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Schede carburante false: integra il reato di frode fiscale anche senza fatture (Cass. Pen. n. 41174/25)

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Aggiornamento: 5 giorni fa


Con la sentenza n. 41174 del 2025, la Terza Sezione Penale della Corte di cassazione affronta un tema molto interessante nel diritto penale tributario: la rilevanza penale delle false schede carburante.

Ed il principio affermato è netto: anche le schede carburante costituiscono “documenti per operazioni inesistenti” ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 74/2000.

La decisione è importante perché chiarisce diversi aspetti pratici:

  • quando una scheda carburante può considerarsi falsa;

  • quali anomalie possono assumere valore indiziario;

  • come si prova il dolo di evasione;

  • quali limiti incontra la difesa in Cassazione quando tenta di trasformare il giudizio di legittimità in una nuova valutazione del fatto.


Il caso: rifornimenti inesistenti e costi fittizi in dichiarazione

L’imputata, legale rappresentante della C. Srl, era stata condannata per dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti ex art. 2 D.Lgs. 74/2000.

Secondo l’accusa:

  • erano state utilizzate schede carburante false;

  • i rifornimenti indicati risultavano inesistenti;

  • tali costi erano stati inseriti nella dichiarazione fiscale;

  • ne derivava un abbattimento illecito dell’imponibile IRES e IVA.

La difesa aveva tentato di contestare praticamente tutto:

  • la validità degli indizi;

  • la prova dell’inesistenza dei rifornimenti;

  • la rilevanza penale delle anomalie formali;

  • il dolo specifico di evasione;

  • la stessa configurabilità del reato.

La Cassazione respinge integralmente il ricorso.


Le schede carburante valgono come fatture

Questo è il punto centrale della decisione.

La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: le schede carburante sono equiparate fiscalmente alle fatture.

Di conseguenza, se false, integrano pienamente il reato di dichiarazione fraudolenta.

La Cassazione richiama la propria giurisprudenza:

  • Sez. III, n. 18698/2014;

  • Sez. III, n. 912/2012.

Il principio è molto importante nella pratica: non serve necessariamente una fattura falsa in senso tradizionale.

È sufficiente l’utilizzo in dichiarazione di documentazione fiscalmente idonea a rappresentare costi inesistenti.


Non conta il tipo di falsità: materiale o ideologica è lo stesso

Altro passaggio molto interessante.

La difesa sosteneva che non vi fosse prova certa della falsità ideologica della documentazione.

La Cassazione risponde con un principio molto netto:

ai fini dell’art. 2 D.Lgs. 74/2000 non rileva la distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica.

Conta soltanto che:

  • il documento rappresenti operazioni inesistenti;

  • venga utilizzato per indicare costi fittizi in dichiarazione.

La Corte chiarisce che:

  • la falsità può riguardare la provenienza;

  • la compilazione;

  • il contenuto;

  • la stessa esistenza dell’operazione.

È sufficiente che il documento sia idoneo a falsare il “vero fiscale”.


Le anomalie delle schede carburante possono essere prova del reato

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda il valore probatorio delle anomalie documentali.

La Cassazione valorizza una serie di elementi:

  • firme disconosciute dai gestori;

  • timbri capovolti;

  • cancellature;

  • alterazioni;

  • chilometraggi incompatibili;

  • rifornimenti annotati in giorni di chiusura;

  • consumi sproporzionati.

La Corte chiarisce che non si tratta di meri errori formali.

Sono invece: indizi gravi, precisi e concordanti della falsità delle operazioni.

Ed è molto interessante il ragionamento sul cosiddetto “pattern seriale”.

Secondo la Cassazione, la ripetitività delle anomalie consente di desumere:

  • una compilazione ex post;

  • una creazione artificiosa delle schede;

  • l’inesistenza reale dei rifornimenti.


La difesa del self-service non convince

La difesa aveva sostenuto che:

  • i distributori lavoravano in modalità self-service;

  • i timbri potevano essere apposti da addetti diversi dal titolare;

  • vi erano collaboratori non regolarizzati che aiutavano nei rifornimenti.

La Cassazione rigetta completamente questa impostazione.

La Corte ricorda che il D.P.R. 444/1997 imponeva comunque:

  • la convalida dell’addetto;

  • la tracciabilità del rifornimento;

  • la corretta compilazione della scheda.

Il fatto che il titolare non fosse presente non elimina l’obbligo di regolarità documentale.

Anzi, secondo la Corte: la presenza di personale non identificabile aumenta l’opacità della documentazione.


Il nemo tenetur non salva i gestori dei distributori

Molto interessante anche il passaggio sul principio nemo tenetur se detegere.

La difesa sosteneva che i gestori dei distributori avessero interesse a disconoscere le firme per evitare responsabilità penali.

La Cassazione risponde in modo molto chiaro:

  • il nemo tenetur tutela l’indagato;

  • non rende automaticamente inattendibile il testimone;

  • l’attendibilità resta questione di merito.

Quindi, il semplice rischio di auto-incriminazione non rende inutilizzabili o irrilevanti le dichiarazioni testimoniali.


Presunzioni tributarie e processo penale

La Corte affronta poi un tema classico del diritto penale tributario.

È vero — dice la Cassazione — che: le presunzioni tributarie da sole non bastano per condannare penalmente.

Ma nel caso concreto non vi erano semplici presunzioni fiscali.

Vi erano invece:

  • riscontri testimoniali;

  • dati documentali;

  • anomalie oggettive;

  • incongruenze tecniche;

  • elementi convergenti.

Quindi il quadro probatorio superava pienamente il livello richiesto dall’art. 192 c.p.p.


Il dolo di evasione può desumersi dalle modalità della condotta

Molto importante anche il ragionamento sull’elemento soggettivo.

La difesa sosteneva:

  • che fosse il marito a gestire concretamente le schede;

  • che non vi fosse prova della volontà evasiva;

  • che mancasse il dolo specifico.

La Cassazione respinge tutto.

Secondo la Corte:

  • la reiterazione delle anomalie;

  • la sistematicità della condotta;

  • l’utilizzo continuativo di documenti falsi;

  • la presentazione della dichiarazione fiscale;

consentono di desumere logicamente il dolo di evasione.

Ed è un passaggio fondamentale: il dolo specifico non richiede una confessione.

Può emergere dalle modalità concrete della condotta.


Il principio di diritto

Dalla sentenza emerge un principio molto chiaro: l’utilizzo in dichiarazione di schede carburante false integra il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 D.Lgs. 74/2000, essendo tali schede equiparate a documenti per operazioni inesistenti, e la falsità può essere desunta anche da una pluralità di anomalie documentali convergenti.

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La sentenza integrale

Cassazione penale sez. III, 01/10/2025, (ud. 01/10/2025- dep. 23/12/2025) - n. 41174


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12 maggio 2025, la Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 20 maggio 2024, appellata da Ra.Cr., rideterminava la pena inflitta all'imputata in un anno di reclusione, per l'effetto rideterminando in un anno la durata delle pene accessorie inflitte e confermando, nel resto, l'appellata sentenza che l'aveva ritenuta responsabile del reato di frode fiscale (art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000), per avere, nella qualità di legale rappresentante della CIERRE Srl, al fine di evadere le imposte sui redditi, annotato nelle scritture contabili obbligatorie (registri Iva) e dichiarato nel mod. Unico SC2014, con data di invio telematico della dichiarazione il 5.09.2014, relativamente all'anno di imposta 2013, componenti negative di reddito ritenute fittizie per circa 9.000 Euro a fini IRES e per poco più di 1200 Euro ai fini IVA, derivanti dalla compilazione di schede carburanti per rifornimenti inesistenti.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Ra.Cr. a mezzo del difensore di fiducia, articolando otto motivi, di seguito sommariamente enunciati ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000 stante la mancanza dell'elemento oggettivo del reato per mancata annotazione nei registri e conseguente impossibilità della deducibilità della spesa per esclusione dell'inerenza delle autovetture all'attività aziendale nonché per mancanza della prova dell'inesistenza della prestazione.

In sintesi, si sostiene in ricorso che l'attuale normativa avrebbe ormai eliminato le schede carburante, avendo introdotto l'onere di chi intende effettuare la deduzione delle relative spese, di effettuarle solo mediante mezzi di pagamento tracciabili.

Richiamata la disciplina di cui al D.P.R. n. 444 del 1997, la difesa rileva che la disciplina applicabile nel 2013 prevedeva che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA, risultano da apposite annotazioni eseguite in un'apposita scheda conforme al modello allegato.

Il regolamento statuiva anche cosa indicare nella scheda carburante.

Secondo la difesa, la normativa non prevede che tali adempimenti fossero di esclusiva competenza del titolare della stazione di rifornimento, come affermato erroneamente dalle sentenze impugnate, ma che potessero essere compiuti da qualsiasi addetto alla distribuzione carburante.

In realtà, tale attestazione può essere rilasciata da chiunque abbia seguito materialmente il rifornimento; ciò è comprensibile perché, sin dal 2011, non erano soggetti alla scheda carburante coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, in quanto la ricevuta di tali pagamenti sostituisce interamente la scheda carburante. L'articolo 3 del D.P.R. 444 del 1997 prevede anche che la firma apposta sulla scheda competa all'addetto alla distribuzione del carburante, ossia a chi abbia eseguito materialmente il rifornimento.

Il successivo articolo 4 stabilisce che l'ammontare complessivo delle operazioni annotate su ciascuna scheda mensile o trimestrale è registrato distintamente nel registro previsto dall'articolo 25 del D.P.R. 633 del 1972, entro il termine ivi stabilito. Tanto premesso, sostiene la difesa, che nessuna prova è stata data dell'avvenuta annotazione nel registro IVA di questi importi. Nemmeno in sede di accertamento si attesta di tale annotazione nei libri IVA proprio perché mancante. Tuttavia, tale annotazione è indicata nella imputazione quale elemento oggettivo dell'asserito reato, ma di tutto ciò non è detto nulla.

Il Tribunale, dopo aver correttamente affermato della necessaria annotazione dei libri fiscali, non ha potuto dare alcun riscontro su tale inserimento nel registro IVA acquisti proprio perché mancante. Secondo la difesa la mancata registrazione nel registro IVA non può considerarsi irrilevante, sia perché di ciò nulla dicono le sentenze di primo e secondo grado, sia perché elemento espresso dell'imputazione con conseguente effetto di giudicato su un fatto materialmente inesistente. Deve ricordarsi che l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000 esclude la punibilità a titolo di tentativo per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e per il reato di dichiarazione infedele.

Richiamata la giurisprudenza in materia ai fini dell'integrazione del reato oggetto di contestazione, sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata interpreta in materia in maniera estensiva e arbitraria la nozione di "documenti per operazioni inesistenti", riferendosi alle schede carburante non validate dai gestori degli impianti. Secondo la difesa il reato può ritenersi configurabile solo se le spese sono deducibili.

L'avviso di accertamento acquisito nel presente procedimento precisa che una spesa può essere correttamente inserita in contabilità aziendale solo se esiste una documentazione di supporto da cui possa ricavarsi, oltre che l'importo, anche la ragione della stessa. Nel predetto accertamento, tuttavia, si esclude la strumentalità o l'inerenza delle autovetture rispetto alle attività aziendali, e quindi nessuna deduzione di spesa afferente alle autovetture era possibile.

Mancherebbe, poi, secondo la difesa la prova dell'inesistenza della prestazione. Ai fini della configurabilità dell'illecito è necessaria la prova certa della falsità ideologica della provenienza del documento, elementi che nella specie risulterebbero solo oggetto di presunzioni. L'uso delle schede carburante non è stato accompagnato dalla necessaria dimostrazione della reale inesistenza delle operazioni documentate, né è stata dimostrata la fittizietà assoluta del consumo di carburante, quanto piuttosto si è fatto leva su incongruenze formali, come timbri e chilometraggio, e valutazioni presuntive su entità eccessive.

In relazione alla presunzione di alterazione delle schede carburante in regione delle dichiarazioni dei testi, secondo cui le schede in oggetto non fossero state da loro predisposte e sottoscritte, si osserva che tali errate valutazioni sono in palese contrasto con quanto dispone il D.P.R. 444 del 1997, il quale prevede che chi esegue materialmente la distribuzione del carburante indichi la data e l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva nonché, anche a mezzo di timbro, la denominazione o la ragione sociale dell'esercente. La scheda carburante è dunque dell'utilizzatore, mentre la firma di convalida sulla scheda è apposta da chi esegue materialmente la distribuzione del carburante.

Tutti i testi hanno ammesso durante la loro escussione che le loro stazioni di distribuzione del carburante hanno il servizio self, con l'intervento frequente di soggetti che aiutano i clienti nel rifornimento, spesso non regolarmente contrattualizzati.

Secondo la difesa sarebbe evidente che già nel 2013 il rifornimento del carburante venisse fatto in orari in cui non vi è il titolare ed in modalità self. Il fatto che i titolari del distributore non riconoscano la firma apposta non esclude la legittimità di una scheda carburante firmata dall'addetto che materialmente esegue la distribuzione del carburante. Inoltre, l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi deve essere confrontata con il principio nemo se detegere in relazione alla presenza presso i loro distributori di soggetti non regolarizzati contrattualmente nell'orario in cui non vi è il titolare, che aiutano i clienti all'erogazione in modalità self.

Sarebbero poi errate le asserzioni contenute nelle sentenze sul contenuto di ciò che deve essere indicato nella scheda carburante, in quanto non dovrebbero essere indicati né i litri né i chilometri. Apparirebbe irrilevante anche quanto indicato sull'errore di una delle schede esaminate circa il numero dei chilometri iniziali, che peraltro è evidente possa essere un normale lapsus calami. Ugualmente inconducente è il fatto che, in alcune schede, il timbro fosse capovolto.

Sulla presunzione derivante dall'eccessivo chilometraggio e della sovrabbondanza di mezzi, in entrambi i casi, non viene provata l'inesistenza della prestazione, né si tratta di indizi chiari, precisi e concordanti, ma solo di una lettura strabica nei dati. L'accertamento fiscale nascerebbe in quanto l'Agenzia delle entrate ha chiesto alla società di chiarire i rapporti commerciali che nel 2013 la società aveva intrattenuto con la ditta individuale Ru.Lu. e con la ditta individuale Ru.An., aventi ad oggetto prestazioni di consulenza e marketing aziendale e nei cui confronti avrebbe pagato compensi per oltre il 95.000 Euro.

Secondo la difesa, il predetto accertamento avrebbe precisato alcuni fatti totalmente non considerati nelle sentenze di primo o secondo grado, ossia che la parte avrebbe esibito la documentazione contabile chiarendo che la società CIERRE Srl non si era avvalsa delle prestazioni lavorative di dipendenti, ma si era avvalsa della collaborazione dei predetti Ru.An. e Ru.Lu. per le attività ivi indicate, sostenendo un costo complessivo superiore ai 95.000 Euro. Sarebbe dunque strabica l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la società non ha dipendenti, corretta immediatamente dopo da quella che ha due professionisti che lavorano per la società. In più, vi è da considerare che il signor Ru.An. aveva ricevuto dalla società amministrata dall'imputata, sua moglie, un mandato per operare come commissionario di quest'ultima nei rapporti con la società commerciale GICAP Spa, venendo all'uopo redatta una apposita lettera di incarico presente tra gli atti del dibattimento e trascritta alla pagina 7 del ricorso. Si tratta, osserva la difesa, di un mandato senza rappresentanza: il Ru.An., sottoscrivendolo, avrebbe assunto l'obbligo di agire quale mandatario per conto della società amministrata dalla moglie nei confronti della GICAP Spa, ovviamente fornendo all'impresa committente un ausilio nell'attività da svolgere, ossia consulenza di marketing aziendale, attività per la quale il contratto prevedeva un compenso per il 2013 di oltre 90.000 Euro.

Tali attività è evidente comportassero un continuo spostamento nelle sedi dei supermercati sparsi tra la Sicilia e la Calabria. Si osserva inoltre come le dichiarazioni del teste Fa., valorizzate dai giudici di merito, sarebbero contraddette dall'accertamento, laddove si evidenzia che vi erano altre sedi oltre quella legale, e che fino a novembre 2013 i soci della società amministrata dall'imputata erano due. In altri termini, risulterebbe dallo stesso accertamento che fino al novembre del 2013 non solo vi erano quattro guidatori potenziali, ossia due soci e due professionisti incaricati, che vi era stato un incarico da conferito dalla GICAP Spa e che l'attività svolta consistente in campagne promozionali, piani promozionali, rilevazione prezzi, concorrenza, format punti vendita, atteneva a prestazioni necessitanti l'intervento in loco di un professionista chiamato ad eseguirle. Il numero e la tipologia del parco veicoli erano dunque del tutto calibrati ai dati di fatto sopra enucleati.

2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. quanto alla mancata valutazione integrale e coerente del compendio probatorio, all'omessa valutazione delle prove a discarico, alla motivazione apparente ed all'inapplicabilità delle presunzioni tributarie al processo penale, con conseguente insussistenza del fatto e mancanza di prova dell'inesistenza delle operazioni.

In sintesi, si sostiene in ricorso che la Corte d'Appello avrebbe erroneamente confermato la sussistenza del reato in assenza di elementi probatori certi e gravi.

L'intera ricostruzione si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni dei gestori degli impianti di distribuzione, la cui attendibilità non è stata sufficientemente vagliata, malgrado il loro evidente interesse a dissociarsi da documentazione potenzialmente irregolare, onde evitare responsabilità ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74/2000 per le ragioni sopra illustrate. Non si sarebbe adeguatamente considerato che la CIERRE Srl svolgeva diverse attività per conto della GICAP Spa, che disponeva di circa 150 punti vendita dislocati in Sicilia e Calabria, circostanza che giustificava l'impiego di più veicoli ed il consumo di carburante.

Sarebbe stata poi ignorata la testimonianza dei collaboratori dell'impresa, Ru.An. e Ru.Lu., che avrebbero invece confermato l'effettività dell'attività svolta e dei viaggi effettuati. Sarebbe stato poi ignorato quanto indicato nella lettera di incarico del Ru.An. sulle attività da svolgere e sui luoghi ove svolgerla. Sarebbe stato poi ignorato lo stesso verbale di accertamento nelle parti in cui indicava l'esistenza di due professionisti che lavoravano per la società, in relazione agli immobili della società posti in città diverse tra loro e comunque distanti l'uno dall'altro.

La sentenza impugnata sarebbe, quindi, viziata nella motivazione in quanto sorretta da considerazioni assertive e basate su presunzioni tributarie del tutto inidonee a fondare una pronuncia di condanna in ambito penale. L'impianto accusatorio fonderebbe solo su alcune presunzioni derivanti da banali anomalie grafiche e dal chilometraggio annuo, circa 100.000 km, ritenuto sproporzionato rispetto all'attività svolta, contraddetto però da dati opposti citati dallo stesso accertamento. La contraddizione di tali dati di fatto renderebbe carente la motivazione nella parte in cui non esprime alcun giudizio sugli stessi. Pertanto, l'artificiosa costruzione delle sentenze di merito sarebbe smentita da una serie di fattori: 1) dai calcoli effettuati sulla base delle destinazioni effettive e periodiche dei viaggi in Sicilia e Calabria; 2) dalla tipologia dell'attività svolta per conto della GICAP, gruppo con circa 150 punti vendita; 3) dalla testimonianza puntuale e coerente dei collaboratori Ru.An. e Ru.Lu. che hanno descritto l'organizzazione aziendale, l'uso dei mezzi e le trasferte; 4) la plausibilità e la tipologia del numero e tipo di veicoli in dotazione, tenuto conto della tipologia di attività e delle necessità logistiche della società.

I giudici di merito nella loro valutazione non avrebbero dato conto dell'integrale contenuto delle prove dibattimentali limitandosi a riprendere in maniera acritica i contraddittori rilievi del teste Fa. e le dichiarazioni di soggetti che, per evidenti ragioni difensive, hanno interesse ad allontanare ogni ipotesi di coinvolgimento diretto nella predisposizione delle schede carburante, senza svolgere alcuna valutazione di attendibilità. La condanna si fonderebbe su elementi indiziari privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in quanto i rilievi dell'amministrazione finanziaria ed i disconoscimenti delle schede carburante da parte dei gestori non sarebbero supportati da riscontri oggettivi e risulterebbero smentiti dai dati acquisiti in dibattimento nonché dalle dichiarazioni rese dai testi Ru.An. e Ru.Lu.

Ciò contrasterebbe con l'affermazione della giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni tributarie non sono utilizzabili per fondare l'affermazione di responsabilità penale e che, nel processo penale, i fatti vanno provati con certezza sulla base di indizi che rispondono cumulativamente ai requisiti indicati dall'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen., pena la violazione della presunzione di innocenza.

L'unico indizio, ossia il quantitativo presuntivamente ritenuto abnorme del consumo di carburante al quale ne viene aggiunto un altro, ossia il parco mezzi ritenuto presuntivamente eccessivo, costituirebbero indizi ovvero presunzioni che non paiono né gravi, né precise e né concordanti.

Si sarebbe invece dovuto effettuare un controllo incrociato finalizzato a riscontrare il quantitativo di carburante erogato nei giorni e nelle date indicate nelle schede in contestazione ovvero a verificare, assumendo a sommarie informazioni testimoniali il personale effettivamente delegato all'erogazione, esibendo a tale personale le schede al fine di verificarne la riconducibilità ai medesimi della timbratura e delle sigle apposte.

Le sentenze avrebbero dunque fatto ricorso al meccanismo della doppia presunzione, traendo dal primario elemento pseudo indiziario, ossia il quantitativo ritenuto presuntivamente abnorme del consumo di carburante, un secondo elemento pseudo indiziario, ossia il parco mezzi presuntivamente ritenuto eccessivo: il parco veicoli sarebbe eccessivo rispetto al tipo di attività; dunque, il costo del carburante sarebbe eccessivo in relazione al chilometraggio al quale si riferisce.

Si tratterebbe di un ragionamento contrastante con l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza degli indizi. Sarebbe poi illogica la motivazione della sentenza impugnata laddove ritiene che la materiale falsità delle schede carburanti potrebbe ritenersi accertata sulla scorta delle dichiarazioni rese dai titolari degli impianti di distribuzione carburante a cui le stesse sono apparentemente riconducibili, i quali hanno categoricamente escluso che le schede fossero state da loro predisposte e sottoscritte, disconoscendo espressamente le firme apposte sulle medesime.

Il teste Mo. aveva precisato che le schede esibitegli non erano state compilate correttamente, essendo necessario indicare per ogni rifornimento il numero dei litri erogati e il prezzo della benzina e del gasolio. Di contro, si legge in sentenza, non sussistono ragioni per ritenere inattendibili le convergenti dichiarazioni rese da questi soggetti, non essendo di per sé stessa sufficiente la possibilità astratta che gli stessi fossero indagati per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

In ogni caso, prosegue la sentenza impugnata, le dichiarazioni dei titolari degli impianti sarebbero riscontrate dalle plurime anomalie evidenziate nella sentenza di primo grado, sulla scorta degli accertamenti operati dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate.

Alcune schede presentavano cancellature ed alterazioni, era stata poi riscontrata una palese discordanza, con riferimento al veicolo Mini Cooper, tra la scheda contabile 48, in cui risultavano chilometri finali pari a poco più di 60.000, e la scheda contabile 59, in cui erano annotati i chilometri parziali pari a circa 43.000.

Ancora, su una delle schede apparentemente riconducibili al distributore di tale Sc., erano stati annotati 18 rifornimenti e, in ciascuna annotazione, il timbro opposto era capovolto: da tale circostanza poteva desumersi, si legge in sentenza, che il timbro fosse stato apposto per 18 volte nello stesso giorno.

Si tratterebbe, secondo la difesa, di argomentazioni censurabili in quanto frutto di una motivazione illogica fondantesi su presunzioni e dati in contrasto con la disciplina vigente nel 2013 in materia di schede carburante. Il fatto che i titolari di distributori non riconoscessero la firma apposta, non escluderebbe la legittimità di una scheda carburante firmata dall'addetto che materialmente esegue la distribuzione del carburante.

Inoltre, si ribadisce, come già avvenuto per il primo motivo, che l'attendibilità delle dichiarazioni dei testi avrebbe dovuto essere confrontata con il principio nemo se detegere in relazione alla presenza presso i loro distributori di soggetti non regolarizzati contrattualmente in orari in cui non vi è il titolare e che aiutano i clienti all'erogazione in modalità self, oltre che per la possibilità di essere indagati per il reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000.

Egualmente errate sarebbero le asserzioni delle sentenze impugnate sul contenuto di ciò che deve essere indicato nella scheda carburante, in quanto non occorrerebbe indicare né i litri né i chilometri. Appare, dunque, irrilevante anche quanto indicato sull'errore di una delle schede esaminate circa il numero dei chilometri iniziali, che peraltro è evidente possa essere un normale lapsus calami.

Sarebbe ugualmente inconducente il fatto che in alcune schede il timbro fosse capovolto, in quanto frutto di un assioma indimostrato secondo cui, in tutti i casi in cui in cui il timbro è capovolto, la scheda è falsa. Sarebbe poi illogica la motivazione della sentenza impugnata quando afferma che, quanto emerso dalle dichiarazioni dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti sarebbe in linea con gli elementi evidenziati dai funzionari dell'agenzia delle entrate (nel senso della sovrabbondanza del numero dei veicoli intestati alla società amministrata all'imputata rispetto all'attività di marketing dalla stessa svolta con il numero dei chilometri percorso da tali veicoli nel corso del 2013 è pari a oltre 102.000 km).

Potrebbe pertanto ritenersi accertato, si legge nella sentenza, che le annotazioni riportate sulle schede carburanti in ordine ai singoli rifornimenti non siano state compilate e sottoscritte dai responsabili degli impianti e che le stesse schede siano state create dall'imputata o comunque su suo mandato. Si tratterebbe ancora una volta di una motivazione censurabile, in quanto l'asserzione della sovrabbondanza degli autoveicoli si baserebbe su un dato sicuramente errato: secondo quanto indicato dallo stesso accertamento, fino al novembre del 2013, vi sarebbero infatti due soci e due professionisti che lavoravano per la società. Il dato della presenza nella società di quattro persone fino a novembre 2013 non sarebbe smentibile, ma anzi richiamato in alcuni casi anche dal giudice di primo grado, senza tuttavia che se ne dia alcun valore inferenziale né in positivo né in negativo, recependo acriticamente la stramba ed illogica tesi della sovrabbondanza degli autoveicoli. Tale tesi sarebbe contraddetta anche quando afferisce non più ai potenziali guidatori ma all'attività della società, che contrasta sia con il dato dell'escussione dei testi, sia con la lettera di incarico della società amministrata dall'imputata al signor Ru.An.

L'eccessiva distanza chilometrica percorsa sarebbe un dato ancora più inesatto ed illogico tenuto conto della presenza di numerose sedi sparse tra la Calabria e la Sicilia.

Infine, il fatto che le annotazioni riportate sulle schede carburanti in ordine ai singoli rifornimenti non siano state compilate e sottoscritte dai responsabili degli impianti non comporterebbe, secondo la difesa, che le stesse schede siano state create dall'imputata o comunque su suo mandato.

In tal senso, sarebbero esplicative le dichiarazioni rese dal teste Ru.An. all'udienza del 15 gennaio 2024, che vengono integralmente riportate alle pagine 16/18 del ricorso. Alla luce delle predette dichiarazioni sarebbe dunque illogico l'assioma che la mancata firma e compilazione della scheda da parte dei titolari dei rifornimento renda automaticamente responsabile della compilazione della firma l'imputata: il D.P.R. n. 444 del 1997 prevedeva, infatti, che una parte della scheda fosse compilata dall'utilizzatore e che la restante parte fosse compilata da chi esegue realmente l'erogazione del carburante, non necessariamente dal titolare, che non viene neanche menzionato dalla normativa.

2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata in quanto la stessa non avrebbe confutato il dato della mancanza dell'elemento soggettivo, se non in maniera apparente e con motivazione illogica.

Si legge infatti nella sentenza impugnata che era pacifico che l'imputata fosse socio della CIERRE Srl e che, quindi, correttamente il Tribunale aveva ritenuto che il ruolo rivestito comportasse la conoscenza e il controllo dell'attività della società, e quindi anche dell'utilizzo dei veicoli alla stessa intestati e del carburante dagli stessi consumato, avuto riguardo alla natura spropositata del consumo.

Si legge ancora in sentenza come, premesso che era stata la stessa difesa ad escludere che la Ra.Cr. fosse un mero prestanome, quanto riferito dal marito Ru.An. non valeva ad escludere la responsabilità dell'imputata in quanto il Ru.An. non era neanche un dipendente della società e che, lungi dal riferire di gestire personalmente la contabilità della stessa o di intrattenere direttamente i rapporti con il commercialista, aveva semplicemente dichiarato di aver materialmente portato le schede carburanti presso lo studio di quest'ultimo.

Secondo la difesa le affermazioni in sentenza sarebbero del tutto errate, innanzitutto relativamente al periodo relativo all'uso dei veicoli che è il 2013 e, in tale anno, almeno fino a novembre, dai documenti allegati agli atti, risultano esservi quattro soggetti, ossia due soci e due professionisti che lavoravano per la società. Il Ru.An. non poteva essere il contabile avendo un altro ruolo; durante la sua deposizione, secondo la difesa, aveva dichiarato di compilare le schede carburante e di essere lui che effettuava il rifornimento dei mezzi, sicché era l'unico che si occupava delle schede e che ne aveva reale contezza.

La dichiarazione fiscale comporta la somma di più costi, pertanto appare difficile comprendere dal solo modello unico quale fosse la reale entità dei costi, come invece vorrebbe fare intendere la sentenza impugnata.

Richiamata la motivazione sostanzialmente identica della sentenza di primo grado, si censura il fatto che l'adeguamento pedissequo della Corte d'Appello a quanto argomentato dal primo giudice avrebbe confermato la mancata valutazione delle censure esposte nell'atto di appello, di cui si riportano alcuni passi alle pagg. 20 e 21 del ricorso per Cassazione. Richiamato il principio secondo il quale ai fini della configurabilità del dolo specifico è necessaria la volontà di evadere le imposte, si osserva come agli atti del dibattimento non esisterebbe alcun elemento tale da poter condurre ad un giudizio certo di colpevolezza in capo all'imputata, né a tal fine sarebbero sufficienti le prove offerte in sede dibattimentale dell'accusa.

Non vi sarebbe dunque alcuna prova dell'elemento soggettivo, in particolare circa la finalità di evadere l'iva per un valore così indicato, a fronte di un volume di affari della società di circa 200.000 Euro. Sarebbe del tutto stata trascurata l'opportunità di procedere al riscontro delle prove offerte in dibattimento con altri elementi tali da far addivenire a un giudizio di piena assoluzione. Le sole testimonianze dei testimoni dell'accusa non potrebbero essere poste a fondamento esclusivo nella ricostruzione del fatto di reato in quanto non sottoposte a rigoroso vaglio critico della loro credibilità intrinseca ed attendibilità esogena. La motivazione della sentenza, pertanto, apparirebbe più un processo alle intenzioni o al modus operandi dell'imputata, che una spiegazione della narrazione di fatti, situazioni o circostanze realmente accadute e su cui fondare una sentenza di condanna.

2.4. Deduce, con il quarto motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 133, cod. pen. e correlato vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.

In sintesi, si censura la sentenza impugnata anche in relazione alla pena applicata. Richiamato l'orientamento giurisprudenziale in tema di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si osserva come la pena avrebbe potuto e dovuto essere diversamente determinata anche alla luce del tempo trascorso dai fatti oggetto di contestazione e dal comportamento tenuto dall'imputato. Sarebbe altresì mancante la motivazione per la quale non è stato accolto il motivo con il quale l'imputato aveva invocato la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'articolo 131-bis, cod. pen.

2.5. Deduce, con il quinto motivo, il vizio di omessa assunzione di prova decisiva ex art. 606, lett. d), cod. proc. pen. per violazione dell'art. 507, cod. proc. pen.

In sintesi, si censura il rigetto da parte della Corte d'Appello della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad assumere due testi, ritenendo questo incombente come superfluo. Diversamente, si osserva, i due testimoni avrebbero potuto riferire circostanze decisive circa la reale attività svolta dalla società amministrata dall'imputata, il numero dei punti vendita da visitare nonché la necessità di spostamenti frequenti. Quanto sopra avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa precludendo l'acquisizione di elementi potenzialmente decisivi.

2.6. Deduce, con il sesto motivo, il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena accessoria e alla pubblicazione della sentenza.

In sintesi, si denuncia vizio di carenza della motivazione anche in merito alla conferma della pena accessoria della interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria e della pubblicazione della sentenza sul sito del ministero della giustizia. In relazione alla ridotta gravità del fatto e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tali sanzioni accessorie risultano sproporzionate e ingiustificatamente afflittive, anche alla luce della natura soggettiva della condotta accertata.

2.7. Deduce, con il settimo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129, cod. proc. pen. per l'omessa declaratoria della causa di estinzione del reato per prescrizione e correlato vizio di motivazione sul punto.

In sintesi, si sostiene che, sebbene la sentenza abbia escluso l'intervenuta prescrizione del reato, tenuto conto della data del fatto, contestato come avvenuto il 5 settembre 2014, i termini massimi di prescrizione, pari ad anni 10, sarebbero prossimi alla scadenza e la sentenza impugnata non avrebbe fornito adeguata verifica del computo dei periodi di sospensione, limitandosi a riportarli in modo apodittico.

2.8. Deduce, con l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso, il vizio di violazione di legge e correlato vizio di motivazione, non essendo stata rilevata l'inutilizzabilità delle prove per il rinvio a giudizio, con conseguente nullità delle sentenze successivamente emesse.

In sintesi, si osserva che, in fase di proroga delle indagini preliminari, non sarebbe stata assolutamente considerata una memoria difensiva, la quale osservava come l'imputata non fosse stata neanche identificata dalla polizia giudiziaria. Di ciò, nel proprio provvedimento, il giudice per le indagini preliminari non avrebbe dato contezza, con la conseguenza che sarebbero stati acquisiti, oltre che la predetta memoria depositata, il provvedimento del giudice delle indagini preliminari e il verbale di identificazione eseguito solo il 17 maggio 2019.

La notizia di reato era stata trasmessa dall'Agenzia delle entrate il 22 marzo 2018, mentre la notizia di reato risulta essere stata iscritta il 18 aprile 2018 in palese violazione dei termini. Ne discende che anche la proroga delle indagini, depositata dal pubblico ministero il 23 ottobre 2018, sarebbe al di fuori dei termini dei sei mesi rispetto al momento in cui l'agenzia delle entrate ha trasmesso la notizia di reato. Ne conseguirebbe che la proroga disposta sarebbe nulla e comunque inammissibile e, conseguentemente, dovrebbe essere dichiarata l'inutilizzabilità degli atti che sono stati utilizzati per il rinvio a giudizio, tutti successivi alla proroga disposta dal Gip il 28 novembre 2018.

3. In data 15 settembre 2025 è pervenuta telematicamente requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte, cui si è riportato in sede di udienza di discussione, con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

In particolare, rileva il Procuratore Generale, il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 attesa la mancata annotazione nei registri delle schede carburante di cui all'imputazione e la non inerenza delle autovetture all'attività aziendale è inammissibile, in quanto proposto per la prima volta con il ricorso.

Come risulta dal riepilogo dei motivi di appello, non contestato dal ricorrente, le doglianze mosse con il gravame attenevano alla falsità delle schede carburante e all'elemento soggettivo del reato sicché il motivo, così come dedotto, non è stato vagliato nel giudizio di secondo grado dovendosi allora rammentare che "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione" (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01). Giova in ogni caso rilevare che nella sentenza impugnata si dà comunque atto di come il primo giudice avesse ritenuto accertato che l'imputata, avvalendosi delle schede carburante relative ad operazioni inesistenti, aveva indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali.

Le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità, con riferimento alla falsità della documentazione e all'elemento soggettivo del reato sono manifestamente infondate in quanto, a fronte di una specifica motivazione resa dai giudici di secondo grado attraverso il richiamo ai plurimi elementi di prova emersi nel dibattimento, idonei a dimostrare in modo logico la falsità delle schede carburante e la conoscenza e il controllo dell'attività della società da parte dell'imputata (pagg. 4-5 sent.), il ricorso si incentra sulla ricostruzione dei fatti procedendo ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Si offre una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, riportate anche per stralci, non più consentita. Occorre ribadire come il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; conforme Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 - 01).

Nondimeno, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Poiché, inoltre, la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, contestato dalla ricorrente, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 53135 del 31/05/2017, Rv. 272112 - 01). Anche i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio devono ritenersi inammissibili in quanto genericamente volti a lamentare l'eccessività della pena nonostante l'avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena principale e di quelle accessorie nella misura minima. Inammissibile, perché generica e dedotta per la prima volta con il ricorso è infine anche la questione, prospettata con l'ultimo motivo del ricorso, di inutilizzabilità delle prove fondanti il rinvio a giudizio.

L'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 Ud. (dep. 25/03/2016) Ricci, Rv. 266818 - 01).


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato oralmente a seguito di tempestiva richiesta difensiva di discussione orale, è inammissibile.

2. Il primo ed il secondo motivo, attesa l'omogeneità dei profili di doglianza, mossi e la loro intima connessione, meritano congiunta illustrazione.

Gli stessi sono inammissibili.

2.1. Quanto al profilo di censura, facente parte del primo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 attesa la mancata annotazione nei registri delle schede carburante di cui all'imputazione e la non inerenza delle autovetture all'attività aziendale, lo stesso, come correttamente evidenziato nella requisitoria del Procuratore Generale, è inammissibile in quanto proposto per la prima volta con il ricorso.

Come risulta dal riepilogo dei motivi di appello, non contestato dal ricorrente, le doglianze mosse con il gravame attenevano alla falsità delle schede carburante e all'elemento soggettivo del reato sicché il motivo, così come dedotto, non è stato vagliato nel giudizio di secondo grado dovendosi allora rammentare che "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione" (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01).

2.2. Tanto premesso, può quindi procedersi all'esame dei restanti profili di doglianza che, come anticipato, si espongono a giudizio di inammissibilità, sia perché generici per aspecificità - in quanto mostrano di non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata che ha adeguatamente e non illogicamente replicato alle doglianze difensive - sia perché manifestamente infondati, alla luce della puntuale motivazione in diritto svolta dai giudici di appello.

Del resto, come pure correttamente osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, non solo nella sentenza impugnata si dava comunque atto di come il primo giudice avesse ritenuto accertato che l'imputata, avvalendosi delle schede carburante relative ad operazioni inesistenti, aveva indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni fiscali.

Le doglianze afferenti alla affermazione di responsabilità, con riferimento alla falsità della documentazione (e anche, come vedremo infra, all'elemento soggettivo del reato) sono dunque manifestamente infondate in quanto, a fronte di una specifica motivazione resa dai giudici di secondo grado attraverso il richiamo ai plurimi elementi di prova emersi nel dibattimento, idonei a dimostrare in modo logico la falsità delle schede carburante e la conoscenza e il controllo dell'attività della società da parte dell'imputata (pagg. 4-5 della sentenza impugnata), il ricorso si incentra sulla ricostruzione dei fatti procedendo ad una diversa valutazione delle emergenze istruttorie preclusa in sede di legittimità.

Si offre una diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali, riportate anche per stralci, non consentita. Occorre ribadire come il compito del giudice di legittimità non sia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428; conforme Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep.

06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369 - 01). Nondimeno, l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

2.3. Quanto ai profili di manifesta infondatezza deve, anzitutto, essere esaminato il profilo afferente alla configurabilità materiale dell'illecito di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 74 del 2000, con riferimento alle cc.dd. schede carburante.

Questa Corte ha, sul punto, affermato costantemente che l'utilizzo in dichiarazione di schede carburante false integra l'art. 2, poiché tali schede, equiparate alla fattura ai fini fiscali, sono altri documenti per operazioni inesistenti (così Sez. 3, n. 18698, del 18/03/2014, Lonoce, non mass., relativa a schede carburante per rifornimenti mai avvenuti; Sez. 3, n. 912 del 1/12/2011, Curinga, non mass., relativa ad una caso di schede "gonfiate"): in entrambe le ipotesi questa Corte ha confermato la responsabilità trattandosi di indicazione di elementi passivi fittizi fondati su documentazione di rifornimenti inesistenti. Inoltre, è principio di diritto consolidato che la configurabilità del reato prescinde dal tipo di falsità (materiale/ideologica; oggettiva/soggettiva): rileva l'uso in dichiarazione di documentazione idonea a falsare il vero fiscale (tra i più recenti arresti, Sez. 3, n. 18615 del 28/03/2024, n. 18615, Natale, non mass.). Non occorre, dunque, la "prova certa della falsità ideologica della provenienza del documento" nei termini pretesi dalla difesa; è sufficiente l'accertamento che le operazioni documentate non sono avvenute (o non nei termini attestati) e che l'imputata se ne è avvalsa in dichiarazione per abbattere l'imponibile.

2.4. La difesa ancora sostiene che nelle schede non fossero richiesti né litri né chilometri e che la mancata firma del titolare del distributore non invaliderebbe la scheda.

È il contrario alla luce del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 444 (Gazz. Uff., 23 dicembre 1997, n. 298). Per ciascun rifornimento dovevano risultare data, tipo e quantità di carburante (ossia i litri), corrispettivo al lordo IVA e l'indicazione del gestore con convalida dell'addetto (anche tramite timbro).

A fine mese/trimestre l'intestatario del veicolo doveva indicare il chilometraggio (cfr. anche circolare ministeriale n. 205/E del 12 agosto 1998). Questa Corte ha ribadito che l'osservanza di tali adempimenti è condizione imprescindibile, senza equipollenti, per la detraibilità IVA/deducibilità del costo, così smentendo che i vizi siano "meramente formali" (da ultimo, Sez. 5 civ., ord. 28 agosto 2024, n. 23291, non mass.; in linea con Sez. 5 civ., n. 16809 del 07/07/2017, non mass. e con Sez. 5 civ., 30/11/2016, n. 24409, Rv. 641735 - 01).

Ne discende che cancellature/alterazioni, discordanze chilometriche, timbri seriali o capovolti, rifornimenti annotati in giorni di chiusura o disconosciuti dagli impianti sono indizi qualificati di falsità direttamente pertinenti alla validità del documento e non "mere incongruenze grafiche" (come già valorizzato in Sez. 3, n. 912/2012, cit.). Quanto alla firma: la norma non pretende la sottoscrizione del titolare in persona, ma la convalida dell'addetto che materialmente eroga; tuttavia, il disconoscimento del gestore circa timbri/firme attribuiti all'impianto resta altamente significativo, a maggior ragione quando l'impianto non disponeva di self-service o risultava chiuso nelle date indicate (circostanze ritenute decisive proprio in Sez. 3, n. 912/2012).

L'eventuale presenza di "aiutanti non regolarizzati" non soddisfa il requisito dell'addetto all'impianto e, se mai, aggrava l'opacità della provenienza del documento.

2.5. L'argomento difensivo, poi, secondo cui nel 2013 i rifornimenti avvenivano spesso in self-service e quindi le firme non riconosciute o i timbri capovolti sarebbero irrilevanti non persuade.

Anche nei periodi di diffusione del self, la scheda richiedeva comunque la convalida dell'addetto dell'impianto (o modalità equiparate previste dalla disciplina), sicché l'affermazione contenuta in sentenza che ha ritenuto significativi - unitamente ad altri elementi - i pattern ripetitivi di timbratura e le incongruenze temporali come indizi di compilazione seriale ex post e inesistenza dei rifornimenti, sfuggono alla censura motivazionale mossa. Il richiamo al "lapsus calami" (sui chilometri iniziali errati) può spiegare singole difformità, non una costellazione di anomalie plurime e convergenti (chilometri incompatibili tra schede, cancellature, timbri seriali, disconoscimenti dei gestori, rifornimenti in giorni di chiusura).

2.6. Proprio questa convergenza è ciò che l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiede per attribuire agli indizi valore dimostrativo.

Si aggiunga, poi, che è vero che le presunzioni tributarie non possono, come tali, fondare la condanna penale e che esse valgono al più come indizi e necessitano di riscontro secondo l'art. 192 cod. proc. pen.

Ma, nel caso qui considerato, l'impianto motivazionale non poggia su presunzioni fiscali astratte, bensì su dati oggettivi e testimonianze convergenti: disconoscimenti di firme/sigle da parte dei gestori; rifornimenti annotati in giorni di chiusura; chilometraggi tra schede intrinsecamente incompatibili; alterazioni/cancellature; pattern di timbri anomali. Questa Corte ha già ritenuto "dati incontrovertibili" elementi analoghi per affermare la falsità delle schede e la riconduzione della condotta all'art. 2 (v. Sez. 3, n. 912/2012, cit.). Dunque, non c'è "doppia presunzione", ma plurimi indizi specifici che, nel loro insieme, raggiungono il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto; la doglianza si risolve in una alternativa lettura del fatto preclusa in sede di legittimità.

Si aggiunga, ancora, che il nemo tenetur opera a tutela dell'indagato/imputato e, in via riflessa, consente al testimone di non deporre su fatti auto-incriminanti (art. 198, comma 2, cod. proc. pen.), imponendo l'attivazione delle garanzie ex art. 63 cod. proc. pen. se emergono indizi a suo carico.

Ma ciò non implica che le dichiarazioni rese da terzi non indagati (o comunque sentiti con le dovute avvertenze) siano inutilizzabili o inattendibili per definizione; la loro credibilità è oggetto di valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità, ciò che non si rileva nel caso in esame. Peraltro, nel leading case del 2012 sulle schede carburante questa Corte ha attribuito rilevanza decisiva proprio ai disconoscimenti dei gestori, unitamente alle altre anomalie, escludendo che si trattasse di mere congetture.

2.7. Venendo, ancora, alle ulteriori doglianze difensive, si osserva che l'esistenza di incarichi/mandati (anche plurilocalizzati tra Sicilia e Calabria) e di un parco veicoli numeroso non prova l'effettività di ciascuna operazione di rifornimento indicata nelle schede né sana le irregolarità formali che, come visto, sono indefettibili; la giurisprudenza ha chiarito che l'art. 2 si perfeziona per l'utilizzo in dichiarazione di documenti falsi/operazioni inesistenti, a prescindere da eventuali esigenze operative dell'impresa (si v., Sez. 3, n. 18698/2014, cit.).

Né vale obiettare che l'attività richiedesse "continui spostamenti": tale argomento attiene all'inerenza e alla plausibilità generale dell'uso di carburante, ma non incide sul punto cruciale: la veridicità dei singoli rifornimenti documentati e utilizzati per abbattere l'imponibile. Proprio per evitare alterazioni ex post, il D.P.R. n. 444/1997 imponeva forme e controlli stringenti non surrogabili.

2.8. Sul versante IVA, peraltro, la CGUE ha sottolineato - in chiave amministrativo-tributaria - la centralità delle schede/carte carburante nei flussi di spesa e la necessità di una corrispondenza sostanziale tra rifornimenti e deduzioni/detrazioni (cause C-185/01, Auto Lease, e C-235/18, Vega International), confermando l'attenzione sistemica dell'ordinamento unionale sulla tracciabilità e veridicità di tali costi.

2.9. Anticipando, poi, un profilo di censura oggetto del terzo motivo, di cui vi è tuttavia traccia nei primi due motivi di ricorso, si osserva come il dolo dell'art. 2 consiste nel fine di evadere: reiterazione di schede macroscopicamente irregolari, consumi incompatibili e sistematica utilizzazione in dichiarazione di costi fittizi costituiscono un quadro univoco di consapevolezza e volontà del risultato evasivo.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione e il dolo specifico può emergere dalle modalità dell'azione e dalla persistenza dell'uso di documenti falsi.

L'essere l'imputata amministratrice esclude qualunque schermo di "intermediazione formale": la condotta è riferibile a chi presenta (anche come legale rappresentante) la dichiarazione e se ne avvale.

2.10. A fronte di una motivazione d'appello che valorizza plurimi elementi (documentali e testimoniali) in modo logico e coerente, è conclusivamente inammissibile un ricorso, come quello in disamina, che proponga una diversa lettura del compendio probatorio o pretenda dalla Cassazione una rivalutazione dell'attendibilità dei testi.

Il compito del giudice di legittimità non è sostituire la propria valutazione a quella di merito, ma verificare se i giudici abbiano esaminato tutti gli elementi, li abbiano coerentemente interpretati e abbiano applicato correttamente le regole della logica (Sez. U, Clarke, 13.12.1995; Sez. U, Spina, 24.11.1999). L'illogicità rilevante deve essere manifesta (ictu oculi), restando irrilevanti minime incongruenze.

Ne consegue che le censure qui in esame - incentrate su "timbri capovolti", "lapsus calami", "chilometraggio elevato" e "self-service" - non si confrontano specificamente con la ratio decidendi (convergenza di plurimi indizi e disconoscimenti), e risultano quindi generiche/aspecifiche e manifestamente infondate.

3. Anche il terzo motivo è inammissibile.

3.1. Il delitto di cui all'art. 2 richiede il dolo specifico di evasione: la finalità di evadere le imposte si accerta in concreto e può essere ricavata da indici fattuali gravi, precisi e concordanti (art. 192 cod. proc. pen.), non essendo necessario un confessato proposito né la prova "diretta" dell'intenzione.

È principio consolidato che tale finalità può coesistere con eventuali scopi extra-fiscali (p.es. ricerca di liquidità), purché il quadro indiziario dimostri la consapevole imputazione in dichiarazione di costi fittizi supportati da documenti falsi.

Come già anticipato, il dolo dell'art. 2 consiste nel fine di evadere: reiterazione di schede macroscopicamente irregolari, consumi incompatibili e sistematica utilizzazione in dichiarazione di costi fittizi costituiscono un quadro univoco di consapevolezza e volontà del risultato evasivo.

Il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione e il dolo specifico può emergere dalle modalità dell'azione e dalla persistenza dell'uso di documenti falsi. L'essere l'imputata amministratrice esclude qualunque schermo di "intermediazione formale": la condotta è riferibile a chi presenta (anche come legale rappresentante) la dichiarazione e se ne avvale.

Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il compito della Cassazione non è sovrapporre la propria lettura dei fatti a quella dei giudici di merito, bensì verificare che tutti gli elementi disponibili siano stati considerati, correttamente interpretati e logicizzati in un iter argomentativo non contraddittorio (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 -01; conforme Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369 - 01).

L'illogicità denunciabile deve essere evidente ("ictu oculi"): restano irrilevanti minime incongruenze o deduzioni difensive implicitamente disattese perché incompatibili con l'impianto decisorio logicamente motivato (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 - 01). Inoltre, è ammissibile la motivazione per relationem quando il giudice d'appello faccia propri, anche sinteticamente, i passaggi della decisione richiamata, spiegando le ragioni della conferma in relazione ai motivi di gravame.

Tali requisiti - già precisati da Sez. 3, n. 4186 del 19/10/2016, dep. 2017, M., Rv. 269069 - 01, non mass. sul punto, e ribaditi in tempi recenti - risultano rispettati ove l'adesione, come avvenuto nel caso di specie, non sia acritica e l'interessato possa comprendere il percorso logico "cumulato" tra i due gradi di merito.

3.2. Si tratta del resto, di un'esegesi in linea con l'evoluzione della giurisprudenza convenzionale. Ai sensi dell'art. 6 CEDU, il diritto a una decisione motivata non implica l'obbligo di rispondere puntualmente a ogni allegazione: è sufficiente che il giudice espliciti le ragioni essenziali della decisione (Corte EDU, Garcia Ruiz c. Spagna, Grande Camera, 21.01.1999). La Corte EDU ha poi chiarito che, in materia penale, l'imputato deve poter comprendere il verdetto (Corte EDU, Grande Camera, Taxquet c. Belgio, 16.11.2010), ma la struttura motivazionale può ben consistere in un rinvio ad argomentazioni già rese, se il percorso resta intellegibile nel suo complesso.

3.3. In definitiva, la tesi difensiva pretende di scindere ruolo sociale e gestione delle schede carburante, addossandone l'onere materiale al coniuge (peraltro non dipendente), e richiamando la presenza di più collaboratori nel 2013.

Il giudice d'appello ha tuttavia valorizzato: a) la qualità di socia dell'imputata in una realtà di dimensioni contenute, tale da rendere ragionevole l'inferenza della sua conoscenza/ingerenza nei profili gestionali più rilevanti (veicoli societari, spese di carburante); b) la natura macroscopica delle anomalie (consumi "spropositati" rispetto a flotte/percorsi; regolarità formale ma inattendibilità sostanziale delle schede); c) l'irrilevanza difensiva della mera consegna materiale delle schede al commercialista da parte del coniuge, comportamento neutro sotto il profilo della tracciabilità decisionale.

3.4. In diritto, il dolo specifico è compatibile con condotte organizzate in cui l'evasione si annida nell'utilizzo documentale pur se la gestione concreta di qualche adempimento è delegata a terzi: ciò che rileva è la consapevole introduzione in contabilità/dichiarazione di costi fittizi sorretti da documentazione fiscalmente idonea (qui: schede carburante) e la finalità di evasione desumibile dal contesto. La giurisprudenza chiarisce che la finalità evasiva può coesistere con ulteriori scopi (p.es. esigenze di cassa), senza elidere la tipicità del delitto di cui all'art. 2 (Sez. 3, n. 42520 del 04/06/019, Cleva ed altro, non mass.).

Soprattutto, la già cit. Sez. 3, n. 18698/2014 ha ricondotto espressamente l'uso di schede carburante false all'art. 2, valorizzando proprio il carattere fittizio dei passivi inseriti in dichiarazione per il tramite di tali documenti: una volta accertata l'inesistenza dei rifornimenti e l'utilizzo delle schede per gonfiare i costi dedotti, il dolo specifico si desume logicamente dalle modalità della condotta e dalla sua idoneità a incidere sull'imposizione.

Non occorre - né la norma lo pretende - dimostrare che l'evasione perseguita sia "rilevante" in rapporto al volume d'affari (qui indicato in circa Euro 200.000): l'art. 2 è, come visto, reato di mera condotta, privo di soglie.

3.5. Infine, è poi giurisprudenza granitica che la responsabilità per reati tributari non rimane confinata all'amministratore "di diritto" se il giudice accerta una ingerenza significativa e continuativa nella gestione (amministratore di fatto).

Non occorre l'esercizio di tutti i poteri tipici, essendo sufficiente una attività gestoria stabile e non episodica. Gli indici di controllo decisionale (scelta e impiego dei mezzi, imputazione dei costi, relazione con consulenti e contabilità) valgono a radicare la consapevolezza dell'uso di documenti falsi. Tale quadro di principi - più volte ribadito (v. Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01; Sez. 2, n. 34381 del 01/06/2022, Ribecco, non mass.) - corrobora l'inferenza operata nel caso di specie, ove il ruolo sociale e l'anomala gestione dei carburanti convergono nel delineare una conoscenza effettiva delle poste dichiarative.

3.6. Se, dunque, questo è il quadro emergente dal giudizio di merito, si comprende l'assoluta mancanza di pregio delle doglianze difensive.

È dirimente ricordare infatti il perimetro del sindacato di legittimità: la Cassazione non è giudice del fatto e non rilegge le prove, accertando solo l'esistenza, completezza e non contraddittorietà del ragionamento motivazionale. Le Sezioni Unite (Clarke, 1995) e la giurisprudenza conforme (Elia, 2004) fissano tale canone; l'illogicità censurabile deve essere macroscopica, percepibile "ictu oculi", come ribadito da Sez. U Spina (1999) e dalla giurisprudenza successiva.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha elencato gli elementi considerati (ruolo sociale, parco veicoli, consumi anomali, flussi documentali, irrilevanza del contributo "di manovalanza" del coniuge) e ha spiegato - seppur sinteticamente -perché essi sostengono la consapevolezza e il controllo dell'attività: non è dunque motivazione apparente, né contraddittoria. Il richiamo alla sentenza di primo grado non è, di per sé, vizio: la motivazione per relationem è legittima quando il giudice d'appello fa propri gli argomenti e dà conto delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di gravame.

È quanto richiede e chiarisce la già cit. Sez. 3, n. 4186/2017, e - più di recente - questa Corte ha ribadito che la conferma sintetica ma ragionata soddisfa l'obbligo di motivazione.

Alla luce delle pagg. 4-5 indicate, la Corte territoriale non si è limitata a un "copia-incolla" ma ha selezionato e valutato gli indizi, sicché la doglianza non coglie nel segno.

Le critiche difensive - che ripropongono porzioni di testimonianze per ottenerne una diversa lettura - urtano frontalmente coi limiti del giudizio di legittimità: l'attendibilità intrinseca ed esterna delle fonti è terreno del giudice di merito; in Cassazione rileva solo la coerenza logico-argomentativa della valutazione. L'insegnamento costante di legittimità (ancora Clarke ed Elia) lo conferma, escludendo che la Suprema Corte possa "mettere in equilibrio diverso" le medesime prove quando la motivazione copre il decisum.

4. Il quarto motivo è parimenti inammissibile.

4.1. I giudici di appello hanno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche muovendo dal minimo edittale (1 anno e 6 mesi di reclusione), riducendo la pena, per effetto del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche nella misura massima di un terzo, ossia individuando come pena finale quella di 1 anno di reclusione.

In tale operazione, non sono ravvisabili i vizi dedotti, soprattutto, alla luce della giurisprudenza, ormai consolidata, secondo cui, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283 - 01).

Nella specie, peraltro, la Corte territoriale ha adeguatamente giustificato le ragioni della determinazione della pena base, peraltro nel minimo edittale, con riconoscimento delle invocate attenuanti, donde nessuna riduzione ulteriore avrebbe potuto essere riconosciuta dal giudice territoriale.

4.3. Quanto al mancato accoglimento della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., è sufficiente ribadire che, in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Strongone, Rv. 286101 - 02).

Non è dunque sufficiente, in questa sede, limitarsi a rilevare la mancata valutazione della richiesta, essendo invece necessario specificare le ragioni per le quali, a giudizio della difesa, ricorressero le condizioni per il riconoscimento dell'invocata causa di non punibilità.

4.4. Peraltro, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, unitamente all'atto di appello del 15/10/2024 a firma dell'Avv. Barone, la relativa richiesta di applicazione dell'art. 131-bis, cod. pen., non era stata proposta in sede di impugnazione, donde il ricorrente non può dolersi della mancata risposta dei giudici territoriali sul punto. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01).

5. Anche il quinto motivo è inammissibile.

5.1. La Corte territoriale ha giustificato il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione istruttoria riguardante i due testi indicati dalla difesa, volta ad accertare numero e dislocazione dei punti vendita della GICAP Spa, unica cliente della CIERRE Srl nel periodo considerato (pag. 5 sentenza appello), ritenendola superflua.

Orbene, la decisione dei giudici territoriali, oltre che essere immune da vizi logico - giuridici, è del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ha più volte affermato che la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722 - 01).

6. Non sfugge al giudizio di inammissibilità anche il sesto motivo.

6.1. L'art. 12, D.Lgs. n. 74 del 2000, nel dettare la disciplina delle pene accessorie ai delitti tributari, prevede espressamente l'obbligatorietà della loro irrogazione in caso di condanna, per quanto qui di interesse, per il reato di frode fiscale.

6.2. Nella specie, sono state irrogate alla ricorrente le pene accessorie individuate alle lett. a) e b) dell'art. 12 citato, ossia "a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni; b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;".

I giudici di appello, attesa la natura obbligatoria delle predette pene accessorie (come desumibile dall'utilizzo del verbo "importa", che ne implica l'obbligatorietà), non avrebbero quindi potuto esimersi dall'irrogarle, peraltro procedendo alla loro "riparametrazione" nella stessa misura della pena principale irrogata (un anno).

La determinazione delle ipotesi nelle quali alla pena principale debba seguire una pena accessoria rientra, infatti, nel potere discrezionale del legislatore, il cui apprezzamento di politica criminale non può formare oggetto di censura in riferimento al principio di uguaglianza, mentre l'esigenza della individualizzazione della pena, che si fa discendere dal principio di legalità stabilito dall'art. 25, secondo comma, Cost., resta soddisfatta dalla discrezionalità prevista nel trattamento sanzionatorio globale e dalla possibilità di diversa applicazione della stessa pena accessoria (per estratto o per intero, su uno o più giornali, quotidiani o periodici di minore o maggiore diffusione: si v., ad esempio, Sez. 6, n. 10943 del 07/05/1986, Ferrari, Rv. 173978 - 01).

6.3. A ciò si aggiunga, peraltro, che questa stessa Sezione ha affermato che la durata delle pene accessorie temporanee previste dall'art. 12 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, conseguenti alla condanna per reati tributari, deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, P.G. in proc. Carlessi e altri, Rv. 272510 - 01).

Trattasi, del resto, di orientamento che si pone in linea al principio, autorevolmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui sono riconducibili al novero delle pene accessorie la cui durata non è espressamente determinata dalla legge penale quelle per le quali sia previsto un minimo e un massimo edittale ovvero uno soltanto dei suddetti limiti (e tali sono, come visto, quelle inflitte alla ricorrente nel caso in esame), con la conseguenza che la loro durata deve essere dal giudice uniformata, ai sensi dell'art. 37 cod. pen., a quella della pena principale inflitta (Sez. U, n. 6240 del 27/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 262328 - 01).

7. Anche il settimo motivo è inammissibile.

7.1. La Corte territoriale ha esattamente specificato non solo i periodi di sospensione dei termini di prescrizione, ma anche il loro computo.

7.2. Il calcolo operato, del resto, si sottrae alle censure sollevate.

I periodi di sospensione sono stati infatti esattamente calcolati e controllati da questa Corte, risultando complessivamente pari il periodo di sospensione a 240 gg. (tutti i periodi di sospensione, infatti, conseguono a rinvii delle udienze per legittimo impedimento dell'imputata, calcolati nel massimo di gg. 60 ex art. 159, n. 3, cod. pen.: rinvio dell'ud. 14/04/2021 al 13/10/2021; rinvio dell'ud. 21/11/2022 al 17/04/2023; rinvio dell'ud. 17/04/2023 al 13/09/2023; rinvio dell'ud. 13/09/2023 al 15/01/2024).

Tale periodo di sospensione, aggiunto al termine massimo di prescrizione di anni dieci, computato dalla data di consumazione del reato, coincidente con quella di presentazione della dichiarazione (5.09.2014), decorrente alla data del 5.09.2024, determina, conseguentemente, il calcolo definitivo del termine di prescrizione come maturantesi alla data del 17/05/2025, successiva alla sentenza impugnata (12.05.2025).

7.3. L'inammissibilità originaria del ricorso esclude, però, il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01).

8. Infine, anche l'ottavo ed ultimo motivo di ricorso è inammissibile.

8.1. Il mancato esame della memoria difensiva nel corso delle indagini preliminari integra una nullità a regime intermedio, soggetta alla disciplina dettata dall'art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

E, per pacifica giurisprudenza, la parte su cui grava l'onere di eccepire, ex art. 182 comma secondo cod. proc. pen., la nullità di un atto al quale assiste è solo il difensore - ovvero il pubblico ministero -, in nessun caso l'indagato o l'imputato né altra parte privata, in quanto l'ordinamento processuale privilegia la difesa tecnica rispetto all'autodifesa, che non è mai consentita in via esclusiva, ma solo in forme che si affiancano all'imprescindibile apporto di un esperto di diritto abilitato alla professione legale (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, P.G. in proc. Bianchi, Rv. 263024 - 01).

8.2. Né è sufficiente eccepirne l'inutilizzabilità per la prima volta dinanzi a questa Corte.

Nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329 - 01).

8.3. Nel sistema processuale penale, infatti, l'eccezione di inutilizzabilità non può essere formulata in termini generici, ma deve rispettare il principio di specificità, che costituisce un corollario del diritto di difesa e del contraddittorio.

Tale principio impone alla parte che deduce l'inutilizzabilità di indicare con precisione quali atti si assumono viziati, quale vizio li colpisce e dove essi siano rinvenibili nel fascicolo processuale.

L'art. 191 cod. proc. pen. stabilisce invero che "le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate".

La norma, pur prevedendo la rilevabilità d'ufficio dell'inutilizzabilità, non esonera la parte dall'onere di individuare puntualmente gli atti viziati. Ciò in quanto il giudice non è tenuto a svolgere un'attività esplorativa tra gli atti processuali per verificare la fondatezza di una deduzione generica, pena la violazione del principio di economia processuale e del contraddittorio.

Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che l'eccezione di inutilizzabilità deve essere specifica e circostanziata, pena la sua inammissibilità (si v., tra le tante: Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01, secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso che deduca l'inutilizzabilità senza indicare gli atti affetti dal vizio e la loro collocazione nel fascicolo; Sez. 6, n. 33757 del 10/06/2022, Primitivo, Rv. 283828 - 01, non mass. sul punto, che ha ribadito che la genericità dell'eccezione non consente al giudice di verificare la sussistenza del divieto probatorio; Sez. 1, n. 42792 del 16/07/2024, Castorani, non mass., che ha richiamato la necessità di superare la cosiddetta "prova di resistenza", dimostrando che l'eliminazione della prova contestata avrebbe potuto mutare l'esito del giudizio; Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644 - 01, che ha distinto tra nullità e inutilizzabilità, sottolineando la natura assoluta di quest'ultima, ma sempre nel rispetto delle regole di deduzione).

La ragione di tale rigoroso requisito di specificità risiede nella tutela del contraddittorio e nell'efficienza del processo. Una deduzione generica costringe, infatti, il giudice a un'indagine esplorativa incompatibile con il principio di economia processuale e pregiudica la possibilità per la controparte di articolare una difesa mirata.

In conclusione, dunque, la mera evocazione della categoria dell'inutilizzabilità, priva di indicazioni puntuali sugli atti e sui vizi dedotti, non soddisfa gli standard richiesti dall'ordinamento processuale penale.

Tale impostazione, consolidata nella giurisprudenza di legittimità, garantisce un corretto bilanciamento tra il diritto di difesa e le esigenze di funzionalità del processo.

Da qui, dunque, l'inammissibilità del relativo motivo.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'1 ottobre 2025.

Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 2025.


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