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Il ricorso è inammissibile se si contesta la pena concordata in appello (Cass. Pen. n. 9405/2025)

Corte di Cassazione

Con l’ordinanza n. 9405/2025, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che non è possibile impugnare in Cassazione la misura della pena concordata in appello ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., poiché l’accordo tra imputato e pubblica accusa esclude qualsiasi successiva contestazione sul trattamento sanzionatorio.

La decisione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di B. e C., confermando la sentenza della Corte d’Appello di Brescia, che aveva accolto la richiesta di pena concordata, riducendo la condanna rispetto alla sentenza di primo grado.


Il caso: concordato in appello e tentativo di rimettere in discussione la pena in Cassazione

B. e C., entrambi condannati in primo grado, avevano raggiunto un accordo con la Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia per la riduzione della pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., ottenendo una sentenza di condanna con pena inferiore rispetto a quella stabilita in primo grado.

Nonostante l’accordo sulla pena, i due imputati hanno presentato ricorso per Cassazione, contestando:

  • La misura della pena applicata in appello

Secondo la difesa, la pena concordata non era adeguata e doveva essere ulteriormente ridotta.

  • La presunta illegittimità della procedura di concordato in appello

La difesa ha sostenuto che il giudice d’appello non avrebbe valutato correttamente la congruità della pena stabilita nell’accordo.


La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, dichiarandoli inammissibili, stabilendo che:

  • L’imputato non può impugnare la pena concordata in appello

Il concordato sulla pena in appello esclude qualsiasi contestazione successiva da parte dell’imputato sulla misura della sanzione (Cass. Sez. 5, n. 21283/2022).

L’art. 599-bis c.p.p. prevede che l’accordo sulla pena avvenga dopo che la responsabilità penale è stata accertata dal giudice di primo grado, rendendo inammissibile qualsiasi impugnazione sulla misura della pena.

  • L’accordo sulla pena presuppone un accertamento pieno della responsabilità in primo grado

Il giudice d’appello non effettua una nuova valutazione del merito, ma si limita a verificare la congruità dell’accordo tra le parti.

L’imputato, avendo accettato la pena ridotta rispetto a quella di primo grado, non può poi rimettere in discussione l’accordo in Cassazione.

  • I ricorsi sono manifestamente infondati e devono essere dichiarati inammissibili

L’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. prevede che i ricorsi manifestamente infondati siano dichiarati inammissibili senza formalità di procedura.

Poiché i motivi del ricorso erano esclusivamente volti a contestare una pena liberamente accettata in appello, la Cassazione ha rigettato l’impugnazione senza entrare nel merito della vicenda.

  • Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e a una sanzione economica

B. e C. sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.


Conclusioni

L'ordinanza ha affermato in tema di impugnazioni nel procedimento di concordato in appello:

  1. L’accordo sulla pena ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. è vincolante per l’imputato e non può essere rimesso in discussione in Cassazione.

  2. La misura della pena concordata non è impugnabile, poiché il giudice d’appello si limita a verificare la congruità dell’accordo, senza rivedere la responsabilità penale già accertata in primo grado.

  3. Il ricorso in Cassazione che si limita a contestare la pena concordata è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura.

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