Truffa online: chi incassa il profitto sulla propria PostePay è presumibilmente concorrente nel reato
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Massima
In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell’illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, poiché il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell’artificio o del raggiro. Ne consegue che grava sull’imputato destinatario del provento l’onere di allegare concreti ed oggettivi elementi fattuali idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò comporti un’inversione dell’onere della prova.
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. II, 23/04/2026, (ud. 23/04/2026- dep. 07/05/2026) - n. 16493
RITENUTO IN FATTO
1. Ca.Pa., per il tramite di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 17/10/2025 della Corte di appello di Ancona che, per quello che qui interessa, ha confermato la sentenza in data 12/02/2024 del Tribunale di Macerata nella parte in cui aveva lo aveva condannato per il reato di truffa.
Deduce:
1.1. Violazione di legge, inosservanza di norma processuale e vizio di motivazione per nullità assoluta per omessa o invalida notificazione del decreto di citazione a giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa, in riferimento agli artt. 552e 179 cod. proc. pen. e all'art. 24 Cost.
La difesa denuncia la nullità assoluta e insanabile del procedimento per omessa o comunque invalida notificazione del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 cod. proc.
pen., rilevabile in ogni stato e grado ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen.
A tale riguardo evidenzia che il decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale era stato notificato presso l'indirizzo di Via (Omissis) a C, in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, che sin dal 30 agosto 2018 risultava essere, in Via (Omissis), e successivamente, dal 24 aprile 2024, in Via (Omissis).
Evidenzia che la circostanza era stata già dedotta in sede di appello mediante produzione del certificato storico di residenza, ma era stata disattesa dai giudici di merito, sul rilievo che il cambio di residenza non escludeva la permanenza di fatto del Ca.Pa. in Via (Omissis), e che la raccomandata AR recava la firma "Ca.Pa.", nome corrispondente a quello dell'imputato.
Il ricorrente assume che l'argomentazione della corte di appello si mostra manifestamente illogica, atteso che il destinatario dell'atto si chiama Ca.Pa., mentre all'indirizzo di Via (Omissis) risiede tuttora il fratello Ca.Pa., soggetto diverso e non convivente. La difesa sottolinea che la validità della notifica non può fondarsi su mere presunzioni circa la permanenza dell'imputato in un luogo diverso da quello risultante agli atti, gravando sull'autorità procedente - e non sull'imputato - l'onere di assicurare la corretta individuazione del luogo di notificazione.
2. Mancata assunzione di prova decisiva, costituita dalla denuncia sporta dal Ca.Pa.
Si assume che il Ca.Pa. è rimasto inconsapevolmente coinvolto nella vicenda in esame, quale mero co-titolare del negozio "(Omissis)" di Crotone, avendo eseguito ordinarie vendite di telefoni cellulari - due spedizioni di iPhone, rispettivamente del 5 e del 13 novembre 2020 - in favore di Le.Al., a fronte di regolari pagamenti sulla sua Postepay.
La difesa evidenza che l'imputato aveva provveduto a sporgere denuncia alla Questura di Crotone già in data 20 luglio 2021, riferendo di essere vittima di raggiri ad opera di ignoti che avevano utilizzato illecitamente la sua Postepay. La difesa evidenziava altresì che, in relazione a un'analoga vicenda giudicata dal Tribunale di Matera (sentenza n. 486/2024), il Ca.Pa. era stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto, e che l'artefice delle condotte fraudolenta sarebbe da individuarsi nella sig.ra Vi.Pa., che aveva contattato la persona offesa tramite un'utenza telefonica poi risultata intestata al coimputato De Nino Stefano - anch'egli assolto in appello nel presente procedimento. La mancata acquisizione di tale prova aveva impedito una corretta valutazione della responsabilità dell'imputato.
Rimarca, quindi, come in tale contesto la mancata assunzione della prova decisiva, costituita dalla denuncia sporta in relazione all'illecito utilizzo della sua carta Postepay, ha portato come conseguenza alla sua condanna, non avendo potuto dimostrare di essere estraneo ai fatti, in quanto vittima di raggiri a opera di ignoti al momento rimasti sconosciuti.
3. Violazione di legge in relazione all'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al concorso di persone nel reato. Si deduce l'assoluta assenza di motivazione da parte del giudice di primo grado circa il ruolo specifico svolto dal Ca.Pa. nel contesto concorsuale.
Vengono richiamati al riguardo i principi enunciati dalla Corte di cassazione, secondo cui, pur non essendo necessaria l'individuazione del ruolo specifico di ciascun concorrente, il giudice è comunque tenuto a dare conto, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il convincimento dell'esistenza di un contributo consapevole e volontario alla realizzazione del reato, non potendosi confondere l'atipicità della condotta concorsuale con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi.
4. Violazione di legge per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.
La difesa osserva che l'indebito profitto conseguito ammontava a circa Euro 700,00, costituente una somma di modesta entità, e che non risultava alcuna forma di abitualità o professionalità nel reato.
A sostegno della deduzione richiama la sentenza n. 21280 del 06/05/2025 (sez. 3, Dutta, non massimata), che ha ribadito la necessità di una valutazione complessiva e congiunta di tutti gli elementi della fattispecie concreta - natura del reato, modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo - ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., censurando l'omessa motivazione sul punto da parte del giudice di merito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché solleva questioni non consentite.
1.1. Il primo motivo d'impugnazione è manifestamente infondato. Il ricorrente sostiene di non avere ricevuto la notifica del decreto di citazione, in quanto eseguito in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica.
L'assunto, per è smentito dalla relata di notifica redatta dal pubblico ufficiale notificatore, dalla quale si evince che il plico è stato consegnato al suo destinatario.
2. Il secondo e il terzo motivo d'impugnazione possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro stretta correlazione.
Con essi il ricorrente si duole della mancata assunzione di una prova decisiva (costituita dalla denuncia di avere subito raggiri che hanno comportato l'indebito utilizzo della propria carta Postepay) e la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso nella truffa in esame, per il solo fatto di essere il titolare della carta Postepay dove veniva accreditato l'ingiusto profitto della truffa stessa.
2.1. La truffa oggetto di contestazione è stata avviata da una telefonata al negozio di abbigliamento per bambini di Sa.Il., con la quale una donna qualificatasi come "Vi.Pa. di M" fingeva interesse all'acquisto di buoni regalo. Per guadagnarsi la fiducia della vittima, le inviava messaggi WhatsApp simulando transazioni già eseguite in favore del negozio, e la induceva a recarsi allo sportello ATM delle Poste Italiane per "verificare" i movimenti. In quella sede le comunicava telefonicamente dei codici che, in realtà, autorizzavano ricariche su carte PostePay altrui.
Infatti, Sa.Il. credeva di stare visualizzando le transazioni effettuate dalla donna in favore della sua ditta, mentre in realtà stava eseguendo - a propria insaputa - 8 operazioni di ricarica per un totale di Euro 1.954,00.
Tali somme venivano distribuite su tre carte PostePay prepagate: la n. (Omissis) - intestata a Pa.Na.; la n. (Omissis) - intestata a Va.En. e - per quello che qui interessa- la n. (Omissis) - intestata a Ca.Pa.
2.2. Ciò premesso, la corte di appello ha motivato sulla responsabilità di Ca.Pa. osservando che era il titolare della carta Postepay su cui venivano versate le somme carpite alla vittima.
Tale motivazione, con cui la corte di appello inferisce il concorso di Ca.Pa. dal fatto di avere percepito il profitto della truffa, è giuridicamente corretta.
Va osservato che, in materia di truffa, costituisce consolidata massima di esperienza il criterio secondo cui colui il quale percepisce il profitto dell'illecito - e dunque riceve l'accredito delle somme fraudolentemente sottratte - è, in linea di normalità causale, il medesimo soggetto che ha posto in essere la condotta decettiva ovvero vi ha concorso.
La riconducibilità del profitto all'autore dell'azione tipica o al suo concorrente trova fondamento nella struttura stessa del reato, dove il vantaggio patrimoniale non rappresenta un evento estraneo o meramente eventuale rispetto all'artificio o al raggiro, ma ne costituisce lo sbocco fisiologico e funzionalmente necessario, così che, seguendo un criterio di normalità causale, è pienamente razionale desumere la riferibilità soggettiva dell'illecito dalla circostanza che l'imputato sia il destinatario del provento, trattandosi di un fatto che, secondo l'esperienza comune, difficilmente si verifica a beneficio di un soggetto estraneo all'artificio o al raggiro.
Tale massima di esperienza, peraltro, è suscettibile di essere superata attraverso l'allegazione di circostanze alternative specifiche, concrete e logicamente compatibili con il quadro fattuale rappresentato, tali da collocare l'imputato al di fuori della catena causale tipica, quali la dimostrazione dell'intervento autonomo di soggetti terzi, la prova che l'intestazione del conto o del provento abbia carattere meramente formale e non rifletta l'effettiva disponibilità delle somme, ovvero l'emersione di una catena causale alternativa concretamente ricostruibile.
Val la pena puntualizzare che ciò non costituisce un'inversione dell'onere della prova, dovendosi ricordare che "nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva" (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373-01).
Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: "In tema di truffa, costituisce massima di esperienza il fatto che il soggetto che percepisce il profitto dell'illecito sia anche colui che ha posto in essere la condotta decettiva o vi abbia concorso, in quanto il vantaggio patrimoniale rappresenta lo sbocco fisiologico dell'artificio o del raggiro e non un evento estraneo alla struttura tipica del reato, con la conseguenza che grava sull'imputato destinatario del provento l'onere di allegare concreti e oggettivi elementi fattuali, idonei a collocarlo al di fuori della catena causale tipica, senza che ciò integri inversione dell'onere della prova".
3. Alla luce del principio ora enunciato, emerge, anzitutto, la manifesta infondatezza del terzo motivo d'impugnazione, con il quale il ricorrente assume che la corte di appello avrebbe omesso di indicare il ruolo svolto dall'imputato, mentre i giudici hanno riconosciuto il suo concorso nella truffa proprio perché è stato provato che il profitto è stato accreditato sulla sua carta Postepay.
Il ricorrente, dal suo canto, non ha offerto elementi concreti utili a collocarlo di fuori della catena causale del reato, non essendo a tal fine utile la denuncia presentata alla Questura di Crotone in data 20 luglio 2021, dalla quale dovrebbe evincersi che Ca.Pa. è stato vittima di raggiri che avrebbero provocato l'uso indebito della sua carta da soggetti terzi.
Tale denuncia, invero, per la sua genericità, è priva di quei requisiti di concretezza necessari a farla assurgere a prova decisiva, che, secondo la previsione dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., è quella che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (per tutte, Sez. 4, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323).
4. Con riguardo al quarto motivo d'impugnazione, con cui si contesta vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., va ricordato che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno.
Vizi che non si rinvengono nel caso in esame, dove i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo di cui all'art. 131-bis cod. pen. e dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia (oltre quelle richiamate nella sentenza, si vedano: Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044), individuando come causa ostativa alla configurabilità della particolare tenuità del fatto il l'entità non irrisoria del denaro carpito e l'insidiosità della condotta.
5. In ultimo, va rilevata la tardività delle memorie fatte pervenire nell'interesse del ricorrente il 21 aprile 2026, ossia quando era oramai spirato il termine di cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 611, comma 1 cod. proc. pen. per presentare memorie di replica.
6. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di Euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso in Roma il 23 aprile 2026.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2026.



























