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Maltrattamenti in famiglia: controllo, gelosia e violenza economica integrano il reato anche senza aggressioni fisiche continue (Cass. Pen. n. 15588/26)

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Maltrattamenti in famiglia: controllo, gelosia e violenza economica integrano il reato anche senza aggressioni fisiche continue (Cass. Pen. n. 15588/26)

Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione torna su un tema centrale nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia: quando una relazione coniugale conflittuale supera la soglia della crisi privata e diventa penalmente rilevante ai sensi dell’art. 572 c.p.

La decisione è importante perché chiarisce tre profili molto concreti: il controllo ossessivo del partner può integrare maltrattamento; l’impedimento dell’autonomia lavorativa e relazionale può assumere rilievo come forma di sopraffazione; la gelosia o la scoperta di un presunto tradimento non giustificano né attenuano la violenza domestica.

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La vicenda processuale

L’imputato era stato condannato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie, anche in presenza e in danno dei figli minori.

Secondo l’accusa, l’uomo aveva imposto alla donna un clima familiare fondato su possessività, gelosia morbosa, limitazione dell’autonomia personale, divieto di lavorare, divieto di uscire da sola o frequentare amiche, offese, minacce e aggressioni fisiche.

La difesa aveva sostenuto che gli episodi realmente provati fossero concentrati in un arco temporale molto ristretto, successivo alla scoperta di una presunta relazione extraconiugale della persona offesa, e che dunque mancasse l’abitualità necessaria per configurare il delitto di maltrattamenti.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.



Il principio: i maltrattamenti possono essere anche psicologici, economici e relazionali

Il passaggio centrale della sentenza è questo: il reato di cui all’art. 572 c.p. non richiede necessariamente una sequenza continua di aggressioni fisiche.

È sufficiente che le condotte, valutate nel loro insieme, realizzino un sistema di vita mortificante, oppressivo e vessatorio, tale da ledere la dignità della persona offesa e limitarne la libertà di autodeterminazione.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui i maltrattamenti sono integrati da comportamenti reiterati, anche non sistematici, diretti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e l’identità della vittima, comprimendone la sfera di libertà personale.

Nel caso concreto, sono stati valorizzati il divieto di lavorare, il divieto di uscire da sola, la limitazione dei rapporti sociali, il controllo del cellulare, le offese e le minacce. Tutti elementi che, letti unitariamente, hanno delineato una condizione stabile di sottomissione.


Violenza economica e dipendenza imposta

Particolarmente rilevante è il riferimento alla cosiddetta violenza economica.

La Cassazione precisa che impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente può rientrare nel concetto di condotta maltrattante quando non si tratta di una libera organizzazione familiare, ma del risultato di imposizioni, prevaricazioni o controllo psicologico.

Non ogni scelta familiare monoreddito è penalmente rilevante. Lo diventa quando la mancata autonomia economica viene imposta come strumento di dominio, isolamento e dipendenza.


La presenza dei figli e l’aggravante dell’art. 572, comma 2, c.p.

La Corte conferma anche l’aggravante relativa alla commissione del fatto in presenza o in danno di minori.

Nel caso specifico, era emerso che i figli avevano assistito ad alcune condotte violente e vessatorie e che uno di essi era stato direttamente coinvolto nel clima familiare oppressivo.

La decisione ribadisce un dato ormai acquisito: la violenza assistita non è un fatto neutro. La presenza dei figli durante le condotte maltrattanti aggrava il disvalore del fatto, perché espone il minore a un ambiente familiare traumatico e diseducativo.


Il tradimento non è “fatto ingiusto” e non giustifica la provocazione

Altro passaggio importante riguarda l’attenuante della provocazione.

La difesa chiedeva il riconoscimento dell’art. 62 n. 2 c.p., sostenendo che l’aggressione fisica fosse stata provocata dalla scoperta del tradimento della moglie.

La Cassazione esclude nettamente questa possibilità.

Anzitutto, osserva che la provocazione è incompatibile con il reato abituale di maltrattamenti, perché non si può isolare un singolo episodio violento dal contesto complessivo di sopraffazione in cui esso si inserisce.

Inoltre, la Corte ribadisce che l’infedeltà coniugale non costituisce, di per sé, “fatto ingiusto” idoneo a fondare l’attenuante della provocazione. Le dinamiche affettive e sentimentali, per quanto dolorose, non possono diventare una giustificazione o attenuazione della risposta violenta.


Il principio di diritto ricavabile

La sentenza consente di formulare questo principio:

Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia la condotta del coniuge che, mediante comportamenti reiterati di controllo, gelosia morbosa, isolamento sociale, impedimento dell’attività lavorativa, offese, minacce e aggressioni, imponga alla persona offesa un sistema di vita mortificante e vessatorio, anche in assenza di violenze fisiche sistematiche. L’infedeltà coniugale non costituisce fatto ingiusto idoneo a fondare l’attenuante della provocazione, né può giustificare l’isolamento della vittima dal contesto lavorativo e relazionale.


La sentenza integrale

Cass. pen., sez. VI, ud. 19 marzo 2026 (dep. 29 aprile 2026), n. 15588

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città in sede di giudizio abbreviato, rideterminava in anni tre e mesi sei di reclusione la pena inflitta a F. C. D. S. per il reato di cui agli artt. 572, primo e secondo comma, e 582-585 (in relazione all'art. 576 n. 5 e all'art. 577 n. 1) cod. pen. in danno della moglie, anche in presenza e in danno dei figli minori, confermando nel resto la sentenza impugnata.


2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione, F. C. D. S., con atto sottoscritto da! suo difensore e procuratore speciale, denunciando, articolando sei motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Con il primo motivo è stata eccepita la nullità della sentenza per violazione di legge in relazione all'art. 522 cod. proc. pen.


In base al capo di imputazione (in cui si contestano i maltrattamenti "fino al 20/01/2024"), le condotte in concreto contestate riguardano il periodo intercorrente tra il 6/01/2024 e il 20/01/2024 nel corso del quale ebbero a verificarsi i comportamenti aggressivi e violenti descritti nell'imputazione e rispetto ai quali la difesa aveva dedotto, con l'atto di appello, la inidoneità ad integrare il contestato delitto di maltrattamenti, in ragione della natura sporadica di tali azioni riconducibili ad una reazione alla scoperta di una relazione extraconiugale della persona offesa che, in effetti, aveva espressamente negato pregressi atti di aggressione da parte dell'imputato. La Corte di appello, a fronte della specifica doglianza, ha invece ritenuto sussistente il reato valorizzando pregresse violenze psicologiche (quali il divieto di uscire di casa, di frequentare le amiche, di svolgere attività lavorativa) che ha poi "saldato" con le lesioni e con le altre condotte poste in essere dopo il 6 gennaio 2024 al fine ricavarne l'abitualità delle violenze, altrimenti mancante. Il giudice di appello ha, dunque, tenuto conto di condotte estranee al perimetro temporale delineato dal capo di imputazione e perciò non contestate, con conseguente violazione dell'art. 522 cod. proc pen.


2.2. Con il secondo motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 572, primo e secondo comma cod. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti.


La sentenza impugnata si fonda su argomentazioni che esprimono una solidarietà di genere di fondo ma che rimangono tuttavia prive di supporto probatorio ed anzi risultano smentite dalle prove dichiarative in atti. Difetta la prova in ordine al "clima di umiliazione, sopraffazione e controllo imposto alla persona offesa al fine di lederne la dignità durante tutta la convivenza" che, quanto al periodo precedente al 6/01/2024, è solo supposto dalla Corte territoriale. Il giudice di appello giunge a delineare una ipotesi di "violenza economica" mai rappresentata dalla persona offesa, che si è limitata a riferire di non avere mai svolto attività lavorativa per decisione del marito, senza tuttavia ricondurre tale situazione ad una sopraffazione; né risulta che la persona offesa sia stata costretta a rifiutare una qualche proposta di lavoro o che avesse specifiche aspirazioni professionali il cui soddisfacimento sia stato frustrato per effetto di condotte vessatorie del ricorrente, che semmai ha rivendicato di non averle mai fatto mancare nulla, nell'intento di offrire alla moglie una vita più agiata. Anche quanto al divieto di farla uscire per andare al bar con le amiche, che invece poteva tranquillamente incontrare in casa, o di avere contatti tramite social con persone estranee, la parte offesa non ha mai rappresentato di essersi sentita costretta, umiliata o maltrattata per tali ragioni, né la Corte di appello precisa da quali dati abbia ricavato tale conclusione. Quanto, infine, alla circostanza che la donna provvedesse a cancellare le chat dal suo telefono, che la Corte evoca a conferma del comportamento possessivo e controllante dell'imputato, in realtà, come si desume dalla stessa sentenza, tale comportamento era da ricondursi alla necessità di nascondere al marito la relazione extraconiugale effettivamente intrattenuta con un altro uomo.


La Corte di appello non ha, inoltre, tenuto conto dei motivi aggiunti, nei quali è stato riportato il contenuto della nota dell'assistente sociale comunale del 17/01/2024 (in cui si attestava che il nucleo familiare non era mai stato in carico ai servizi sociali), né di quanto rappresentato dalla persona offesa circa il comportamento tenuto, nel periodo successivo al 6/01/2024, dall'imputato che, su richiesta della moglie, si era reso disponibile a raggiungerla presso l'abitazione ove ella si era spostata per badare al figlio o per portarle la spesa, ciò che contrasta evidentemente con il quadro di sopraffazione delineato. Contraddittoria con tale quadro è anche la descrizione del ricorrente come padre "amorevole", così descritto dalla parte offesa quantomeno con riferimento al periodo precedente al 6/01/2024.


2.3. Con il terzo motivo è stata eccepita nullità della sentenza per violazione di legge quanto alla dichiarazione di inammissibilità del motivo aggiunto concernente la contestazione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. nonché violazione di legge in relazione all'art. 572, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante. Il motivo relativo alla sussistenza della detta circostanza era stato già introdotto con l'atto di appello, nella parte in cui espressamente si contestavano gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen. di cui all'imputazione. Il petitum, quindi, inglobava anche l'inesistenza del delitto di maltrattamenti nella sua forma aggravata, e il tema della circostanza aggravante è stato successivamente sviluppato con i motivi nuovi, rimanendo poi illegittimamente obliterato. Nel merito, si rileva che nessuna delle due sentenze ha potuto affermare che la presunta violenza psicologica precedente ai fatti avvenuti nel gennaio 2024 sia stata commessa in danno o in presenza dei figli minori, mentre, quanto ai fatti successivi, l'unico dato che emerge è che il figlio sedicenne della persona offesa ha assistito ad insulti e offese costituenti episodi sporadici, ciò che non vale à integrare la circostanza aggravante in esame.


2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante dello stato d'ira determinato da fatto ingiusto altrui. Dagli atti è emerso che l'aggressione fisica del 6/01/2024 è stata conseguenza della scoperta, da parte del ricorrente, non del mero messaggio inviato da un altro uomo, come pare avere ritenuto la Corte di appello, ma del tradimento da parte della donna, integrante un atto obiettivamente contrario alla morale generalmente condivisa e tale da costituire fatto ingiusto ai sensi e per gli effetti della circostanza attenuante in esame. Seppure, come ritenuto dalla Corte di appello, tale circostanza è da ritenersi incompatibile con i maltrattamenti, costituenti reato abituale, essa è certamente applicabile in relazione al delitto di lesioni, mentre è stata esclusa dalla Corte con motivazione illogica che ha confuso la mera gelosia con lo stato d'ira conseguente alla scoperta del tradimento.


2.5. Con il quinto motivo sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello ha rigettato la richiesta in ragione della ritenuta assenza di specifici e concreti elementi positivi a fronte della reiterazione delle condotte e della loro entità, rimarcando altresì l'assenza di qualsivoglia fatto ingiusto idoneo ad attenuare l'intera condotta dell'imputato. Ha, tuttavia, omesso di considerare gli elementi positivi pur allegati dalla difesa, quali la condotta di padre impeccabile anche nei confronti del figlio della moglie, prima della scoperta della relazione extraconiugale, ma anche la manifestazione di resipiscenza dell'imputato, che dopo i fatti si è scusato con la moglie e ha mantenuto un comportamento accudente nei confronti dei figli, impegnandosi per assicurare loro il sostentamento anche dopo l'allontanamento persona offesa. In ogni caso, si sarebbe dovuto dare il giusto rilievo ai fatti che hanno scatenato la reazione dell'uomo, soggetto peraltro incensurato. La Corte, inoltre, nel valorizzare contra reo il fatto che questi non si sia attivato per il risarcimento del danno, non ha tenuto conto che con la stessa sentenza di appello è stato ritenuto ingiusto, in quanto eccessivo, il danno liquidato dal primo giudice e che il ricorrente non era in grado di corrispondere. E in effetti, all'esito della corretta rideterminazione dell'importo, gli aspetti civilistici sono stati risolti in via bonaria, come da documentazione allegata al ricorso.


2.6. Con il sesto motivo, sono stati dedotti violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'entità dell'alimento disposto per la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. La Corte di appello, pur avendo ridotto la pena inflitta in primo grado, non ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di determinare la pena discostandosi dal minimo edittale né ha spiegato la ragione del rilevante aumento di pena per la detta aggravante, pari ad anni uno e mesi due di reclusione. La difesa, sul punto, aveva prospettato plurimi elementi, quali lo stato di sofferenza per il tradimento quale origine della condotta e la contemporanea e susseguente condotta dell'imputato, idonei a giustificare il contenimento della pena nei minimi edittali, quantomeno entro tre anni, onde consentire l'accesso ai lavori di pubblica utilità. Né pare giustificato un così severo aumento per la circostanza aggravante a fronte dell'assenza di comportamenti violenti in danno dei minori.


2.7. Il ricorrente, da ultimo, ha prodotto documentazione comprovante l'accordo di separazione e divorzio, la revoca della costituzione di parte civile e la contestuale remissione di querela, sopravvenuti alla sentenza di appello, di cui si chiede di tenere conto ai fini di una declaratoria di improcedibilità del reato di lesioni nel caso di annullamento della sentenza quanto al delitto di cui all'art. 572 cod. pen.


Considerato in diritto


1. Il ricorso è inammissibile.


2. Il primo motivo è manifestamente infondato.


La dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. è smentita dal tenore del capo di imputazione relativo al delitto di maltrattamenti, nel quale sono dettagliatamente descritte le condotte di violenza psicologica che il ricorrente assume essere estranee al perimetro temporale della contestazione.


Dal capo di imputazione risulta che al ricorrente è stato contestato il reato di cui all'art. 572, primo e secondo comma, cod. pen. per avere "con condotte reiterate, maltrattato la moglie S. D., costringendola a sopportare penose condizioni di vita manifestando nei suoi confronti comportamenti possessivi e morbosa gelosia, impedendole di svolgere attività lavorativa poiché a suo dire sarebbe stato solo un modo per farsi notare da altri uomini, per "(OMISSIS)", non consentendole neppure di uscire da sola o incontrare le amiche in sua assenza, dandole della poco di buono, comportandosi da "padre-padrone” con lei e con ii suo figlio di prime nozze M. A. (di anni 16) ai quali imponeva la sua volontà, minacciandola anche di morte e aggredendola fisicamente, cagionandole in data 6.1.2024 lesioni personali, con evidenti ematomi sotto entrambi gli occhi e sulle gambe e fuoriuscita di sangue dal naso […]. Segue, poi, la descrizione dettagliata dei violenti episodi di aggressione fisica e psicologica verificatisi a far data del 6 gennaio 2024 (dopo che l'imputato, avendo controllato il cellulare della moglie, aveva scoperto un messaggio inviato alla persona offesa dal titolare di un supermercato) che, lungi dall'esaurire il quadro delle condotte vessatorie contestate, costituiscono esemplificazione delle più gravi manifestazioni di violenza fisica verificatesi nella fase finale della convivenza tra i coniugi.


Non è, dunque, ravvisabile la lamentata violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, posto che le manifestazioni di violenza psicologica valorizzate dal giudici di merito, quali i comportamenti morbosi e ossessivi dell'imputato o i divieti imposti alla persona offesa di uscire da sola con le amiche e di svolgere attività lavorativa, che il ricorrente assume collocarsi fuori dal capo di imputazione, sono pienamente corrispondenti alle condotte contestate nell'ambito del quadro complessivo di maltrattamenti oggetto di imputazione e certamente comprese anche nel relativo perimetro temporale.


3. Il secondo motivo propone censure non ammissibili in sede di legittimità siccome complessivamente versate in fatto e volte esclusivamente a prospettare una lettura alternativa di dati di fatto approfonditamente apprezzati e valutati dalla Corte di appello con motivazione non solo immune dai vizi denunciati ma connotata da specifica attenzione anche alle doglianze difensive.


Il giudice di appello, dopo avere ricostruito la genesi della vicenda processuale, ha:


- scrutinato l'attendibilità intrinseca della persona offesa, le cui dichiarazioni sono stimate precise, dettagliate, chiare, lineari, coerenti tra di loro, prive di risentimento e di intenti calunniosi tanto che la donna, che inizialmente non aveva voluto denunciare il marito, rifiutando di andare in una casa rifugio per consentire all'imputato di continuare a vedere i figli, aveva reso dichiarazioni anche favorevoli all'imputato allorquando aveva negato aggressioni fisiche ai suoi danni in epoca precedente al 6 gennaio 2024, rappresentando al contempo che, nel corso della vita coniugale, le era stato abitualmente impedito di andare a lavorare o di uscire con le amiche, perché non doveva essere guardata da altri uomini, e che le era precluso di avere contatti tramite social con altre persone;


- valutato l'attendibilità estrinseca delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, alla luce dei plurimi riscontri desumibili: dalle fotografie attestanti le ecchimosi in volto e sul corpo, conseguenti alle percosse inferte alla donna nella notte tra il cinque e il sei gennaio, confermate anche dai carabinieri intervenuti il 10/01/2024; dai messaggi inviati dall'imputato alla testimone A. M.. rilevati e trascritti dai carabinieri, contenenti esplicite ammissioni dell'imputato che, in quei messaggi, si era "vantato" di avere "massacrato di botte" la moglie che, in conseguenza delle percosse, era divenuta "inguardabile come femmina", non risparmiando epiteti fortemente offensivi nei confronti della coniuge ed ammettendo anche che tutto era avvenuto alla presenza del figlio minore "(OMISSIS)"; dalle dichiarazioni rese dai testimoni A. M., A. R. M. ed E. B. dalle quali era emersa ampia conferma non solo delle violente percosse subite dalla donna in occasione dell'episodio del 6/012024, le cui conseguenze erano state constatate personalmente da M. e B. ma anche del contesto di sopraffazione in cui era costretta a vivere la persona offesa, che aveva loro confidato di non avere la possibilità di lavorare o di uscire con le amiche a causa del comportamento possessivo dell'imputato, di cui aveva subito le conseguenze anche il minore A., figlio primogenito della parte offesa, che aveva chiesto aiuto in difesa della madre e che aveva rappresentato anche episodi che lo avevano coinvolto direttamente, quali quello in cui l'imputato si era denudato esibendo il pene in sua presenza, contestualmente insultando la madre e indirizzandole epiteti offensivi.


Correttamente, dunque, il giudice di appello ha osservato che i messaggi e le prove dichiarative depongono per una condizione di continua squalifica e sottomissione della persona offesa, rimanendo di contro destituito di fondamento l'argomento addotto dalla difesa circa il fatto che il presunto controllo sulla donna da parte dell'imputato fosse smentito dalla circostanza che ella aveva il tempo di frequentare centri di bellezza, intrattenere rapporti extraconiugali e avere follower sui social, circostanze neppure provate, essendo emerso dall'istruttoria dibattimentale solo l'episodio del messaggio inviato alla persona offesa dal titolare del supermercato, e un episodio, successivo all'allontanamento della donna, in occasione del quale erano dovuti intervenire i carabinieri a causa della comportamento aggressivo dell'imputato che contestava alla moglie di avere fatto "una lampada".


Anche le doglianze relative alla mancata specificazione, da parte della persona offesa, delle occasioni nelle quali ella aveva subito le denunciate violenze psicologiche vengono destituite di fondamento dalla Corte di appello sulla base del rilievo, tutt'altro che illogico, che tali condotte erano state descritte come sistematiche e abituali e dunque tali da connotare l'intero rapporto di convivenza.


Alla luce dei dati di fatto accertati nel corso del processo, il giudice di appello ha quindi concluso, in piena coerenza con i principi di diritto espressi da questa Corte in tema di maltrattamenti in famiglia, che la condotta posta in essere dall'imputato durante l'intera convivenza e sino al 20/01/2024 integra il delitto contestato anche se non connotata da sistematica violenza fisica, essendo emerso un sistema di vita mortificante e vessatorio imposto alla parte offesa, costretta a vivere in una condizione di sottomissione e di dipendenza economica e sottoposta ad una evidente e marcata limitazione della sua autonomia relazionale e di ogni forma di socialità, nonché deprivata della possibilità di estrinsecazione della sua personalità in ambito esterno a quello familiare e di realizzazione professionale.


Secondo consolidato orientamento di legittimità, il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (cfr. ex multis, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, Rv. 285273-01), dovendosi ricondurre al concetto di condotte maltrattanti anche l'impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente, quando, come nel caso di specie, i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocarne un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche e organizzative assunte in seno alla famiglia, unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica (cfr. Sez. 6, n. 1268 del 14/11/2024, dep. 2025, Rv. 287448-01).


A fronte dei dati di fatto apprezzati dalla Corte di appello, costituiscono elementi del tutto neutri tanto la circostanza (allegata con i motivi di appello nuovi) che il nucleo familiare non sia mai stato preso in carico dai servizi sociali quanto l'asserito comportamento accudente tenuto dall'imputato verso la persona offesa e i figli dopo l'episodio del 6/01/2024, che non spiega alcun effetto sull'accertata sussistenza del reato, protrattosi, peraltro, anche nella fase successiva al richiamato episodio, con ulteriori manifestazioni di violenza fisica e psicologica, neppure contestate, in fatto, dal ricorrente.


4. Il terzo motivo, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del motivo nuovo concernente la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. nonché alla ritenuta sussistenza della detta circostanza aggravante, è manifestamente infondato.


La Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità del motivo nuovo, non risultando prospettata nell'atto di appello alcuna censura con riferimento al punto della sentenza di primo grado che aveva ritenuto la sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., così facendo coerente applicazione della regola in forza della quale i motivi nuovi proposti a sostegno dell'Impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.


La diversa lettura, proposta dal ricorrente in questa sede, secondo la quale il tenore letterale del motivo di appello concernente "il capo di imputazione ex art. 572 co. 1 e 2, c.p.", in quanto relativo al reato aggravato, sarebbe da ritenersi comprensivo della censura relativa alla circostanza aggravante, è smentita dallo stesso motivo di appello, incentrato in via esclusiva sulla lamentata insussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.


È vero che, come pure si è affermato, il giudice di appello è legittimato ad escludere d'ufficio le circostanze aggravanti ritenute dal giudice di primo grado allorquando, sulla scorta della ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza appellata, ne risultino insussistenti i requisiti (cfr. Sez. 6, n. 4124 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269441-01). Tuttavia, il mancato esercizio di tale potere non è censurabile in tale sede, non solo perché la questione neppure risulta prospettata con l'atto di ricorso, ma comunque perché non ne emergono i presupposti, avuto riguardo a quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale circa la presenza dei minori alle condotte maltrattanti (persino ammessa dall'imputato in uno dei messaggi acquisiti agli atti) nonché in ordine al comportamento vessatorio posto in essere direttamente nei confronti del figlio sedicenne della persona offesa nella fase successiva al 6/01/2024.


5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente si è doluto del mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, si risolve in una censura di fatto, volta a sollecitare in questa sede una diversa valutazione circa la presunta prova del fatto ingiusto di cui all'art. 61, primo comma, n. 2 cod. pen. individuata dal ricorrente nella relazione extraconiugale che si afferma essere stata intrattenuta dalla persona offesa.


La censura è, comunque, manifestamente infondata.


La Corte di appello, sul punto, ha in primo luogo rimarcato che non vi è in atti prova di una relazione extraconiugale intrattenuta dalla persona offesa, risultando solo il dato di una conversazione via chat intercorsa con un uomo, indicato come direttore del supermercato (OMISSIS) del paese, che la persona offesa, già ritenuta credibile, aveva ricondotto ad un rapporto di amicizia, escludendo l'esistenza di una relazione sentimentale. La Corte territoriale ha poi precisato che, anche a volersi ipotizzare una reazione di gelosia determinata dalla scoperta della presunta (e non provata) relazione, tale reazione potrebbe riferirsi unicamente all’aggressione fisica del 6/01/2024, e non invece alle condotte maltrattanti e vessatorie precedenti e successive a quell'episodio, rimanendo dunque del tutto irrilevante ai fini della invocata attenuazione della pena in relazione al delitto di maltrattamenti.


Deve essere sul punto affermato che, come sottolineato dal giudice di appello, l'attenuante della provocazione è incompatibile con il delitto di maltrattamenti, essendo questo connotato, quale reato abituale, dalla reiterazione nel tempo di comportamenti antigiuridici (tra le altre, Sez. 6, n. 13562 del 05/02/2020, Rv. 278757-01; conf. Sez. 6, n. 10006/1991, Rv. 188235). In forza di tale principio, questa Corte, con la citata sentenza Sez. 6, n. 13562/2020, ha anche escluso la possibilità di riconoscere la circostanza attenuante in relazione ad uno specifico episodio di lesioni, che risultava inserito in una condotta di maltrattamenti protrattasi per anni, osservando, condivisibilmente, che il "frammento di una serie di comportamenti di analoga natura, non possa essere isolatamente valutato, al di fuori del quadro di abitualità descritto".


Risulta, dunque, destituita di fondamento la censura del ricorrente anche nella parte in cui si duole del mancato riconoscimento della circostanza attenuante in esame al solo delitto di lesioni.


Contrariamente a quanto prospettato nel ricorso, la Corte di appello ha, comunque, escluso in radice la configurabilità della detta circostanza, alla luce del consolidato orientamento di legittimità secondo la quale l'infedeltà del coniuge non può qualificarsi come "fatto ingiusto", neppure ai fini della configurabilità dell'attenuante della provocazione ovvero della causa di non punibilità di cui all'alt 599 cod. pen. giacche si tratta di "dinamiche squisitamente affettivo-interpersonali caratterizzate da un possibile margine di opinabilità, che non rispondono a regole (neanche di ordine morale) generalmente riconosciute e sufficientemente stabilizzate e che, pertanto, non possono trovare sbocco in termini di attenuazione della risposta punitiva dello Stato" (cfr. Sez. 5 n. 2725 del 13/12/2019, Rv 278556).


Va, infatti, ribadito che "ai fini della integrazione del "fatto ingiusto altrui", costitutivo dell'attenuante della provocazione, è necessario che esso rivesta carattere di ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito di una determinata collettività in un dato momento storico e non valutate con riferimento alle convinzioni dell'imputato e alla sua sensibilità personale. (Fattispecie in tema di lesioni volontarie, in cui la Corte ha escluso che l'aver l'imputato visto la sua ex compagna ballare con la vittima possa potesse integrare gli estremi della provocazione)." (Sez. 5, Sentenza n. 23031 del 03/03/2021, Rv. 281377-01). 


6. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è ugualmente versato in fatto, meramente reiterativo e comunque manifestamente infondato.


La Corte di appello ha negato le circostanze attenuanti generiche con motivazione puntuale e immune da vizi, valorizzando la significativa gravità della condotta, alla luce del suo protrarsi nel tempo, la negativa personalità dell'imputato, l'intensità del dolo, l'assenza di condotte favorevolmente apprezzabili successive al reato e che siano indicative di resipiscenza, o di una positiva evoluzione della sua personalità.


Nessuna censura è prospettabile rispetto alle argomentazioni con le quali il giudice di appello ha ritenuto inidonei a contrastare gli evidenziati dati di segno contrario gli elementi allegati dalla difesa, quali la scelta del giudizio abbreviato e le presunte scuse alla persona offesa, in fatto risoltesi in un mero espediente per convincere la moglie a tornare a casa seguito, peraltro, da ulteriori comportamenti gravemente minacciosi.


Né la circostanza che l'importo della somma dovuta dall'imputato a titolo di risarcimento del danno sia stata ridotta in sede di appello refluisce sulla tenuta logica del rilievo attribuito dalla Corte territoriale alla constatata assenza di condotte riparatone o di processi di revisione delle proprie condotte da parte dell'odierno ricorrente.


7. Il sesto motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.


La Corte territoriale ha accolto il motivo di appello relativo alla eccessività della pena irrogata in primo grado e ha poi esposto compiutamente motivato, senza che siano ravvisabili vizi censurabili in questa sede, in ordine ai criteri di determinazione della pena, evidenziando di dover tenere conto dell'incensuratezza dell'imputato ma anche della complessiva gravità e reiterazione della condotta, dell'intensità del dolo e dell'assenza di condotte riparatorie o di positiva evoluzione della personalità.


8. Nessun rilievo assume, infine, in questa sede, la produzione documentale attestante la sopravvenuta composizione bonaria dei rapporti tra le parti e la remissione di querela da parte della persona offesa, priva di effetti stante la procedibilità d'ufficio anche del reato di lesioni, siccome aggravato ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 576, primo comma, n. 5) cod. pen., per essere stato commesso il fatto in occasione della commissione del delitto di cui all'art. 572 cod. pen.


9. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro cinquecento.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

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