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Incauto acquisto di auto rubata: il prezzo vantaggioso e l’assenza di verifiche escludono la ricettazione ma integrano la contravvenzione (Trib. Napoli - GM Paola Guadagni)

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Incauto acquisto di auto rubata: il prezzo vantaggioso e l’assenza di verifiche escludono la ricettazione ma integrano la contravvenzione

Massima

In tema di acquisto di veicolo poi risultato provento di furto, integra la contravvenzione di incauto acquisto ex art. 712 c.p., e non il delitto di ricettazione ex art. 648 c.p., la condotta di chi compri da un privato un’autovettura a prezzo particolarmente vantaggioso, già munita di targa estera e assicurazione, omettendo ogni verifica sulla genuinità del telaio e sulla provenienza del bene, quando non risulti provata oltre il ragionevole dubbio la consapevolezza o l’accettazione del rischio della provenienza delittuosa della res, ma emerga una colposa negligenza nell’acquisto.


Spiegazione

La vicenda riguarda una Fiat 500 risultata provento di furto, con telaio contraffatto. In origine il fatto era contestato come ricettazione in concorso.

Tuttavia, nel corso del processo, il pubblico ministero ha riqualificato l’addebito da art. 648 c.p. ad art. 712 c.p., dopo le dichiarazioni spontanee dell’imputato V.D., che ha spiegato di avere acquistato l’auto tramite un annuncio su Subito.it, da un privato, per avviare la propria attività di autonoleggio.

Lo stesso ha ammesso di non avere effettuato alcuna verifica sul telaio o sulla genuinità del veicolo e di essere stato attratto dal fatto che l’auto fosse già targata polacca, assicurata e acquistabile a un prezzo ritenuto vantaggioso, pari a 3.000 euro.

Su questa base, il giudice assolve G.E. perché non emerge alcun concreto contributo all’acquisto del veicolo: il suo nome compare soltanto nel contratto di noleggio come conducente e non risultano elementi oggettivi o soggettivi idonei a ricondurgli la condotta contestata.

In questo passaggio della decisione assume rilievo anche l’impostazione difensiva sviluppata dall’avv. Luca Gagliano, il quale ha evidenziato la totale estraneità dell’imputato alla fase dell’acquisto del veicolo e l’assenza di qualsiasi elemento che potesse dimostrare un coinvolgimento nella gestione o nella provenienza dell’autovettura, limitandosi il suo assistito ad essere indicato come conducente nel contratto di locazione.

Diversa, invece, la posizione di V.D.. Il Tribunale ritiene accertato che egli abbia acquistato il veicolo senza le cautele minime esigibili in una compravendita del genere. Però, allo stesso tempo, esclude che vi sia prova sufficiente del dolo di ricettazione. In sostanza, non è dimostrato che l’imputato sapesse che l’auto fosse rubata, né che avesse consapevolmente accettato quel rischio. Quello che emerge è piuttosto un comportamento imprudente, negligente, professionalmente inadeguato e quindi colposo.

Per questo la sentenza opera una distinzione molto netta: la ricettazione richiede dolo, anche eventuale; l’incauto acquisto punisce invece chi compra una cosa che, per qualità, condizione di chi la offre o entità del prezzo, avrebbe dovuto far sorgere il sospetto della provenienza illecita.


La sentenza integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE MONOCRATICO DI NAPOLI

V S E Z I O N E P E N A L E

Dott. PAOLA GUADAGNI, all'udienza del 09.12.2025 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa a carico di

G.A.

Libero assente

V.E.

Libero presente

IMPUTATI

Per il reato p. e p. dall'art. 110-648 c.p. perché in concorso tra loro e con la

consapevolezza della provenienza delittuosa acquistavano o comunque

ricevevano al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, l'autovettura Fiat 500

di colore blu avente telaio contraffatto ZFA31200000141158, provento di furto

in danno di S. denunciato il 10.11.2020 presso la

stazione C.C. Bacoli.

Fatto accertato in Napoli il 20.04.2023.

CONCLUSIONI

P.M. E DIFESA: come da verbale

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI

DI FATTO E DI DIRITTO

A. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, con decreto di citazione diretta emesso in data 31.07.2024, disponeva il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico della V Sezione Penale nei confronti degli imputati G. E. e V. D., affinché rispondessero del reato di ricettazione, come in epigrafe contestato.

Alla prima udienza predibattimentale del 07.01.2025, celebratasi innanzi al dott. D. Gallo, svoltasi nell'assenza degli imputati ritualmente citati e non comparsi in giudizio senza addurre alcun legittimo impedimento, il processo era rinviato, poiché il giudice rilevava che il decreto di citazione diretta a giudizio non era stato notificato alla persona offesa, disponendone la rinnovazione.

Alla successiva udienza del 01.07.2025, celebratasi innanzi al GOP dott. Pietro Rocco, la difesa degli imputati chiedeva la celebrazione del processo mediante rito alternativo ed anticipava dichiarazioni spontanee di V. D..

All'udienza del 21.10.2025, svoltasi per la prima volta davanti a questo G.M., l'imputato V. D. rendeva spontanee dichiarazioni. Il P.M. riqualificava il reato di cui al capo di imputazione da art. 648 c.p. in art. 712 c.p.. Le parti presenti ne accusavano ricezione ed il G.M., dopo aver ammesso le parti al rito abbreviato rinviava il processo per la discussione.

All'udienza del 09.12.2025, le parti venivano invitate a concludere nei sensi trascritti nel verbale di udienza. 


B. Ritiene questo giudicante che, in ordine al reato ascritto in rubrica, come riqualificato, nei confronti di G. E., alla stregua delle risultanze processuali, lo stesso va dichiarato assolto per non aver commesso il fatto.

Dalle dichiarazioni spontanee rese all'udienza del 21.10.2025 dall'imputato V. D. emergeva infatti che quest'ultimo era l'unico responsabile dell'acquisto dell'autovettura Fiat 500, di colore blu scuro targata DBL3STS acquistata sul sito subito.it, poi risultata provento di furto. Il predetto

V., infatti, avendo da poco intrapreso un'attività di autonoleggio, dichiarava di aver proceduto all'acquisto dell'autovettura senza aver eseguito alcuna verifica sulla genuinità del veicolo, ma molto interessato all'acquisto perchè l'autoveicolo era già munito di targa polacca, quindi non era necessario fare il passaggio di proprietà ed inoltre il prezzo stimato comprensivo di assicurazione era stimato come vantaggioso.

L'altro prevenuto G. E., indicato come colui che aveva stipulato il contratto di noleggio, non aveva alcun altro tipo di rapporto con l'autovettura se non per l'appunto il contratto di noleggio nel quale veniva indicato come conducente. Da rilevare che al momento del controllo il G. non era nemmeno alla guida dell'autovettura.

Non sono emersi dalla documentazione acquisita in atti altri elementi tali da configurare in capo ad esso G. E. la fattispecie di reato ascritta, come riqualificato in incauto acquisto, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. Ne consegue la pronuncia assolutoria per non aver commesso il fatto.


B.1 Ritiene questo giudicante che sia rimasta invece accertata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell' imputato V. D.in ordine al reato contestato.

La prova si basa sulla documentazione allegata al fascicolo del P.M. ed acquisita agli atti del processo ed in particolare denuncia orale sporta da S.

R. A. M. il 10.01.2020, annotazione di polizia giudiziaria del 21.04.2023, CNR del 21.04.2023, verbale di sequestro del veicolo Fiat 500 di colore blu scuro con targa polacca ......., verbale di sequestro del 20.04.2023, decreto di convalida di sequestro del 21.04.2023, e s i t o accertamento esame elettrolitico del 26.04.2024 per indagine su contraffazione

telaio, decreto di dissequestro e restituzione cose sequestrate del 10.05.2024, contratto di locazione di veicolo senza conducente intestato a G. E., certificato di assicurazione del 20.02.2023.

Dai predetti elementi probatori è rimasto accertato, in punto di fatto,

quanto segue. 

In data 20.04.2023, verso le ore 22,45, nel transitare in Napoli alla via Montagna Spaccata, agenti della Legione Carabinieri "Campania", Gruppo di Napoli, procedevano ad un normale controllo su strada nei confronti del sig. P. D., quale conducente dell'autovettura Fiat 500 di colore blu, co targa polacca ......., di proprietà di F.G., appurando che ivi circolava con una copia conforme della carta di circolazione numero SERIA PC/AAK2543561, accompagnata da un contratto di locazione intestato all'odierno prevenuto G. E.. 

Eseguita l'ispezione del numero identificativo del telaio ZFA31200000141158, lo stesso non risultava conforme per tutta la sua lunghezza in quanto i numeri finali "58" presentavano una conformazione leggermente diversa dai restanti. Gli operanti procedevano pertanto al sequestro penale del veicolo affidandolo in custodia giudiziale alla Ditta Autosoccorso Vesuvio di Napoli e trattenevano i documenti presso l'Ufficio Corpi di Reato della Procura della Repubblica.

L'odierno prevenuto, V. D., rendeva spontanee dichiarazioni all'udienza del 21.10.2025, dalle quali emergeva la sua attività di compravendita e di noleggio di autovetture, " ........era all'inizio - diciamo - della mia attività, è stata una delle prime macchine che ho acquistato, quest'auto l ho comprata tramite Subito it…

Questo signore si trovava nelle mie vicinanze......io chiamo, ci mettiamo d'accordo telefonicamente, prendiamo un appuntamento, io vado a vedere la macchina,......si trovava in discrete condizioni.......... l'unica cosa buona che aveva, la macchina era già targata polacca, che diciamo era già assicurata, non si faceva passaggio, per iniziare l'attività a pochi soldi...... io l'ho pagata 3.000 euro con tutta l'assicurazione....". L'auto in questione è la Fiat 500 di colore blu scuro tg. ....... poi risultata provento di furto come risulta dalla denunzia della sig.ra S. R. A. M.......... (verbale di udienza del 21.10.2025 pag. 4 di 7) ".......Non ho provveduto né a controllare il telaio......a parte che non compro più da privati, compro da società, diciamo al nord sono s.p.a., collaboro con l'Isis s.p.a., quindi diciamo facciamo tutt'altro lavoro, è stata una negligenza di........anzi no, incompetenza,....... " (verbale di udienza del 21.10.2025 pag. 5 di 7)

Tali dichiarazioni consentivano al P.M. di modificare il capo di imputazione, riqualificando il reato da ricettazione ex art. 648 c.p. in incauto acquisto ex art. 712 c.p.. L'elemento soggettivo essenziale del reato di ricettazione è rappresentato dal dolo, anche eventuale; vale a dire che si configura il reato quando colui che compra o riceve un bene sa, o accetta il rischio concreto, che il bene acquistato possa essere provento di un delitto ed agisce al fine di trarne profitto. Quando manca il dolo, può profilarsi invece la colpa dell'acquirente dovuta a negligenza o imprudenza. Il soggetto non ha la certezza della provenienza illecita del bene, anche se avrebbe dovuto o potuto

sospettarlo a causa di alcune circostanze quali un prezzo troppo basso una mancanza di documenti, un luogo di vendita insolito come nel caso che ci occupa.

C. Tali essendo gli elementi in fatto, emergenti dalla confessione del prevenuto che ha descritto gli eventi come realmente accaduti e riscontrabili dagli investigatori, non appare dubbia l'integrazione della fattispecie di reato dell'incauto acquisto, come riqualificata, ascritta all'imputato V. D., sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo. Alla luce della compiuta istruttoria dibattimentale infatti non sono emersi elementi univoci sulla conoscenza, da parte del prevenuto, della provenienza delittuosa dell'autovettura nè della consapevole accettazione da parte dell'imputato del rischio che la stessa fosse di illecita provenienza. La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 12994/2024 ha ricordato che la ricettazione è punibile anche a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 

La Suprema Corte ha sottolineato che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo del reato può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un vulnus alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della res, il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., cosi, Sez. 2, n. 53017 del 22.11.2016; Sez. 2, n. 41423 del 27.10.2010; Sez. 2, n. 20193 del 19.4.2017; Sez. 2, Cass. Pen., 2, n. 52271; Sez. 2, n. 50952 del 26.11.2013; Sez. 1, n. 13599 del 13.3.2012).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS. U., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

D. Quanto alla determinazione della pena, questo giudice ritiene, in primo luogo concedibili a V. D. le circostanze attenuanti generiche ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 62 c.p., visto il comportamento processuale e l'aver altresi riconosciuto la propria colpa nel compimento dell'illecito colposo.

Tenuto quindi conto di tutti i criteri valutativi di riferimento dettati dall'art. 133 c.p., della scelta del rito abbreviato, e della possibilità di punire l'illecito con la sola ammenda ai sensi dell'art. 712 c.p. co. 1, letto l'art. 438 la pena finale p.b. € 450,00 di ammenda, ridotta ad € 300,00 per la concessione delle circostanze generiche, ulteriormente ridotta ad € 150,00 per la scelta del rito).

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali.

Si indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione stante la mole dei processi pendenti sul ruolo di codesto giudicante.

P.Q.M.

I G.M., letti gli artt. 530 c.p.p., assolve G. E. dal reato a lui contestato in rubrica per non aver commesso il fatto.

Il G.M., letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara V. D. colpevole del reato a lui ascritto in rubrica, riqualificato come in atti, e, concesse le attenuanti generiche e la diminuente per la scelta del rito, lo condanna all'ammenda di € 150,00.

Letto l'art. 544, comma 3 c.p.p. indica in giorni novanta il termine per il

deposito della motivazione.

Napoli, 09 dicembre 2025

Il Giudice Monocratico


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