Truffa online: integra il reato anche la semplice simulazione di una trattativa commerciale idonea a creare una falsa apparenza di realtà (Trib. Brindisi - n.377/26 - GM Paola D'Amico)
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Massima
Integra il delitto di truffa ex art. 640 c.p. qualsiasi condotta che, mediante artifici o raggiri, sia idonea a generare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà e a determinarla a un atto di disposizione patrimoniale, anche quando l’inganno consista nella simulazione di una trattativa commerciale apparentemente lecita. Non è richiesta una particolare sofisticazione degli artifici, essendo sufficiente qualsiasi comportamento idoneo a creare una falsa apparenza di realtà e a indurre la vittima in errore.
1. Il caso
La decisione riguarda una truffa realizzata attraverso la simulazione della vendita di una polizza assicurativa per motociclo.
La persona offesa, dopo aver richiesto un preventivo tramite piattaforma telematica, veniva contattata telefonicamente da un soggetto che si presentava come intermediario assicurativo e che proponeva una polizza a condizioni vantaggiose.
Convinta della legittimità dell’offerta, la vittima effettuava un versamento di 589 euro su una carta Postepay indicata dall’interlocutore.
Dopo il pagamento:
il venditore si rendeva irreperibile
la polizza risultava inesistente
le indagini individuavano il titolare della carta utilizzata per incassare il denaro.
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che la carta prepagata fosse nella disponibilità dell’imputato e che proprio su quel conto fossero confluite e immediatamente movimentate le somme versate dalla vittima.
2. La nozione di artifici e raggiri
Il passaggio più interessante della decisione riguarda la ricostruzione della nozione di artifici e raggiri, elemento costitutivo della truffa.
Il Tribunale ricorda che:
l’inganno può consistere nell’alterazione della realtà mediante simulazione di circostanze inesistenti;
non è necessaria una condotta particolarmente elaborata;
è sufficiente che il comportamento sia idoneo a creare una falsa apparenza di realtà.
In particolare la sentenza afferma che il mezzo fraudolento può consistere in qualunque comportamento capace di indurre la vittima in errore e consentire il conseguimento di un profitto ingiusto con danno altrui.
3. La simulazione della trattativa commerciale come mezzo fraudolento
Secondo il Tribunale, nel caso concreto gli artifici si sono realizzati attraverso:
la falsa presentazione come intermediario assicurativo
la proposta di una polizza inesistente
la richiesta di pagamento anticipato su carta prepagata
l’interruzione immediata dei contatti dopo il pagamento.
La simulazione di una trattativa commerciale apparentemente legittima è stata quindi ritenuta sufficiente per integrare l’elemento oggettivo della truffa.
4. L’atto di disposizione patrimoniale
La decisione ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza:
l’atto di disposizione patrimoniale richiesto dall’art. 640 c.p. non deve necessariamente assumere la forma di un negozio giuridico.
Può consistere anche:
in una semplice consegna di denaro
in un comportamento materiale
in una tolleranza o omissione.
Nel caso esaminato, tale elemento è stato individuato nel bonifico effettuato dalla vittima sulla carta indicata dal truffatore.
5. Il dolo della truffa
Il Tribunale ha ritenuto dimostrato anche l’elemento soggettivo, osservando che:
l’imputato aveva fornito rassicurazioni sulla regolarità dell’affare
dopo il pagamento aveva immediatamente interrotto i contatti
le somme erano state rapidamente trasferite su altri rapporti.
Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della volontà di conseguire un profitto ingiusto mediante inganno.
6. Le aggravanti
La sentenza ha ritenuto applicabile:
l’aggravante della truffa a distanza (art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p.), introdotta dalla riforma del 2024 per i fatti commessi tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore.
È stata inoltre riconosciuta la recidiva specifica, risultando precedenti penali della stessa indole.
7. La decisione
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’imputato colpevole di truffa aggravata, condannandolo a:
10 mesi di reclusione
300 euro di multa
risarcimento dei danni alla parte civile, con provvisionale di 595 euro
pagamento delle spese processuali e delle spese di parte civile.










































