Approfondimenti

Indice:
1. Premessa
4. Sul requisito dell' identità del bene giuridico
5. Conclusione: L'adesione al primo orientamento.
1. Premessa
E' noto che l'art. 12 T.U. imm. contiene, in esordio, tanto nel comma 1 che nel comma 3 (fattispecie, quest'ultima, che riveste, alla pari di quelle delineate dai successivi commi 3-bis e 3-ter, mera natura circostanziale: Sez. U, n. 40982 del 21/06/2018, P., Rv. 273937-01), una clausola di riserva, rappresentata dall'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato", idonea a riflettere il principio di assorbimento (o consunzione) di fattispecie incriminatrici concorrenti.
2. Il primo orientamento
Secondo un primo orientamento, fatto proprio da Sez. 5, n. 20740 del 25/03/2010, Ikponwmasa, Rv. 247658-01, la clausola di riserva sopra richiamata opera indipendentemente dal principio di specialità, e di conseguenza dal raffronto tra norme, nonché tra interessi tutelati, escludendo la punibilità della condotta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ogniqualvolta la stessa si traduca "in fattore costitutivo di attuazione di una più grave violazione".
Tanto si ricaverebbe dal testuale richiamo al "fatto", anziché alla "disposizione di legge" (art. 15 c.p.), il quale attesterebbe il carattere sussidiario, e di chiusura, della previsione.
Qualora, dunque, l'agevolazione all'ingresso illegale in Italia di uno straniero costituisca, al contempo, un mezzo per realizzare la tratta del medesimo, si verificherebbe assorbimento della prima condotta nella seconda, più gravemente sanzionata.
3. Il secondo orientamento
Tale approdo ermeneutico è smentito da Sez. 3, n. 50561 del 08/10/2015, G., Rv. 265647-01. Secondo tale arresto, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12 T.U. imm., non è assorbito dai più gravi delitti di tratta di persone, o di riduzione in schiavitù, essendo diverso il bene giuridico tutelato dalle rispettive norme incriminatrici; la prima essendo a presidio dell'ordine pubblico e della correlata esigenza di controllo dei flussi migratori, le altre della libertà e della dignità della persona. La pronuncia di legittimità afferma espressamente che, in tema di regolamentazione penale del fenomeno migratorio, "l'inciso "salvo che il fatto costituisca più grave reato" (posto in incipit del menzionato art. 12, commi 1 e 3) presuppone, affinché il meccanismo dell'assorbimento sia operativo, che il reato più grave sia posto a tutela del medesimo interesse giuridico tutelato".
Tale ultima affermazione è replicata, quanto ai rapporti le previsioni dell'art. 12 T.U. imm. e il più grave reato di falso, da Sez. 5, n. 6250 del 21/01/2004, Vasapollo, Rv. 228087-01.
4. Sul requisito dell' identità del bene giuridico
Sul requisito della necessaria identità di bene giuridico leso, onde discernere il concorso reale o apparente di norme incriminatrici, una delle quali contenente la clausola di eccettuazione della sua applicazione a cospetto di fatti altresì riconducibili a fattispecie più severamente sanzionate, si registrano anche fuori dello stretto rapporto tra i delitti di tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - orientamenti non univoci in seno alla giurisprudenza di questa Corte.
In base alla ratio decidendi della mancata comunanza di bene giuridico tutelato, e nonostante la presenza nelle previsioni incriminatrici meno gravi di clausole di riserva corrispondenti a quella odierna, Sez. 2, n. 25363 del 15/05/2015, Belleri, Rv. 265045-01, esclude il fenomeno dell'assorbimento tra il reato di ricettazione e quello di interferenze illecite nella vita privata di cui all'art. 615-bis c.p., comma 2; Sez. 5, n. 30455 del 02/05/2019, D., Rv. 276347-01, ammette il concorso tra il delitto di trattamento illecito di dati personali (art. 167, comma 1, T.U. privacy) e quello di diffamazione; Sez. 5, n. 12062 del 05/02/2021, Di Calogero, Rv. 280758-02, ammette il concorso tra il medesimo reato di illecito trattamento e quello di sostituzione di persona, e Sez.2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv. 256876- 01, tra il primo reato e la ricettazione.
Invece si pronunciano per l'assorbimento del reato di favoreggiamento dell'immigrazione illegale in quello, più gravemente sanzionato, di sfruttamento della prostituzione dell'immigrato clandestinamente presente sul territorio nazionale, stante la presenza nel primo della clausola di riserva e nonostante la diversità di bene giuridico tutelato, Sez. 3, n. 35716 del 05/05/2011, C., Rv. 251231-01, nonché Sez. 3, n. 41404 del 07/07/2011, Y., Rv. 25129-01, e Sez. 3, n. 46223 del 02/10/2013, Maloku, Rv. 257858-01.
In tema di abuso di ufficio (fattispecie incriminatrice in cui compare, nell'incipit, la medesima clausola di riserva "salvo che il fatto non costituisca un più grave reato"), si riproducono, quanto al concorso con i reati di falso, le medesime oscillazioni. Secondo Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, deo. 2014, Cuppari, Rv. 258205-01, sussiste il concorso materiale, e non si verifica assorbimento, tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, in quanto essi offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (in termini, Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani, Rv. 215587-01; Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci, Rv. 213777-01).
La perentorietà di tale assunto è smentita da Sez. 6, n. 13849 del 28/02/2017, Trombatore, Rv. 269482-01, a mente della quale "non sussiste il concorso formale tra il delitto di abuso d'ufficio e quello, più grave, di falso materiale in atto pubblico, quando la condotta addebitata all'imputato si esaurisca nella mera commissione della falsità, stante la clausola di riserva di cui all'art. 323 c.p., preordinata ad evitare la doppia incriminazione, la quale, con riguardo ad un unico fatto, impone di applicare esclusivamente la sanzione prevista per la fattispecie più grave, ancorché quest'ultima abbia ad oggetto la tutela di un bene giuridico diverso da quello tutelato dalla disposizione con pena meno severa" (a quest'orientamento sostanzialmente si ispirano Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254304-01; Sez. 6, n. 42577 del 22/09/2009, Fanuli, Rv. 244944-01; Sez. 5, n. 45225 del 09/11/2005, Bernardi, Rv. 232724-01; Sez. 5, n. 27778 del 19/05/2004, Piccirillo, Rv. 228681-01; Sez. 5, n. 12226 del 21/10/1998, D'Asta, Rv. 21:L928-01). Coerenti con tale ultimo indirizzo appaiono, da ultimo, Sez. 6, n. 3515 del 18/12/2019, dep. 2020, Pinto Vraca, Rv. 278324-01, e Sez. 5, n. 45992 del 07/07/2017, Jelen, Rv. 27107301, che ammettono, in tema, il concorso materiale nel caso in cui la condotta di abuso non si esaurisca nella falsificazione, e la falsità in atti sia strumentale alla realizzazione del reato di cui all'art. 323 c.p., costituendo, in tale ambito, parte soltanto di più ampia condotta penalmente rilevante.
5. Conclusione: L'adesione al primo orientamento.
La Corte aderisce al primo degli orientamenti sopra enunciati, il quale conduce ad escludere il concorso tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e quello di tratta, e ad affermare l'assorbimento del primo nel se