Lesioni stradali e patologia preesistente: il trauma che rende sintomatico il danno non prova il nesso causale (Trib. Monza - Giudice Giulia Marie Nahmias)
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Massima
In materia di lesioni colpose da circolazione stradale, ove l’istruttoria dimostri che il sinistro ha causato soltanto contusioni iniziali, mentre la successiva lesione della cuffia dei rotatori e del tendine sovraspinato risulti compatibile con una patologia degenerativa cronica già in atto, il giudice deve escludere, in difetto di prova oltre ogni ragionevole dubbio del nesso causale, che l’evento traumatico sia responsabile delle lesioni protrattesi oltre quaranta giorni, riqualificando il fatto ai sensi dell’art. 590, comma 1, c.p.
Spiegazione
La decisione è interessante perché affronta uno dei punti più delicati nei reati colposi di evento: la distinzione tra causa della lesione e mera occasione di emersione clinica di una patologia già esistente.
Il giudice ritiene pienamente provata la responsabilità dell’imputato nella causazione del sinistro.
La dinamica è lineare: l’auto, procedendo nello stesso senso della bicicletta, urta da dietro il velocipede. Da qui la violazione delle regole cautelari di prudenza e distanza di sicurezza ex artt. 140 e 141 Codice della strada, con piena prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
Il vero nodo non è dunque se l’imputato abbia causato l’incidente, ma quali lesioni gli siano penalmente imputabili.
Sul punto, la motivazione valorizza in modo decisivo la consulenza tecnica della difesa, ritenuta convincente e non smentita da elementi contrari. Secondo tale ricostruzione, la persona offesa presentava già prima del sinistro un quadro degenerativo della cuffia dei rotatori, testimoniato da calcificazioni e segni ecografici incompatibili con un trauma insorto pochi giorni prima. Il sinistro avrebbe provocato una sintomatologia dolorosa immediata, ma non la lesione anatomica successivamente accertata né la sua progressiva evoluzione.
Il passaggio decisivo è qui: il giudice distingue tra:
dolore post-traumatico immediato, certamente ricollegabile al sinistro;
lesione degenerativa della cuffia e del sovraspinato, non attribuibile con certezza causale al trauma.
Di conseguenza, manca la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il sinistro abbia causato le lesioni protratte oltre quaranta giorni. Ecco perché il fatto viene riqualificato in lesioni colpose semplici ex art. 590, comma 1, c.p., limitatamente alla contusione cranica e alla contusione della spalla sinistra giudicate guaribili in dieci giorni.
La sentenza integrale
Tribunale Monza, 26/11/2021, (ud. 19/11/2021- dep. 26/11/2021)
MOTIVAZIONE
Alla luce dell'istruttoria dibattimentale svolta, i fatti da cui ha tratto origine il presente procedimento possono esser sinteticamente ricostruiti nei termini che seguono.
Verso le ore 12:00 del 3.12.2018, la persona offesa M.J., come dallo stesso riferito in dibattimento, si stava recando in bicicletta da ... in direzione di ... per andare dal parrucchiere, quando è stato investito da dietro dall'autovettura Honda Civic targata ... condotta dall'imputato, che proveniva dalle sue spalle nello stesso senso di marcia.
La parte lesa è quindi caduta a terra, mentre il conducente dell'autovettura, pur fermatosi a seguito dell'incidente, "non si è dato nessuna preoccupazione per me ... non ha fatto nessun intervento né a chiedermi "Come stai" né si è avvicinato, era lì al telefono a parlare con i suoi parenti ... era preoccupato perché era di fretta, stava andando a ... addirittura ha bestemmiato anche con me: "Da dove arriva questo" ... non si è preoccupato di cosa mi è successo diciamo" (cfr. deposizione persona offesa, pag. 5).
Quindi, la persona offesa è stata trasportata in ambulanza all'ospedale, ove "mi hanno fatto la RX mi sembra, l'ecografia, e niente, dopo mi hanno detto: "Vai, se c'è qualche problema provi a valutare più avanti"".
Lo M.J. ha rappresentato di aver da subito accusato un intenso dolore alla spalla sinistra, al collo e alla coscia sinistra, "da quel momento che sono all'ospedale non riesco neanche a alzare la mano, non riesco a fare niente propri. Di notte devo dormire col braccio fuori dal letto sennò non riesco neanche a dormire" (cfr. deposizione persona offesa, pag. 8).
A seguito dell'infortunio, tuttavia, la parte lesa ha continuato ad accusare un forte dolore e si è quindi sottoposta ad ulteriori accertamenti all'Ospedale di ..., "ho fatto alcune ecografie, alcune RX ancora, e hanno riscontrato che ci sono dei problemi. Da lì mi hanno detto: "Guarda possiamo fare con le punture", diciamo, me le hanno fatte e non hanno risolto il problema".
A quel punto, lo M.J. ha effettuato una risonanza, da cui è emersa una frattura della cuffia dei rotatori, lesione che ha richiesto un intervento chirurgico, "ma anche dopo l'intervento non era andato tutto bene ... perché sono riusciti a recuperare un tendine solo e gli altri mi dicono che per farli arrivare devi aspettare due anni e fare un altro intervento".
La persona offesa, magazziniere da 30 anni, ha poi aggiunto che "la mia vita è stata rovinata, a dire la verità. In quel momento onestamente ero fermo dal lavoro, però ho avuto delle chiamate che ho anche le e-mail per dimostrare che non potevo neanche andare a lavorare".
Ha quindi fermamente negato di aver mai subito un altro infortunio, né in precedenza al sinistro né successivamente, "tutta la mia vita è stata diciamo condizionata da quell'incidente e basta", affermando di avvertire tuttora del dolore alla spalla (cfr. deposizione persona offesa, pag. 9).
L'operante F.B. è intervenuto sul posto il giorno del sinistro, accertando che l'autovettura del G.G. aveva lo specchietto anteriore destro rotto, essendosi staccato il rivestimento esterno, mentre la bicicletta del M.J. presentava una "piegatura del manubrio, graffi parafango parte posteriore sinistra".
Il teste ha rappresentato di non aver riscontrato a terra tracce di frenata, precisando che l'urto è avvenuto a breve distanza da una precedente intersezione semaforica.
Ha confermato che il G.G. era apparso il giorno dell'evento piuttosto di fretta, "perché il giorno dopo doveva partire per la Thailandia".
L'operante ha da ultimo dichiarato che, quando egli è giunto sul posto, la persona offesa si trovava sdraiata a terra.
Il Consulente della Difesa P. T., medico specialista in ortopedia e traumatologia, ha esaminato la documentazione sanitaria relativa alla persona offesa ed evidenziato che alla radiografia della spalla sinistra del 19.12.2018 "venivano repertate calcificazioni delle parti molli di tipo periatritico; dopodiché veniva anche notato all'esame ecografico l'irritazione del capolungo del bicipite omerale di carattere tenosinovitico, quindi irritativo, e una riduzione dello spessore della cuffia. Questo ci depone in maniera diciamo inequivocabile per la presenza di un quadro cronico di patologia della cuffia preesistente al trauma" subito dalla parte lesa il giorno dell'evento (cfr. deposizione consulente, pag. 5).
Ciò in quanto "dal punto di vista patogenetico le calcificazioni sono la prova che vi è stata un'irritazione cronica che ha causato nel. contesto dei tendini e dei tessuti molli un ambiente acido che ha permesso la precipitazione di sali di calcio, ed è qualcosa che avviene nell'arco di mesi se non anni sostanzialmente ... perché si possa creare una calcificazione bisogna che si crei un ambiente chimico che perdura per molto tempo e che quindi non è possibile nell'arco di 15 giorni".
Il consulente ha dunque sostenuto che "il signor J. molto presumibilmente soffriva di un quadro periartritico e di lesione parziale della cuffia a cui il trauma del 3 dicembre 2018 ha causato un quadro irritativa, e forse ha concorso in piccola parte diciamo al peggioramento della lesione", evidenziando che "tutte le risonanze descrivono un quadro di lesione a cuffia che va peggiorando nel tempo a distanza di molto tempo dal trauma ... questo ci vuol dire che banalmente un traumatismo o rompe nel momento in cui rompe o non ha 1 'effetto di consumare, nel senso che il traumatismo è per sua definizione puntuale e limitato nel tempo" (cfr. deposizione consulente, pag. 6).
A corroborare tali conclusioni, il T. richiama le risultanze dell'ecografia del 19.12.2018, da cui risulta che "non sono apprezzabili raccolte liquide o corpuscolate all'interno dell'articolazione della spalla. Questo è un ulteriore dato sul fatto che l'entità del trauma non è stato così importante da causare un ematoma in particolare che invece avrebbe dato dal punto di vista ecografico un reperto di una lesione liquida con dei corpuscoli, quindi i piccoli coaguli al suo interno".
Il consulente ha poi riferito che il quadro periartritico in questione ben può essere stato favorito dalla professione svolta dalla persona offesa, magazziniere, precisando che "il fatto che qualcuno possa avere una cuffia dei rotatori usurata e non averne contezza è un riscontro abituale; di solito la cuffia dei rotatori dà segno di sé o quando si irrita per qualche motivo, per cui noi abbiamo una cuffia dei rotatori che si irrita, viene fatto un esame e si scopre che vi è una lesione non totale; oppure quando la lesione è totale e allora in questo caso c 'è un deficit di forza e quindi il paziente se ne accorge perché non riesce più a muovere la spalla".
Quanto invece alla lesione parziale del tendine sovraspinato, il T. ha esposto che "il meccanismo che causa la lesione del tendine e che causa le calcificazioni è il medesimo ed è l'irritazione meccanica della cuffia dei rotatori", di tal che quando vi è una calcificazione vi è quasi sempre una lesione del tendine, "perché la calcificazione in realtà è dentro il tendine ... il tendine si danneggia, quindi ha una risposta infiammatoria e diciamo data dall'usura, all'interno del tendine si crea un ambiente acido che causa, che provoca la deposizione di cristalli di calcio. Quindi per farci capire è come se lei avesse un rosario, cioè lei ha all'interno del tendine delle zone, il tendine irrigidito, all'interno delle quali ci sono delle calcificazioni che poi clinicamente hanno l'aspetto di un guscio d'uovo, è come se lei avesse un guscio d'uovo appiccicato sopra una fettuccia" (cfr. deposizione consulente, pag. 8).
Ha poi aggiunto che tale ricostruzione non contrasta col fatto che la persona offesa ha riferito di aver accusato dolore solo a seguito del trauma, che ha reso sintomatico un quadro clinico preesistente, "c'era un equilibrio articolare che era un equilibrio che funzionava in un certo senso ma che comunque sottendeva delle lesioni articolari piuttosto comuni e il sovraccarico dell'urto l'ha reso sintomatico", come nel caso di un tavolo tarlato su cui si appoggia un peso, "però bisogna anche dire che se le lesioni fossero lesioni in acuto noi avremmo una geometria delle lesioni diverse, nel senso che normalmente il sovraspinato è un muscolo che difficilmente si rompe per un urto all'interno della cuffia dei rotatori; più facilmente si rompono il muscolo sottoscapolare e il muscolo infraspinato proprio per la meccanica dell'urto sostanzialmente, per leve articolari che si vengono a generare nella spalla. Una lesione isolata del sovraspinato invece ci parla più di una lesione da usura perché il sovraspinato è il muscolo più alto della cuffia dei rotatori ed è quello che diciamo ha per capirmi il minor spazio di scorrimento all'interno della spalla".
Il consulente ha dunque escluso che il sinistro possa avere avuto efficacia causale nella determinazione delle lesioni in esame, in quanto "normalmente la lesione traumatica dei tendini alla cuffia dei rotatori prevede un 'avulsione ad esempio comunemente alla loro inserzione sull'osso ... poi avremo una lesione netta cioè avremo uno strappo sanguinante. Il fatto che non venga descritto alcun segno di sanguinamento, il fatto che le risonanze descrivano a lungo una lesione parziale, quindi sostanzialmente non a tutto spessore ... questo depone per una patologia diciamo di carattere degenerativo meccanico ... io ritengo che le lesioni non siano riconducibili al trauma, cioè mi sbilancio che secondo me non vi è nesso di causalità tra il trauma e le lesioni ... il nesso di causalità c'è fra la comparsa di una sintomatologia dolorosa nell'immediato post-trauma e il fatto che la sintomatologia dolorosa che è diversa dalla lesione anatomica, perché non tutte le lesioni anatomiche sono sintomatiche ... lui può aver patito quel dolore perché aveva una spalla sofferente e il trauma ha aumentato l'irritazione del trauma. Però non credo che si possa sostenere che un trauma continui poi anche ad agire nel tempo causando una patologia tendinea che continua per mesi se non quasi anni".
Così ricostruito il compendio probatorio emerso all'esito dell'istruttoria dibattimentale, indubbia risulta la penale responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro e delle lesioni riscontrate al momento dell'accesso della persona offesa al nosocomio in giorno dell'evento.
Risulta in primo luogo dimostrata la violazione di una regola cautelare da parte dell'odierno imputato e, in particolare, degli artt. 140 e 141 CdS, oltre che del più generale dovere di prudenza che incombe sugli utenti della strada, atteso che il G.G., alla guida della propria autovettura, procedendo nella stessa direzione del velocipede condotto dalla persona offesa, ha omesso di tenere l'adeguata distanza dalla bicicletta, che precedeva l'autovettura, e di mantenere l'opportuno controllo del proprio veicolo, andando ad impattare contro la parte posteriore del mezzo dello M.J., determinandone la caduta a terra.
È inoltre evidente die l'evento lesivo occorso alla parte lesa era del tutto prevedibile dall'imputato quale conseguenza della violazione delle citate regole cautelari, atteso che, laddove il conducente di un veicolo non tenga l'adeguata distanza dai mezzi che lo precedono o lo affiancano o comunque venga condotto in modo tale da non consentire di
porre in essere le manovre di emergenza eventualmente necessarie, è chiaramente prevedibile per qualunque conducente medio che si possa verificare un impatto, nel caso di specie con un velocipede, determinando con elevata probabilità delle lesioni alla persona offesa, anche in ragione delle caratteristiche del mezzo condotto dallo M.J., di certo meno robusto di un'autovettura.
Femio il requisito della prevedibilità dell'evento lesivo, sussiste del pari anche l'ulteriore elemento della evitabilità dell'evento medesimo. Ciò in quanto, se l'imputato avesse condotto il veicolo in modo tale da porre in essere le opportune manovre di emergenza, tenendo l'adeguata distanza dal velocipede, egli avrebbe certamente potuto evitare l'impatto, sterzando verso sinistra una volta accortosi dell'eccessiva vicinanza della bicicletta.
Da ultimo, deve precisarsi che l'osservanza delle citate regole cautelari era perfettamente esigibile dal prevenuto, non essendo emersi elementi per ritenere che la persona offesa abbia posto in essere una condotta del tutto eccezionale ed esorbitante, tale da non consentire al G.G. di tenere una maggiore distanza dal mezzo.
D'altra parte, la stessa Difesa non ha contestato la responsabilità del prevenuto nella causazione del sinistro, avendo la stessa incentrato la propria linea difensiva unicamente sulla derivazione causale dall'incidente delle lesioni occorse alla parte lesa.
A tale riguardo, la documentazione sanitaria in atti attesta la refertazione allo M.J., il giorno dell'incidente, di una "contusione cranica, contusione spalla sinistra", lesioni giudicate guaribili in 10 giorni salvo complicazioni (cfr. referto dell'ospedale di ... del 3.12.2018).
A fronte della persistenza della sintomatologia dolorosa, la persona offesa si è poi sottoposta a numerosi altri esami diagnostici, che hanno invece accertato una "riduzione di spessore della cuffia dei rotatori con sfumata visualizzazione dei suoi componenti tendinei" (cfr. referto del 19.12.2018), nonché una lesione non completa del sovraspinato (cfr. referto del 17.1.2019), cui è seguita la sottoposizione del paziente ad un intervento chirurgico, risultato non risolutivo sulla scorta della deposizione dello stesso M.J., che continua ad oggi a lamentare dolore alla spalla.
Quanto alla sussistenza di un nesso di causa tra l'incidente in oggetto e la lesione alla cuffia dei rotatori e al sovraspinato, è risultata determinante la deposizione del consulente della Difesa T., il quale, riprendendo quanto esposto nella sua consulenza, ha negato che il trauma subito dallo M.J. a seguito del sinistro possa aver avuto efficacia causale nelle lesioni che sono state a questi refertate nel corso dei mesi, affermando che detto evento si è limitato a rendere sintomatico un quadro periartritico preesistente al sinistro, questo sì da ritenersi causa delle lesioni citate.
Ciò in particolare alla luce degli esiti dell'ecografia del 19.12.2018, il cui referto depone univocamente, secondo quando affermato dal consulente, per un "quadro cronico di patologia della cuffia preesistente al trauma", in considerazione delle calcificazioni riscontrate, che non possono essere il frutto di un trauma istantaneo ma trovano piuttosto causa in un'irritazione cronica che "che ha causato nel contesto dei tendini e dei tessuti molli un ambiente acido che ha permesso la precipitazione di sali di calcio ... perché si possa creare una calcificazione bisogna che si crei un ambiente chimico che perdura per molto tempo e che quindi non è possibile nell'arco di 15 giorni".
A sostegno della propria tesi, il consulente richiama poi la stessa conformazione della lesione alla cuffia dei rotatori che, laddove frutto di un evento traumatico, presenterebbe una fisionomia differente, con segni di sanguinamento di cui tuttavia non vi è traccia nel caso di specie.
Convergente risulta anche la lesione parziale al tendine sovraspinato emersa a seguito della risonanza magnetica del 4.1.2019, trattandosi di lesione "più pertinente appunto ad un quadro di "tendinopatia degenerativa della cuffia dei rotatori" databile come cronica propri per la concomitante presenza di ipomiotrofia muscolare, al contrario assente in presenza di lesioni acute" (cfr. consulenza dott. T.).
Le conclusioni del consulente, che si ritiene in questa sede di condividere, non paiono, come già evidenziato, in contrasto col fatto che la parte lesa ha accusato dolore alla spalla solo a seguito del sinistro, fenomeno spiegato dal T. in ragione del fatto che è "abituale" che un paziente presenti una progressiva usura della cuffia dei rotatori asintomatica, che diviene percepibile dal soggetto solo o in caso di irritazione o in caso di lesione totale.
Pertanto, il consulente afferma che il trauma subito dalla persona offesa non ha avuto alcuna efficacia causale nella determinazione della lesione alla cuffia dei rotatori e al tendine sovraspinato, essendosi tale evento limitato a slatentizzare e rendere sintomatiche delle lesioni preesistenti all'incidente in oggetto.
In sintesi, alla luce della deposizione del consulente e della relativa relazione e in assenza di elementi di segno contrario idonei a inficiare le conclusioni raggiunte dal T., deve ritenersi che le lesioni alla cuffia dei rotatori e al tendine sovraspinato, diagnosticate alla persona offesa a seguito dell'incidente e persistenti ben oltre i 40 giorni dall'evento, non possano derivare causalmente dalla condotta delittuosa in esame, circostanza di cui ad ogni modo non può ritenersi raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Pertanto, dalle considerazioni sin qui svolte deve concludersi che la condotta colposa ascritta all'imputato sia stata con certezza causalmente efficiente nella sola determinazione della contusione cranica e della contusione alla spalla sinistra, lesioni che sono state giudicate guaribili in giorni 10, con conseguente necessità di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 590 comma 1 c.p., di cui sussiste la condizione di procedibilità in forza della querela sporta dalla persona offesa e presente in atti.
Così affermata la penale responsabilità dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 590 comma 1 c.p., non può essere accolta la richiesta della Difesa di applicazione della causa di punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. o, rectius, di cui all'art. 34 D.Lgs. 274/2000, stante la competenza del Giudice di Pace in relazione al reato così riqualificato.
Ciò in considerazione delle modalità della condotta, posta in essere in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con conseguente esposizione a pericolo di una molteplicità di utenti, dell'entità comunque non minima delle lesioni cagionate alla parte lesa, nonché del comportamento dell'imputato nell'immediatezza dei fatti, non essendosi il G.G. minimamente preoccupato di accertarsi delle condizioni della persona offesa, cui è anzi apparso piuttosto seccato.
Pertanto, deve essere pronunciata sentenza di condanna nei confronti dell'odierno imputato in relazione al reato in oggetto.
Venendo ora al trattamento sanzionatorio, non sussistono i presupposti per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in difetto di elementi concreti suscettibili di positiva valutazione e tenuto conto del comportamento insofferente manifestato dall'imputato al momento del fatto, quando non si è in alcun modo premurato di accertarsi delle condizioni dello M.J., che non ha ritenuto di contattare nemmeno in un secondo momento. A tal fine, non rileva l'offerta reale formulata dall'assicurazione alla parte lesa, trattandosi di condotta del tutto indipendente dalla volontà del prevenuto e dunque inidonea a giustificare il riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis c.p..
Alla luce degli elementi di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p. e, in particolare, dell'entità delle lesioni cagionate e delle concrete modalità del fatto, nonché del comportamento disinteressato del prevenuto nell'immediatezza dell'evento, si stima equo irrogare la pena di € 600,00 di multa, determinata sulla scorta della cornice edittale di cui all'art. 52 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000.
Alla presente condanna segue ex lege quella al pagamento delle spese processuali.
In applicazione dell'art. 60 D.Lgs. n. 274/2000, non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (cfr. anche Corte Cost. sent. 47 del 13.3.2014).
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p.
P.Q.M.
DICHIARA
G.G. colpevole del reato di cui all'art. 590 comma 1 c.p., così riqualificata l'originaria imputazione e, in applicazione dell'art. 52 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 274/2000, lo
CONDANNA
alla pena di € 600,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Monza, 19.11.2021










































