Evasione dai domiciliari: uscire per comprare farmaci integra il reato se manca un pericolo attuale e inevitabile (Trib. Nola - Giudice Gemma Sicoli)
- 2 ore fa
- Tempo di lettura: 11 min

Massima
Integra il delitto di evasione l’allontanamento, anche di breve durata e per pochi metri, dal luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, quand’anche finalizzato all’acquisto di medicinali, se difetta la prova di una situazione di pericolo attuale, grave, inevitabile e non altrimenti fronteggiabile idonea a fondare lo stato di necessità. Né rilevano, ai fini dell’esclusione del reato, la modesta distanza dall’abitazione, il successivo rientro o la sopravvenuta cessazione della pena, se al momento del fatto il soggetto era consapevole del proprio stato detentivo e dell’assenza di autorizzazione.
Spiegazione
La vicenda è lineare.
L’imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione a Volla.
Durante un controllo, i carabinieri lo notavano fuori casa, fermo nei pressi della farmacia “Le Ginestre”.
Alla vista dei militari, l’uomo tentava di sottrarsi al controllo, rientrando precipitosamente verso casa e cercando di nascondersi tra le auto in sosta.
Poco dopo veniva rinvenuto nel cortile dell’abitazione con lo stesso abbigliamento con cui era stato visto fuori.
Lo stesso imputato, in sede di convalida, aveva ammesso il fatto, spiegando di essersi recato in farmacia per acquistare medicinali.
La difesa aveva poi prodotto una comunicazione della Procura attestante la cessazione dell’espiazione della pena proprio in data 08.05.2025.
Il Tribunale, però, ritiene integrato il reato di evasione ex art. 385 c.p., richiamato dall’art. 47-ter, comma 8, ord. penit.
La motivazione si muove lungo un orientamento consolidato: non occorre una fuga definitiva; è sufficiente una sottrazione anche temporanea al controllo dell’autorità.
Non contano né la brevità dell’allontanamento né la vicinanza del luogo raggiunto.
Conta soltanto il fatto che il soggetto si sia allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era tenuto a permanere.
Il giudice esclude poi lo stato di necessità.
L’acquisto di medicinali, da solo, non basta. Sarebbe stato necessario dimostrare un pericolo attuale di danno grave alla persona, inevitabile e non altrimenti evitabile.
Nulla di tutto ciò emerge dagli atti.
Né risulta provata una situazione di urgenza sanitaria tale da giustificare l’uscita.
Ancora più significativo è il rilievo attribuito al comportamento dell’imputato al momento del controllo: il tentativo di dileguarsi e nascondersi dimostra, secondo il Tribunale, la piena consapevolezza dell’illiceità della condotta e quindi il dolo generico richiesto dal reato.
Infine, la documentazione sulla cessazione della pena nello stesso giorno del fatto non viene ritenuta decisiva. Per il giudice, ciò che conta è che l’imputato abbia agito prima di avere conoscenza effettiva dell’ordine di scarcerazione, nella piena consapevolezza di essere ancora sottoposto alla misura.
La sentenza integrale
Tribunale Nola, 10/06/2025, (ud. 10/06/2025- dep. 10/06/2025) - n. 981
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di arresto operato dal personale dei C.C. di Volla in data 08.05.2025, Di. Gi. veniva presentato dinanzi a questo Tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto ed il giudizio direttissimo. In sede di udienza di convalida, in data 09.05.2025, con il consenso delle parti veniva acquisito il verbale di arresto nel suo integrale contenuto con rinuncia all'escussione del verbalizzante App. Sc. Ol.An.
Successivamente veniva sentito l'arrestato, il quale dichiarava di essere stato sorpreso fuori dal proprio domicilio ove si trovava ristretto al tempo dei fatti in quanto, nella specifica circostanza di domenica 08.05.2025, si era recato in una Farmacia sita a pochi metri di distanza dalla propria residenza, avendo necessità di acquistare dei medicinali. Convalidato l'arresto su richiesta del pubblico ministero, il Giudice rigettava la richiesta di sottoposizione a misura cautelare, disponendo il ripristino della detenzione domiciliare in corso e procedendo al contestuale giudizio direttissimo.
In tale sede, il difensore dell'imputato anticipava la volontà di definire la posizione processuale del suo assistito con le forme di un rito alternativo e lo stesso imputato presente dichiarava di voler accedere al rito abbreviato. Il Giudice, a quel punto, ammetteva il Di.Gi. al rito prescelto e, in accoglimento della richiesta difensiva di un breve rinvio, differiva la trattazione del processo all'udienza del 10.06.2025, rispetto alla quale l'imputato manifestava la volontà di rinunciare a comparire.
Alla predetta udienza il Giudice, disposto il mutamento del rito nelle forme del giudizio abbreviato ed acquisito il fascicolo del PM, dichiarava la piena utilizzabilità del materiale istruttorio ivi presente. Veniva altresì prodotta dalla difesa documentazione probatoria consistente nella comunicazione della data di cessazione dell'espiazione della pena -08.05.2025 - emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, acquisita al fascicolo. Dopodiché, invitate le parti a formulare le rispettive conclusioni, sinteticamente riportate in epigrafe, il GM si ritirava in camera di consiglio e, all'esito della stessa, pronunciava sentenza resa pubblica mediante la lettura del dispositivo in udienza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che le risultanze processuali comprovano pienamente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, compiutamente indicato in rubrica.
Il giudizio di responsabilità dell'imputato, in relazione alla contestazione indicata nel capo di imputazione, si fonda sugli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, utilizzabili per la decisione trattandosi di giudizio a prova contratta, avendo l'imputato scelto il rito premiale, con rinuncia al dibattimento.
Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo del PM (C.N.R. a cura della Stazione C.C. di Volla del 08.05.2025; verbale di arresto in flagranza di reato del 08.05.2025; comunicazione scritta per i diritti dell'arrestato; provvedimento n. 24/5310 del 30.05.2024 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli; verbale di scarcerazione per concessione della detenzione domiciliare del 30.05.2024 a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria; ordinanza di convalida dell'arresto emessa dal Tribunale di Nola in data 09.05.2025) pienamente utilizzabili in ragione del rito prescelto, i fatti per cui è processo possono essere così sinteticamente ricostruiti. Ai fini di un corretto inquadramento della vicenda, occorre premettere che l'imputato, alla data dell'arresto, si trovava in regime di detenzione domiciliare presso il proprio domicilio, sito in Volla alla via (Omissis) a seguito di ordinanza nr. 5310/2024, emessa in data 30.05.2024 dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli e notificata al Di Giacomo nella medesima data (cfr. provvedimento n. 24/5310 del 30.05.2024 emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Napoli; verbale di scarcerazione per concessione della detenzione domiciliare del 30.05.2024 a cura del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria).
Invero, dal verbale di arresto in flagranza redatto dai C.C. della stazione di Volla, acquisito anche nel suo contenuto, è emerso che in data 08.05.2025, alle ore 11.07, i militari operanti, durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, transitando in via (Omissis), nel comune di Volla, notavano il Di.Gi. fermo nei pressi della farmacia "Le Ginestre". Il prevenuto, alla vista degli operanti, cercava di eludere il controllo dileguandosi precipitosamente verso la propria abitazione, distante pochi metri dalla citata farmacia, in particolare nascondendosi tra le auto in sosta. Lo stesso veniva quindi rinvenuto dai militari seduto su una sedia posta nel cortile della sua abitazione, con indosso il medesimo abbigliamento con il quale veniva sorpreso dai C.C. in via Alessandro Volta. Si procedeva quindi all'arresto del prevenuto per il reato di evasione (cfr. C.N.R. a cura della Stazione C.C. di Volla del 08.05.2025; verbale di arresto in flagranza di reato del 08.05.2025). Si evidenzia, altresì, che in sede di spontanee dichiarazioni rese all'udienza di convalida del 09.05.2024, il Di.Gi. ammetteva l'addebito a lui ascritto, riferendo che, nella giornata di domenica 08.05.2025, avendo avuto la necessità di acquistare dei medicinali, si era recato in una Farmacia distante pochi metri dalla propria abitazione presso cui si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare, ove era stato sorpreso dai militari operanti.
All'udienza del 10.06.2025, veniva altresì prodotta dalla difesa documentazione probatoria consistente nella comunicazione della data di cessazione dell'espiazione della pena -08.05.2025 - emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, acquisita al fascicolo.
Orbene, tanto premesso in punto di fatto, ritiene la Scrivente che sia stata pienamente raggiunta la prova della penale responsabilità dell'imputato per la contestazione come ascritta.
Giova anzitutto premettere che l'art. 47 ter, comma 8 della legge n. 354/1975 recita "Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo".
A tal proposito si osserva che, in punto di diritto, ad integrare il reato di cui all'art.385 c.p. non è necessaria la fuga o l'allontanamento definitivo essendo sufficiente la sottrazione anche solo temporanea del detenuto allo stato di costrizione personale cui è sottoposto di talché un qualunque allontanamento senza permesso, ancorché di breve durata, dal luogo in cui l'imputato si trova astretto agli arresti domiciliari, configura il reato di evasione (cfr. tra le altre Cass. pen.sez.6 4.09.1992 nr.9388).
Il reato di evasione sussiste anche quando il soggetto, sottoposto agli arresti domiciliari, sia sorpreso fuori dall'abitazione, anche se nelle immediate vicinanze, dovendo intendersi per abitazione soltanto il luogo in cui la persona conduce vita domestica e privata e non le sue appartenenze come aree condominiali, cortili, giardini ed altri simili spazi, quando non costituiscano parte strettamente integrante dell'abitazione medesima, ma siano soltanto posti al servizio di essa.
Ciò al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità del sottoposto ed evitare contatti con l'esterno e frequentazioni del detenuto con soggetti che non è autorizzato ad incontrare e, comunque, il libero movimento della persona che può essere vanificato anche dal trattenersi negli spazi condominiali comuni, controlli che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (cfr.Cass.pen.sez.6 sentenza 3.4.2003 nr.15741; Cass.pen.sez.6 sentenza 21.01.2008 nr.3212 Perrone; Sez. 6, Sentenza n. 4830 del 21/10/2014 Ud. dep. 02/02/2015 Rv. 262155).
È giurisprudenza costante che qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione è idoneo ad integrare il delitto, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 28118 del 09/06/2015Ud. dep. 02/07/2015 Rv. 263977 Imputato: Rapino Conformi: N. 6394 del 1998 Rv. 210912, N. 5767 del 2003 Rv. 223551, N. 11679 del 2012 Rv. 252192). Quanto all'elemento soggettivo, il delitto richiede il dolo generico e, quindi la consapevolezza dello stato detentivo e la volontà di violare la prescrizione e di sottrarsi al controllo dell'autorità a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (cfr.Cass.pen.sez.6 sentenza 29.07.2003 nr.31995 imp. Principe; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10425 del 06/03/2012 Ud. dep. 16/03/2012) Rv. 252288 Imputato: Ghouila).
Tanto premesso, gli elementi probatori raccolti sorreggono univocamente l'ipotesi accusatoria a carico dell'imputato sia quanto alla materialità del reato sia quanto alla riconducibilità al medesimo ed all'elemento soggettivo del reato.
Deve ritenersi, invero, pacificamente integrato il reato di evasione sotto il profilo della materialità ontologica del delitto, non potendosi dubitare che si sia verificato un allontanamento non autorizzato dal luogo di detenzione nel senso richiesto dalla norma incriminatrice.
Invero gli Agenti di PG, in data 08.05.2025, alle ore 11.07, durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo dei soggetti sottoposti alla detenzione domiciliare, transitando in via (Omissis) nel comune di Volla, notavano il Di.Gi. fermo nei pressi della farmacia "Le Ginestre".
Quanto al dolo, non vi è dubbio della coscienza e volontà dell'azione da intendersi quale consapevolezza intenzionale dell'allontanamento non autorizzato laddove, viceversa, non è dimostrato lo stato di necessità che richiede l'esistenza di situazioni urgenti ed indifferibili ed il pericolo non altrimenti ovviabile di vita.
A tal riguardo occorre rimarcare una circostanza munita di stringente portata probatoria: il Di.Gi., una volta accortosi della presenza degli Agenti, alla vista di questi ultimi aveva cercato di eludere il controllo, dileguandosi precipitosamente verso la propria abitazione, distante pochi metri dalla citata farmacia, in particolare nascondendosi tra le auto in sosta. Lo stesso veniva quindi rinvenuto dai militari seduto su una sedia posta nel cortile della sua abitazione, con indosso il medesimo abbigliamento con il quale veniva sorpreso dai C.C. in via Alessandro Volta. Tale circostanza denota, dunque, la piena consapevolezza e volontà di violare le prescrizioni connesse alla detenzione, sottraendosi al controllo dell'autorità in assenza di qualsivoglia valida causa scriminante o situazione di necessità o urgenza.
Occorre ulteriormente rappresentare che, in sede di udienza di convalida, l'imputato ammetteva l'addebito a lui ascritto, riferendo che, nella giornata di domenica 08.05.2025, avendo avuto la necessità di acquistare dei medicinali, si era recato in una Farmacia distante pochi metri dalla propria abitazione presso cui si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare, ove era stato sorpreso dai militari operanti. Sul punto, osserva la Scrivente che la giustificazione adotta dall'imputato, per quanto suggestiva, non vale nel caso di specie ad integrare la scriminante dello stato di necessità, risultando insussistenti i presupposti della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen., che presuppone sia una situazione di "inevitabilità" del pericolo attuale di un danno grave alla persona, come nel caso di imminente pericolo di vita, sia la "non rimproverabilità" della situazione di pericolo, che non deve essere stata cagionata o occasionata dall'agente stesso.
Si evidenzia che la difesa non ha fornito alcun elemento probatorio in ordine a tali condizioni, né risultano agli atti elementi che consentano di ritenere sussistente, nel caso di specie, un imminente e inevitabile pericolo - come nel caso di una situazione che poneva a rischio la propria o altrui incolumità psicofisica - tale da costringere il Di.Gi. a tenere una condotta contraria alle prescrizioni impostegli e a recarsi, dunque, in farmacia per acquistare medicinali.
Del resto, difetta nel caso di specie anche la prova di un'eventuale erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità da parte dell'imputato, che - com'è noto - non può basarsi su un mero criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da giustificare l'erroneo convincimento di trovarsi in tale situazione (Cass. Sez. 1, n. 19341 del 22/04/2009, Faiq Rv. 243777; Cass. Sez. 6, n. 18711 del 21/03/2012).
All'udienza del 10.06.2025, veniva altresì prodotta dalla difesa documentazione probatoria consistente nella comunicazione della data di cessazione dell'espiazione della pena -08.05.2025 - emessa dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Nola, acquisita al fascicolo. Ebbene, a tal riguardo, si osserva di non poter accordare alla suddetta documentazione alcun valore probatorio di segno favorevole all'imputato stesso, che realizzava la condotta di evasione antecedentemente all'effettiva conoscenza dell'ordine di scarcerazione, nella piena consapevolezza di porre in essere una condotta contra legem come dallo stesso spontaneamente ammesso in sede di convalida. Le modalità del fatto escludono a parere del Tribunale la applicazione della fattispecie di cui all'art. 131 bis c.p. avendo lo stesso mostrato con un maldestro tentativo di non rispettare le prescrizioni imposte anche laddove già accertato l'allontanamento. Le complessive risultanze probatorie delineano pertanto a carico dell'imputato un quadro accusatorio univoco non smentito da elementi di diverso tenore.
Per tali ragioni, ed in mancanza di elementi di segno contrario alle emergenze processuali, deve essere affermata la penale responsabilità di Di.Gi. per la condotta di evasione a lui ascritta.
La personalità negativa del predetto, il quale cercava di eludere il controllo accortosi della presenza dei militari C.C., per come emerge dalle modalità del fatto e dalla sua biografia penale considerato che l'imputato è soggetto già gravato da precedenti, in mancanza di elementi positivi di valutazione, osta alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Va poi escluso l'aumento per la recidiva, di cui all'art. 99 c.p. contestata a carico del prevenuto.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 20798/2011, imp. In.) la recidiva - la cui applicazione risulta oggi sempre facoltativa - è una circostanza pertinente al reato che richiede un accertamento, nel caso concreto, della relazione qualificata tra lo status e il fatto che deve risultare sintomatico, in relazione alla tipologia dei reati pregressi e all'epoca della loro consumazione, sia sul piano della colpevolezza che su quello della pericolosità sociale.
In sostanza la recidiva diviene produttiva di effetti unicamente se il giudice ne accerti i requisiti costitutivi e la dichiari, verificando non solo l'esistenza del presupposto formale rappresentato dalla previa condanna, ma anche del presupposto sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo, da accertarsi discrezionalmente.
Ebbene, nella specie, il nuovo episodio delittuoso qui in contestazione non appare esprimere, in concreto, una maggiore colpevolezza e, soprattutto, una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, avuto riguardo alla eterogeneità dei reati commessi rispetto alla condotta delittuosa in esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 14/06/2007 n. 192). Rilevato altresì la condotta tenuta dall'imputato che alla vista dei militari tentava, sebbene di nascosto di rientrare nell'abitazione, e non di allontanarsi ulteriormente indice dell'assenza di una elevata pericolosità sociale.
Pertanto, valutati tutti gli elementi di cui all'art. 133 c.p., stimasi equo irrogare all'imputato la pena di mesi otto di reclusione (pena così determinata: pena base mesi dodici di reclusione, ridotta per la scelta del rito ex art.442 c.p.p. alla pena inflitta, escluso l'aumento per la contestata recidiva).
Consegue poi per legge, ai sensi dell'art. 535 c.p.p., la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.
Non sussistono i presupposti normativi per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, avendone l'imputato già fruito.
P.Q.M.
Letti gli artt. 438 e ss. 533 e 535 c.p.p., dichiara DI.GI. colpevole del reato a lui ascritto e, con la riduzione per la scelta del rito, lo condanna alla pena di mesi otto di reclusione oltre il pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Nola, il 10 giugno 2025.
Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2025.










































