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Truffa online: integra il reato anche la semplice simulazione di una trattativa commerciale idonea a creare una falsa apparenza di realtà (Trib. Brindisi - n.377/26 - GM Paola D'Amico)

  • 8 ore fa
  • Tempo di lettura: 3 min
Truffa online: integra il reato anche la semplice simulazione di una trattativa commerciale idonea a creare una falsa apparenza di realtà

Massima

Integra il delitto di truffa ex art. 640 c.p. qualsiasi condotta che, mediante artifici o raggiri, sia idonea a generare nella vittima una falsa rappresentazione della realtà e a determinarla a un atto di disposizione patrimoniale, anche quando l’inganno consista nella simulazione di una trattativa commerciale apparentemente lecita. Non è richiesta una particolare sofisticazione degli artifici, essendo sufficiente qualsiasi comportamento idoneo a creare una falsa apparenza di realtà e a indurre la vittima in errore.


1. Il caso

La decisione riguarda una truffa realizzata attraverso la simulazione della vendita di una polizza assicurativa per motociclo.

La persona offesa, dopo aver richiesto un preventivo tramite piattaforma telematica, veniva contattata telefonicamente da un soggetto che si presentava come intermediario assicurativo e che proponeva una polizza a condizioni vantaggiose.

Convinta della legittimità dell’offerta, la vittima effettuava un versamento di 589 euro su una carta Postepay indicata dall’interlocutore.

Dopo il pagamento:

  • il venditore si rendeva irreperibile

  • la polizza risultava inesistente

  • le indagini individuavano il titolare della carta utilizzata per incassare il denaro.

Il Tribunale ha ritenuto dimostrato che la carta prepagata fosse nella disponibilità dell’imputato e che proprio su quel conto fossero confluite e immediatamente movimentate le somme versate dalla vittima.


2. La nozione di artifici e raggiri

Il passaggio più interessante della decisione riguarda la ricostruzione della nozione di artifici e raggiri, elemento costitutivo della truffa.

Il Tribunale ricorda che:

  • l’inganno può consistere nell’alterazione della realtà mediante simulazione di circostanze inesistenti;

  • non è necessaria una condotta particolarmente elaborata;

  • è sufficiente che il comportamento sia idoneo a creare una falsa apparenza di realtà.

In particolare la sentenza afferma che il mezzo fraudolento può consistere in qualunque comportamento capace di indurre la vittima in errore e consentire il conseguimento di un profitto ingiusto con danno altrui.


3. La simulazione della trattativa commerciale come mezzo fraudolento

Secondo il Tribunale, nel caso concreto gli artifici si sono realizzati attraverso:

  • la falsa presentazione come intermediario assicurativo

  • la proposta di una polizza inesistente

  • la richiesta di pagamento anticipato su carta prepagata

  • l’interruzione immediata dei contatti dopo il pagamento.

La simulazione di una trattativa commerciale apparentemente legittima è stata quindi ritenuta sufficiente per integrare l’elemento oggettivo della truffa.


4. L’atto di disposizione patrimoniale

La decisione ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza:

l’atto di disposizione patrimoniale richiesto dall’art. 640 c.p. non deve necessariamente assumere la forma di un negozio giuridico.

Può consistere anche:

  • in una semplice consegna di denaro

  • in un comportamento materiale

  • in una tolleranza o omissione.

Nel caso esaminato, tale elemento è stato individuato nel bonifico effettuato dalla vittima sulla carta indicata dal truffatore.


5. Il dolo della truffa

Il Tribunale ha ritenuto dimostrato anche l’elemento soggettivo, osservando che:

  • l’imputato aveva fornito rassicurazioni sulla regolarità dell’affare

  • dopo il pagamento aveva immediatamente interrotto i contatti

  • le somme erano state rapidamente trasferite su altri rapporti.

Tali elementi sono stati ritenuti indicativi della volontà di conseguire un profitto ingiusto mediante inganno.


6. Le aggravanti

La sentenza ha ritenuto applicabile:

  • l’aggravante della truffa a distanza (art. 640, comma 2, n. 2-ter c.p.), introdotta dalla riforma del 2024 per i fatti commessi tramite strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l’identificazione dell’autore.

È stata inoltre riconosciuta la recidiva specifica, risultando precedenti penali della stessa indole.


7. La decisione

Il Tribunale ha quindi dichiarato l’imputato colpevole di truffa aggravata, condannandolo a:

  • 10 mesi di reclusione

  • 300 euro di multa

  • risarcimento dei danni alla parte civile, con provvisionale di 595 euro

  • pagamento delle spese processuali e delle spese di parte civile.

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