top of page

Mandato d’arresto europeo: il giudice non può limitarsi a “copiare” le rassicurazioni dello Stato estero sulle condizioni carcerarie (Cass. Pen. n. 18523/26)

  • 6 ore fa
  • Tempo di lettura: 6 min

Massima

In tema di mandato d’arresto europeo, la Corte d’appello non può limitarsi a recepire in modo acritico le rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente sulle condizioni detentive del consegnando, ove la difesa abbia allegato elementi specifici, aggiornati e provenienti da fonti affidabili idonei a prospettare un concreto rischio di trattamenti inumani o degradanti ex art. 3 CEDU.

L’omessa valutazione di tali allegazioni integra vizio radicale di motivazione.

Vuoi approfondire l'argomento?



La sentenza integrale

Cassazione penale sez. VI, 21/05/2026, (ud. 21/05/2026- dep. 22/05/2026) - n. 18523


RITENUTO IN FATTO


1. Con la sentenza descritta in epigrafe, la Corte d'Appello di Trento ha disposto la consegna alle Autorità della Romania di Gr.Da., in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per l'espiazione di una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione per il reato di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio.


2. Interpone ricorso la difesa del consegnando e adduce due motivi.


2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al rischio di trattamenti inumani e degradanti conseguenti alla esecuzione del mandato di arresto in contestazione alla luce delle condizioni inerenti agli istituti detentivi indicati dall'Autorità richiedente quali luoghi di esecuzione della pena cui risulterebbe destinato il ricorrente.


La difesa, in particolare, censura la decisione della Corte territoriale per aver omesso di valutare la corposa documentazione allegata, attestante le allarmanti condizioni detentive negli istituti di B-R (destinato alla quarantena) e G (destinato all'esecuzione della pena).


Si rimarca che la Corte d'Appello avrebbe basato il proprio giudizio esclusivamente sulle generiche rassicurazioni fornite dallo Stato emittente, ignorando la documentazione allegata nell'interesse del consegnando, diretta a rassegnare dati aggiornati al 2025, rassegnati da fonti indipendenti (APADOR-CH e Avvocato del Popolo rumeno), dai quali emergerebbe il sovraffollamento critico (fino al 191% in alcune sezioni), le carenze igieniche e la mancanza di servizi destinati a garantire ai detenuti assistenza medica specialistica.


La Corte, inoltre, avrebbe omesso di verificare l'effettività della presenza dei "fattori compensativi" diretti a mitigare la presunzione di violazione dell'art 3 CEDU: a fronte di uno spazio vitale effettivo in cella inferiore ai 3-4 mq per la presenza di arredi fissi ingombranti, sarebbero, di contro, solo teoriche le opportunità lavorative e rieducative garantite ai detenuti a causa della carenza di personale e infrastrutture.


Sarebbe stato, ancora, integralmente trascurato il rischio per l'integrità fisica derivante dai fenomeni di violenza intra-carceraria: ciò, avuto riguardo, in particolare, alla situazione inerente al carcere di G, rispetto al quale sarebbero stati documentati 510 episodi di aggressione in un solo anno, alcuni casi di omicidio e suicidio, il tutto a conferma dell'incapacità dell'amministrazione penitenziaria di garantire la supervisione minima necessaria.


2.2. Con il secondo motivo, la difesa replica la censura riguardante l'asserita nullità del titolo esecutivo a causa della illegittima composizione del collegio giudicante che in R ha reso la condanna posta a fondamento del mandato, decisione assunta con la presenza di un giudice non specializzato nei reati di corruzione. Tanto avrebbe imposto alla Corte di merito di attivare i propri poteri istruttori chiedendo gli opportuni chiarimenti allo Stato emittente.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1.Il ricorso merita accoglimento per le ragioni precisate di seguito.


2. Posponendo l'ordine dei motivi ricorso, va in prima battuta rimarcata la manifesta infondatezza della seconda censura prospettata dalla difesa, diretta a sollecitare l'Autorità giudiziaria richiesta ad una verifica riguardante la legittima formazione del titolo posto a fondamento della consegna in contestazione, attività di controllo e valutazione all'evidenza esclusivamente propria dell'Autorità richiedente, come puntualmente messo in evidenza dalla Corte del merito.


3. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.


3.1. Va ribadito che in tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 del D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, all'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso "anche nel merito" e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c).


In coerenza, i temi riguardanti il corretto assolvimento dell'obbligo di motivazione assumono rilievo solo in ipotesi di motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, destinata ad integrare la violazione di legge ex art 125 cod. proc.pen., dovendosi ritenere affetti da un siffatto vizio i provvedimenti che abbiano omesso del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio.


3.2. Ciò posto, va nuovamente ribadito che, stante il principio di reciproco affidamento tra gli Stati facenti parte dell'Unione europea, deve presumersi che le condizioni detentive applicate in R non siano tali da ingenerare il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. Tale presunzione può essere superata, con il conseguente obbligo per l'autorità richiesta di attivarsi mediante la richiesta di informazioni, solo ove venga rappresentato un rischio specifico e concreto di violazione dei diritti fondamentali del consegnando (da ultimo, in motivazione, Sez. 6, Sentenza n. 13034 dell'8 aprile 2026).


La richiesta di informazioni, pertanto, non è un obbligo automaticamente conseguente alla richiesta di consegna (Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 -01), ma deve essere supportata da elementi specifici addotti dal ricorrente o, comunque, noti alla Corte di appello.


3.3. Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E., ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (tra le tante, Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, Rv. 267296; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211).


Una volta accertata l'esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso fonti affidabili, deve, infatti, essere verificato se, in concreto, la persona oggetto del mandato di arresto europeo potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano (ex plurimis: Sez. 6, n. 10822 del 16/03/2021, Istrate, Rv. 280852 -01).


Va svolta, quindi, un'indagine mirata ad accertare, attraverso informazioni "individualizzate" che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.


Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità al principio del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 2, n. 3679 del 24/01/2017, Ilie, Rv. 269211; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moisa, in motivazione). Qualora, invece, tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna, la sentenza che decide sulla consegna deve considerarsi emessa "allo stato degli atti", così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l'ostacolo alla consegna dovesse venir meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780)


3.4. Ciò premesso, nel caso, la Corte del merito ha acquisito le informazioni relative alle prospettive detentive del consegnando, all'esito delle quali ha puntualizzato che, secondo quanto precisato dall'Autorità richiedente "il consegnando, dopo un periodo di quarantena presso il penitenziario di B per la durata di giorni ventuno, verrebbe inserito in un regime carcerario per il periodo effettivo di esecuzione della pena detentiva (all'interno della Casa Circondariale di G) informato al principio di progressività del trattamento caratterizzato da una sempre maggiore ampiezza di possibilità di circolazione all'interno della struttura e di svolgimento di attività rieducative (lavoro, istruzione, attività motorie ed altro). Infatti, dopo aver scontato un quinto della pena, sarà assicurata la valutazione della condotta del condannato ed i suoi sforzi per il reinserimento sociale, al fine di modificare il regime di esecuzione della pena detentiva. Con l'applicazione del regime semiaperto, Gr.Da. sarà trasferito alla Casa Circondariale di B per l'esecuzione della pena. In ogni singolo passaggio, secondo quanto dettagliatamente riferito, al detenuto verrebbe assicurato comunque uno spazio di fruizione esclusiva non inferiore a mq. 3 ed una sistemazione dignitosa quanto alla possibilità di beneficiare di adeguate condizioni di luce e di altrettanto adeguati servizi igienici".


3.4.1. Siffatto sviluppo argomentativo, riportato pedissequamente, costituisce all'evidenza una mera trasposizione delle indicazioni offerte dall'autorità richiedente, resa senza considerare in alcun modo le analitiche osservazioni difensive - prospettate con la memoria trasmessa per l'udienza del 17 aprile 2026 e ribadite in questa sede, nei termini riassunti dalla narrativa che precede - dirette a contestare il dato informativo trasmesso dallo Stato richiedente all'esito di immediati riferimenti resi a fonti specifiche e aggiornate, ritenute in grado di smentire le indicazioni acquisite tramite le informazioni integrative avuto riguardo, in particolare, proprio alle condizioni garantite presso gli istituti detentivi di destinazione del Gr.Da.


3.4.2. Il provvedimento impugnato dà infatti conto di una integrale pretermissione di tali indicazioni critiche, alle quali non fa cenno alcuno, mentre le stesse meritavano, di contro, se non un ulteriore sviluppo integrativo attraverso l'assunzione di nuove informazioni a chiarimento, quantomeno uno scrutinio puntuale e un conseguente approfondimento argomentativo diretto a disattenderne il portato, secondo una valutazione di merito che - se adeguatamente supportata-non sarebbe sindacabile in questa sede, per i limiti di verifica devoluti normativamente a questa Corte nella materia che occupa.


Da qui il vizio integrale di motivazione legittimante la decisione di cui al dispositivo che segue.


P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bolzano.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.


Così deciso in Roma, il 21 maggio 2026.


Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2026.

 
 

Post correlati

Mostra tutti
Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page