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Assegno bancario falso o clonato: Quando è reato?

Approfondimenti

Indice:



1. Premessa

Porre in circolazione un assegno clonato configura l’ipotesi di reato prevista dall'art. 485 cp.

Il reato in argomento si consuma nel momento in cui, per la prima volta, si fa uso della scrittura falsificata, ossia quando essa esce dalla sfera di disponibilità dell'agente, producendo i suoi effetti giuridici nei confronti dei terzi.


2. L'abrogazione del reato previsto dall'art. 485 c.p.

Deve darsi conto che la fattispecie di cui all'art.485 c.p. è stata tuttavia trasformata in illecito civile per effetto del Dlgs. 7/8/2016 n. 7 conseguendone che con la nuova formulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non è più soggetta a sanzione penale (cfr. in tal senso tra le altre Cass. Sez. 5, Sentenza n. 32972 del 04/04/2017 dep. 06/07/2017 Rv. 270677 Imputato; P.M, in proc. Va.).

Invero, il Dlgs. 15.1.2016 n.7, entrato in vigore il 6,2,2016, ha previsto testualmente la abrogazione di talune fattispecie di reato del codice penale in relazione alle quali è stata prevista la sanzione civile tra cui la falsità in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.

In base all'art. 2, comma 3, lett. a), n. 1) legge n, 67/2014 sulla delega alla abrogazione dei delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo H, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491, ossia dei documenti privati equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena", il decreto n. 7/2016 dispone, all'art. 1, lett. a) e b) l'abrogazione dei delitti previsti dal codice penale di falsità in scrittura privata - art, 483 c.p. - e di falsità di foglio firmato in bianco - art. 486 c.p. nonché l'abrogazione del 2 comma dell'art. 489 c.p. avente ad oggetto l'ipotesi di uso di atto falso in scrittura privata da parte di chi non sia concorso nella falsità, in altri termini, la irrilevanza penale attiene alle condotte aventi ad oggetto scritture private diverse dal testamento olografo o dalla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.


3. Il nuovo testo dell'art. 491 c.p.

La fattispecie di cui all'art.485 c.p. è stata, dunque, trasformata in illecito civile come tale, sottoposta a sanzione pecuniaria civile giusta l'art. 4 comma 4 lett. a) b) c) d).

In particolare, la lettera a) prevede la sanzione civile nell'ipotesi di chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno.

In altri termini, la irrilevanza penale attiene alle condotte aventi ad oggetto scritture private diverse dal testamento olografo o dalla cambiale o titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore.

A tal proposito in tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. (Cass. pen. n. 14628/2018)


4. La sentenza 10 settembre 2018, n. 40256 delle Sezioni Unite

La falsificazione di un assegno non trasferibile non costituisce piò reato ma solo un illecito civile, a differenza dei titoli di credito trasferibili, per I quali la falsificazione è ancora punibile penalmente.

E' quanto hanno deciso le Sezioni Unite Penali con la sentenza del I0 settembre 2018, n. 40256.

La questione di diritto sollevata era la seguente: "Se la falsità commessa sull'assegno bancario, munito della clausola di non trasferibilità, rientri nella fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs., 15 gennaio 2016, n. 7, e trasformato in illecito civile, ovvero configuri il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito, previsto dall'art. 491 c.p., come modificato dal medesimo D.Lgs. n, 7 del 2016".

Secondo un primo orientamento, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p., la condotta di falsificazione di un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non è piò sottoposta a sanzione penale, applicandosi l'art. 491 c.p. soltanto alle falsità commesse su titoli di credito trasmissibili per girata, tra i quali non possono includersi gli assegni bancari non trasferibili (Cass, pen., Sez. V, 4 aprile 2017, n. 32972; Cass, pen., Sez. V, 17 gennaio 2017, n. 11999).

Un diverso orientamento giurisprudenziale, invece, ritiene che la falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità risulterebbe ancora oggi punibile penalmente, nonostante l'abrogazione dell'art. 485 c.p., rientrando nel raggio applicativo del reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito (Cass. pen., Sez. II, 1 marzo 2018, n. 13086; Cass. pen., Sez. II, 22 giugno 2017, n. 36670).

Le Sezioni Unite aderiscono al primo orientamento; la ratio di maggiore tutela concessa dall'art. 491 c.p., non risiede nel maggiore o minore importo dell'assegno, ma va rinvenuta in quegli aspetti del regime di circolazione propri dei titoli al portatore o trasmissibili per girata che, per certe caratteristiche comuni di libera trasferibilità a piò soggetti, determinano, rispetto al regime di circolazione dei titoli nominativi, un piò frequente pericolo di falsificazione.

Sulla base di tale premessa viene affermato il seguente principio di diritto: "La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.Lgs., 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile".


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