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Guida in stato di ebbrezza: valido l’avviso del difensore dato dai sanitari durante il prelievo ematico (Cass. Pen. n. 18005/26)

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Massima

In tema di guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p., nell’ambito di accertamenti ematici eseguiti in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria, può essere validamente comunicato anche dal personale sanitario, che opera quale ausiliario e “longa manus” della p.g.; ciò che rileva è l’effiva conoscenza della garanzia difensiva da parte dell’indagato, non la materiale “paternità vocale” dell’avviso.

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Il punto centrale della decisione riguarda la validità dell’avviso previsto dagli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. nei casi in cui il prelievo ematico venga eseguito in ospedale su richiesta della polizia giudiziaria per verificare lo stato di ebbrezza o l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Il GIP di Ravenna aveva ritenuto inutilizzabili gli accertamenti ematici perché l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore non era stato dato personalmente dagli operanti di polizia giudiziaria, ma dai sanitari del pronto soccorso.

Da ciò era derivata una pronuncia di non doversi procedere per insussistenza del fatto.

La Quarta Sezione ribalta integralmente questa impostazione.

La Corte osserva anzitutto che l’avviso non costituisce un atto investigativo discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, ma una mera informazione di garanzia finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa.

Proprio per questa ragione, esso non richiede formule sacramentali né particolari formalismi, purché sia concretamente idoneo a raggiungere il suo scopo: rendere l’interessato consapevole della possibilità di nominare un difensore prima dell’accertamento tecnico.

La sentenza valorizza poi il ruolo dei sanitari quali ausiliari della polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348, comma 4, c.p.p.

Quando il prelievo ematico viene richiesto per finalità probatorie e non terapeutiche, il personale medico agisce come “longa manus” della p.g.; ne consegue che può legittimamente trasmettere l’avviso predisposto dagli operanti, soprattutto quando la modulistica sia stata inviata direttamente dalla polizia via email o fax.

In tale ipotesi, precisa la Corte, il sanitario opera come mero “nuncius”, cioè come semplice tramite comunicativo della volontà già formata dalla polizia giudiziaria.

Di particolare interesse è anche il contrasto affrontato dalla Corte rispetto a un diverso orientamento emerso nel 2025, secondo cui l’avviso sarebbe indelegabile perché estraneo alle competenze tecniche demandabili ai sanitari.

La sentenza prende espressamente posizione contro questa impostazione, ritenendola eccessivamente formalistica e scollegata dalla reale funzione della garanzia difensiva.

Secondo la Cassazione, identificare la validità dell’avviso con la presenza fisica o la “paternità vocale” dell’operante significherebbe trasformare una garanzia sostanziale in un ritualismo privo di effettiva utilità, soprattutto in un settore caratterizzato dall’urgenza e dalla volatilità della prova scientifica.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. IV, 08/05/2026, (ud. 08/05/2026- dep. 19/05/2026) - n. 18005

RITENUTO IN FATTO


1. Il G.I.P. del Tribunale di Ravenna il 10/10/2025 ha assolto Or.Di., emettendo sentenza di non luogo a procedere, formula di proscioglimento corretta in data 29/10/2025 con quella di non doversi procedere per insussistenza del fatto, stante la natura camerale del rito, dai reati p. e p.:


A) dall'art. 186-bis, comma 1 e comma 3 (in relazione all'art. 186, comma 2 lett. b), comma 2 bis e 2 sexies e comma 5) cod. strada, perché, quale conducente neopatentato (conseguimento patente inferiore ad anni tre), circa alle ore 03.45, circolava in Viale (Omissis) alla guida del veicolo "ATV- VW Golf targato (OMISSIS) (di sua proprietà) in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato accertato, mediante prelievo ed analisi dei liquidi biologici, un tasso alcolemico superiore al limite stabilito dalla legge (01,15 g/l unica misurazione) e nello stesso contesto provocato un incidente stradale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo orario compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Fatto commesso a R, in data 21/07/2024.


B) dall'art. 187, comma 1, quarto cpv (in relazione all'art. 186-bis, comma 1 lett. a) e all'art. 187, comma 1-bis, comma 1-quater e comma 4) cod. strada, quale conducente neopatentato (conseguimento patente inferiore ad anni tre) e nelle medesime circostanze di cui al capo A), circa alle ore 03.45, circolava in Viale (Omissis) alla guida del veicolo "ATV - VW - Golf targa "(OMISSIS)" (di sua proprietà) in stato di alterazione fisica e psichica, in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope (cocaina e cannabinoidi) accertato mediante esami di laboratorio ed esame dello stato psico-fisico e nello stesso contesto provocato un incidente stradale. Con l'aggravante di aver commesso il fatto nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 07.00. Fatto commesso in R, in data 21/07/2024.


2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, secondo cui la sentenza impugnata è da ritenersi viziata per erronea applicazione delle norme processuali e per manifesta illogicità della motivazione, così realizzandosi le ipotesi previste dall'art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.


Con il primo motivo si denunciano violazione di legge ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., decadenza dell'eccezione di nullità a regime intermedio non tempestivamente eccepita e conseguente manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.


Dalla documentazione in atti - si legge in ricorso- risulta che in data 21/07/2024 la Polizia Locale di R intervenne in Via (Omissis) - R, in prossimità del civico n. (Omissis), ove si era verificato un sinistro stradale.


Il conducente dell'unico mezzo coinvolto nel sinistro veniva identificato in Or.Di., il quale veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di R dall'ambulanza del 118, mentre la Polizia Locale, a mezzo della centrale operativa, richiedeva al personale sanitario di sottoporre il conducente dell'autoveicolo agli accertamenti alcolemici e tossicologici del caso.


La Polizia Locale di R alle ore 4:52 delegava espressamente, per iscritto, mediante il MOD-A) inviato via email alla Direzione del Pronto Soccorso di R di eseguire gli accertamenti urgenti sulla persona di Or.Di. e delegava l'informativa al paziente della possibilità di acconsentire o meno agli accertamenti richiesti (prelievo del sangue e/o raccolta urine) e ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. e dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di essere assistito da un difensore.


Alle ore 5:55, prima di effettuare il prelievo dei liquidi biologici, i sanitari informavano Or.Di. degli accertamenti previsti dagli artt. 186 e 187 cod. strada e, mediante un modello prestampato, acquisivano il consenso del paziente al prelievo avvisandolo anche della facoltà di essere assistito da un difensore.


Il paziente, edotto dei suoi diritti, dichiarava di non volersi avvalere di tale facoltà e sottoscriveva la dichiarazione di consenso informato unitamente al medico.


L'accertamento sopra indicato, eseguito ai fini di indagine e non per finalità terapeutiche, ebbe esito positivo rivelando un tasso di concentrazione di alcool nel sangue pari a 1,15 g/l nonché la positività alla cocaina, del quale fu tuttavia rinvenuto solamente un metabolita inattivo (benzoilecgonina), ed ai cannabinoidi, del quale fu rinvenuto un THC pari a 3.0 (a fronte di un cut off pari a 2).


Su richiesta del Pubblico Ministero del 05/11/2024, il G.I.P. del Tribunale di Ravenna emetteva in data 03.12.2024 decreto penale di condanna n. 2016/2024 R.D.P.


Tale decreto veniva impugnato mediante atto di opposizione datato 31/01/2025 dal difensore di fiducia di Or.Di., con richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.


A seguito dell'opposizione al decreto penale veniva fissata l'udienza del 10/10/2025, nel corso della quale il Gip, in accoglimento dell'eccezione difensiva, ha emesso sentenza di non doversi procedere per insussistenza del fatto, ritenendo illegittimo l'avvertimento reso dai sanitari del Pronto Soccorso di R, in merito alla facoltà della persona sottoposta alle indagini di farsi assistere da un difensore per gli accertamenti urgenti sulla persona.


Secondo tale giudice l'avvertimento previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e dall'art. 356 cod. proc. pen. doveva essere necessariamente impartito da agenti dalla Polizia Giudiziaria, escludendo la possibilità che tale avvertimento potesse essere validamente comunicato dai sanitari del Pronto Soccorso di R.


Tale conclusione sostiene il PM ricorrente - è giuridicamente errata.


Si ricorda in ricorso che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la violazione da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvertire personalmente la persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia integra una nullità generale a regime intermedio che va eccepita, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., o prima del compimento dell'atto o immediatamente dopo.


Ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen., si tratta di nullità non assoluta, ma a regime intermedio, soggetta alla disciplina della sanatoria per mancata eccezione tempestiva.


L'art. 182, comma 2 cod. proc. pen., stabilisce infatti che la nullità è sanata quando la parte alla quale l'inosservanza è riferita non la eccepisce nel primo atto successivo all'atto asseritamente viziato.


Nel caso di specie, la parte interessata non ha sollevato l'eccezione di nullità nel corso dell'atto asseritamente viziato e neppure nel primo atto successivo, bensì, per il tramite del legale di fiducia ha presentato un atto di opposizione al decreto penale di condanna nel quale, non solo non ha eccepito la nullità dell'accertamento, ma ha chiesto la sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando richiesta di programma di trattamento inviata via PEC dal difensore di fiducia all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna.


Quindi, poteva essere eccepita la nullità dell'accertamento, al più tardi nell'atto di opposizione a decreto penale e, non avendolo fatto, tale nullità doveva ritenersi sanata per effetto della mancata tempestiva eccezione, con conseguente decadenza dal potere di farla valere.


Il G.I.P., dichiarando la nullità dell'accertamento nonostante la decadenza verificatasi, quindi, avrebbe errato nell'applicazione della legge processuale, violando l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., e gli artt. 176 lett. c), 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.


Ne deriverebbe, una volta ritenuto valido l'avviso compiuto dai sanitari del Pronto Soccorso di R per la tardività dell'eccezione, che l'accertamento ematico compiuto ha piena efficacia probatoria del tasso alcolemico e dello stupefacente rilevato eccedente ai limiti di legge; pertanto, risulterebbe errata l'impugnata sentenza di non doversi procedere, nella parte in cui afferma inutilizzabili i suddetti accertamenti. Ne consegue che la motivazione risulta quindi contraddittoria per contrasto con le risultanze dell'accertamento ematico in atti.


Con il secondo motivo di ricorso si lamentano violazione di legge ed errata interpretazione e applicazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. in tema di avvertimenti all'indagato e conseguente manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lettere c) ed e) cod. proc. pen.


Premessa la ricostruzione dei fatti, così come svolta nel punto precedente, il PM ricorrente evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dal giudice nella sentenza impugnata, la disciplina dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non prevede affatto l'invalidità dell'avvertimento impartito da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria, ma impone semplicemente che la PG garantisce che la persona sottoposta alle indagini riceva l'avviso che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.


Ciò perché l'avvertimento non è atto "tipico" della p.g., ma è una garanzia della persona sottoposta alle indagini, è un'informazione, non un atto investigativo discrezionale, non richiede particolari poteri di polizia e deve precedere l'esecuzione materiale dell'accertamento sanitario. Dire che esso debba essere personalmente pronunciato da agenti della p.g. significa trasformare una garanzia procedurale in un rito formale, con conseguenze paradossali. L'avviso non necessita di forme sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. Il personale medico nel dare l'avvertimento agisce come longa manus della Polizia Giudiziaria.


Il fondamento normativo della possibilità di delegare l'avviso di farsi assistere da un difensore risiede nel combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. Tali norme - si legge in ricorso - consentono alla Polizia Giudiziaria di avvalersi di ausiliari per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche. In questo contesto, il medico che esegue il prelievo agisce come ausiliario di Polizia Giudiziaria e può, pertanto, compiere gli atti funzionali all'accertamento, inclusa la comunicazione delle garanzie difensive. Si sottolinea che, nel caso di specie, il verbale "dichiarazione di consenso informato" presente in atti, sottoscritto dal medico e della persona sottoposta alle indagini attesta chiaramente che quest'ultima era stata informata della sua facoltà di farsi assistere da un difensore (come peraltro affermato dalla sentenza da Sez. 7, n. 7220/2025).


Si sostiene che il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, nel ritenere che l'avvertimento fosse "non delegabile" ai sanitari, ha introdotto un limite non previsto dalla normativa, in quanto la norma stabilisce che la persona sottoposta alle indagini deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'atto e che la p.g. assicura tale informazione, ma "assicurare" non significa "comunicare di persona" significa garantire che l'avviso sia effettivamente dato, anche tramite soggetti che partecipano all'esecuzione dell'atto tecnico, quali ausiliari delegati.


Le formalità procedurali, sebbene essenziali per la tutela dei diritti di difesa, devono essere interpretate con logica e coerenza sistematica. La delega per la comunicazione dell'avviso al personale sanitario è una modalità efficiente e legittima per garantire l'espletamento degli accertamenti urgenti e non lede in alcun modo il diritto di difesa.


Peraltro, si evidenzia in ricorso che il Ministero dell'Interno con la circolare n. 11280 del 11/04/2025 nell'allegato n. 2) ha indicato la direttiva che stabilisce le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti tossicologico-forensi su richiesta degli organi di Polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi della guida sotto l'influenza di alcool e della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. Nella già menzionata direttiva vengono chiaramente specificati tutti i passaggi della richiesta di accertamento da parte degli organi di Polizia al personale sanitario, della raccolta del consenso informato all'accertamento, dell'avviso del diritto di assistenza legale, del prelievo dei campioni, conservazione - trasporto - consegna dei campioni, analisi tossicologico-forensi.


La direttiva sopra indicata, conferma che l'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. impone di fornire l'avviso del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti. Il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell'organo di Polizia operante. Ma, l'avviso può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di ausiliario di Polizia Giudiziaria, utilizzando gli appositi modelli.


Anche in questo caso, una volta ritenuto valido l'avviso compiuto dai sanitari gli accertamenti ematici compiuti, eccedenti i limiti di legge devono essere ritenuti utilizzabili e quindi dotati di efficacia probatoria con conseguente erroneità dell'impugnata sentenza di non doversi procedere, nella parte in cui afferma l'infondatezza dell'azione penale esperita nei confronti dell'odierno imputato. Risultando la motivazione contradditoria per contrasto con le risultanze dell'accertamento in atti.


Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.


3. Il PG presso questa Corte di legittimità in data 18/04/2026 e il difensore dell'Or.Di. in data 20/04/2026 hanno formulato le proprie conclusioni scritte per l'udienza pubblica senza discussione orale, non richiesta da alcuna delle parti, come indicato in epigrafe.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il primo motivo di ricorso è infondato, mentre fondato è il secondo profilo di doglianza, derivando da ciò che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna, Ufficio G.I.P., in diversa composizione fisica.


2. Ed invero, quanto al primo motivo, in base alla più recente giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, la nullità che consegue al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ascrivibile alla violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sez. 4, n. 37794 del 23/10/2025, Locatelli, Rv. 288701, in cui, in motivazione, in un caso sovrapponibile a quello in esame, la Corte ha altresì affermato che il momento ultimo entro cui la nullità può essere fatta valere va individuato nella deliberazione della sentenza di primo grado e non in quello della presentazione dell'atto di opposizione, anche nel caso di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, non contenendo il disposto dell'art. 180 cod. proc. pen. alcun riferimento a tale provvedimento definitorio e alla relativa opposizione; Sez. 4, n. 21552 del 29/04/2021, Garbin, Rv. 281333-01; vedasi anche Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023).


Unica eccezione è rappresentata dalla richiesta, in sede di opposizione a decreto penale, di definizione del procedimento mediante rito abbreviato, atteso che l'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall'art. 464, comma 1, cod. proc. pen. prevede, in caso di richiesta di rito abbreviato, la sanatoria delle nullità che non siano assolute, con conseguente impossibilità di eccepire in sede di discussione quelle a regime intermedio (e, a maggior ragione le nullità c.d. relative).


Per completezza argomentativa, va anche osservato che analoga previsione normativa non è affatto presente con riferimento al procedimento di "messa alla prova", che non impedisce affatto al G.I.P. di vagliare il merito della regiudicanda.


Lo stesso art. 464-quater cod. proc. pen. impone, infatti, che la decisione in ordine all'ammissibilità dell'istituto giunga successivamente alla preliminare valutazione in ordine all'eventuale declaratoria di non punibilità prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. In sostanza, il giudice è tenuto a vagliare l'imputazione e, solo qualora ritenga sussistente la fattispecie in contestazione, assume la decisione sull'ammissibilità all'istituto di cui al 168-bis cod. pen. Ed ancora, l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen. stabilisce che, in caso di rigetto dell'istanza di messa alla prova o di revoca o esito negativo, si proceda nelle forme ordinarie, con ovvia conseguenza circa le facoltà difensive di poter eccepire la nullità in parola.


Ne consegue che, nel caso in esame, la difesa aveva eccepito la nullità dell'accertamento inerente all'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti tempestivamente con una memoria difensiva depositata nel corso del giudizio di primo grado.


3. Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso, sussistendo la denunciata errata interpretazione della norma da parte del G.I.P. (Omissis), che ha ritenuto non valido e produttivo di effetti l'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. operato dai sanitari del pronto soccorso all'Or.Di. su delega della p.g. in uno con la richiesta di consenso al prelievo ematico.


3.1. In primis, va rilevato che non vi è dubbio che l'avviso in questione nel caso in esame fosse dovuto.


Ciò in quanto non è mai stato contestato che la verifica dello stato alcolemico e della presenza di metaboliti di stupefacenti nel sangue fu richiesta ai sanitari dalla p.g.


Ed è orientamento ormai prevalente di questa Corte di legittimità che la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l'effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico (ossia al di fuori degli ordinari protocolli di pronto soccorso), che peraltro è il caso che ci occupa, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura (cfr. ex multis Sez.4. n. 13595 del 25/03/2025, Cupelli, non mass.; Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4 n. 16699 del 14/04/2021, Collantes, non mass.; Sez. 4 n. 11458 del 12/02/2021, Patti, non mass.; Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621 - 01; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281 - 01; Sez. 4. n. 27490 del 21/05/2019, Traetta, non mass.).


In particolare, con tali sentenze, questa Corte di legittimità ha chiarito che la ratio che è stata rinvenuta a giustificazione dell'obbligo di dare l'avviso non è ricollegata alla tipologia dell'accertamento esperito, ma alla funzione dell'atto e alla sua esclusiva vocazione probatoria.


Sicché, come è stato precisato ulteriormente da questa Corte, gli unici casi in cui l'avviso non è dovuto sono quelli in cui l'interessato (ad esempio perché vittima di un grave incidente ed in condizioni di incoscienza) non sia in condizioni psicofisiche tali da poterlo ricevere (situazione di cui si sono occupate, in relazione all'alcooltest Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Maldarin, Rv. 277881; Sez. 7 n. 11977 del 17/3/2022, De Palo; Sez. 4 n. 3517 del 5/10/2021, dep. 2022, Michelini, n.m. e in relazione al prelievo ematico Sez. 4 n. 17187 del 15/3/2023, Donnarumma, n.m. che hanno evidenziato come, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente da un'eventuale attesa che le condizioni dell'interessato migliorino) oppure nel caso - invero poco frequente nella pratica - in cui gli stessi sanitari abbiano ritenuto in piena autonomia di procedere all'accertamento del tasso alcolemico e la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire in un momento successivo il mero documento che attesti i risultati delle analisi già compiute (Sez. 4, n. 40807 del 04/07/2019, Pignataro, Rv. 277621; Sez. 4, n. 11722 del 19/02/2019, Ellera, Rv. 275281; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Zanni, Rv. 278676).


3.2. L'avviso in questione, tuttavia, diversamente da quanto ritenuto dal Gip (Omissis), poteva essere dato dai sanitari.


In tal senso opinava condivisibilmente già Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935, nella cui motivazione si legge: "Ove, invece, l'esecuzione del prelievo da parte di personale medico non avvenga nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia espressamente richiesta dalla polizia giudiziaria al fine di acquisire la prova del reato nei confronti di soggetto già indiziato, il personale richiesto finisce per agire come vera e propria longa manus della polizia giudiziaria e, anche rispetto a tale accertamento, scatteranno le garanzie difensive sottese all'avviso di cui all'art.114 più volte richiamato (cfr., in termini, sez. 4 n. 3340 del 22/12/2016 Ud. (dep. 23 /01/2017), Tolazzi).


In tale ipotesi, cioè, la polizia giudiziaria non farebbe altro che avvalersi di una facoltà espressamente attribuita dalla legge: l'art. 348, comma 4, cod. proc. pen., prevede, per l'appunto, che "La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera", precisandosi che il ricorso alla collaborazione di tali ausiliari non richiede che costoro siano individuati con l'osservanza delle forme e delle modalità previste per la nomina del consulente tecnico del pubblico ministero (cfr. Sez. 3 n. 16683 del 05/03/2009, Rv. 243462; n. 5818 del 10/11/2015 Cc. (dep. 12/02/2016), Rv. 266267). In altri termini, la polizia giudiziaria, in caso di incidente stradale, allorché la persona sulla quale si siano già addensati indizi di reità con riferimento alle condotte descritte dall'art. 186 cod. strada, sia trasferita in ospedale, ma non sottoposta ad autonomo intervento di soccorso e cura, può anche decidere, anche solo per ragioni di tipo organizzativo, di non procedere con l'esame spirometrico, ma di delegare l'accertamento del tasso alcolemico al personale sanitario che ha ricevuto il soggetto.


L'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (cfr. Sez. 4 n. 15189 del 18/01/2017, Rv. 269606; Sez. 3 n. 23697 dell'01/03/2016, Rv. 266825)".


Quella pronuncia, che si è ritenuto di richiamare in termini così ampi, contiene condivisibili principi che ad avviso del Collegio vanno qui riaffermati e ulteriormente specificati. Principi, che peraltro, incidenter tantum sono stati in diverse pronunzie questa Corte di legittimità riaffermati nel corso degli anni (cfr. Sez. 4, n. 3340 del 22/12/2016, dep. 2017, Tolazzi, Rv. 268885 - 01) e anche, rispondendo sul tema specifico, ribaditi in epoca recentissima (cfr. Sez. 7, ord. n. 7220 del 22/01/2025, Pentenero, non mass. e Sez. 4, n. 16201 del 29/04/2026, Germanò, non mass.).


In particolar modo, si è affermato che la possibilità, espressamente prevista dall'art. 238 comma 4 cod. proc. pen., di avvalersi come ausiliari dei soggetti cui va delegato l'accertamento comporta che l'avviso, obbligatorio in tal caso, potrà essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che esso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto (cfr. Sez. 4, n. 15189 del 18/01/2017, Pozzato, Rv. 269606 - 01; Sez. 3, n. 23697 del 01/03/2016, Palma, Rv. 266825 - 01).


Non ignora il Collegio che, non condivisibilmente, due recenti pronunce (Sez. 4, n. 6277 del 23/01/2025 Ciselli Rv. 287595-01 e Sez. 4, n. 37794 del 23/10/2025, Locatelli, Rv. 288701 - 01, in motivazione) hanno ritenuto, in senso contrario, di affermare il principio che, in tema di guida in stato di ebbrezza, non è delegabile al personale sanitario l'avvertimento al conducente coinvolto in un sinistro del diritto all'assistenza di un difensore ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., anche nel caso in cui l'accertamento del tasso alcolemico sia effettuato, su richiesta della polizia, presso strutture sanitarie di base o accreditate ai sensi dell'art. 186, comma 5, cod. strada (in motivazione, la Corte ha aggiunto che l'atto, per la sua vocazione probatoria, resta riservato alla polizia, il cui operato è sottoposto a controllo giudiziale).


Tali decisioni approdano a conclusioni che non appaiono condivisibili alla luce del sopra ricordato orientamento maggioritario di legittimità, cui si ritiene di aderire, in quanto valorizzano il dato letterale di cui all'art. 348, comma 4, cod. proc. pen. in ordine alla esplicita delegabilità da parte della Polizia giudiziaria di operazioni che richiedono specifiche competenze, come appunto gli accertamenti ematochimici, per dedurne a contrario la non delegabilità dell'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai medesimi soggetti incaricati di effettuare gli accertamenti, sul rilievo che si tratta di atto che non necessita di specifiche competenze tecniche.


Tale ricostruzione del dato normativo, che esclude a priori la delegabilità ai soggetti che procedono all'accertamento tecnico, e nel caso in esame ai sanitari, trascura, tuttavia, che i sanitari cui sono stati richiesti gli accertamenti tesi a verificare la presenza di alcool e di metaboliti degli stupefacenti nel sangue già operano a tal fine come ausiliari di p.g., e che sarebbe del tutto illogico che, nell'ambito di quell'accertamento loro delegato, non possano farsi portatori di un mero avviso avente ad oggetto una facoltà del soggetto sottoposto all'accertamento, proprio in ragione della semplicità intrinseca dell'avvertimento.


Al riguardo va ricordato che l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. prevede una mera informazione e non necessita di formule sacramentali, né di forma scritta, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che tra i propri diritti vi è la facoltà di avvisare un difensore che lo assista durante l'accertamento. E che la disciplina dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. non prevede affatto l'invalidità dell'avvertimento impartito da soggetti diversi dalla polizia giudiziaria, ma impone semplicemente che la p.g. garantisce che la persona sottoposta alle indagini riceva l'avviso che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Ciò perché l'avvertimento non è atto "tipico" della p.g., ma è una garanzia della persona sottoposta alle indagini, è un'informazione, non un atto investigativo discrezionale, non richiede particolari poteri di polizia e deve precedere l'esecuzione materiale dell'accertamento sanitario. Dire che esso debba essere personalmente pronunciato da agenti della p.g. significa trasformare una garanzia procedurale in un rito formale, con conseguenze paradossali.


L'avviso non necessita di forme sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto. Il personale medico nel dare l'avvertimento agisce come longa manus della Polizia Giudiziaria.


Diversamente da quanto opinano gli arresti giurisprudenziali del 2025, che il Collegio non condivide, il fondamento normativo della possibilità di delegare l'avviso di farsi assistere da un difensore risiede proprio nel combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. Tali norme consentono alla polizia giudiziaria di avvalersi di ausiliari per il compimento di atti che richiedono specifiche competenze tecniche. In questo contesto, il medico che esegue il prelievo agisce come ausiliario di Polizia Giudiziaria e può, pertanto, compiere gli atti funzionali all'accertamento, inclusa la comunicazione delle garanzie difensive.


Va evidenziato che nel caso di specie, il verbale "dichiarazione di consenso informato agli accertamenti previsti dagli artt.186 e 187" presente in atti, sottoscritto dal medico e della persona sottoposta alle indagini Or.Di. attesta chiaramente che quest'ultima era stata informata della sua facoltà di farsi assistere da un difensore (situazione analoga a quella della già ricordata Sez. 7, ord. n. 7220/2025).


L'accertamento predetto è avvenuto presso il presidio sanitario a seguito di richiesta della Polizia Locale di R - che l'operante attesta di avere inoltrato via email alle ore 4,52 del 21/07/2024 - ai sensi degli artt. 186, comma 5, e 187 cod. strada., previa sottoscrizione da parte dell'Or.Di. di un modulo prestampato contenente specifiche indicazioni circa la finalità del prelievo, con cui il predetto attestava di essere stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia; il modello era sottoscritto, nella prima parte, anche dall'agente di p.g. inviante e, in fine, dal dirigente medico, investito di funzioni di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art.348, comma 4, cod. proc. pen. E non possono residuare dubbi che l'informazione fornita al conducente dal personale sanitario abbia raggiunto il suo scopo, in quanto, con la sua sottoscrizione, l'Or.Di. ha dato atto di essere stato informato della sua precipua facoltà di farsi assistere da un avvocato e di non voler avvalersi di tale facoltà. Anche sotto questo profilo, l'eccezione di nullità articolata dalla difesa non era fondata, diversamente da quanto ritenuto dal Gip (Omissis), non essendo emersi pregiudizi per il diritto di difesa dell'indagato.


Anche il dato che il modulo prestampato sottoposto all'imputato sia stato predisposto e peraltro sottoscritto dall'operante di p.g, trasmesso via email ai sanitari, ricevuto e incorporato nella documentazione clinica, quindi sottoscritto dall'interessato unitamente al consenso informato per la firma del paziente non può essere considerato irrilevante. Tale sequenza integra, infatti, una vera e propria catena di controllo documentale, che garantisce: la provenienza dell'atto dalla p.g., l'immutabilità del contenuto, la tracciabilità del passaggio informativo, l'imputabilità dell'avviso all'autorità investigativa.


Il sanitario, in questo caso, relativamente all'avviso ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen opera come mero nuncius della p.g., nel significato giuridico consolidato, che vuole essere il nuncius il soggetto che non esprime una propria volontà, ma si limita a trasferire una dichiarazione altrui già completa, fungendo da tramite comunicativo; egli non assume autonomo ruolo gestorio o decisionale.


In altri termini, se il testo dell'avviso è stato predisposto dalla p.g. e trasmesso via fax o per posta elettronica ai sanitari, la dichiarazione di avvertimento finisce per essere imputabile alla p.g. (dominus dell'atto), mentre il sanitario ha svolto una mera attività materiale di consegna, eventuale lettura e acquisizione della firma, contestualmente al consenso. C'è stata una nunciatio, non una delega di funzione, ad un soggetto, peraltro, essendo stato l'accertamento ematico richiesto per finalità investigative, che già si trovava ad operare come longa manus della p.g.


Peraltro, poiché l'avviso è valido anche se reso oralmente (cfr. Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, rossi, Rv. 279958 - 01, che ebbe a chiarire che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo) e poiché una consolidata giurisprudenza di questa Corte ritiene la prova dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di dare tale avviso, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell'agente operante, spettando al giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell'avviso e la tempestività dell'avvertimento (cfr. Sez. 4, n. 35844 del 18/06/2021, Tommasini, Rv. 281976 - 01 e, in precedenza, Sez. 4, n. 14621 del 04/02/2021, Sforza, Rv. 280833 - 01 che aveva chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., non deve necessariamente essere dato in forma scritta, non essendo ciò richiesto da nessuna norma del codice di rito) appare evidente che l'ordinamento non vincola la garanzia a un singolo formalismo, ma alla chiarezza del contenuto e alla conoscenza effettiva dell'interessato; e nel caso di modulo predisposto dalla p.g., la chiarezza è rafforzata dalla standardizzazione del testo e dalla riferibilità agli operanti.


Conclusivamente, nel caso concreto non vi è stata alcuna delega ai sanitari, ma una semplice trasmissione materiale da paret di questi ultimi di un atto già formato dalla p.g., la cui titolarità è restata integralmente in capo alla polizia giudiziaria, che il sanitario si è limitato a veicolare senza modificare. La trasmissione via email del modulo integra una partecipazione diretta, seppur mediata, della p.g. al momento dell'avviso, essendo stata mantenuta la continuità funzionale dell'atto.


L'avviso è stato effettivamente dato e documentato, con conseguente esclusione di qualsiasi lesione del diritto di difesa, che è stato pienamente assicurato, essendo l'interessato stato reso edotto della facoltà difensiva prima dell'atto ed avendo potuto esercitarla.


Ne consegue che gli accertamenti ematochimici sulla persona di Or.Di. potranno essere pienamente utilizzati dal giudice del rinvio.


il G.I.P. del Tribunale di Ravenna, nel ritenere che l'avvertimento fosse "non delegabile" ai sanitari, ha introdotto un limite non previsto dalla normativa, in quanto la norma stabilisce che la persona sottoposta alle indagini deve essere informata della facoltà di farsi assistere da un difensore prima dell'atto e che la p.g. assicura tale informazione, ma "assicurare" non significa "comunicare di persona" significa garantire che l'avviso sia effettivamente dato, anche tramite soggetti che partecipano all'esecuzione dell'atto tecnico, quali ausiliari delegati.


Le formalità procedurali, sebbene essenziali per la tutela dei diritti di difesa, devono essere interpretate con logica e coerenza sistematica. La delega per la comunicazione dell'avviso al personale sanitario è una modalità efficiente e legittima per garantire l'espletamento degli accertamenti urgenti e non lede in alcun modo il diritto di difesa. Identificare l'adempimento dell'avviso con la mera "paternità vocale" dell'operante, trasformerebbe la garanzia in un formalismo svincolato dalla sua ratio.


La finalità dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. è quella di porre l'interessato in condizione concreta di esercitare la facoltà difensiva negli atti con vocazione probatoria; quando l'avviso è effettivamente ricevuto e documentato, la sanzione invalidante sarebbe sproporzionata e si risolverebbe in un automatismo.


Correttamente, pertanto, come rileva il PM ricorrente, il Ministero dell'Interno con la circolare n. 11280 del 11/04/2025 avente ad oggetto "Procedure di accertamento tossicologico-forense per la verifica della condizione di guida sotto l'influenza di alcol o dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del codice della strada", nell'allegato n. 2), nel fornire la direttiva che stabilisce le procedure attraverso le quali eseguire gli accertamenti tossicologico-forensi su richiesta degli organi di Polizia stradale per la determinazione degli elementi costitutivi della guida sotto l'influenza di alcool e della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e nello specificare chiaramente tutti i passaggi della richiesta di accertamento da parte degli organi di Polizia al personale sanitario, dalla raccolta del consenso informato all'accertamento, dell'avviso del diritto di assistenza legale, del prelievo dei campioni, conservazione, trasporto e consegna dei campioni, analisi tossicologico-forensi, scrive: "Avviso del diritto di assistenza legale.


Gli articoli 354 e 356 c.p.p. e l'articolo 114 disp. att. c.p.p. impongono di fornire l'avviso del diritto di assistenza legale al soggetto sottoposto agli accertamenti. Il compito di avvisare il soggetto interessato è principalmente a carico dell'organo di polizia operante. L'avviso può essere dato anche dal personale sanitario che assume la qualifica di Ausiliario di Polizia Giudiziaria, utilizzando l'apposito modello (MOD 6). Nell'ipotesi di richiesta di accertamento da parte dell'organo di polizia sia ai sensi degli articoli 186, 186-bis che dell'articolo 187 cds, è sufficiente dare all'interessato legittimo avviso una sola volta, trattandosi di accertamenti svolti nel medesimo contesto spaziotemporale".


Va dunque affermato il seguente principio di diritto: "In tema di guida in stato di ebbrezza, nel caso di esame ematico teso a verificare la presenza nel sangue di alcool ovvero di metaboliti di sostanze stupefacenti svolto presso una struttura ospedaliera dai sanitari su richiesta della p.g. l'avviso all'interessato ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. può essere dato anche dal personale sanitario richiesto, atteso che tale avviso non necessita di formule sacramentali, ma deve essere idoneo a raggiungere lo scopo, che è quello di avvisare colui che non possiede conoscenze tecnico-processuali, del fatto che, tra i propri diritti, vi è la facoltà di nominare un difensore che lo assista durante l'atto; dovendosi tenere conto che, nell'esecuzione di tali esami il personale sanitario già svolge attività delegatagli dalla p.g. ai sensi dell'art. 356 cod. proc. pen. rispetto alla quale quell'avviso è propedeutico e, soprattutto quando la modulistica viene predisposta dalla stessa p.g. e trasmessa via fax o via email al personale sanitario, che quest'ultimo opera come mero nuncius della p.g., ovvero quale soggetto che non esprime una propria volontà, ma si limita a trasferire una dichiarazione altrui già completa, fungendo da tramite comunicativo".


3.3. Per completezza sistematica va evidenziato che nel caso in esame risulta chiesto e prestato il consenso all'esame ematico da parte dell'imputato, indicandolo come reso "ai sensi degli artt. 186 e 187 del codice della strada", ma sul punto, va chiarito che tale consenso non era necessario, costituendo principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la mancanza di consenso dell'imputato al prelievo del campione ematico per l'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall'art. 186 del nuovo codice della strada - nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall'art. 13, comma secondo Cost. -non prevede alcun preventivo consenso dell'interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4. n. 13595 del 25/03/2025, Cupelli, non mass; Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 - 01; Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, Monti, Rv. 277946 - 01 che ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell'accertamento, penalmente sanzionata; Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017 dep. 2018, Morrone, Rv. 272334; Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665: Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 dep. 2014, Lo Faro, Rv. 258490).


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ravenna Ufficio GIP, in diversa composizione fisica.


Così deciso in Roma l'8 maggio 2026.


Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2026.

 
 
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