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Abuso d'ufficio: attenuante del danno di speciale tenuità è assorbita in quella dell'eseguità danno


Corte di Cassazione

La massima

In tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, qualora la circostanza attenuante speciale di cui all' art. 323-bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all' art. 62, comma 1, n. 4 c.p.

Fonte: CED Cassazione Penale 2021



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La sentenza integrale

Cassazione penale , sez. VI , 13/11/2018 , n. 3774

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. ricorre per mezzo del proprio difensore di fiducia avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Genova - in parziale riforma di quella di primo grado che, a lui concesse le attenuanti generiche, lo aveva condannato per il delitto di peculato a lui contestato perchè, quale commissario della Polizia Municipale di Ceriale, si impossessava di due computer palmari in dotazione dell'ufficio, portandoli a casa e facendone uso personale - gli ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 323 bis cod. pen. e ha per l'effetto ridotto la pena principale e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici a lui inflitte dal Tribunale.


2. Il ricorrente deduce i seguenti motivi.


2.1. Inosservanza dell'art. 314 cod. pen., in quanto il delitto di peculato non è configurabile là dove, come nel caso di specie, la cosa oggetto di appropriazione non ha un apprezzabile valore economico e la condotta non è quindi idonea ad offendere il bene giuridico tutelato dalla norma penale.


2.2. Vizi di motivazione in ordine al ritenuto funzionamento dei due palmari oggetto di appropriazione e alla loro idoneità ad essere utilizzati per l'espletamento dei compiti di ufficio, allorchè, al contrario, dall'istruzione dibattimentale era risultato che quei beni, del tutto obsoleti, erano stati dismessi e abbandonati da anni a causa della mancanza di una qualsivoglia loro funzionalità per l'espletamento delle attività proprie al Corpo di Polizia municipale.


2.3. Violazione di legge processuale e vizi di motivazione con riferimento all'ordinanza con la quale la Corte di appello aveva respinto la richiesta del ricorrente volta all'acquisizione di perizia al fine di accertare il valore economico degli apparecchi di cui è processo, posto che la consulenza tecnica di parte prodotta dallo stesso ricorrente e utilizzata dalla Corte territoriale per giustificare la propria decisione aveva ad oggetto il solo valore astratto attribuito a quei beni senza che il consulente avesse potuto procedere al loro esame diretto.


2.4. Violazione dell'art. 62 c.p., n. 4, con riferimento alla mancata concessione di quell'attenuante motivata dal fatto che l'esiguità del danno economico era stata già valutata dal Tribunale al fine del riconoscimento delle attenuanti generiche.


RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.


1.1. In particolare, i primi due motivi di ricorso reiterano questioni di merito che la sentenza impugnata ha risolto con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici là dove la Corte territoriale ha ritenuto che i beni ritrovati ad esito di perquisizione in possesso del ricorrente, pur se obsoleti, fossero funzionanti e caratterizzati da un apprezzabile, seppur modesto, valore economico, con conseguente danno patrimoniale per la pubblica amministrazione (pp. 2-3, ove preciso riferimento e congrua valutazione delle testimonianze acquisite e di consulenza di parte).


1.2. Il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. Ripropone infatti questione di merito circa la necessità di acquisire perizia ex art. 603 cod. proc. pen. che la Corte territoriale ha puntualmente esaminato, affermando, con giudizio di fatto incensurabile in questa sede di legittimità poichè logicamente e congruamente motivato, di essere in grado di decidere allo stato degli atti tanto circa il funzionamento degli apparecchi oggetto di appropriazione che in ordine al loro reale valore economico (pp. 2-3, ove preciso riferimento alle rilevanti testimonianze e alla persistente funzionalità dei apparecchi in questione per le attività di ufficio; vedi, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, S. e altri, Rv. 273653 - 01; Sez. 2, n. 36630 del 15/05/2013, Bommarito, Rv. 257062 - 01).


1.3. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., qualora, come nel caso di specie, la circostanza attenuante speciale di cui all'art. 323 bis cod. pen. venga riconosciuta in ragione della ritenuta esiguità del danno economico cagionato dal reato e tale elemento sia già stato posto a fondamento del riconoscimento delle attenuanti generiche, in essa rimane assorbita quella del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. (vedi, Sez. 6, n. 34248 del 09/06/2011, Freddi, Rv. 250837).


2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.


Così deciso in Roma, il 13 novembre 2018.


Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2019

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