Omesso mantenimento dei figli: quando il mancato pagamento dell’assegno diventa reato
- 5 mar
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Il principio affermato dalla giurisprudenza
Il mancato versamento dell’assegno di mantenimento per i figli minori può integrare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dagli artt. 570 e 570-bis c.p., quando determina la mancanza dei mezzi di sussistenza necessari alla loro vita quotidiana.
La giurisprudenza più recente è molto chiara: lo stato di bisogno dei figli minori è presunto per legge e l’obbligo di mantenimento grava su entrambi i genitori in modo personale e inderogabile.
Ne consegue che l’omesso pagamento dell’assegno stabilito dal giudice può comportare responsabilità penale anche quando l’altro genitore riesca comunque a provvedere alle necessità dei figli.
Omesso mantenimento dei figli: lo stato di bisogno è presunto
Secondo la giurisprudenza, quando il mancato mantenimento riguarda figli minorenni, non è necessario dimostrare concretamente la loro condizione di bisogno.
La minore età rappresenta infatti una condizione che implica, di per sé, l’incapacità di provvedere autonomamente alle proprie esigenze.
Questo principio è stato ribadito da numerose pronunce:
Tribunale di Nola, 28 dicembre 2025, n. 2151
Corte d’Appello di Napoli, 15 aprile 2025, n. 9247
Corte d’Appello di Taranto, 20 novembre 2024, n. 530
In tali decisioni si afferma che la minore età dei figli costituisce una condizione “in re ipsa” di stato di bisogno, con conseguente obbligo dei genitori di assicurare i mezzi di sussistenza.
Il reato sussiste anche se l’altro genitore provvede al mantenimento
Uno dei tentativi difensivi più frequenti nei processi per omesso mantenimento dei figli consiste nell’argomentare che i minori non si trovano in reale difficoltà economica perché sostenuti dall’altro genitore o da altri familiari.
La giurisprudenza, tuttavia, esclude che questa circostanza possa eliminare la responsabilità penale.
In particolare:
Corte d’Appello di Cagliari, 7 aprile 2025, n. 267
Tribunale di Lecce, 20 febbraio 2025, n. 473
Corte d’Appello di Napoli, 20 novembre 2024, n. 11037
hanno chiarito che l’obbligo di mantenimento è personale e non sostituibile.
Il fatto che l’altro genitore riesca a garantire comunque il sostentamento dei figli non elimina l’illecito penale del genitore inadempiente.
L’obbligo di mantenimento prevale su qualsiasi altro debito
Un ulteriore principio di grande rilievo riguarda la priorità dell’obbligo di mantenimento rispetto ad altre obbligazioni economiche.
La Corte di Cassazione ha stabilito che il genitore non può giustificare il mancato pagamento dell’assegno sostenendo di aver dovuto pagare altri debiti.
Secondo Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2025, n. 534, il mantenimento dei figli ha natura alimentare e prevale su qualsiasi altra obbligazione ordinaria, con la conseguenza che il genitore non può stabilire autonomamente quali debiti pagare prima.
Cosa si intende per “mezzi di sussistenza”
Nel diritto penale, la nozione di mezzi di sussistenza non coincide con quella civilistica di mantenimento.
Secondo la giurisprudenza, in tale concetto rientrano:
vitto
alloggio
abbigliamento
istruzione
strumenti essenziali per la vita quotidiana
Lo ha precisato la Corte d’Appello di Lecce, 10 febbraio 2025, n. 1835, affermando che tra i mezzi di sussistenza devono essere inclusi anche beni necessari allo sviluppo e alla formazione del minore, come libri scolastici o strumenti di comunicazione.
Quando l’impossibilità economica esclude il reato
La responsabilità penale può essere esclusa soltanto quando il genitore dimostri una impossibilità economica assoluta e non colpevole.
Non è sufficiente allegare generiche difficoltà economiche o uno stato di disoccupazione.
La giurisprudenza richiede una prova rigorosa della concreta impossibilità di adempiere, come evidenziato da:
Tribunale di Udine, 11 giugno 2025, n. 850
Tribunale di Pescara, 15 gennaio 2025, n. 1547
Corte d’Appello di Cagliari, 14 gennaio 2025, n. 9
Solo una situazione di indigenza oggettiva e documentata, estesa all’intero periodo di inadempienza, può escludere il dolo del reato.
Omesso mantenimento dei figli: l'orientamento della Cassazione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione conferma un orientamento particolarmente rigoroso nei confronti del genitore inadempiente.
Tra le pronunce più rilevanti si segnalano:
Cass., Sez. VI pen., 3 dicembre 2025, n. 534
Cass., Sez. VI pen., 14 novembre 2025, n. 294
Cass., Sez. VI pen., 29 aprile 2025, n. 25935
Cass., Sez. V pen., 27 novembre 2024, n. 11209
L’indirizzo interpretativo è ormai consolidato: l’obbligo di mantenimento dei figli rappresenta uno dei doveri fondamentali derivanti dalla responsabilità genitoriale, la cui violazione assume rilevanza penale.
FAQ – Omesso mantenimento figli
Quando il mancato mantenimento dei figli diventa reato?
Quando il genitore omette di versare l’assegno stabilito dal giudice e da tale condotta deriva la mancanza dei mezzi di sussistenza necessari per i figli.
Se l’altro genitore mantiene i figli il reato esiste lo stesso?
Sì. La giurisprudenza ritiene che l’obbligo di mantenimento sia personale e non venga meno anche se l’altro genitore provvede al sostentamento dei minori.
La disoccupazione esclude il reato?
No. Solo una impossibilità economica assoluta e documentata può escludere la responsabilità penale.










































