Il video registrato dal coniuge in casa è utilizzabile nel processo se chi riprende partecipa alla scena (Cass. Pen. n. 8602/26)
- 6 mar
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Massima
In tema di interferenze illecite nella vita privata, non integra il reato di cui all’art. 615-bis c.p. la ripresa video effettuata da un soggetto che partecipa direttamente alla scena domestica oggetto della captazione. Ne consegue che il video realizzato dal coniuge all’interno dell’abitazione familiare è utilizzabile nel processo penale, anche in assenza del consenso dell’altro coniuge ripreso, purché chi effettua la registrazione non sia estraneo agli atti di vita privata documentati.
1. Riprese domestiche e prova nel processo penale
La sentenza n. 8602 del 2026 affronta un tema ricorrente nella pratica processuale: l’utilizzabilità delle riprese video realizzate da uno dei protagonisti della scena domestica.
Il caso riguardava una condanna per lesioni personali nei confronti del coniuge.
L’episodio era avvenuto all’interno dell’abitazione familiare e risultava parzialmente documentato da un video registrato dalla persona offesa con il proprio telefono cellulare.
La difesa aveva sostenuto l’inutilizzabilità della registrazione, ritenendola frutto di una captazione illecita ai sensi dell’art. 615-bis c.p., poiché effettuata in luogo di privata dimora e contro la volontà dell’imputata.
La Corte di cassazione ha respinto tale impostazione.
2. L’art. 615-bis c.p. tutela la riservatezza domiciliare
Secondo l’interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità, l’art. 615-bis c.p. tutela la riservatezza domiciliare, ossia il diritto all’esclusiva conoscenza di quanto accade nella sfera privata della persona all’interno della propria dimora.
La norma incriminatrice, tuttavia, punisce soltanto le interferenze poste in essere da soggetti estranei alla scena di vita privata captata.
Il discrimine tra condotta lecita e condotta penalmente rilevante non risiede dunque:
nella natura privata dell’evento ripreso
né nella mancanza del consenso della persona filmata
bensì nella estraneità o meno dell’autore della captazione rispetto alla scena documentata.
3. Riprese lecite quando chi filma è parte della scena
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato, chi partecipa direttamente al momento di vita privata non può essere autore del reato di interferenze illecite nella vita privata.
Ne consegue che il coniuge o convivente che registra un episodio di vita domestica cui partecipa:
non pone in essere una captazione abusiva
non realizza una interferenza nella vita privata altrui.
In altri termini, non si tratta di un’intrusione nella sfera privata di altri soggetti, ma della documentazione di un evento cui il soggetto riprendente prende parte.
4. Il consenso della persona ripresa non è decisivo
Un ulteriore chiarimento riguarda il ruolo del consenso.
La Cassazione osserva che il dissenso della persona ripresa non è, di per sé, sufficiente a integrare il reato.
Se fosse così, l’oggettività giuridica della fattispecie non sarebbe più la riservatezza domiciliare ma la libertà morale della persona, tutelata invece da altre norme incriminatrici.
Pertanto, la mancanza del consenso non rende automaticamente illecita la registrazione.
5. Il caso concreto: una scena familiare condivisa
Nel caso esaminato dalla Corte, il video era stato registrato durante un momento di vita familiare condiviso, mentre la famiglia si trovava in casa.
La ripresa riguardava un episodio immediatamente precedente alle lesioni e mostrava il tentativo dell’imputata di sottrarre il telefono dalle mani del marito.
Poiché il soggetto che effettuava la registrazione partecipava direttamente alla scena domestica, la condotta non poteva integrare il reato di cui all’art. 615-bis c.p.
Di conseguenza, il video è stato ritenuto legittimamente acquisito e utilizzabile nel processo penale.
6. Il vero problema processuale: l’accertamento del dolo
Se la Corte ha escluso l’inutilizzabilità del video, ha tuttavia accolto il ricorso su un diverso profilo.
I giudici di merito avevano ritenuto sussistente il dolo di lesioni, sostenendo che la presa dell’imputata fosse diretta all’arto del marito e non al telefono.
Secondo la Cassazione, però, tale conclusione non risultava adeguatamente motivata.
Dalle immagini emergeva soltanto:
un tentativo dell’imputata di avvicinarsi al telefono
una successiva sequenza di immagini “agitate”.
Da tali elementi non era possibile ricavare con certezza che la condotta fosse diretta a cagionare una lesione.
7. Il richiamo alla “formula di Frank”
La Corte richiama inoltre il consolidato criterio elaborato dalla giurisprudenza per distinguere tra dolo eventuale e colpa cosciente, noto come “formula di Frank”.
Il dolo eventuale ricorre quando l’agente:
si rappresenta la concreta possibilità dell’evento
decide comunque di agire accettandone il rischio.
Nel caso in esame, tale passaggio motivazionale risultava meramente assertivo, senza un adeguato percorso argomentativo.
8. L’annullamento con rinvio
Per queste ragioni la Cassazione ha disposto l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze, affinché venga riesaminata la vicenda con particolare riguardo:
alla dinamica del contatto tra i coniugi
alla effettiva sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La sentenza integrale
Cass. pen., sez. V, ud. 29 gennaio 2026 (dep. 4 marzo 2026), n. 8602
Ritenuto in fatto
1.Con la sentenza impugnata, del 29 maggio 2025, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Livorno che aveva condannato l'imputata a pena di giustizia per il reato di lesioni, in danno del coniuge, giudicate guaribili in giorni 28.
In particolare, la Corte di appello ha ritenuto infondate le doglianze espresse dalla difesa sulla dedotta inutilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, realizzato all'interno dell’abitazione - che ritraeva l'imputata nel tentativo di togliere il telefono cellulare dalle mani del marito per impadronirsene, nel momento immediatamente precedente alle lesione - e confermato il giudizio di responsabilità penale in quanto fondato sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute riscontrate dalla documentazione sanitaria e dalle dichiarazioni della sorella.
2. M. M. ha proposto ricorso, con atto a firma del suo difensore, affidato a più motivi.
2.1. Con primo motivo denuncia violazione degli artt. 615-bis cod. pen. e 191 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, pur essendo frutto di illecita condotta di captazione posta in essere dalla medesima, in quanto realizzato in luogo di privata dimora contro la volontà dell’imputata la quale aveva inteso, peraltro, proteggere la privacy anche delle figlie all'interno delle mura domestiche. Deduce che le immagini prodotte sono state oggetto di captazione indebita in quanto carpite senza il consenso, anzi nonostante il dissenso espresso dell’imputata; erroneamente, la Corte di appello avrebbe escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 615-bis cod. pen. nella condotta della persona offesa e che la condotta dell’imputata era stata solo finalizzata a porre fine all’indebita captazione; era stata erroneamente esclusa la rilevanza dell'ordine inibitorio del Tribunale civile di Livorno, rivolto alla persona offesa, ad effettuare riprese nei confronti delle figlie minori.
2.2. Con secondo motivo denuncia vizio di motivazione, per contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo di lesioni. Deduce che in maniera illogica la sentenza impugnata avrebbe ritenuto dimostrato un contatto violento fra la ricorrente e la persona offesa pur ammettendo che il filmato non aveva ripreso per intero l'azione dell'imputata; non si potrebbe escludere, pertanto, che la torsione della mano, da cui è derivata la frattura, sia stata conseguenza del mantenimento della presa sul cellulare, da parte della persona offesa, per opporsi al tentativo dell’imputata di sottrarglielo; mancherebbe la prova del dolo di lesioni non sussistendo la prova che la ricorrente abbia diretto la sua azione sulla mano del marito; sarebbe illogica l’affermazione, contenuta nella sentenza, secondo cui la prova del dolo, e della direzione della condotta sull’arto del marito e non sul cellulare, dovrebbe essere desunta dal fatto che il telefono è rimasto nelle mani della stessa persona offesa.
2.3. Con terzo motivo denuncia violazione degli artt. 52e 55 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della esimente della legittima difesa anche sotto forma di eccesso colposo, dolendosi del mancato riconoscimento dell’illiceità della condotta della persona offesa, ai sensi degli artt. 615-bis o 660 cod. pen., 167 del d.lgs. 196/2003, in quanto l'imputata aveva solo cercato di togliere il cellulare dalla mano del coniuge senza considerare (colposamente) la resistenza opposta dallo stesso per trattenerlo.
3. Il Sostituto procuratore generale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo, con rinvio per nuovo giudizio.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo.
1.Il primo motivo, con cui la difesa deduce l’inutilizzabilità del video prodotto dalla persona offesa, in quanto frutto di illecita condotta riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 615-bis cod. pen., è infondato.
Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte l’art.615-bis cod. pen. sanziona i soli comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di indebita captazione; chi partecipa, con l'assenso dell'offeso, alla scena ritratta, domestica e tale da non rendersi percepibile ad una generalità indeterminata di persone, non può essere soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., Rv. 270236). Essendo oggetto giuridico del reato la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto di esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè alla estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora, la norma incriminatrice sanziona solo i comportamenti di interferenza posti in essere da chi risulti estraneo agli atti di vita privata oggetto di captazione (Sez. 5, n. 24848 del 17/05/2023, Rv. 284871 – 01; Sez. 5, n. 36 109 del 14/05/2018, RV 273598).
Occorre, tuttavia, precisare che non risulta decisivo per escludere la rilevanza penale della condotta che il fatto avvenga nell'abitazione di chi ne sia autore, in quanto ciò che rileva è che il dominus loci non sia estraneo al momento di riservatezza captato. Conseguentemente risponde del reato anche chi predispone mezzi di captazione visiva o sonora nella propria dimora carpendo immagini o notizie attinenti alla vita privata degli altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi od occasionali ospiti. Mentre non risponde dello stesso reato colui che condivide con i medesimi soggetti l'atto della vita privata; il discrimine tra interferenza illecita e lecita non è infatti dato dalla natura del momento di riservatezza violato, bensì dalla circostanza che il soggetto attivo vi sia stato o meno partecipe (in motivazione. Sez. 5, n. 22221 del 10 gennaio 2017, PM in proc. D.M., cit.).
1.1. Sotto altro profilo, deve considerarsi che il disvalore penale non è ricollegato all'assenza del consenso da parte di chi viene ripreso (Sez. 5, n. 27160 del 02/05/2018, Rv. 273554) in quanto si finirebbe in tal modo con l'attribuire alla fattispecie incriminatrice di cui all'articolo 615-bis cod. pen. un’oggettività giuridica diversa dalla riservatezza domiciliare e simile alla libertà morale tutelata in altri paradigmi punitivi, come ad esempio attraverso la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 612-ter cod.pen. introdotta dall'articolo 10 della legge 19 luglio 2019 n. 69, o attraverso la fattispecie di reato di cui all’art. 610 cod.pen.
D’altra parte - anche a volere aderire ad una diversa chiave di lettura della norma in esame che, facendo leva sul significato dell’avverbio “indebitamente”, individui il discrimen fra lecito ed illecito nella sussistenza o meno del consenso del soggetto ripreso - deve escludersi che tale approccio ermeneutico possa condurre alla conclusione di fare ritenere che, in ogni caso, che la sola mancanza del consenso della persona ripresa o registrata possa fare ritenere sussistente il reato, potendo la mancanza del consenso del soggetto ripreso essere neutralizzata dalle circostanze del caso concreto ove risultino configurabili cause di giustificazione rispetto all’agire del soggetto che effettua le riprese (Sez. 6, n. 39550 del 25/09/2024, cit.).
1.2. Nel caso in esame, le circostanze in cui le riprese video sono state effettuate da parte della persona offesa - in quanto riferite, anche secondo la prospettazione difensiva, ad un momento di vita familiare, quello della colazione con le figlie, condiviso dallo stesso soggetto che ritraeva - non sussistono margini per ritenere che le stesse riprese siano state effettuate indebitamente per la contraria volontà espressa dalla moglie, non essendo state prospettate ragioni specifiche a supporto del dissenso dell'imputata e tali da neutralizzare il diritto del padre ad effettuare le riprese delle medesime sue figlie, riconducibile a ragioni affettive.
Consegue, da quanto sopra detto, l’infondatezza della doglianza difensiva.
2. È fondato il secondo motivo.
Dalla incontestata ricostruzione dei fatti effettuata nelle sentenze di merito, risulta che le lesioni per cui è procedimento sono stata provocate dall'odierna imputata in occasione di un contatto avuto con la persona offesa, suo marito, nel tentativo di sottrargli il telefono cellulare che teneva in mano al fine di porre termine alla ripresa che il medesimo stava effettuando, all'interno dell’abitazione. A tale conclusione i giudici di merito sono pervenuti sulla base di quanto desumibile dalla visione del video realizzato dall'imputato, con il telefono cellulare, da cui si evince un primo tentativo di avvicinamento dell'imputata alla persona offesa e immediatamente dopo delle immagini scosse «agitate» da cui i giudici di merito hanno inferito che la persona offesa sia stata «afferrata e scossa» dalla medesima imputata. Quest’ultima ha dedotto di avere agito esclusivamente perché intendeva sottrarre dalle mani del marito il telefono cellulare così da impedirgli di effettuare una ripresa video nei suoi confronti e delle figlie, intente a fare colazione.
I giudici di merito, pur riconoscendo la natura provocatoria della condotta della persona offesa, concedendo all'imputata la circostanza attenuante della provocazione, hanno ritenuto che la condotta della medesima sia stata assistita da dolo, in quanto la sua presa era «diretta all'arto della persona offesa e non al telefono cellulare» ricavando tale conclusione dalla circostanza che il telefono è rimasto nelle mani del querelante.
Le medesime ragioni sono state poste anche a fondamento del rigetto della scriminante della legittima difesa.
Tale ragionamento non appare, tuttavia, esente d profili di illogicità e si pone anzi in contrasto con la premessa, ovvero con il tenore delle immagini oggetto di ripresa e con la circostanza che, dopo l’avvicinamento dell’imputata alla persona offesa, le stesse immagini sono risultate “improvvisamente agitate”. Non risulta adeguatamente confutata l’osservazione della difesa secondo cui dalle stesse immagini “agitate” dovrebbe dedursi che il tentativo di presa da parte dell’imputata fosse diretto al telefonino e non proteso a cagionare una lesione al coniuge.
La ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito non fornisce elementi certi da cui desumere che la condotta dell’imputata sia stata connotata da dolo, ovvero dalla volontà specifica di cagionare al coniuge delle lesioni e che le lesioni non siano, piuttosto, conseguenza, non voluta, della sua azione. Anche l’accenno fugace, operato dalla Corte d’appello, alla possibilità che le conseguenze lesive subite dal coniuge possano essere state “quantomeno accettate” (pag. 6) si pone come affermazione assertiva, non effettuata nel rispetto dei canoni elaborati da questa Corte e riassunti nella cd. “formula di Frank” (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261104; Sez. 6, n. 47152 del 18/10/2022,Rv. 284330 – 01; Sez. 4, n- 14663 del 08/03/2018, Rv. 273014 – 01; Sez.5, n. 23992 del 23/02/2015, Rv 265306-01), secondo cui il dolo eventuale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi; ricorrendo, invece, la colpa cosciente quando la volontà dell'agente non è diretta verso l'evento ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, si astiene dall'agire doveroso per trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altro biasimevole motivo.
Nella fattispecie in esame, non sono stati evidenziati elementi certi da cui ritenere che la condotta dell’imputata sia stata volta a cagionare le lesioni, o quantomeno sorretta da un atteggiamento psicologico di volontaria adesione all’evento e, pertanto, in considerazione della peculiare dinamica dei fatti, si rende necessaria un'ulteriore indagine, volta a scandire i passaggi accadimentali della convulsa vicenda, ai fini della - successiva ma correlata - ricostruzione del dolo.
3. Devono ritenersi assorbite le doglianze espresse con terzo motivo, con cui la difesa si duole del difetto di motivazione rispetto al mancato riconoscimento dell’invocata esimente della legittima difesa, quantomeno sotto il profilo di eccesso colposo. La difesa deduce che, anche a ritenere non integrata la fattispecie di cui all'articolo 615-bis cod. pen. nella condotta della persona offesa, sarebbero configurabili altre ipotesi di rilevanza penale, in particolare quelle previste dagli artt. 660 cod. pen. o 167 d.lgs. 196/2003, tali da giustificare una legittima reazione difensiva da parte dell'imputata rispetto ad un pericolo attuale e concreto per sé e per le figlie minori.
Le superiori considerazioni espresse in ordine al dolo impongono di ritenere assorbito il motivo, in quanto il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale, sul punto, risulta incentrato sul presupposto della natura dolosa delle lesioni per le quali è disposto annullamento con rinvio per nuovo esame.
4. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte di appello di Firenze nei termini sopra indicati.
In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.










































