Violenza o minaccia per liberare un loculo: senza profitto concretamente realizzabile il fatto integra tentata violenza privata (Trib. Nola - Giudice Ester Ricciardelli)
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Massima
Integra il delitto di tentata violenza privata, e non quello di tentata estorsione, la condotta di chi aggredisca e minacci il congiunto per costringerlo a liberare un loculo cimiteriale, quando non risulti provata la finalità di conseguire un profitto ingiusto concretamente realizzabile e, in ogni caso, il vantaggio perseguito sia oggettivamente impossibile secondo una valutazione ex ante.
Spiegazione
La vicenda ruota attorno a un conflitto familiare sulla disponibilità di un loculo cimiteriale. Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, l’imputato aggredì il padre con schiaffi e pugni, gli mostrò un coltello e lo minacciò di morte per costringerlo a liberare la nicchia di famiglia dai defunti.
Le dichiarazioni della persona offesa hanno trovato riscontro in quelle dello zio, che ha descritto ulteriori episodi di violenza e pressioni analoghe.
Anche la madre dell’imputato ha confermato l’esistenza del conflitto familiare sul loculo. Fonte: motivazione della sentenza del Tribunale di Nola n. 652/2025 riportata dall’utente.
Il giudice, però, distingue con precisione il movente coercitivo dalla finalità patrimoniale estorsiva.
La prospettazione secondo cui l’imputato volesse impossessarsi del loculo per venderlo emerge solo a seguito di contestazione del pubblico ministero alla persona offesa, e viene letta dal Tribunale come una valutazione personale del teste, non come un contenuto effettivo, chiaro e diretto della minaccia.
Da qui il passaggio chiave: non basta una pressione violenta orientata a ottenere un comportamento della vittima. Per parlare di estorsione occorre anche la prova che l’agente persegua un ingiusto profitto con altrui danno.
E qui, secondo il Tribunale, questo requisito manca sotto un duplice profilo: non è provato in modo solido che l’imputato volesse davvero alienare il loculo; in ogni caso, un simile profitto sarebbe stato giuridicamente impossibile, perché i loculi cimiteriali comunali non sono beni liberamente commerciabili tra privati, ma oggetto di concessione amministrativa.
Su questa base, la decisione riqualifica il fatto in tentata violenza privata ex artt. 56 e 610 c.p..
La condotta era chiaramente idonea e diretta in modo non equivoco a costringere il padre a fare qualcosa, cioè liberare il loculo; ma mancava la prova di un profitto estorsivo concretamente realizzabile.
La sentenza integrale
Tribunale Nola, 29/05/2025, (ud. 14/04/2025- dep. 29/05/2025) - n. 652
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto di giudizio immediato emesso dal GIP in sede in data 08.05.2024, Pa.Ra. veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale per rispondere del reato di cui all'imputazione.
All'udienza del 17.06.2024, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e ammetteva le prove orali e documentali richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del 09.09.2024, si procedeva all'escussione del teste Pa.Pa.
Con il consenso delle parti, si acquisiva il verbale di sommarie informazioni rese dalla teste Ca.Si. in data 16.02.2024; il P.M. rinunciava alla sua escussione e il Tribunale, nulla osservando le altre parti, ne revocava l'ammissione.
All'udienza del 04.11.2024, il processo veniva rinviato stante l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione proclamata dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane.
All'udienza del 20.01.2025, si escuteva il teste Pa.Vi.
Alla successiva udienza del 07.04.2025, si procedeva all'esame dell'imputato.
In data odierna, esaurita l'assunzione delle prove, il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo processuale, e, sulle conclusioni rassegnate
dalle parti, decideva dando lettura del dispositivo e riservandosi il deposito dei motivi nel più ampio termine di quarantacinque giorni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla stregua dell'istruttoria dibattimentale espletata ritiene il Tribunale che sia emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, piena prova della penale responsabilità di Pa.Ra. per il reato di cui agli artt. 56-610 c.p., così riqualificato il fatto allo stesso ascritto in rubrica. Sulla scorta del compendio probatorio in atti, i fatti per cui si procede possono essere così ricostruiti.
Escusso in sede dibattimentale, Pa. Pasquale riferiva che il 12 febbraio 2024, verso le ore 15:00, il figlio Pasquale lo aveva raggiunto in piazza (Omissis) e, pretendendo che liberasse la nicchia di famiglia (testualmente - "perché vuole togliere i morti dalla nicchia"), lo aveva colpito al viso e al collo con schiaffi e pugni; quindi, dopo avergli mostrato un coltello da cucina di circa 7 cm che teneva nascosto sotto il giubbotto, lo aveva minacciato di morte con frasi del tipo "vi acciro e mazzate se non mi date la nicchia".
Precisava di avere, quindi, iniziato a urlare, attirando l'attenzione di due persone che si trovavano nelle vicinanze, che erano prontamente intervenute per allontanare l'imputato. Poi, su contestazione del Pubblico Ministero, il Pa. confermava quanto dichiarato in sede di indagini, ossia che l'imputato voleva che il loculo fosse liberato dai defunti per potersene appropriare, al fine di venderlo.
Il teste aggiungeva, ancora, che il figlio, conosciuto a Nola con il soprannome di (Omissis), era un soggetto pericoloso, che lo aveva aggredito in altre occasioni per ottenere la liberazione della nicchia e che maltrattava anche la madre con cui conviveva, la quale non lo aveva mai denunciato per timore di ulteriori ritorsioni.
Riferiva, infine, che il figlio aveva minacciato anche lo zio, Pa.Vi., sempre al fine di ottenere che costui spostasse i congiunti defunti dal loculo cimiteriale di famiglia. La versione dei fatti fornita dalla persona offesa trovava riscontro nelle dichiarazioni del fratello, Pa.Vi.
Quest'ultimo riferiva, infatti, che il nipote Ra., tossicodipendente e ludopatico, era una persona aggressiva e violenta e aveva preteso in più occasioni che lui e il padre liberassero il loculo di famiglia nel cimitero di Nola, spostando alcuni defunti che non appartenevano al suo nucleo familiare.
Precisava, in particolare, che il 9 febbraio 2024, mentre si trovava in piazza (Omissis) in compagnia di alcuni amici, era stato raggiunto dall'imputato, che lo aveva colpito con degli schiaffi. Per tale episodio, il Pa. non si era recato in ospedale, ma aveva sporto denuncia nei confronti del nipote. Aggiungeva, poi, di aver assistito a due o tre episodi di aggressione perpetrati dall'imputato ai danni del padre, in cui il Pa. aveva colpito con schiaffi il genitore, facendolo rovinare al suolo. In particolare, riferiva che, in occasione dell'episodio del 12 febbraio, il fratello lo aveva raggiunto nell'ufficio anagrafe del Comune di Nola dove lavorava per sfuggire al figlio, ma questi lo aveva seguito, aggredendolo con degli schiaffi.
L'istruttoria dibattimentale si arricchiva, poi, con le dichiarazioni rese dalla madre dell'odierno imputato, Ca.Si., il 16.02.2025, acquisite su consenso delle parti e, dunque, pienamente utilizzabili ai fini della decisione.
In particolare, la Ca. riferiva che il figlio Ra., con cui conviveva, non l'aveva mai aggredita né le aveva mai chiesto denaro, pur avendo avuto in passato una dipendenza dal gioco. Aggiungeva, tuttavia, che l'imputato aveva problemi con il padre e con lo zio Vi. per questioni relative al loculo di famiglia nel cimitero di Nola.
A fronte di tale quadro probatorio, in sede di esame dibattimentale, l'odierno imputato negava gli addebiti a lui contestati, precisando che il 12 febbraio 2024 aveva avuto un mero diverbio con il padre e con lo zio Vi. perché aveva chiesto loro di spostare dal loculo, avuto in concessione dal Comune di Nola, alcuni defunti che non appartenevano al loro nucleo familiare. Così ricostruite le emergenze processuali, ritiene questo Giudice che sia emersa, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità di Pa. Ra. in ordine al fatto a lui ascritto in rubrica che va, però, riqualificato nella fattispecie di cui agli artt. 56-610 c.p.
Al riguardo, va evidenziato, infatti, che, per costante giurisprudenza di legittimità, "è ravvisabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata allorquando l'agente fa uso della violenza o della minaccia per realizzare un ingiusto profitto e con la consapevolezza di usare la violenza o la minaccia per costringere, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa".
Viceversa, le condotte meramente violente e/o minacciose, finalizzate a costringere la persona offesa a fare, tollerare ovvero omettere qualche cosa, ma tuttavia prive della finalità del soggetto agente di ottenere un maggior profitto, con altrui danno, debbono essere punite a titolo di violenza privata (cfr. sul punto Cass. Sez. 2, n. 27475 del 23 giugno 2022, depositata in data 15 luglio 2022). Tanto premesso, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che l'istruttoria dibattimentale abbia offerto piena prova del fatto che l'imputato ha minacciato e aggredito il padre al fine di costringere costui a liberare il loculo cimiteriale dai defunti.
Tale circostanza è stata, peraltro, ribadita anche dal teste Pa. Vi. (zio dell'imputato) il quale ha riferito che l'imputato "ha preso questa mania di mio suocero e mia suocera", facendo riferimento al fatto che il Pa. Ra. pretendeva che i predetti defunti (affini dello zio ma non appartenenti al suo nucleo familiare) fossero spostati dal loculo cimiteriale in concessione alla sua famiglia.
Il fatto che i comportamenti minatori e violenti in contestazione siano stati perpetrati dall'imputato al fine di ottenere il possesso del loculo cimiteriale per poi venderlo è emerso solo in occasione di una contestazione fatta dal PM al teste Pa.Pa. ma non è stata riferita spontaneamente né dalla persona offesa né dal fratello di quest'ultima né, infine, da alcun altro teste del procedimento. Peraltro, il fatto che il Pa. voleva ottenere il loculo per alienarlo a terzi al fine di ricavarne il profitto (circostanza che si ribadisce è emersa solo su contestazione del PM) sembra, in ogni caso, essere frutto di una valutazione personale del teste Pa. Pasquale e non oggetto di espressa minaccia da parte dell'imputato.
Sotto altro profilo, poi, va osservato che dall'istruttoria dibattimentale è emerso, all'esito di una valutazione ex ante, che il profitto ingiusto eventualmente perseguito dall'imputato (ossia ottenere la liberazione del loculo per poterlo poi rivendere) era oggettivamente impossibile da realizzare. Ed invero, i cimiteri pubblici sono proprietà del Comune e non possono essere venduti a privati e la cessione di loculi o cappelle è vietata. È possibile ottenere una concessione temporanea per l'uso di un loculo o per la costruzione di una cappella gentilizia. Questa concessione viene rilasciata dal Comune e non è un acquisto definitivo. La concessione non può essere ceduta a terzi senza l'autorizzazione del Comune.
Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "Non integra il delitto di estorsione tentata la condotta di violenza o minaccia posta in essere per ottenere un profitto ingiusto che, secondo una valutazione "ex ante", sia oggettivamente impossibile realizzare" (v. Cass. Pen., sez. II, sent. n. 50733/2019 - In applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna per tentata estorsione per essere stata la violenza finalizzata ad ottenere la rinuncia alla gestione di un fondo per ottenere un'indennità di esproprio in realtà non conseguibile, riqualificando il fatto come violenza privata ex art. 610 cod. pen.).
Alla luce delle esposte considerazioni, ritiene questo Giudice che, non essendo provato che la finalità perseguita dall'imputato fosse quella di ottenere un profitto oggettivamente realizzabile con altrui danno, la condotta di Pa. Ra. deve essere sussunta nella fattispecie di cui agli artt. 56 -610 c.p., non potendo dubitarsi che gli atti consapevolmente e volontariamente compiuti dall'imputato e consistiti nell'aggredire fisicamente il padre con schiaffi e pugni al volto e nel rivolgersi a lui con espressioni dal tono intimidatorio, essendo di natura violenta ed essendo e diretti in modo chiaro e univoco a costringere la persona offesa a liberare il loculo di famiglia, integrino gli estremi del reato di tentata violenza privata.
Non si ritiene, infine, di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., richiesta dalla Difesa in sede di conclusioni, atteso che, tenuto conto dei precedenti penali da cui il Pa. risulta gravato, va escluso il requisito della non abitualità nel reato. D'altro canto, poi, alla luce della gravità della condotta, valutata in considerazione della serietà delle minacce (realizzate anche mediante l'utilizzo di un'arma) e della violenza, non può ritenersi che l'offesa cagionata sia di particolare tenuità.
Tanto premesso in ordine alla responsabilità di Pa.Ra. e passando alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ritiene questo Giudice che l'imputato non sia meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non essendosi reso autore di alcun comportamento positivamente valutabile. Si evidenzia, in proposito, che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte per consentire soltanto una migliore individualizzazione della pena al caso concreto e non devono trasformarsi in uno strumento improprio per mitigare il rigore delle sanzioni, tanto che è stato necessario un intervento del legislatore che ha imposto, per legge, dei limiti alla concessione delle stesse. Tali circostanze, invero, per la loro atipicità, possono soltanto consentire al giudice di valutare elementi di fatto particolarmente significativi, sia di natura oggettiva che soggettiva, capaci di far risaltare il valore positivo del fatto, elementi positivi che non sono assolutamente rilevabili nel presente processo.
Pertanto, valutati i criteri di cui agli artt. 133 e 133 bis c.p., appare adeguata alla gravità dei fatti in contestazione nonché alla personalità del colpevole, quale può desumersi dal complesso degli elementi in tal senso rilevanti, la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione.
Consegue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. Non sussistono, alla luce delle risultanze del certificato del casellario giudiziale in atti, i presupposti formali e sostanziali per la concessione al Pa. dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
Sul punto, va, inoltre, evidenziato che la personalità deviante e trasgressiva del Pa. costituisce, ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, fondato motivo ostativo alla sostituzione della pena detentiva inflitta nei suoi confronti. Lo stesso, infatti, resosi autore di diversi reati e puntualmente ritornato a delinquere dopo ogni condanna (e anche dopo aver beneficiato della sospensione condizionale della pena), si è dimostrato incapace di assicurare l'adempimento delle prescrizioni connesse a un trattamento sanzionatorio diverso da quello tradizionale.
Alla luce dei carichi di lavoro, si ritiene opportuno fissare in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiara Pa.Ra. responsabile del reato di cui agli art. 56 - 610 c.p., così riqualificato il fatto a lui ascritto, e lo condanna alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Fissa in giorni quarantacinque il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Nola, il 14 aprile 2025.
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2025.










































