che utilizza documenti falsi per riscuotere assegni intestati ad altri.
Precedenti
Cassazione, Sez. 6, n. 24941 del 22/03/2018, Lombardo, Rv. 274725: sottolinea che, senza manomissione degli elementi identificativi del titolo o dell’istituto emittente, la condotta non rientra nel riciclaggio.
Cassazione, Sez. 2, n. 30597 del 20/04/2023, Rizzardini: conferma che il reato configurabile è la ricettazione, in assenza di azioni volte a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa.