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Compensi del difensore d'ufficio e udienze di mero rinvio: la Cassazione riconosce il diritto alla liquidazione (Cass. Civ. 4539/2025)


La recente sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, n. 4539 del 20 febbraio 2025, ha chiarito un principio fondamentale in tema di liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio per la partecipazione a udienze di mero rinvio.

La decisione segna un punto fermo nella tutela dei diritti degli avvocati nominati d'ufficio, ribadendo l'obbligatorietà della loro presenza anche nelle udienze interlocutorie e la conseguente spettanza del compenso.


Il caso: rigetto della liquidazione per udienze di mero rinvio

L'Avv. Mi.Mi. aveva richiesto al Tribunale di Reggio Calabria la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva prestata nell'interesse di un imputato ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale, con decreto dell'8 aprile 2023, aveva respinto la richiesta sostenendo che la difesa si fosse limitata a partecipare a quattro udienze di mero rinvio, escludendo quindi la liquidazione ai sensi dell’art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.

A seguito dell’opposizione presentata dall’Avvocato, il Tribunale civile confermava la decisione, sostenendo che la partecipazione a udienze non decisorie non potesse giustificare la liquidazione del compenso.


Il principio di diritto: la presenza del difensore è sempre obbligatoria e deve essere retribuita

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, evidenziando che la partecipazione alle udienze, anche se di mero rinvio, rientra tra i compiti obbligatori del difensore d’ufficio e che la normativa vigente non esclude la retribuzione per tali attività.

Secondo la Corte:

  • l’art. 117 del D.P.R. n. 115/2002 stabilisce che il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione dell’onorario anche nel caso di assistenza a persone irreperibili.

  • l’art. 12 del D.M. n. 55/2014 prevede che il compenso si liquida per fasi processuali, senza escludere la partecipazione a udienze di rinvio, che devono essere valutate ai fini del quantum, ma non dell’an del diritto al compenso.

  • la difesa nel processo penale è obbligatoria, e quindi il difensore d’ufficio non può rifiutarsi di partecipare alle udienze, il che implica il diritto a ricevere il pagamento per l'attività svolta.

Inoltre, la Corte ha precisato che l’attività difensiva non si esaurisce nella sola discussione del merito, ma comprende l’assistenza continuativa all’imputato in ogni fase del procedimento, inclusi i momenti interlocutori in cui il difensore assicura la regolarità del processo.


Un precedente per i difensori d’ufficio

Questa decisione ha un impatto significativo per tutti i difensori d’ufficio, garantendo loro la giusta retribuzione anche quando il loro intervento si limita alla partecipazione a udienze di rinvio.

Non è ammissibile negare il compenso sulla base della presunta “irrilevanza” dell’attività svolta, poiché la difesa resta un obbligo imprescindibile nel processo penale.

Inoltre, la sentenza chiarisce che il giudice deve valutare anche altre attività svolte dal difensore, come la preparazione del caso e la partecipazione alla fase istruttoria, prima di escludere la spettanza del compenso.


Conclusioni

Con questa pronuncia, la Cassazione afferma un principio chiaro: il difensore d’ufficio ha diritto alla liquidazione del compenso anche per la partecipazione a udienze di mero rinvio, poiché la sua presenza è obbligatoria e contribuisce al regolare svolgimento del processo.

La sentenza tutela il ruolo degli avvocati d’ufficio e garantisce che l’attività difensiva venga adeguatamente riconosciuta anche nei casi in cui il processo subisca rinvii tecnici.


La sentenza integrale

RILEVATO CHE:

1. L'avv. Mi.Mi. chiese al Tribunale di Reggio Calabria - Sezione penale dibattimentale, la liquidazione dei compensi e il rimborso delle spese in relazione all'attività difensiva d'ufficio svolta nell'interesse dell'imputato Pa.Da., ammesso al gratuito patrocinio.

Il Tribunale, con decreto dell'8/4/2023, rigettò la richiesta e l'istante propose ricorso in opposizione, depositato il 27/4/2023, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria - Sez. civile, che, nella contumacia del Ministero della Giustizia, rigettò parimenti la domanda sul presupposto che il predetto difensore avesse presenziato a quattro udienze di mero rinvio, che si erano rese necessarie per l'espletamento delle ricerche dell'imputato poi dichiarato irreperibile, e che erano escluse, in quanto tali, dalla liquidazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55/2014.


2. Contro la predetta ordinanza, Mi.Mi. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, mentre il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380 - bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.

In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.

Fissata l'adunanza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 - bis.1 cod. proc. civ., il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.


CONSIDERATO CHE:

1. Con l'unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 disp. att. cod. proc. pen. e 117 del D.P.R. n. 115 del 2002, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per avere il Tribunale rigettato l'istanza di liquidazione onorari sul presupposto della mancanza di attività difensiva, senza, invece, considerare che nel processo penale vige il principio dell'obbligatorietà del diritto di difesa dalla quale discende l'obbligatorietà dell'attività difensiva, tanto più nel momento in cui il difensore sia nominato d'ufficio e quindi debba onorare un incarico avente natura pubblica, in virtù del quale è tenuto a presenziare anche alle udienze di mero rinvio, non celebrabili in assenza del difensore.


2. Il motivo è fondato.


L'art. 117 D.P.R. n. 115 del 2002, rubricato "Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile, stabilisce, infatti, al comma 1 che "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82", in virtù del quale "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa".


Lo stesso art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, stabilisce che il compenso si liquida per fasi, intendendosi con ciò la fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa, la fase introduttiva del giudizio, la fase istruttoria o dibattimentale e la fase decisionale.


Nessuno sbarramento è, dunque, imposto dal legislatore in ordine alla liquidazione spettante al difensore d'ufficio di persona irreperibile in relazione alla natura delle specifiche attività svolte, ossia all'an della spettanza dei compensi, incidendo le specifiche attività svolte soltanto sulla valutazione del quantum della pretesa, come evincibile dal ridetto art. 82, che richiama per l'appunto l'impegno professionale profuso nello svolgimento dell'incarico.


Con riguardo a questo specifico aspetto, l'art. 12, secondo capoverso, del d.m. n. 55 del 2014, fornisce ulteriori precisazioni, allorché stabilisce che "Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale (...) si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime", oltre naturalmente agli altri criteri specificati nella prima parte, ossia "delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente".

Ciò comporta che la partecipazione ad udienze di mero rinvio non incide sull'esistenza del diritto al compenso, comunque dovuto ai sensi del terzo comma dell'art. 12 d.m. n. 55 del 2014, ma semmai sulla sola quantificazione dello stesso, in uno con gli ulteriori criteri meglio specificati nel comma 1 della predetta disposizione.

In questi termini si è del resto già espressa questa Corte allorché, nell'interpretare il ridetto art. 12, comma 1, ha affermato, sia pure per una fattispecie affatto diversa da quella in esame, che il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato (Cass., Sez. 6 - 2, 10/9/2020, n. 18791).

Ha, dunque, errato il giudice di merito nel rigettare la pretesa liquidazione sul presupposto che le quattro udienze alle quali aveva partecipato il difensore fossero di mero rinvio, non soltanto perché non ha considerato che, nel processo penale, l'assistenza del difensore è sempre obbligatoria e che questi svolge attività anche solo con la sua necessaria presenza, ma anche perché, nella specie, i rinvii si erano resi necessari al fine di svolgere le ricerche dell'imputato irreperibile e attenevano, perciò, alla fase introduttiva del giudizio.

Peraltro, il giudice avrebbe anche dovuto valutare quali ulteriori attività il difensore avesse avuto modo di compiere, anche tenendo conto del momento della nomina, se in udienza o fuori da essa.

In ragione di ciò, deve dichiararsi la fondatezza del ricorso, con conseguente cassazione dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria anche per le spese del giudizio di legittimità.


Così deciso in Roma il 5 febbraio 2025.


Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2025.

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