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Il PM non deve trasmettere al riesame i supporti delle videoriprese se il loro contenuto è riportato negli atti di polizia giudiziaria (Cass. Pen. n. 6162/26)

  • 6 mar
  • Tempo di lettura: 7 min

Massima

In tema di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti videoriprese utilizzate ai fini dell’applicazione della misura, quando il contenuto delle stesse risulti integralmente riportato negli atti di polizia giudiziaria o nell’ordinanza genetica. In tal caso deve ritenersi adempiuto l’obbligo di trasmissione previsto dall’art. 309, comma 5, c.p.p., poiché la ratio della norma riguarda la conoscibilità del contenuto degli atti e non la materiale trasmissione del documento.


1. Il problema processuale: quali atti devono essere trasmessi al tribunale del riesame

La sentenza n. 6162 del 2026 affronta una questione processuale di particolare rilievo nella materia delle misure cautelari: l’ambito dell’obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame previsto dall’art. 309 c.p.p.

Nel caso esaminato, la difesa sosteneva che la misura cautelare dovesse perdere efficacia poiché il pubblico ministero non aveva trasmesso al tribunale del riesame i supporti informatici contenenti le videoriprese dell’episodio criminoso, pur essendo tali riprese state utilizzate a fondamento dell’ordinanza cautelare.

Secondo la prospettazione difensiva, tali immagini avrebbero dimostrato l’assenza della condotta appropriativa tipica della rapina.


2. La funzione dell’art. 309 c.p.p.

L’art. 309, comma 5, c.p.p. stabilisce che il pubblico ministero deve trasmettere al tribunale del riesame gli atti presentati a sostegno della richiesta di misura cautelare.

La mancata trasmissione di tali atti comporta la perdita di efficacia della misura coercitiva.

Tuttavia, la Corte di cassazione chiarisce che la ratio della disposizione non riguarda la mera materialità dei documenti ma la piena conoscibilità del loro contenuto da parte della difesa e del giudice del riesame.


3. Videoriprese e annotazione di polizia giudiziaria

Nel caso concreto, il tribunale del riesame aveva ritenuto che l’obbligo di trasmissione fosse stato correttamente adempiuto.

Gli esiti delle videoriprese erano infatti integralmente riportati nell’annotazione di polizia giudiziaria, utilizzata sia dal giudice per le indagini preliminari sia dal tribunale del riesame.

La difesa non aveva neppure dedotto una eventuale difformità tra il contenuto delle videoriprese e quanto riportato negli atti investigativi.

In tali condizioni, secondo la Corte, la mancata trasmissione del supporto informatico non incide sulla legittimità della procedura.


4. La conoscibilità del contenuto degli atti

La decisione si fonda su un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità:quando il contenuto di un documento è integralmente riprodotto negli atti trasmessi al tribunale, l’obbligo previsto dall’art. 309 c.p.p. deve ritenersi soddisfatto.

Ciò perché l’esigenza garantita dalla norma è quella di consentire:

  • al tribunale del riesame di valutare gli elementi posti a base della misura cautelare;

  • alla difesa di conoscere compiutamente il materiale probatorio utilizzato.

Nel caso di specie, tali finalità risultavano pienamente realizzate.


5. Il principio di “integrale discovery”

La Corte richiama inoltre il principio di integrale discovery degli atti cautelari, previsto dall’art. 293, comma 3, c.p.p., che garantisce alla difesa la conoscenza del materiale investigativo posto a fondamento della misura.

Poiché il contenuto delle videoriprese risultava già trasfuso negli atti investigativi e nell’ordinanza genetica, non si configurava alcuna violazione del diritto di difesa.


6. Le dichiarazioni della persona offesa come gravi indizi

Il ricorrente contestava inoltre la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che dalle videoriprese non emergesse il momento della sottrazione del denaro.

La Corte ha ritenuto la censura generica e aspecifica.

Il tribunale del riesame aveva infatti fondato il giudizio indiziario principalmente su:

  • la credibilità del racconto della persona offesa;

  • la compatibilità della ricostruzione con la dinamica dell’aggressione;

  • la gravità delle lesioni riportate dalla vittima.

Secondo la giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni della persona offesa possono integrare da sole i gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, senza la necessità di riscontri esterni.


7. L’inammissibilità del ricorso

Poiché le doglianze difensive non si confrontavano con l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

L’indagato è stato inoltre condannato:

  • al pagamento delle spese processuali

  • e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.


La sentenza integrale

Cassazione penale sez. II, 10/12/2025, (ud. 10/12/2025- dep. 16/02/2026) - n. 6162

RITENUTO IN FATTO


1. È oggetto di ricorso l'ordinanza del 9 settembre 2025, emessa dal Tribunale di Firenze, con cui è stata rigettata l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Ch.Am. avverso il provvedimento del 25 agosto 2025, reso dal giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai delitti di rapina e lesioni indicati in rubrica,


2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi dì seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.


2.1. Con il primo motivo, si duole di violazione di legge, con riferimento all'art. 309, commi 5 e 10 cod. proc. pen. anche in relazione all'art. 291 c.p.p., non avendo il Tribunale dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare, posta la mancata trasmissione, ad opera del pubblico ministero, di atti favorevoli all'indagato e, segnatamente, di video-riprese integrali dell'accadimento delittuoso, sul cui contenuto era stata fondata l'ordinanza genetica. Secondo l'impostazione difensiva, tali video-riprese dimostravano la mancata consumazione della rapina ad opera del ricorrente. Esse non erano nella disponibilità del difensore, che si era limitato a visionarle; né può ritenersi, come la gravata ordinanza pare affermare, che sulla difesa incombesse l'onere di estrarne copia e trametterle al Tribunale. Sulla difesa incombe, infatti, unicamente l'onere di indicare la rilevanza dell'atto non trasmesso ai fini della decisione.


2.2 Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 273 e 192 c.p.p. in relazione all'art. 628 c.p. Sebbene la condotta appropriativa contestata all'indagato non risultasse né dai frames estratti dalle video-riprese, e trasfusi nell'annotazione di polizia giudiziaria, né dal contenuto integrale di queste ultime, il Tribunale, ha affermato illogicamente l'attendibilità della persona offesa.


3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Flavia Alemi, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.


CONSIDERATO IN DIRITTO


1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.


2. Il primo motivo è inammissibile, per contrarietà dell'assunto difensivo con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di riesame di misure cautelari, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., i supporti informatici contenenti le video riprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura quando gli esiti delle stesse siano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria" (Sez. 2, n. 19195 del 12/04/2019, Lizzio, Rv. 276444 - 01: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, analogamente al giudice per le indagini preliminari, aveva basato la decisione sul contenuto delle video riprese come riprodotto negli atti di polizia giudiziaria e nelle dichiarazioni delle persone informate sui fatti che ne avevano preso visione, oltre che sulle immagini fotografiche dell'azione delittuosa dalle stesse estrapolate; v. anche Sez. 3, n. 169 del 30/10/2019, dep. 2020, S., Rv. 278273 - 01).


Alla luce di tale principio, deve ritenersi corretta la motivazione, posto che, nel caso di specie, gli esiti delle video-riprese erano riportati nell'annotazione di polizia giudiziaria, come ribadito dal Tribunale, che ha altresì aggiunto, con puntualizzazione decisiva e non contrastata dal ricorrente, come non risultasse neppure ipotizzata un'eventuale mancata corrispondenza tra i supporti delle videoriprese e l'annotazione di p.g.


È ben vero che il quinto comma dell'art. 309 c.p.p. impone la trasmissione al Tribunale del riesame degli atti presentati dal pubblico ministero a norma del primo comma dell'art. 291 c.p.p., pena la perdita di efficacia dell'ordinanza impositiva della misura coercitiva, ma la ratio della disposizione non attiene essenzialmente alla materialità dei documenti quanto, piuttosto, al loro contenuto; sicché, quando questo risulti - come nel caso in scrutinio - "integralmente" inserito nell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare personale, può ritenersi adempiuto l'obbligo di cui al citato art. 309, comma 5, cod. proc. pen., essendo posta, la difesa, in condizione di prendere completa cognizione degli atti posti a base della misura restrittiva, in considerazione dell'integrale discovery prevista dall'art. 293, comma 3 c.p.p., di cui non lamenta l'omissione (v. Sez. 5, n. 42150 del 15/07/2011, Minichini, Rv. 251696 - 01).


3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto generico e aspecifico, non confrontandosi il ricorrente con le ragioni rese dal Tribunale. La difesa incentra, infatti, la doglianza relativa all'asserito vizio di motivazione su una circostanza -vale a dire la mancata emersione, dalle video-riprese, del momento della sottrazione del denaro da parte dell'indagato - neppure contestata dal Tribunale. Con ciò, il ricorrente aggira del tutto il nucleo argomentativo della motivazione in cui, dapprima, si sono illustrate le ragioni dell'attendibilità del narrato accusatorio


offerto dalla persona offesa - chiaro e pienamente compatibile con la dinamica del fatto e con la ricostruzione logica della vicenda, oltre che riscontrato dalla gravità delle lesioni dalla stessa riportate - e della recessività di eventuali riscontri estrinseci (v. p. 5 del provvedimento impugnato; sul tema, ex plurimus, Sez. 1, n. 44633 del 21/09/2018, M., Rv. 273981 - 01: "in tema di misure cautelari personali, le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono integrare i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione della misura, senza necessità di acquisire riscontri oggettivi esterni al fine della valutazione di attendibilità estrinseca"). Di poi, sono state esposte ulteriori ragioni, logicamente argomentate, relative all'implausibilità dell'ipotesi secondo cui l'indagato si sarebbe limitato a colpire violentemente la vittima, pur sapendo che la stessa fosse in possesso della somma di denaro (ìbidem, p. 6). Sicché, a parere di questo Collegio, la censura non riesce a scalfire in alcun modo la tenuta logica della motivazione del gravato provvedimento.


4. Per le ragioni illustrate, il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.


P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.


Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025.


Depositato in cancelleria il 16 febbraio 2026.

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