Costituzione del fondo patrimoniale in stato di insolvenza: integra bancarotta fraudolenta per distrazione (Cass. Pen. n.
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Massima
In tema di reati fallimentari, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l'impresa si trovi già in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale.
CED Cass. pen. 2026
La sentenza integrale
Cassazione penale sez. V, 10/02/2026, (ud. 10/02/2026- dep. 26/02/2026) - n. 7695
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di Cu.Gi. per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, allo stesso ascritto quale imprenditore individuale dichiarato fallito il 1 marzo 2017; mentre ha prosciolto l'imputato dal reato di bancarotta semplice documentale (così riqualificata già in primo grado l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale), procedendo alla rideterminazione della pena in anni due di reclusione, condizionalmente sospesa.
Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, Cu.Gi. ha sottratto alla garanzia dei creditori la quota (pari a tre quarti) di un capannone, mediante costituzione, in data 21 gennaio 2014 (quando l'impresa era già in stato di decozione), di un fondo patrimoniale con la moglie.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, proponendo un unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.
Anzitutto la difensa contesta che al momento della costituzione del fondo patrimoniale l'impresa si trovasse in stato di insolvenza e ripercorre gli elementi già sottoposti alla valutazione della Corte di appello.
In secondo luogo deduce l'assenza di dolo specifico.
Infine eccepisce il decorso del termine prescrizionale del reato, sul rilievo che, nello specifico caso in rassegna, il reato si sarebbe consumato il 29 novembre 2014, quando l'imputato ha cessato l'attività e non alla data della dichiarazione di fallimento avvenuta tre anni dopo.
3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal D.Lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.
Parte pubblica e difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte nei termini in epigrafe riportate, supportandole con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle stesse.
La memoria difensiva contiene una analitica replica agli argomenti del Procuratore generale e ribadisce: che la censura è "versata in fatto", perché la sentenza impugnata si sostanzia in una mera narrazione dei fatti di causa; che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta, su consiglio del commercialista, quando l'impresa era sana; che anche dopo la costituzione del fondo, l'imputato ha continuato ad onorare i propri debiti e a chiudere le posizione bancarie aperte; che la costituzione di un fondo patrimoniale non è una alienazione e quindi non comporta la sottrazione dei beni alla garanzia del creditori; che la revocatoria, accolta in primo grado, è ancora oggetto di processo in appello con udienza fissata al 23 aprile 2026.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. L'unico motivo proposto è, nel complesso, infondato, pur presentando profili di inammissibilità.
È infondata la censura che mira a contestare la riconducibilità della condotta al delitto di cui all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall.
2.1. Il reato oggetto di condanna riguarda la fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale c.d. "propria", quella cioè che vede come soggetto attivo l'imprenditore individuale fallito.
È pacifico che il 21 gennaio 2014 l'imputato e la moglie, coniugi in regime di separazione dei beni, hanno costituito un fondo patrimoniale in cui è stato conferito un capannone industriale a due piani, di proprietà dell'imputato per la quota di tre quarti (così recita il capo di imputazione) o di due terzi (così è riportato nella sentenza impugnata, a pagina 4) e della moglie per la residua quota.
2.1.1. La costituzione di un fondo patrimoniale da parte dell'imprenditore poi fallito realizza un'operazione distrattiva suscettibile di integrare il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
Secondo la disciplina del codice civile, mediante la costituzione di un fondo patrimoniale, "ciascuno o ambedue i coniugi" impongono un vincolo su determinati beni, destinandoli a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cod. civ.).
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 cod. civ.).
Con la creazione di un fondo patrimoniale si dà vita, pertanto, a un patrimonio separato costituito da un complesso di beni determinati, assoggettati a una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità.
Secondo la giurisprudenza civile di legittimità, la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017, Rv. 646785 - 01).
Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Corte di cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento, poiché i beni del fondo, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ., n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 - 01).
2.1.2. Orbene l'art. 216, primo comma , n. 1 legge fall. punisce la condotta dell'imprenditore dichiarato fallito che "ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni".
E poiché "distrarre" un bene significa distoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneo alla funzione di garanzia generica a favore della generalità dei creditori, deriva che la costituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame (cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, non mass.; nonché in motivazione Sez. 5, n. 50447 del 09/11/2023, La Spina, che riconosce la distrazione per la stessa natura dell'operazione attraverso cui il bene dell'imprenditore, conferito nel fondo patrimoniale, viene sottratto alla sua funzione di garanzia).
Ovviamente, secondo i principi generali, essendo il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare un reato di pericolo concreto, la costituzione di un fondo patrimoniale deve risultare idonea a esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve conservare tale attitudine fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (cfr. per tutte Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv. 269562 - 01).
2.2. Nella specie i giudici di merito hanno appurato che, sebbene il fallimento sia stato dichiarato il 1 marzo 2017, già alla data di creazione del fondo patrimoniale (21 dicembre 2014) l'impresa individuale dell'imputato (costituita il 7 ottobre 2002 e avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari) versava in stato di decozione come evincibile dai seguenti elementi: già dal 2012 si era registrato un notevole ridimensionamento del volume di affari; nel 2013 l'imputato aveva dovuto affrontare spese ingenti per regolarizzare la situazione rispetto alle irregolarità riscontrate dai NAS; nel marzo del 2014 la Trinacria aveva depositato istanza di fallimento; il 29 dicembre 2014, a distanza di pochi giorni dalla costituzione del fondo, l'imputato aveva presentato istanza di cancellazione della ditta dal registro dele imprese, istanza respinta dalla Camera di commercio a causa dei debiti ancora pendenti; da quel momento l'impresa non era stata più operativa sul mercato perché non era in grado di far fronte ai debiti accumulati (cfr. pagg. 2 e 7 sentenza impugnata).
Il ricorso contesta la ricostruzione della sentenza nella individuazione del momento di insorgenza della crisi, sulla scorta, però, di un'inammissibile rilettura del materiale probatorio, senza riuscire a individuare effettive cadute logiche nel discorso giustificativo della decisione.
In tale prospettiva è bene rimarcare che l'indagine di legittimità ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito).
Quanto alla pretesa cesura temporale tra l'atto depauperativo e la dichiarazione di fallimento, il rilievo non coglie nel segno dal momento che ciò che rileva per connotare come distrattivo un atto è l'incidenza di esso sulla garanzia patrimoniale dei creditori, anche se posto in essere ben prima del fallimento, quando la presenza di indici di fraudolenza dia corpo alla diagnosi di pericolosità concreta rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori. Ebbene, la costituzione del fondo in un'epoca in cui l'impresa manifestava chiari indicatori dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni ne contrassegna la fraudolenza nel senso sopra affermato e l'incidenza negativa quanto alle aspettative del ceto creditorio (così Sez. 5, n. 20/06/2023, Covella, non mass.).
Infine occorre chiarire che è irrilevante l'esito dell'azione revocatoria intrapresa dal curatore.
Il fatto che la costituzione di un fondo patrimoniale possa essere oggetto di revocatoria fallimentare da un lato non esonera l'autore dell'atto dispositivo dalla responsabilità penale conseguente all'avvenuta distrazione, posto che l'azione revocatoria altro non è che lo strumento giuridico messo a disposizione dei creditori dell'imprenditore fallito per recuperare un'attività che altrimenti sarebbe loro inaccessibile, e, dall'altro lato, sta proprio a dimostrare che senza l'esperimento positivo di quell'azione il bene resta definitivamente precluso alla massa dei creditori (così in motivazione Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, cit. ; cfr. anche Sez. 5, n. 7999 del 13/01/2021, Canciani, Rv. 280496 - 01).
3. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui deduce l'assenza di dolo specifico.
Secondo ius receptum l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (cfr. per tutte Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 -01).
4. Del pari manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, che pretende di retrocedere il decorso del termine di prescrizione alla data del 29 novembre 2014 quando l'imputato "fermò (chiuse) per sempre la sua attività (imprenditoriale)".
Il ricorso propugna una tesi contrastante con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, Gianesini, Rv. 271114 - 01; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, Alampi, Rv. 273800 - 01; Sez. 5, n. 4814 del 07/10/2021, dep. 2022, Scillato, non mass.).
5. Discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 10 febbraio 2026.
Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2026.































