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Bancarotta fraudolenta per operazioni dolose: un caso di assoluzione (Tribunale di Nola - sentenza n. 1808/2024)

Si propone di seguito una sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Nola, in composizione collegiale, in relazione ad una contestazione per il reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose.


La massima

La nozione di "amministratore di fatto" presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo non occasionale o non episodico. La prova della posizione di amministratore di fatto esige l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.




I reati tributari

La sentenza integrale

Tribunale Nola, 16/01/2024, (ud. 26/10/2023, dep. 16/01/2024), n.1808

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto emesso in data 17.5.2022 all'esito dell'udienza preliminare, il GUP presso il Tribunale di Nola, nella persona del Dott. Ma.Au., disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato Gi.An., fissando l'udienza del 6.10.2022 per la comparizione del predetto dinanzi al Tribunale di Nola, in composizione collegiale, per rispondere dei reati a lui ascritti dalla pubblica accusa, come da capo di imputazione riportato nell'epigrafe del presente provvedimento.

Alla prima udienza del 6.10.2022 il Tribunale, accertata la regolare notifica del decreto introduttivo del giudizio, dichiarava l'assenza dell'imputato, non comparso senza addurre un legittimo impedimento e, in assenza di questioni preliminari, veniva dichiarata l'apertura del dibattimento e le parti, nell'ordine di legge, formulavano le rispettive richieste istruttorie. Il Tribunale ammetteva le prove richieste in quanto ammissibili e rilevanti, veniva prodotto dalla difesa copia del verbale dell'udienza dell'8.2.2010 del Tribunale di Napoli nel procedimento penale RG dib. a carico di Gi.An. per le lesioni occorse a Zi.An. e la causa veniva rinviata all'udienza del 7.12.2022.

A tale udienza, in conseguenza della mutata composizione del Collegio giudicante, si procedeva preliminarmente alla rinnovazione dibattimentale e le parti si riportavano alle richieste istruttorie già formulate, prestando il consenso all'utilizzabilità delle prove già assunte dinanzi al precedente Collegio. Il Tribunale, pertanto, dichiarava utilizzabili mediante lettura gli atti già acquisiti al fascicolo del dibattimento e si procedeva con l'istruttoria dibattimentale. La difesa dell'imputato depositava, altresì, varia documentazione indicata in verbale.

In tale sede, veniva sentito il curatore fallimentare, Dott. (…) ed all'esito, veniva acquisita la relazione dallo stesso redatta ai sensi dell'art 33 L.F. con relativi allegati, nonché la sentenza dichiarativa di fallimento della società (…) s.r.l. del Tribunale di Nola.

Con il consenso delle parti, veniva acquisita l'annotazione di servizio a firma del Mar. (…), con ammissione di domande allo stesso a precisazione e chiarimento.

Alla successiva udienza del 2.3.2023, il Tribunale procedeva nuovamente alla rinnovazione della dichiarazione di apertura del dibattimento stante il mutamento della composizione del collegio giudicante e, previo consenso delle parti, dichiarava utilizzabili le prove già assunte e si procedeva successivamente all'esame dell'imputato Gi.An.

Veniva acquisita varia documentazione prodotta dalla difesa a cui l'imputato aveva fatto riferimento nel corso dell'esame, tra cui la ricevuta di (…) e copia della disposizione di bonifico disposto in favore di Zi.An.

Veniva, altresì, prodotto dalla pubblica accusa certificato attestante il decesso di Gu.Vi., socio e amministratore unico della società fallita.

Si procedeva all'escussione dei primi due testi della lista presentata dalla difesa dell'imputato, ovvero di Ma.Pe. e di D.Ma.

All'udienza del 25.5.2023 veniva sentito il teste della difesa Ca.Ci.

L'udienza del 20.9.2023 veniva rinviata stante l'incompatibilità del Presidente del mutato Collegio, Ma.Au., che aveva svolto le pregresse funzioni di GUP nel presente procedimento.

Alla successiva udienza del 26.10.2023, dopo la rinuncia agli altri testi di lista della difesa, il Tribunale rigettava la richiesta già pervenuta a mezzo pec e riformulata in udienza, con la quale si richiedeva di escutere, ai sensi dell'art 507 c.p.p., il sig. An.Ca., a cui l'imputato ed i testi della difesa avevano fatto riferimento durante il loro esame, non ritenendo necessaria tale prova ai fini della decisione.

Veniva prodotto dalla difesa il verbale di consegna delle scritture contabili e dei Ebri sociali obbligatori della (…) s.r.l. in data 22.12.2010 a Gu.Vi.

Si dichiarava, pertanto, la chiusura dell'istruttoria dibattimentale e, invitate le parti a rassegnare le proprie conclusioni in epigrafe riportate, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio, all'esito della quale dava lettura del dispositivo della sentenza di assoluzione ai sensi del capoverso dell'art. 530 c.p.p. di Gi.An. da tutti i fatti di reato allo stesso ascritti per non averli commessi, riservandosi il deposito delle motivazioni nel termine di giorni novanta.

L'imputato Gi.An. è chiamato a rispondere, nella qualità di amministratore unico della società (…) s.r.l. (già O. di Gi.An., in sigla (…) s.r.l.) dalla data di costituzione della stessa e sino al 22.10.2010 e, successivamente, di amministratore di fatto della medesima società dal 22.10.2010 alla data del fallimento (27.12.2019), dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui al capo a) dell'imputazione (artt. 110 c.p., 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 1 e comma 2, n. 1 e 223 L.F.) nonché, sempre nella medesima qualità, della bancarotta fraudolenta ed "impropria" concretizzatasi nel compimento di operazioni dolose che hanno cagionato il fallimento della società, di cui al capo b) dell'imputazione (artt. 223, comma 2, n. 2 e 219, commi 1 e 2 L.F.). Osserva il collegio che l'istruttoria dibattimentale non ha fornito, al di là di ogni ragionevole dubbio, la prova che l'imputato abbia commesso, nella qualità contestatagli dalla pubblica accusa, i fatti di bancarotta allo stesso ascritti.

Orbene, giova premettere che la vicenda portata al vaglio di questo Tribunale origina dal fallimento della società denominata "(…) s.r.l.", (…), con sede legale in Volla (NA), alla via (…), dichiarato con la sentenza del Tribunale di Nola n.pronunciata in data 16.12.2019, resa pubblica mediante deposito in cancelleria il successivo 27.12.2019.

Come risulta dalla visura storica acquisita agli atti del giudizio, la società fallita era stata costituita in data 25.09.2003 con atto a rogito del notaio Ca.Lu. rep. n. 8399, iscritto nel registro delle imprese, sezione ordinaria, in data 10.10.2003, originariamente operante in via (…) prevalente nel campo del commercio di autoveicoli, nuovi ed usati, nonché motoveicoli, autocarri, rimorchi e semirimorchi, come da denuncia di inizio attività presentata presso il comune di Napoli il 4.7.2005,

Con atto a rogito del notaio Ca.Lu. in data 26.7.2007, iscritto il 28.8.2007, rep. 13636 l'oggetto sociale dell'impresa è stato ampliato ricomprendendovi, anche, attività di consulenza automobilistica, autocarrozzeria, effettuazione di collaudi su cisterne e carrozzerie industriali, lavaggio autocarri etc.

La sede legale della società, fino al mese di gennaio 2008, era in Napoli, alla via (…); successivamente è stata trasferita in Napoli, alla via (…) e, infine, con verbale di assemblea redatto in data 22.12,2010 a rogito del notaio Vi.Pu., è stato deliberato il trasferimento della sede in Volla (NA), alla via (…). L'imputato Gi.An. ha ricoperto la carica di amministratore unico della società fino al 22.12.2010. Ed infatti, con scrittura privata autenticata dal notaio Vi.Pu. in Casalnuovo di Napoli in data 22.12.2010, Gi.An. ha ceduto l'intera partecipazione sociale posseduta nella società (…) s.r.l. al sig. Gu.Vi., nato a (…), a fronte di un corrispettivo pari ad eviro 10.000,00 corrispondente al valore nominale della quota ceduta.

In conseguenza della suddetta cessione, il Sig. Gi.An. è fuoriuscito dalla compagine societaria ed il Sig. Gu.Vi. è divenuto l'unico socio ed il nuovo amministratore della società (…) s.r.l.; qualità del resto da costui rivestita anche al momento della dichiarazione del fallimento, coma da visura in atti.

Successivamente alla cessione, con atto a rogito del notaio Ca.Lu. in data 17.1.2012, iscritto il 2.2.2012, rep. n. 18752, è stato disposto il mutamento della denominazione della società (…) Gi.An. s.r.l., in sigla (…) s.r.l., in (…) s.r.l.

La società suindicata (…) s.r.l., nella persona del suo amministratore unico Gu.Vi., è stata dichiarata fallita con sentenza n. 111/2019 del Tribunale di Nola su ricorso presentato da Zi.An., ex dipendente della società a far data dall'8.3.2006 addetto alla revisione dei veicoli, in forza della sentenza n. 9311/2016 del Tribunale di Napoli- sezione lavoro, depositata in data 4.1.2017, che ha condannato la società al pagamento della somma di euro 547.885,87 oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno biologico patito in conseguenza di un grave infortunio sul lavoro allo stesso occorso in data 15.1.2007 (allorquando l'amministrazione della società faceva ancora capo a Gi.An.). Oltre a Zi.An., nella procedura fallimentare è intervenuta, presentando domanda di insinuazione al passivo, anche l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per un credito di circa 32.000,00 euro per debiti erariali a vario titolo dovuti dalla società fallita.

Ciò premesso, nella relazione ex art. 33 L.F., depositata alla prima udienza dibattimentale del 7.12.2022, il curatore fallimentare, Dott. (…), dopo aver illustrato la storia della società fallita, esposta in precedenza nei tratti essenziali, ha evidenziato le criticità dallo stesso riscontrate.

In particolare, il curatore ha posto all'attenzione dell'autorità giudiziaria la circostanza che non fossero stati depositati in Tribunale, né consegnati alla curatela né rivenuti presso la sede legale della società i libri sociali obbligatori e le scritture contabili della stessa ossia: libro giornale, libro degli inventari, libro dei verbali di assemblea, libro dei cespiti ammortizzabili, registro IVA, fatture di vendite, acquisti, corrispettivi e riepilogativi IVA.

Il medesimo curatore evidenziava che, in sede di interrogatorio, l'amministratore Gu.Vi. nulla gli avesse saputo riferire al riguardo, ammettendo di non essere neanche a conoscenza della qualifica rivestita di amministratore e socio unico della società fallita, di aver lavorato saltuariamente per detta società firmando i soli passaggi di proprietà delle autovetture a fronte dei quali riceveva in cambio poche centinaia di euro, e che la società fosse gestita da sempre da Gi.An., nonché di non aver mai avuto rapporto con clienti e fornitori né con i dipendenti della società.

Il curatore fallimentare rilevava, altresì, che l'ultimo bilancio di esercizio risultava essere quello chiuso al 31.12.2009, depositato il 6.10.2010; che da detto documento si evinceva che, alla data del 31.12.2009, non vi fosse alcuna appostazione di un fondo rischi per l'incidente del 2007 occorso al dipendente Zi.An., che avrebbe invece dovuto stanziarsi in base al principio contabile di trasparenza verso i terzi.

Evidenziava, ancora, che la società non presentasse dichiarazioni IRES/IRAP/IVA da diversi anni e che l'ultima dichiarazione dei redditi presentata fosse datata 20.09.2010 e relativa all'anno di imposta 2009, con ricavi per euro 583.562,00 e una perdita di euro 35.445,00. Ancora, rilevava che (…) s.r.l. alla data del fallimento risultava intestataria di n. 51 veicoli, dettagliatamente indicati nella relazione (e riportati nel capo di imputazione formulato dal PM), mai rivenuti presso la sede sociale.

All'udienza del 7.12.2022, il curatore, durante l'esame condotto dalla pubblica accusa, ha confermato tutte le circostanze già evidenziate nella relazione ex art 33 L.F., precisando ulteriormente quanto gli fosse stato riferito dal Sig. Gu.Vi., socio unico e amministratore della società alla data della dichiarazione di fallimento, ossia che lo stesso non fosse a conoscenza della qualifica rivestita, di non sapere nulla della società e di aver soltanto apposto le sottoscrizioni ai passaggi di proprietà delle auto in cambio di poche centinaia di euro. Evidenziava che, a suo avviso, la decisione del Gi. di fuoriuscire dalla compagine societaria concretizzatasi con la cessione delle quote sociali a Gu.Vi. avvenuta nel mese di dicembre 2010, fosse legata all'infortunio occorso al dipendente Zi.An. presso la sede di lavoro; in particolare, precisava che, a causa di una esplosione di una cisterna utilizzata per il trasporto di GPL avvenuta durante l'espletamento della revisione della stessa, il dipendente aveva riportato delle gravissime ustioni di secondo e terzo grado su tutto il corpo. Il curatore sottolineava che, in conseguenza di detto infortunio avvenuto nel mese di gennaio 2007, il Gi. avrebbe dovuto inserire nel bilancio di esercizio un fondo rischi a copertura delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito dal dipendente. In riferimento ai debiti erariali, pari a circa 32 mila euro, nei confronti della agenzia delle entrate, evidenziava che trattavasi di somme dovute per omesso versamento di imposte a vario titolo (IVA, IRES, IRAP) nonché contributi INPS anni 2009, 2010, sorti prima del dicembre 2010 e, dunque, nell'arco temporale in cui la carica di amministratore fosse formalmente ricoperta da Gi.An.

Quanto ai veicoli di cui la società fallita è risultata intestataria, precisava che essi non fossero stati rinvenuti presso la sede e che molto probabilmente trattavasi di veicoli ceduti nel tempo dalla società senza effettuare passaggi di proprietà.

Dagli accertamenti effettuati sui suddetti veicoli nella Banca Dati dell'Aci (vedasi annotazione a firma del Maresciallo della Guardia di finanza, dott. (…), acquisita con il consenso delle parti all' udienza del 7.12.2022) e dalle precisazioni dallo stesso agente di PG rese in dibattimento alla medesima udienza del 7.12.2022, è risultato che dei 51 veicoli oggetto dell'asserita distrazione, 5 veicoli alla data del fallimento erano stati in precedenza già ceduti dalla (…) e, dunque, non rientravano nell'attivo fallimentare.

In disparte tale precisazione, il teste riferiva che di tutti i veicoli di cui la società fallita risultava ancora intestataria alla data del fallimento e non rivenuti, soltanto 3 fossero stati acquistati nel periodo in cui l'imputato Gi.An. rivestiva la qualifica di socio e amministratore unico della società mentre, tutti gli altri veicoli indicati nel capo di imputazione risultavano acquistati dalla fallita quando il legale rappresentante della società fosse già Vi.Gu.

All'udienza del 2.3.2023, l'imputato Gi. si è sottoposto ad esame. L'imputato ha riferito che, dopo l'incidente occorso al dipendente Zi., avvenuto nel mese di gennaio 2007, avesse continuato comunque a corrispondergli lo stipendio nonostante lo stesso non andasse al lavoro. Portava all'attenzione del Tribunale di avete avuto buoni rapporti con lui, che andava spesso a prenderlo presso la sua abitazione "per non farlo stare da solo", che aveva contribuito a pagargli le spese mediche, di avergli fatto un cospicuo regalo di nozze con bonifico di euro 3.400,00 versato alla (…), (allegato in atti) e che gli avesse proposto, quale forma di risarcimento del danno patito in conseguenza dell'infortunio, la corresponsione di un vitalizio pari a 1.500,00 al mese, ma che detta proposta non era stata accettata dallo Zi.

L'imputato precisava che i rapporti con lo stesso si etano raffreddati in conseguenza della sua costituzione come parte civile nel procedimento penale avviato contro di lui per lesioni colpose. Evidenziava che, in conseguenza dell'esplosione della cisterna che aveva coinvolto il dipendente, l'intera area era stata sottoposta a sequestro, rendendo la società inadempiente nei confronti di molti clienti che avevano alla stessa affidato i propri mezzi per la revisione e i collaudi. Il Gi. evidenziava che, nell'anno 2010, la sua intenzione era quella di chiudere la società perché non riusciva più a sostenerne le spese e non di cederla a terzi, e che non aveva motivo di pensare a ritorsioni o azioni da parte dello Zi. poiché all'epoca intercorrevano tra gli stessi buoni rapporti.

L'imputato riferiva che, tuttavia, una persona conosciuta che si occupava di attività di vendita auto, tale Ca.An., gli avesse manifestato T intenzione di voler acquistare la sua società con attività già avviata anziché costituirne una nuova e che, all'atto della stipula del contratto di cessione delle quote societarie dinanzi al Notaio, An.Ca. si era presentato con un'altra persona, tale Gu.Vi., che formalmente avrebbe dovuto acquistare le quote e assumere la carica di amministratore della società.

Precisava che, soltanto in quell'occasione avesse conosciuto Gu.Vi. ma che, in sostanza, la vendita delle quote fosse stata convenuta in favore di An.Ca.

L'imputato specificava che la tenuta delle scritture contabili e il deposito dei bilanci d'esercizio fossero stati regolari nel periodo in cui avesse amministrato la società poi fallita. Portava all'attenzione del Tribunale di aver sottoscritto un accordo trans attivo con Zi.An. nel 2017, con il quale quest'ultimo - a fronte dell'azione revocatola intrapresa contro un atto di disposizione patrimoniale del Gi. - rinunciava ad intraprendere l'azione esecutiva immobiliare nei confronti di detto bene a fronte della corresponsione di un acconto sul maggior danno dovuto allo stesso.

L'imputato precisava di non ricordare i tre veicoli acquistati dalla società nell'anno 2010 quando ricopriva la carica di amministratore, ancora formalmente intestati alla stessa al momento del fallimento e non rivenuti presso la sede sociale.

Su domanda del PM, il Gi. affermava che le scritture contabili erano tenute dal suo commercialista Pa.Gi., di essersi recato insieme ad An.Ca. e a Gu.Vi. presso il suo ufficio a ritirarli e che di detta consegna fosse stato redatto anche un verbale (cfr. doc. in atti).

Su domanda del Tribunale, l'imputato precisava che, successivamente alla cessione delle quote societarie, aveva aperto in autonomia un'agenzia di pratiche auto e di non aver avuto più alcun contatto con la società (…), poi divenuta (…) s.r.l.

Alla medesima udienza del 2.3.2023 veniva sentito quale teste della difesa Pe.Ma., ex dipendente della società fallita. Il teste precisava di aver lavorato con Gi.An. da molto tempo, sin dal 2002 e per (…) s.r.l. fino ad agosto/settembre dell'anno 2007. Riferiva di essere a conoscenza del grave incidente avvenuto in azienda nel gennaio 2007 che aveva coinvolto Zi.An.

Specificava che, per (…) s.r.l., lavorava all' ufficio tecnico, in particolare organizzava i collaudi, i lavori in officina, gli allestimenti e che la società all'epoca non si occupava principalmente dell'attività di vendita di veicoli, che quest'ultimo non era il suo campo di azione.

Il teste riferiva di conoscere An.Ca., che era un elettrauto che svolgeva il suo lavoro nelle vicinanze della sede di (…), e di sapere che avesse iniziato un'attività di vendita di autoveicoli.

Riferiva dei problemi che l'azienda avesse affrontato dopo l'esplosione, a cui era seguito il sequestro della stessa e di tutti i beni ivi presenti, rendendo inadempiente la società nei confronti di molti clienti, tra cui la ditta (…), in quanto una delle sue cisterne, che si trovava per la revisione presso la sede della società, era stata sequestrata.

Il teste precisava di non essere stato licenziato ma di essersi dimesso spontaneamente per le difficoltà in cui si trovasse l'azienda, e di essere ritornato a lavorare per Gi.An. qualche tempo dopo ma per un'altra società che si occupava di pratiche auto, autoscuola, con sede in Napoli, alla via (…) e che questa nuova società era amministrata dapprima dalla figlia dell'imputato e poi dallo stesso An.Gi.

Pe. riferiva anche di aver visto qualche volta Gu.Vi. ma che, a suo dire, questi non era una persona che potesse gestire quel tipo di società.

D.Ma. riferiva di lavorare inizialmente per una società denominata (…), che si occupava di pratiche auto, e curava le formalità relative ai passaggi di proprietà delle vetture, poi divenuta (…) s.r.l. presso cui veniva assunta nel 2008. La teste esponeva che, nel corso della sua attività lavorativa, avesse avuto contatti sia con Gu.Vi. che con Ca.An., che spesso si recavano in agenzia per i passaggi di proprietà delle vetture. Ammetteva però di non ricordare nello specifico il periodo temporale, riferendosi a tre/quattro anni prima del Covid e precisava che, fino a quando fosse stata dipendente di questa società (…) e Ca. fossero venuti spesso insieme per le pratiche auto.

Riferiva che la società presso la quale originariamente lavorava ovvero (…) s.r.l. era cosi denominata perché la madre del Gi. si chiamava An.; che lei era solita interloquire con la moglie di An.Gi., ossia Cl.Ab., nonché con lo stesso An.Gi., e che detta società è diventata poi (…) ma non ricordava di preciso il momento temporale di riferimento. Nell'anno 2008 era stata assunta da (…) a via (…) che si occupava di pratiche auto e revisioni.

All'udienza del 25.05.2023 veniva sentito Ca.Ci., il quale riferiva di conoscere l'imputato e di aver lavorato con lui dall'anno 2004 per circa cinque/sei anni (quindi presumibilmente fino al 2010).

Confermava che, dopo l'incidente occorso a Zi.An., la società aveva avuto diversi problemi e si appoggiava per le revisioni ad altre agenzie, tra cui una a Casoria, e che Gi. avesse comunque continuato i rapporti con il lavoratore infortunato, sostenendolo anche economicamente, per poi fuoriuscire dalla società dedicandosi solo all'autoscuola e all' agenzia di pratiche auto.

Il teste esponeva che nell'anno 2010 avesse smesso di lavorare con An.Gi. per questioni personali ed essere andato altrove, riprendendo poi nel 2014 a svolgere l'attività di pratiche auto presso la società della nipote, An.Gi., denominata (…).

Riferiva che, in questa agenzia si recava spesso Gu.Vi. per sottoscrivere i passaggi di proprietà di veicoli intestati alla sua società (…) s.r.l. e che sovente avesse visto il Gu. accompagnato da una persona che si chiamava An.Ca.

Per la società (…) era spesso presente An.Ca., che il teste riferiva essere un elettrauto che svolgeva la sua attività lavorativa nelle zone dove prima era ubicata la sede della società (…) S.r.l.

Riferiva che il Gi. aveva aperto un'agenzia di pratiche auto dopo aver lasciato la vecchia società.

Così ricostruiti gli elementi di prova emersi in dibattimento, questo Collegio ritiene di esaminare paratamente le condotte di bancarotta contestate all'imputato dalla costituzione della società alla cessione delle quote societarie (avvenuta il 22.12.2020), e quelle realizzate nel periodo successivo e fino alla data del fallimento, essendo diversa la qualifica dallo stesso rivestita e contestatagli dalla pubblica accusa.

1.1. Orbene, quanto ai fatti di bancarotta distrattiva e documentale di cui al capo 1) dell'imputazione nel periodo antecedente il 22.10.2010, risulta certo ed incontestata la circostanza che Gi.An. rivestisse, e non solo formalmente, la qualifica di amministratore unico della (…) s.r.l. (divenuta poi O. s.r.l.), occupandosi della gestione della società in maniera significativa e continuativa, assumendo le decisioni più rilevanti in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale, rapportandosi con i dipendenti ed i clienti dell'azienda.

Non è emerso, tuttavia, che l'imputato, nella predetta qualità, abbia commesso i fatti distrattivi allo stesso ascritti.

Per quanto riguarda la prima delle condotte contestate ovvero la bancarotta documentale, secondo l'impianto accusatorio Gi.An. avrebbe sottratto i libri e le scritture contabili della società allo scopo di recare pregiudizio ai creditori ovvero di procurarsi un ingiusto profitto.

Al riguardo, nel corso dell'esame l'imputato ha dichiarato che, nel periodo in cui lo stesso rivestiva la carica di amministratore della società poi fallita, le scritture ed i libri contabili erano regolarmente tenuti presso lo studio del commercialista indicato nella persona del dott. Pa.Gi. e che, successivamente alla cessione delle quote societarie avvenuta il 22.12.2010, tali documenti erano stati consegnati al nuovo rappresentante legale della società, ovvero a Gu.Vi.

La predetta dichiarazione dell'imputato trova un riscontro nella documentazione versata in atti dalla difesa all'udienza del 26.10.2023 e, precisamente, nel verbale di consegna in data 22.12.2010, che risulta sottoscritto da Gu.Vi. e corredato anche dal documento di identità di quest'ultimo. Da detto verbale risulta che il Gu. abbia effettivamente ritirato presso lo studio del Dott. Pa.Gi. tutte le scritture contabili della società ivi dettagliatamente indicate e riferite al periodo temporale in cui l'imputato avesse la rappresentanza della società poi fallita ossia:

- n. 8 libri delle fatture emesse riferiti agli anni 2003 e fino ad ottobre 2010;

- n. 8 libri delle fatture degli acquisti riferiti agli anni dal 2003 fino a ottobre 2010;

- n. 7 libri degli inventari riferiti agli anni dal 2003 al 2009;

- n. 8 libri giornale scritturati dal 2003 al settembre 2010;

- n. 2 libri verbali delle assemblee scritturati fino a dicembre 2010;

- n. 1 cartella contenente dichiarazioni IVA;

- n. 1 cartella contenente dichiarazione dei redditi della società (…);

- n. 1 cartella contenente deposito dei bilanci presso la camera di commercio;

- n. 1 cartella contenente mod. F24 diritti camerali e tassa libri sociali;

- vari faldoni contenenti fatture degli acquisti e fatture emesse fino alla data di ottobre 2010. Ciò, pertanto, dimostra la regolare tenuta dei libri sociali obbligatori e delle scritture contabili da parte del Gi. per tutto il periodo in cui lo stesso ha ricoperto la carica di amministratore della società ed il regolare passaggio di consegna di detti documenti al nuovo legale rappresentante a decorrere dal mese di dicembre 2010.

Ad abundantiam, si osserva che, ai sensi di legge (art 2220 c.c.), "le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registratone. Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle fatture, delle lettere e dei telegrammi spediti" o, comunque, l'obbligo di conservare le scritture contabili sussiste anche oltre il termine decennale contenuto nell'art. 2220 c.c. solo quando sono in corso accertamenti da parte dell'amministrazione finanziaria in relazione a tale periodo e fino a quando gli accertamenti non sono divenuti definiti (Cass. Ordinanza n. 16752/2020).

Orbene, è evidente che l'obbligo di conservazione delle scritture contabili relative agli anni 2003 2010, ovvero al periodo in cui il Gi. ha rivestito la qualifica di amministratore unico, era comunque venuto meno per decorrenza del termine decennale (ed in mancanza di prova di accertamenti in corso da parte dell'amministrazione finanziaria) alla data della dichiarazione di fallimento (anno 2019).

Inoltre, un ulteriore elemento da cui emerge la "regolarità contabile" della società nel periodo in cui la carica di amministratore era ricoperta dall'imputato e che questo Collegio ritiene di valorizzare, è la circostanza che l'ultimo bilancio di esercizio risulta depositato il 6.10.2010 e l'ultima dichiarazione dei redditi presentata fosse datata 20.09.2010, come indicato nella relazione ex art. 33 L.F. e confermato dal curatore all'udienza del 7.12.2022.

Le "omissioni" censurabili, pertanto, risultano tutte successive alla cessione delle quote societarie in favore di Gu.Vi. avvenuta il 22.12.2010.

Quanto, invece, ai fatti di bancarotta distrattiva relativi ai 51 veicoli di cui la società fallita (…) s.r.l. è risultata intestataria alla data del fallimento e non rinvenuti presso la sede sociale, si evidenzia che dalla piattaforma probatoria in atti è emerso che quasi tutti i predetti veicoli siano stati acquistati dalla società fallita nel periodo in cui la carica di amministratore era già ricoperta dal Gu.Vi. (vedasi, in particolare, annotazione a firma del maresciallo della Guardia di Finanza, dott. (…) datata 22.2.2022, acquisita con il consenso delle parti all'udienza del 7.12.2022 e le precisazioni rese sul punto dal medesimo agente nel corso della sua escussione).

Soltanto 3 dei 51 veicoli indicati nel capo di imputazione risulterebbero invece acquistati dalla (…) s.r.l. nell'anno 2010 ossia nel periodo in cui la carica di amministratore era rivestita dal Gi.An. e, precisamente: 1) modello (…) acquisito il 23.09.2010; 2) modello (…) acquistato il 6.8.2010; 3) modello (…) acquistato il 18.5.2010.

Tuttavia, in relazione ai predetti 3 veicoli, si evidenzia la lacunosità degli accertamenti svolti nella fase delle indagini, basati esclusivamente sulle risultanze formali della banca dati dell'Aci, e la incompletezza dell'istruttoria dibattimentale in relazione alle tre cessioni: non è stata infatti accertata la provenienza di detti veicoli, né risulta chi abbia effettivamente acquistato tali mezzi. Sotto altro aspetto, non risulta neppure provato l'elemento soggettivo del dolo distrattivo, trattandosi, tra l'altro, di veicoli acquistati ben dieci anni prima della dichiarazione di fallimento e in momento in cui la società, come da bilancio di esercizio 2010, versava in buone condizioni economiche.

1.2. Quanto, invece, ai fatti di bancarotta contestati all'imputato nella qualità di amministratore di fatto della società (…) s.r.l., poi divenuta (…) s.r.l., successivamente al 22.1.2010 e fino alla dichiarazione di fallimento, questo Collegio osserva che non può ritenersi provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la qualifica ascrittagli dalla pubblica accusa.

Sul punto, giova evidenziare che, secondo il granitico orientamento della giurisprudenza anche di legittimità, la nozione di "amministratore di fatto" presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione, che sia effettuata in modo non occasionale o non episodico. La prova della posizione di amministratore di fatto esige l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare.

Ciò premesso, nel caso in esame il curatore ha spiegato che nella relazione ex art. 33 L. Fall, l'amministrazione di fatto della fallita è stata ascritta a Gi.An. in base alle dichiarazioni tese dal Gu.Vi. in sede di interrogatorio, il cui verbale è allegato in atti, che ha riferito di non sapere nulla della società e che tutto fosse gestito dal Gi.

Tuttavia, la dichiarazione etero accusatoria resa dal Gu., non confermata in dibattimento atteso il sopravvenuto decesso dello stesso, non risulta in alcun modo riscontrata, in quanto nessun indice del compimento di atti gestori da parte dell'imputato per la società fallita successivamente alla cessione delle quote in favore del Gu.Vi. è emerso dall'istruttoria dibattimentale.

Dal materiale in atti è certo che è il Gu.Vi. ad aver ricoperto il ruolo di amministratore di diritto della società a far data dal 22.10.2010 e fino alla dichiarazione di fallimento; i testi escussi hanno riferito che fosse il Gu.Vi. a recarsi presso le varie agenzie di pratiche auto per la sottoscrizione dei passaggi di proprietà dei veicoli in nome e per conto della (…) s.r.l.

Anzi, dall'escussione dei testi (v. in particolare, quanto riferito da Ma.Em. e Ca.Ci.) è emerso che il Gu.Vi. era solito accompagnarsi con altro soggetto, tal An.Ca., che "portava il Gu. a firmare i passaggi di proprietà" presso le varie agenzie; ad An.Ca., del resto, aveva fatto riferimento il medesimo imputato nel corso del suo esame, dichiarando che in realtà la cessione della sua partecipazione sociale era solo formalmente avvenuta in favore di Gu.Vi. mentre il reale acquirente - che si sarebbe di fatto occupato della gestione della società ceduta - sarebbe stato An.Ca.

Tutti i testi confermano che successivamente al 2010 il Gi. era fuoriuscito dalla compagine societaria aprendo un'altra società che si occupava di pratiche auto. I testi Ca.Ci. e D.Ma. non riferiscono di aver avuto contatti con Gi.An. successivamente al dicembre 2010 o comunque di aver visto Gi.An. direttamente occuparsi di questioni legate alla predetta società.

Il teste Pe.Ma., dopo aver riferito di aver lavorato per la (…) s.r.l. fino al 2007, evidenziava di essere ritornato a lavorare per Gi.An. qualche tempo ma per un'altra società che si occupava di pratiche auto, autoscuola. Riferiva, su domanda del Tribunale, che questa nuova società era amministrata dapprima dalla figlia di Gi. e poi dallo stesso An.Gi., indicando quale sede via (…), che risulta diversa dalla sede della (…) s.r.l., ubicata in Volla (NA), alla via (…) a far data dal 27.12.2010.

Non è possibile, pertanto, ritenere che la nuova società del Gi. fosse la medesima dalla quale era fuoriuscito nel 2010 e dichiarata poi fallita nel 2019.

Le prove dichiarative, pertanto, pur convergendo in ordine alla circostanza (del resto confermata dallo stesso imputato) che il Gi., dopo la cessione delle quote della società in favore di Gu.Vi., avesse continuato a lavorare occupandosi di pratiche auto, confermano l'estraneità dello stesso alla gestione della "vecchia" (…) s.r.l. divenuta poi (…) s.r.l.

Alla luce di ci, in assenza di qualsiasi prova in ordine alla posizione ricoperta dal Gi.An. successivamente alla cessione delle quote societarie della (…) s.r.l. poi divenuta (…) s.r.l., quest'ultimo va dunque assolto dai fatti di bancarotta contestati al capo a) per non aver commesso il fatto.

2. Nel secondo capo di imputazione, viene contestato al Gi. il reato di bancarotta fraudolenta ed "impropria" in quanto, con dolo o per effetto di operazioni dolose, avrebbe cagionato il fallimento della società attraverso il compimento di atti di mala gestio consistiti:

a) nell'aver omesso di costituire nel bilancio di esercizio dell'anno 2017 ed in violazione del principio contabile (…) e di quello di trasparenza verso terzi, un fondo rischi ed oneri per cause in corso, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Napoli pronunciata sul ricorso presentato dal dipendente Zi.An. per il risarcimento dei danni patiti a seguito dell'infortunio sul lavoro;

b) nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali che aveva generato un debito della società pari ad euro 32.616,66.

2.a) Ciò posto, quanto alla prima delle condotte contestate, è pacifico che, a fronte della pronuncia della sentenza di primo grado di condanna della società al pagamento di somme a favore della controparte, dovesse appostarsi nel bilancio un fondo rischi ed oneri di corrispondente importo.

Orbene, la sentenza di condanna della (…) s.r.l. in favore di Zi.An. è stata adottata nel 2016 e, dunque, in un momento temporale in cui Gi.An., per le motivazioni già indicate in precedenza, non ricopriva all'interno della società poi fallita alcuna qualifica, né di diritto nè in fatto.

L'omessa costituzione del fondo rischi ed oneri per cause in corso nel bilancio 2017 (relativo all'anno 2016) non può pertanto essere addebitata al Gi.

Nè, diversamente da quanto affermato dal curatore fallimentare durante la sua escussione (e, si precisa, anche di quanto contestato dalla pubblica accusa nel capo di imputazione), l'operazione contabile di appostamento della perdita nel fondo rischi avrebbe dovuto conseguire sin dall'incidente verificatosi nel 2007 perché è solo con la sentenza che si determina il prevedibile quantum dovuto dalla società.

Pertanto, nel periodo in cui Gi. rivestiva la qualifica di amministratore della società, quando ancora lo Zi. non aveva intrapreso alcuna azione giudiziaria, non poteva di fatto procedersi ad alcuna operazione contabile di appostamento della perdita nel fondo rischi dato che ad essa non poteva conseguire alcun effettivo prevedibile accantonamento di denaro;

2.b) Quanto alla seconda delle condotte contestate, questo Tribunale non disconosce l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale le operazioni dolose di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., possono consistere anche nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli enti previdenziali (Cass. n. 36913/2021).

Tuttavia, va osservato che, come risulta dalla relazione ex art 33 l.f,, il debito della società nei confronti dell'amministrazione finanziaria per gli anni compresi tra il 2003, nel quale è stata costituita la società, e il 2010 ammonta a circa 32.616,66 euro, dovuto come specificato dal curatore all'udienza del 7.12.2022, a titolo di omesso versamento di imposte IVA, IRES, IRAP nonché contributi INPS anni 2009, 2010.

Ciò premesso, deve evidenziarsi che dall'anzidetto riepilogo emerge che le predette somme sono di non particolare rilevanza posto che i debiti, per altro non figuranti per ogni annualità (dal 2003 al 2008 non vi sarebbero debenze), sono relativi a somme di modesta entità. Le anzidette circostanze, ad avviso del Collegio, escludono che la condotta dell'imputato sia stata caratterizzata da fraudolenza e che quest'ultimo avesse previsto l'evento fallimento quale conseguenza del mancato adempimento, peraltro non sistematico, delle obbligazioni verso l'erario.

Alla luce di ciò, l'imputato va assolto da tutti i fatti di bancarotta contestatigli per non averli commessi.

Il carico di lavoro di cui è gravato il Tribunale impone la previsione di un termine di 90 giorni per la stesura delle motivazioni della presente sentenza.


P.Q.M.

Letto l'art. 530 comma 2 c.p.p. assolve Gi.An. dai reati a lui ascritti in rubrica per non aver commesso il fatto. Motivi in giorni 90.

Così deciso in Nola il 26 ottobre 2023.

Depositata in Cancelleria il 16 gennaio 2024.

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