top of page

Reddito di cittadinanza: non c’è reato se il dato ostativo è stato indicato nella DSU e manca la prova del dolo (Trib. Nola - Giudice Ester Ricciardelli)

  • 2 ore fa
  • Tempo di lettura: 13 min
Reddito di cittadinanza: non c’è reato se il dato ostativo è stato indicato nella DSU e manca la prova del dolo

Massima

In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, le omissioni o false indicazioni contenute nella domanda integrano il reato di cui all’art. 7 D.L. 4/2019 solo se funzionali a conseguire un beneficio non spettante o spettante in misura maggiore. Ne consegue che va assolto per difetto dell’elemento soggettivo l’imputato che, pur avendo omesso nella domanda di indicare un motoveicolo ostativo, abbia però correttamente dichiarato quel medesimo dato nella DSU, così ingenerando un ragionevole dubbio sulla sussistenza del dolo.


Spiegazione

Il procedimento riguardava tre imputati accusati di avere ottenuto indebitamente il reddito di cittadinanza omettendo, nella domanda, di dichiarare il possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc nei due anni precedenti, circostanza ostativa all’accesso al beneficio ai sensi dell’art. 2 D.L. 4/2019.

Per due imputate, Ma.An. e Si.Ri., il Tribunale ritiene pienamente provata la responsabilità. Per entrambe, infatti, l’omissione del dato ostativo nella domanda aveva inciso direttamente sul riconoscimento del beneficio, che altrimenti non sarebbe stato erogato.

Diversa, invece, la posizione di Di.Mo.. Il teste della Guardia di finanza ha chiarito che costui non aveva inserito il motoveicolo ostativo nella domanda per il reddito di cittadinanza, ma lo aveva invece indicato nella DSU, cioè nella dichiarazione sostitutiva unica utilizzata per il calcolo dell’ISEE e per la predisposizione della domanda stessa.

Ed è qui che si colloca il punto decisivo della motivazione: il Tribunale richiama le Sezioni Unite n. 49686 del 13 luglio 2023 e ribadisce che il reato di cui all’art. 7 D.L. 4/2019 è un reato di pericolo concreto, posto a tutela delle risorse pubbliche, e che le dichiarazioni false o omissive rilevano penalmente solo se sono funzionali a ottenere un beneficio non dovuto o maggiore del dovuto.

Partendo da questo inquadramento, il giudice distingue il profilo oggettivo da quello soggettivo. Sotto il primo aspetto, l’omissione nella domanda sussisteva anche per Di.Mo. Ma sotto il secondo aspetto, il fatto che egli avesse correttamente indicato il motoveicolo nella DSU impedisce di affermare con certezza il dolo. In sostanza, il Tribunale ritiene che tale condotta sia incompatibile, o quantomeno non pienamente compatibile, con una volontà fraudolenta di occultamento. Da qui l’assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p. con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.


La sentenza integrale

Tribunale Nola, 29/09/2025, (ud. 30/06/2025- dep. 29/09/2025) - n. 1138


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso dal g.u.p. sede il 12.09.2024 Di.Mo., Ma.An. e Si.Ri. venivano rinviati a giudizio davanti a questo Tribunale per rispondere dei reati di cui alle imputazioni.

All'udienza del 09.12.2024 il Giudice, accertava la regolare costituzione delle parti, dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove richieste dalle parti.

Alla successiva udienza del 28.04.2025 si procedeva all'escussione del teste De.Ni.

All'udienza del 26.05.2025 si procedeva all'esame dell'imputato Di.Mo..

All'udienza odierna, esaurita l'assunzione delle prove, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo processuale e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di novanta giorni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, appare pienamente provata la responsabilità di Si.Ri. e Ma.An. in ordine ai reati a loro rispettivamente ascritti. Al contrario, ritiene questo Giudice che l'imputato Di.Mo. vada assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Tanto premesso, escusso in sede dibattimentale, il capitano De.Ni., in servizio presso la Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, riferiva che, nell'ambito degli accertamenti esperiti sui soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza mediante la consultazione delle banche dati in uso alle forze di polizia, erano stati attenzionati gli odierni imputati.

In particolare, riferiva che Di.Mo. nella domanda volta a ottenere il reddito di cittadinanza non aveva comunicato il possesso di un motoveicolo SH di cilindrata superiore a 250 nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza, circostanza che impediva l'accesso al beneficio in parola ai sensi dell'art. 2 del DL 4 del 2019.

Precisava, però, che nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica), che si compila per calcolare il reddito ISEE, che poi viene utilizzato per predisporre la domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, aveva indicato il possesso del suddetto motoveicolo.

Con riferimento a Ma.An. e Si.Ri., il capitano De.Ni. riferiva che le imputate, nelle rispettive domande volte a ottenere il reddito di cittadinanza, non avevano comunicato il possesso di un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 nei due anni precedenti alla presentazione dell'istanza, circostanza che impediva l'accesso al beneficio in parola ai sensi dell'art. 2 del DL 4 del 2019.

Sulla scorta delle suddette domande, gli odierni imputati avevano - quindi - indebitamente percepito il reddito di cittadinanza.

A fronte di tale quadro accusatorio, l'imputato Di.Mo., in sede di esame dibattimentale, riferiva di essersi rivolto al CAF e di avere indicato nella dichiarazione sostitutiva il possesso di un motoveicolo Honda SH 300.

Sul punto, va evidenziato, in punto di diritto, che il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha istituito il "reddito di cittadinanza", definito dall'art. 1 quale "misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché diretta a favorire il

diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro".

Beneficiari della predetta misura sono i nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei requisiti soggettivi ed economici indicati dall'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e c-bis).

Tali requisiti devono essere in possesso del richiedente (e del suo nucleo familiare) al momento della domanda e per tutta la durata di erogazione del beneficio stesso.

Il reddito di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello della richiesta. Il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore calcolato su base annua (art. 3, commi 1 e 5) ed è riconosciuto per tutto il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste all'art. 2 (art. 3, comma 6), condizioni la cui variazione deve essere comunicata all'INPS nei termini e nei modi indicati dagli artt. commi 8 e ss., e 5, comma 1.

La domanda, redatta su modulo approvato dall'INPS, può essere presentata presso gli uffici postali, i Centri di assistenza fiscale (CAF) o gli istituti di patronato (art. 5, comma 1). Con la domanda il richiedente autocertifica il possesso dei requisiti richiesti per il reddito di cittadinanza (art. 5, comma 5).

Il beneficio è riconosciuto se ne ricorrono le condizioni.

A tal fine, la domanda deve essere comunicata all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta; nei successivi cinque giorni lavorativi l'INPS verifica il possesso dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati (anagrafe tributaria, il PRA e le altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati). I Comuni devono a loro volta accertare il possesso dei requisiti di residenza e soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lett. a (art. 5, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater). Il reddito di cittadinanza deve essere riconosciuto, al più tardi, entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'INPS (art. 5, comma 3), ma il pagamento delle somme può essere sospeso per non più di centoventi giorni in attesa delle verifiche anagrafiche che l'INPS può richiedere ai Comuni. Decorso tale termine senza che il Comune abbia fornito i dati richiesti, il pagamento delle somme è comunque disposto (comma 4-quater, aggiunto, insieme con i commi 4-bis, 4-ter e 4-quinquies, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato anche il comma 4). I requisiti reddituali e patrimoniali si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione ISEE in vigore al momento della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica ("DSU"). Gli altri requisiti si considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione contraria da parte delle amministrazioni competenti alla loro verifica. In tal caso, l'erogazione del beneficio deve essere interrotta a decorrere dal mese successivo alla comunicazione stessa e revocata (art. 5, comma 5). Il beneficiario del reddito di cittadinanza deve in ogni caso comunicare, nei termini stabiliti dall'art. 7, comma 2, le variazioni del reddito o del patrimonio, quand'anche provenienti da attività irregolari, e fornire le informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso.

Resta in ogni caso fermo il potere dell'INPS di verificare i requisiti autocertificati in domanda ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 5, comma 5).

Il beneficio può, poi, essere revocato sia in caso di condanna per uno dei reati di cui all'art. 7, commi 1 e 2, o per uno dei reati indicati dal comma 3 del medesimo articolo (il cui elenco è stato incrementato dalla legge n. 234 del 2021 a decorrere dal 1 gennaio 2022), sia quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante.

Tanto premesso, per ciò che qui rileva nello specifico, l'art. 2 lett. c del DL n. 4 del 2019 prevede che "c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente" Ciò posto, l'art. 7, al comma primo e secondo, incrimina le condotte di chi al fine di ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero omette informazioni dovute (comma 1) e di chi, fruendo già del beneficio, non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio (anche se provenienti da attività irregolari) e le altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio stesso nei termini previsti dall'art. 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11.

Ne consegue che possono verificarsi in astratto tre distinte ipotesi: a) il mendacio per totale assenza di requisiti; b) il mendacio finalizzato al conseguimento di un beneficio maggiore rispetto al dovuto; c) il mendacio che non incide sul diritto a ottenere il sussidio né sull'ammontare del beneficio. Ebbene, le Sezioni Unite intervenute sul tema (cfr. Cass., Sez. Un., 13 luglio 2023, n. 49686) hanno evidenziato che il reato di cui all'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 è reato di pericolo concreto a consumazione anticipata, posto a presidio delle risorse pubbliche economiche destinate a finanziare il reddito di cittadinanza, impedendone la dispersione a favore di chi non ne ha (o non ne ha più) diritto o ne ha diritto in misura minore. È reato posto a tutela del patrimonio dell'Ente erogante e. in particolare, delle specifiche (e limitate risorse destinate all'erogazione del beneficio ed al perseguimento del fine pubblico a esso sotteso.

A sostegno di tale conclusione militano vari argomenti, il primo dei quali ha natura letterale e riguarda l'interpretazione dell'avverbio "indebitamente" che qualifica il dolo specifico. La lettura che propone l'indirizzo non accolto dalle Sezioni Unite ne rende sostanzialmente inutile l'inserimento nella fattispecie; non si comprende, cioè, per quale ragione, venendo in rilievo il dovere di lealtà del cittadino verso le istituzioni, il legislatore non abbia ritenuto sufficiente il solo fine di ottenere il beneficio, ma abbia ritenuto necessario il fine di ottenerlo "indebitamente". Sarebbe stato sufficiente pretendere la consapevolezza della falsità delle informazioni date (o della doverosità di quelle omesse) per ritenere punibile la condotta posta in essere nella prospettiva del conseguimento del risultato.

Ben più coerente con il dato testuale è la soluzione che attribuisce all'avverbio "indebitamente" un contenuto autonomo che qualifica il dolo specifico diversificandolo rispetto alla mera consapevolezza della falsità delle informazioni date (o omesse) per ottenere il beneficio. L'altro argomento ha natura sistematica e riguarda il rapporto tra il reato di cui al primo comma dell'art. 7 D.L. n. 4 del 2019 e quello di cui al secondo comma del medesimo articolo. L'interpretazione accolta dalle Sezioni Unite rende più armonico il rapporto tra le due fattispecie di reato sanzionate dal medesimo articolo. Non v'è dubbio, infatti, che l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, nonché delle altre informazioni dovute ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è penalmente sanzionata, purché i dati non comunicati siano rilevanti. L'omessa comunicazione di dati non rilevanti costituisce puramente e semplicemente un fatto atipico che non reca alcuna offesa al patrimonio e agli interessi pubblici dell'Ente erogante

L'indirizzo qui disatteso postula necessariamente la diversità dei beni tutelati dalle due fattispecie: il dovere di lealtà nei confronti dell'Ente erogante, nel primo comma, e il patrimonio dell'Ente, nel secondo comma.

Non si comprende perché tale dovere di lealtà dovrebbe cessare una volta ottenuto il beneficio e perché non permei anche il compito del beneficiato di rendere edotto l'Ente pubblico di ogni variazione delle condizioni che legittimano la persistente erogazione del reddito di cittadinanza. Si potrebbe obiettare che la "rilevanza" dell'informazione omessa (secondo comma) per evitare la revoca o la riduzione del beneficio non qualifica, ai sensi del primo comma, anche le informazioni omesse per ottenere il beneficio stesso. Questa obiezione non spiega, però, perché, in caso di decadenza dal beneficio nei casi previsti dal sesto comma dell'art. 7, l'Ente debba recuperare solo "quanto versato in eccesso" e non l'intero ammontare delle somme corrisposte a titolo di reddito di cittadinanza.

Il sesto comma dell'art. 7, infatti, prevede, quale specifico motivo di decadenza, la percezione del beneficio in esame in misura maggiore rispetto a quanto sarebbe spettato al nucleo familiare "per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni".

Il legislatore ha, dunque, espressamente contemplato la possibilità che l'interessato ottenga il beneficio in misura maggiore del dovuto (anche) per effetto di dichiarazione mendace. Ma se venisse in rilievo il dovere di lealtà nei confronti dell'Ente erogatore non si comprenderebbe il motivo per il quale la decadenza non determini il recupero totale di quanto versato, piuttosto che di "quanto versato in eccesso". Tale conclusione consente di affermare che il reato previsto dal primo comma dell'art. 7, cit., sussiste anche quando l'agente agisce nella prospettiva di ottenere più del dovuto e di attribuire, dunque, all'avverbio "indebitamente" un contenuto più ampio, non limitato alla sola prospettiva di ottenere il beneficio senza averne diritto, ma anche a quella di ottenere il beneficio in misura maggiore del dovuto. Il fatto che in quest'ultimo caso il legislatore abbia espressamente previsto "il recupero dì quanto versato in eccesso" costituisce ulteriore prova che (anche) il bene tutelato dal primo comma dell'art. 7 è il patrimonio dell'Ente, non già un generico dovere di lealtà nei suoi confronti. Tale conclusione rende omogeneo (ed unico) il bene tutelato dalle due fattispecie di reato.

Il minimo comune denominatore di entrambe le fattispecie penali è. dunque, costituito dal patrimonio (o dalle risorse economiche) dell'Ente e dal fine che con il suo utilizzo si intende perseguire. Il patrimonio non rileva come bene di proprietà, ma come strumento per il raggiungimento di determinati obiettivi; non rileva l'aspetto statico, bensì quello dinamico: sullo sfondo s'intravede l'interesse pubblico leso (anche solo potenzialmente) dall'azione di chi sottrae risorse per perseguirlo.

L'indebita percezione del reddito di cittadinanza, dunque, distrae le somme messe a disposizione per finanziarne l'erogazione, a danno ("diretto! dell'Ente pubblico erogatore e (indiretto° di chi avrebbe diritto a godere del beneficio.

Deve escludersi, quindi, che il reato di cui all'art. 7. comma 1. D.L. n. 4 del 2019. sia posto a tutela della fede pubblica e che si risolva in un reato di falso.

Il dolo specifico, in questo contesto, svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti. Se l'agente ha diritto al beneficio, la non corrispondenza al vero delle informazioni a tal fine rese non qualifica il falso come "inutile", ma rende atipica la condotta, dovendo escludere la natura indebita del beneficio stesso. Il dolo specifico, nel caso di specie, non si limita a tipizzare il movente dell'azione, ma assolve anche allo scopo di qualificare la condotta, costituendo, sul piano oggettivo, un elemento della fattispecie rivelatore dell'offesa che si intende prevenire (e punire).

Traendo le conclusioni di tale ragionamento, le Sezioni Unite sono giunte ad affermare il seguente condivisibile principio di diritto: "le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui all'art 7 di. 28 gennaio 2014 n. 4, conv. in legge 28 marzo 2019 n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge" (Cass., Sez. Un., 13 luglio 2023, n. 49686).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che la circostanza che Si.Ri., Ma.An. e Di.Mo. abbiano omesso di dichiarare nella domanda volta a ottenere il reddito di cittadinanza il possesso di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 nei due anni precedenti alla presentazione della domanda, elemento ostativo all'accesso al beneficio in parola, è risultata determinante ai fini dell'erogazione del beneficio atteso che gli imputati non avrebbero avuto accesso al reddito di cittadinanza.

Ebbene, essendo pacifica, per quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale l'integrazione dì un fatto tipico e antigiuridico sotto il profilo oggettivo, ritiene questo Giudice che, sotto il profilo soggettivo, vada distinta la posizione del Di.Mo.

Quest'ultimo, invero, nella DSU aveva indicato il possesso del motoveicolo con cilindrata superiore a 250. In proposito, si evidenzia che la dichiarazione sostitutiva unica viene compilata al fine di calcolare il reddito ISEE che, a sua volta, è utilizzato per predisporre la domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza.

Ebbene, il fatto che il Di.Mo. abbia correttamente dichiarato nella DSU il possesso del predetto motoveicolo ingenera nel Giudicante il dubbio circa la sussistenza del dolo del delitto in contestazione, con la conseguente pronuncia di una sentenza assolutoria con la formula "perché il fatto non costituisce reato".

Affermata, invece, la penale responsabilità di Si.Ri. e Ma.An. in ordine al reato a loro rispettivamente ascritto, ritiene questo Giudice che sussistono ragioni di meritevolezza tali da consentire il riconoscimento alle imputate delle circostanze attenuanti generiche, dovendosi all'uopo valutare il corretto comportamento delle stesse e la concreta gravità dei fatti. Pertanto, valutati tutti i criteri cui all'art. 133 c.p., pare congruo condannare Si.Ri. e Ma.An. alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, così determinata: pena base anni due di reclusione (minimo edittale), ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla pena inflitta.

Alla condanna nel merito segue, per legge, quella al pagamento delle spese processuali. Sussistono i presupposti di legge per la concessione a Si.Ri. dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna e a Ma.An. il beneficio della sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge, potendosi formulare - alla luce delle rispettive personalità - un giudizio prognostico positivo in ordine alla ricaduta nel reato.

In considerazione dei carichi di lavoro, si fissa in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.


P.Q.M.

Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Si.Ri. e Ma.An. responsabili del reato loro rispettivamente ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, le condanna alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuna, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede a Si.Ri. i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della sentenza di condanna e a Ma.An. il beneficio della sospensione condizionale della pena a termini e condizioni di legge.

Letto l'art. 7, co. 10, D.L. 4/19 convertito nella legge n. 26/19, dispone la trasmissione degli atti all'INPS territorialmente competente per il recupero di quanto indebitamente percepito dalla Si. e dalla Ma.

Letto l'art. 530 co. 2 c.p.p., assolve Di.Mo. dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Fissa in giorni novanta il termine per il deposito dei motivi.

Così deciso in Nola, il 30 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2025.


 
 
Hai bisogno di assistenza legale?

Prenota ora la tua consulenza personalizzata e mirata.

 

Grazie

oppure

IMG_3365_edited_edited.png
bottom of page