Confisca obbligatoria del profitto da reato tributario: va sempre disposta anche in caso di patteggiamento (Cass. Pen. n. 9810/2025)
- Avvocato Del Giudice
- 2 apr
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Con la sentenza n. 9810/2025, la Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la decisione del Tribunale di Caltanissetta, che aveva omesso di disporre la confisca obbligatoria in relazione a reati tributari, nonostante la condanna fosse avvenuta mediante applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
La Corte ha ribadito che, anche in caso di patteggiamento, la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario deve essere sempre disposta, trattandosi di una misura non negoziabile.
Il fatto
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 24 giugno 2024, ha applicato la pena, su accordo delle parti, a O., S., E., M. e R. per i reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e dichiarazione fraudolenta mediante uso o emissione di fatture false (artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000).
Tuttavia, non ha disposto la confisca prevista dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati O. S. e M. (ricorsi dichiarati inammissibili), nonché il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Caltanissetta, che ha lamentato l’omessa pronuncia sulla confisca obbligatoria.
La decisione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi degli imputati, poiché l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l’impugnazione della sentenza di patteggiamento solo per violazioni relative all’espressione della volontà, alla qualificazione giuridica del fatto, all’illegalità della pena o a misure di sicurezza.
Viceversa, ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso del Procuratore Generale, rilevando che:
la confisca del profitto del reato di cui all’art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è sempre obbligatoria, anche in caso di patteggiamento;
il giudice non può ometterne la pronuncia, nemmeno se l’accordo tra le parti non ne fa menzione;
nel caso concreto, la confisca doveva essere disposta con riferimento ai reati tributari contestati ai capi 2-10 della rubrica;
è invece inammissibile la doglianza sul mancato accoglimento della confisca per sproporzione ex art. 12-ter d.lgs. 74/2000, non essendo stati dedotti elementi concreti a supporto.
Il principio di diritto
La sentenza di patteggiamento che omette la confisca obbligatoria del profitto del reato tributario ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 deve essere annullata, anche se l’accordo tra le parti non ne fa menzione. Si tratta di una misura non derogabile, che il giudice è tenuto a disporre d’ufficio.