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Truffa con Postepay: il Tribunale di Napoli assolve per particolare tenuità del fatto (sent. n. 3173/2025)

Truffa con Postepay: il Tribunale di Napoli assolve per particolare tenuità del fatto (sent. n. 3173/2025)

Indice:


1. Il fatto

Due imputati, Lo.Sa. e Ga.Al., erano stati citati a giudizio davanti al Tribunale di Napoli per truffa ex art. 640 c.p., in relazione all’uso indebito di una carta Postepay intestata a un’altra persona, Ve.Ma..

Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero ottenuto la carta mediante artifici o raggiri, procurandosi un profitto di modesta entità e cagionando un danno alla persona offesa.

Le indagini — condotte dalla Squadra Mobile di Prato e dal Commissariato di Ischia — avevano portato al sequestro della Postepay, del modulo di richiesta e di un album fotografico utile all’identificazione.

Tuttavia, all’esito del lungo dibattimento, nessun testimone ha fornito elementi certi di responsabilità, né la querela della persona offesa ha contenuto riscontri concreti.


2. La decisione

Il Tribunale (sez. VI, sent. 24 marzo 2025, n. 3173) ha escluso che la condotta integri gli estremi del reato di truffa.

Richiamando la giurisprudenza (Cass. pen. n. 34192/2006; n. 6847/2015), il giudice ha ricordato che non ogni inadempimento o scorrettezza negoziale costituisce raggiro penalmente rilevante: occorre la preordinazione dolosa, ossia la volontà sin dall’origine di non adempiere o di ottenere un profitto ingannevole mediante artifici o raggiri.

Nel caso concreto, la prova di tale disegno criminoso non è emersa, né è risultato un danno patrimoniale significativo.


3. La particolare tenuità del fatto

Anche a voler ritenere astrattamente sussistente la condotta, il Tribunale ha ritenuto il fatto non punibile per particolare tenuità dell’offesa ai sensi dell’art. 131-bis c.p.

Il valore minimo del profitto, la scarsa gravità del danno e l’assenza di pericolosità degli imputati hanno reso sproporzionato l’intervento punitivo.

La pronuncia si allinea all’indirizzo delle Sezioni Unite n. 18891/2022, che attribuiscono all’art. 131-bis c.p. una funzione di filtro, riservando la sanzione penale solo ai fatti effettivamente offensivi e meritevoli di pena.


4. Conclusioni

Non integra truffa l’uso indebito di una carta Postepay in assenza di artifici o raggiri preordinati e con danno di minima entità; in tali casi la condotta è non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La sentenza afferma che l’illecito civile non deve sconfinare nel penale.

Nel mercato digitale e nei rapporti quotidiani mediati da strumenti elettronici come le Postepay, la distinzione tra errore, disattenzione e dolo è decisiva.

Il giudice di Napoli ribadisce che solo la preordinazione fraudolenta giustifica l’intervento punitivo, mentre i comportamenti di minima lesività rientrano nel perimetro della responsabilità civile.

L’art. 131-bis c.p. diventa così un argine di proporzionalità, utile a evitare che il diritto penale venga usato per sanzionare ogni scorrettezza economica.


5. La sentenza integrale

Tribunale Napoli sez. VI, 24/03/2025, (ud. 21/03/2025, dep. 24/03/2025), n.3173

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con decreto di citazione a giudizio, Lo.Sa. e Ga.Al. venivano tratti innanzi al Giudice Monocratico di Napoli per rispondere del reato loro ascritto, cosi come indicato in rubrica.


All'udienza del 30 aprile 2021, proveniente da rinvio dal 13 novembre 2020 disposto per consentire la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo all'imputato Lo.Sa., il Giudice, verificata la regolare instaurazione del rapporto processuale, dichiarava aperto il dibattimento ed ammetteva i mezzi di prova come rie Ines ti dalle parti; venivano, quindi, acquisiti il verbale della perquisizione del 09.04.2018 eseguita nei confronti del Lo., copia della carta in imputazione, nonché del modulo relativo alla sua richiesta e album fotografico; veniva, poi, sentito il teste Ve.Ma., persona offesa, e all'esito - con il consenso delle parti - veniva acquisita la denuncia-querela dallo stesso sporta. Di poi, il processo veniva rinviato per il prosieguo al 17 dicembre 2021 e, da qui, per assenza testi al 23 settembre 2022, data in cui si procedeva preliminarmente alla rinnovazione del dibattimento stante l'intervenuto mutamento della persona del Giudicante; seguiva rinvio per assenza testi dapprima al 15 settembre 2023 e, di poi, al 22 marzo 2024 e al 18 ottobre 2024. In detta sede si procedeva preliminarmente alla rinnovazione del dibattimento stante l'intervenuto ulteriore mutamento della persona del Giudicante; venivano, quindi, sentiti i testi Tr.Ba., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Prato, delegato alla esecuzione di indagini dalla Procura della Repubblica di Napoli, dirette specificamente alla identificazione dell'imputato Lo., De.Ca., Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Prato, che aveva svolto indagini sull'utilizzo e sulla intestazione della carta indicata in rubrica, e Di.Ge., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Ischia, che aveva effettuato accertamenti a seguito della querela sporta dalla persona offesa Ve.Ma.. All'esito, revocata l'ordinanza ammissiva circa l'esame quali testi di To.Gi. e Fr.Fr. per avere gli stessi svolto i medesimi accertamenti di Tr.Ba., il processo veniva differito al 21 marzo 2025, data in cui il G.M., assenti gli imputati, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale ed invitate le parti a formalizzare le proprie conclusioni ed alla successiva discussione, in seguito a camera di consiglio, decideva il giudizio con la lettura in udienza del dispositivo allegato al verbale, con riserva del deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Ritiene questo Giudice che, sulla base di quanto in atti, deve essere pronunciata sentenza di assoluzione degli imputati per il fatto indicato in imputazione, contestato in relazione all'art. 640 c.p., secondo cui è punito - a titolo di dolo generico - chi, con artifizi o raggiri, induca taluno in errore, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Tale disposizione trova il suo fondamento nella tutela sia del patrimonio del singolo che della libertà dello stesso a prestare un valido consenso; più nello specifico, la punibilità non deriva solamente dalla lesione alla sfera patrimoniale del singolo, già tutelato dalla disciplina 111 materia di contratti, bensì anche dall'interesse pubblicistico a che non sia leso il dovere di lealtà e correttezza e la libertà di scelta dei contraenti. Non basta, però, la mera violazione di un tale dovere, essendo richiesta per la consumazione del reato anche una effettiva lesione del patrimonio altrui, con correlato conseguimento di un ingiusto profitto del reo; per artifizio va, inoltre, intesa la simulazione o la dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo, e per raggiro ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero.


Pertanto, non si configura alcuna ipotesi criminosa, ma solo illecito civile, nella ipotesi di mero inadempimento non preceduto da alcuna intenzionale preordinazione (Cassazione penale sent. n. 34192/2006), discendendo da ciò che il discrimine tra quest'ultimo di natura civilistica e la commissione del reato poggia sull'elemento ispiratore della condotta, per cui qualsiasi comportamento ha rilievo quando sia legato al preordinato proposito di non effettuare la dovuta prestazione, mentre l'inadempimento contrattuale non preordinato, come configuratosi nel caso de quo, non costituisce delitto e ricade nell'ambito della responsabilità civile (Cassazione penale sent. n. 6847/2015; Corte appello Campobasso sent. n. 13/2014).


In concreto, nello specifico si può escludere che la condotta del Lo. e del Ga. sia sussumibile in quella astratta legislativamente prevista, ritenendo questo Giudice che dalle dichiarazioni rese dai testi escussi e dalla documentazione acquisita (tra cui la querela sporta dalla persona offesa nella sua interezza), non emerga la prova della penale responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto.


Infatti, i testi escussi Ve.Ma., persona offesa sentita il 30.04.2021, del quale - oltretutto -veniva acquisita con il consenso delle parti la denuncia-querela sporta, nonché Tr.Ba., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Squadra Mobile della Questura di Prato, che aveva svolto le indagini delegate dalla Procura di Napoli per la identificazione dell'imputato Lo., De.Ca., anch'egli Ispettore della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Prato, che aveva svolto accertamenti sull'utilizzo e sulla intestazione della carta indicata in rubrica, e Di.Ge., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Ischia, che si era occupato di effettuare indagini a seguito della querela sporta dalla persona offesa Ve.Ma. (tutti sentiti nel corso dell'udienza del 18.10.2024), non sono emersi fatti o elementi riferibili a Lo.Sa. e Ga.Al. che, anche sulla scorta di tutte le suesposte considerazioni, possano integrare a loro carico la condotta tipica descritta dalla richiamata norma e, dunque, tali da poter essere considerati penalmente rilevanti nelle accezioni esposte; dirimente, in tale ottica, è la considerazione che in ogni caso le modalità della condotta tenuta dagli imputati - anche in relazione al più che esiguo valore del bene oggetto del reato contestato - possono ritenersi di particolare tenuità, non potendo oltretutto Lo.Sa. e Ga.Al. espressione di una particolare pericolosità.


Sussistono, pertanto, 1 presupposti di cui all'art 131 bis c.p., il che vale ad escludere la punibilità del fatto contestato, con conseguente declaratoria di assoluzione degli imputati ex art. 5302 comma c.p.p..


P.Q.M.


Letti gli artt. 530 cpv c.p.p. e 131 bis c.p. assolve Lo.Sa. e Ga.Al. dal reato loro ascritto perché non punibile stante la particolare tenuità del fatto.


Letto l'art. 544 co 3 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.


Così deciso in Napoli il 21 marzo 2025.


Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2025.

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