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Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penale


Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penale

Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale.

Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia.

Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità.

L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in materia ed ha pubblicato diversi articoli, podcast e note a sentenza.



 

In questo articolo analizziamo l'elemento oggettivo e soggettivo del reato di furto in abitazione previsto dall'art. 624 bis del codice penale, riportando le principali pronunce ed orientamenti della Suprema Corte di Cassazione.


Art. 624 bis c.p. - Furto in abitazione

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.
La pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.
Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti

Procedibilità: il reato di furto in abitazione è procedibile d'ufficio

Competenza: per il reato di furto in abitazione è competente il Tribunale in composizione monocratica

Arresto: per il reato di furto in abitazione l'arresto è obbligatorio (salvo che ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4)

Fermo: per il reato di furto in abitazione è consentito il fermo nell'ipotesi di cui al comma 3

Custodia cautelare in carcere: per il reato di furto in abitazione è consentita la misura cautelare in carcere

Prescrizione: il reato di furto in abitazione si prescrive in sette anni (nell'ipotesi prevista dal primo comma) ed in dieci anni (nell'ipotesi prevista dal terzo comma)


Indice:

1. Che cos'è e come è punito il furto in abitazione?



1. Che cos'è e come è punito il furto in abitazione?

Il furto in abitazione è un reato previsto dall'art. 624 bis c.p. che punisce chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, introducendosi in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa.

Il furto in abitazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.


2. Quando si configura il reato di furto in abitazione?

In linea generale, va osservato che il Supremo collegio di nomofilachia, nel comporre un contrasto giurisprudenziale sul discrimine tra le fattispecie di cui agli artt. 624 e 624 bis c.p., ha optato per una interpretazione assai rigorosa della nozione di privata dimora, constatandone una dilatazione ermeneutica da parte della giurisprudenza di legittimità, a tratti stridente con il principio di maggior offensività che deve orientare il giudice nel valutare le connotazioni di maggior severità sanzionatoria rispetto all'ipotesi di furto "base".

Pertanto, ai fini della configurabilità del più grave reato previsto dall'art. 624 bis c.p., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/3/2017, D'Amico, Rv. 270076).

Alla stregua di tale rigorosa lettura, si è escluso che nella nozione rientrino, per esempio, i luoghi di lavoro, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa, mentre vi rientrano quelli adibiti "in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)", nonché i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le caratteristiche dell'abitazione.

Sono stati, così, evidenziati tre elementi necessari ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato in esame:

a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;

b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità;

c) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare (in motivazione Sez. U, D'Amico cit.).

La giurisprudenza successiva, in maniera del tutto coerente con tali enunciati, ne ha calibrato la portata, riconoscendo, per esempio, l'irrilevanza del fatto che l'abitazione sia disabitata o affidata a una impresa edile per la ristrutturazione, poiché ciò non muta la natura del luogo che non può considerarsi per ciò solo aperto al pubblico e accessibile a terzi (sez. 2, n. 39098 del 11/7/2017, Peverello, in un caso in cui si è ritenuta correttamente riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3-bis, in relazione all'art. 624 bis, anche nel caso in cui l'agente si introduca in una abitazione - quand'anche non utilizzata dai titolari - in cui siano in corso lavori di ristrutturazione; ma anche sez. 5, n. 36222 del 7/7/2022, Casagrande).

Allo stesso modo, si è ritenuto integrare la nozione di privata dimora, secondo le indicazioni delle Sezioni Unite cit., l'immobile che, seppur non abitato e in cattivo stato di manutenzione, tuttavia non sia abbandonato, ciò affermandosi soprattutto alla luce del carattere di stabilità del rapporto che leghi il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto e del fatto che la dimora abbia una concreta connotazione che la riconduca alla personalità del titolare (sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073).

In tali casi, infatti, è indubbio l'interesse al legame stabile del titolare con l'abitazione, benché apparentemente abbandonata, e la rivendicazione del corrispondente, tradizionale elemento di fattispecie costituito dallo ius excludendi alios, dimostrato, nella specie, proprio dalla rivendicazione del bene sottratto, custodito in quello stesso luogo.

Le Sezioni Unite con la sentenza invocata dal ricorrente hanno espressamente escluso che al fine di distinguere il furto in abitazione da quello ex art. 624 c.p. possano assumere rilievo l'orario, notturno o diurno, o la presenza o meno di persone all'interno del luogo in cui il delitto è stato commesso (vedi p. 2.2. del "considerato in diritto" di Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 270076 secondo la quale una diversa interpretazione dell'art. 624-bis c.p. non può essere condivisa, in quanto si farebbe dipendere l'applicazione di un trattamento sanzionatorio più grave da elementi estranei alla fattispecie e, per di più, vaghi, incerti ed accidentali, legati al carattere temporale o all'effettivo esercizio dell'attività ivi svolta).

Riportiamo di seguito alcune pronunce della Suprema Corte:


Cassazione penale , sez. IV , 11/01/2023 , n. 3716

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che sussista, tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna dell'imputato che, incaricato della ristrutturazione di un immobile, s'era impossessato di una caldaia posta al suo interno).


Cassazione penale , sez. V , 06/02/2020 , n. 11744

Non integra il delitto previsto dall' art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno della segreteria di un circolo sportivo, trattandosi di un luogo destinato ad attività, quali il pagamento delle quote sociali e l'adesione a manifestazioni da parte dei soci iscritti, non riconducibili a comportamenti inerenti alla vita privata.


Cassazione penale , sez. V , 16/12/2019 , n. 8421

Integra il reato previsto dall' art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa dei portoni posti all'ingresso di un edificio condominiale, poiché trattasi di beni pertinenziali a servizio e protezione delle private dimore in esso ubicate e posti in un luogo di appartenenza di queste ultime, sicchè rientrano pienamente nella tutela apprestata dalla norma.


Cassazione penale , sez. IV , 04/12/2019 , n. 5789

Integra il reato previsto dall' art. 624-bis c.p. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare.


Cassazione penale , sez. V , 13/01/2021 , n. 7246

In tema di patteggiamento, è ammissibile, versandosi in ipotesi di pena illegale, il ricorso per cassazione del pubblico ministero con cui si deduca il mancato rispetto del criterio di calcolo della pena previsto dall' art. 624-bis, comma 4, c.p. per non aver sottratto le circostanze aggravanti privilegiate di cui all' art. 625 c.p. al giudizio di comparazione con le attenuanti generiche. (In motivazione la Corte ha precisato che, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p. , sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti - nella specie, la recidiva - non privilegiate).


Cassazione penale , sez. V , 01/04/2019 , n. 19982

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione è necessario che sussista un nesso finalistico - e non un mero collegamento occasionale - fra l'ingresso nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile, in quanto il testo dell' art. 624-bis c.p. , come novellato dall' art. 2, comma 2, l. 26 marzo 2001, n. 128 , ha ampliato l'area della punibilità in riferimento ai luoghi di commissione del reato, ma non ha innovato il profilo della strumentalità dell'introduzione nell'edificio, quale mezzo al fine di commettere il reato, già preteso dal previgente art. 625, comma 1, n. 1, c.p. (Fattispecie relativa al furto di due telefoni cellulari, in cui la Corte ha confermato la condanna riqualificando il fatto ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 c.p. sul presupposto che l'imputato, in quanto fratellastro della persona offesa, aveva libero accesso all'abitazione di questa e dei suoi genitori).


Cassazione penale , sez. IV , 28/03/2019 , n. 18792

Ai fini della configurabilità del reato di furto in abitazione, è necessario che tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento della cosa mobile sussista un nesso finalistico e non meramente occasionale o integrato dallo sfruttamento di un'occasione propizia. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza di condanna degli imputati che, introdottisi in una abitazione temporaneamente disabitata per trovarvi ricovero, si erano impossessati di un borsone).


Cassazione penale , sez. IV , 20/12/2018 , n. 3450

Non integra il reato di furto in abitazione la condotta di colui che si impossessi di beni mobili dopo essersi introdotto nell'abitazione del soggetto passivo con il suo consenso. (Fattispecie in cui l'imputato aveva avuto accesso all'abitazione in quanto ospite del proprietario).


Cassazione penale , sez. V , 21/06/2018 , n. 34475 Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis cod. pen. , rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata - compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale - e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.(Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 624-bis cod. pen. del furto commesso di notte all'interno di uno studio legale, ricorrendo i presupposti dello ius excludendi alios, dell'accesso non indiscriminato al pubblico e della presenza costante di persone, anche eventualmente in orario notturno, essendo il titolare libero di accedervi in qualunque momento della giornata).


Cassazione penale , sez. II , 30/05/2019 , n. 29641

In tema di concorso di persone nel reato, risponde ex art. 110 cod. pen. , a titolo di dolo indiretto (indeterminato, alternativo o eventuale), il soggetto che abbia indicato al correo l'abitazione da depredare e fornito, anche durante la fase esecutiva, informazioni specifiche circa l'ubicazione di oggetti di valore atteso che, trattandosi di luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, deve ritenersi insita nella originaria programmazione criminale l'accettazione del rischio di trasformazione del reato inizialmente pianificato in quello più grave realizzato.


Cassazione penale , sez. V , 04/05/2018 , n. 35788

Integra il delitto di cui all' art. 624-bis cod. pen. il furto commesso all'interno di un locale adibito a spogliatoio di uno stand fieristico.


Cassazione penale , sez. V , 27/03/2018 , n. 35764

Integra il reato previsto dall' art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di un ciclomotore introducendosi nel locale adibito al suo deposito, in quanto detto luogo, benchè disabitato, costituisce pertinenza di una privata dimora.


Cassazione penale , sez. V , 19/10/2017 , n. 51113

Non è configurabile il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. qualora il furto sia commesso nel corridoio di un istituto scolastico, trattandosi di luogo non riconducibile alla nozione di privata dimora, nell'ambito della quale rientrano esclusivamente i luoghi non aperti al pubblico, né accessibili a terzi senza il consenso del titolare e nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata.


Cassazione penale , sez. V , 12/05/2017 , n. 43958

La fattispecie incriminatrice di furto in abitazione (art. 624-bis cod. pen.) rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell'istituto della sospensione del processo per messa alla prova, applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta.


Cassazione penale , sez. IV , 26/01/2016 , n. 12256

In tema di furto in abitazione, la nozione di privata dimora comprende qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ivi compresa l'attività lavorativa, purché nel luogo e al momento della commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle predette attività (Nella fattispecie la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. commesso in orario notturno all'interno di un capannone industriale senza alcun accertamento sulla natura dell'attività che si svolgeva al suo interno e sulla concreta possibilità che vi si trattenesse qualcuno anche in quell'orario, avuto riguardo alla frequenza e agli orari di presenza dei dipendenti e di altri soggetti).


Cassazione penale , sez. V , 24/11/2015 , n. 6210

Integra il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. la condotta di colui che, per commettere il furto, si introduca all'interno di un bar tabaccheria, in quanto la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione e comprende anche i luoghi nei quali la persona compia, ancorché in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.



3. La nozione di privata dimora nel furto in abitazione

Cassazione penale , sez. V , 19/12/2022 , n. 5755

In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i locali destinati ad asilo nido, trattandosi di luoghi stabilmente caratterizzati da particolare riservatezza e accessibili solo previo consenso del gestore, in quanto funzionali alla cura e all'educazione dei minori di tenera età.


Cassazione penale , sez. IV , 23/06/2022 , n. 27678

Ai fini della configurabilità del reato previsto all' art. 624-bis c.p. , integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato.(Fattispecie di immobile oggetto di compravendita di poco anteriore al fatto contenente beni riconducibili al precedente proprietario).


Cassazione penale , sez. V , 10/06/2022 , n. 35677

In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato. (In applicazione del principio, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto in relazione a un furto commesso all'interno di un motopeschereccio dotato di cabine e di bagni).


Cassazione penale , sez. IV , 21/09/2021 , n. 37795

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis c.p. , rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall' art. 624-bis c.p. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).

Cassazione penale , sez. V , 06/04/2021 , n. 19366

In tema di furto, la sala d'attesa di uno studio medico non costituisce luogo di privata dimora, perché ordinariamente destinata ad accogliere una pluralità indeterminata di persone e non allo svolgimento, in maniera non occasionale, di attività della vita privata.

Cassazione penale , sez. IV , 21/01/2020 , n. 13492

In tema di furto in abitazione, la sagrestia, in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari a quelle di culto, servente non solo l'edificio sacro ma altresì la casa canonica, deve ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, essendone l'ingresso di terze persone selezionato ad iniziativa di chi ne abbia la disponibilità.


Cassazione penale , sez. IV , 24/10/2019 , n. 48767

Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 624-bis c.p. , la nozione di privata dimora è più ampia di quella di abitazione, riferendosi al luogo in cui la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, e che può essere costituito anche da un bene mobile, quale la cabina di un camion, adibita a camera da letto.

Cassazione penale , sez. IV , 18/12/2018 , n. 1782

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis c.p. , integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato.


Cassazione penale , sez. V , 31/10/2018 , n. 1278

Integra il reato previsto dall' art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di una bicicletta introducendosi nell'androne di un edificio destinato ad abitazioni, in quanto detto luogo costituisce pertinenza di privata dimora.


Cassazione penale , sez. V , 11/10/2018 , n. 53200

Non costituisce luogo di privata dimora la stanza di degenza di un ospedale, con la conseguenza che il furto di un oggetto in danno di un paziente ivi ricoverato integra la fattispecie di cui all' art. 624 c.p. e non quella di cui all' art. 624-bis c.p.


Cassazione penale , sez. V , 24/09/2018 , n. 2670

Ai fini della configurabilità del reato di cui all' art. 624-bis c.p. , il camper costituisce luogo di privata dimora quando ne sia in concreto accertata la destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione. (Fattispecie in tema di furto commesso di notte in un camper che stazionava in un'area di parcheggio, mentre la vittima dormiva).


Cassazione penale , sez. IV , 20/06/2018 , n. 32245

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall' art. 624-bis c.p. , rientrano nella nozione di “privata dimora” i luoghi che hanno le caratteristiche proprie dell'abitazione o nei quali si svolgono atti della vita privata in modo riservato e con preclusione dell'accesso a terzi, non essendo sufficiente che si tratti soltanto di luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata che aveva ravvisato il reato di cui all' art. 624-bis c.p. in relazione ad un furto commesso in un circolo sportivo).


Cassazione penale , sez. un. , 23/03/2017 , n. 31345

Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. (Nella specie la Corte ha escluso l'ipotesi prevista dall'art. 624 bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di un ristorante in orario di chiusura).


Cassazione penale , sez. V , 20/10/2016 , n. 55040

In tema di furto, la nozione di privata dimora comprende qualsiasi luogo nel quale le persone svolgono, ordinariamente, atti della vita privata, e non qualsiasi luogo interessato, anche lontanamente nel tempo, dalla presenza umana. (Nella fattispecie, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il delitto di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. nel fatto commesso in un ex salumificio abbandonato). Cassazione penale , sez. V , 19/02/2016 , n. 38236

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. il camper costituisce un luogo di privata dimora solo se in concreto venga accertata la sua effettiva destinazione all'espletamento di attività tipiche della vita privata, diverse dal mero utilizzo come mezzo di locomozione.


4. Attenuanti ed aggravanti del furto in abitazione

Cassazione penale , sez. V , 26/02/2020 , n. 19083

In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p. , sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate.


Cassazione penale , sez. V , 29/11/2022 , n. 47144

In tema di tentato furto, la valutazione del danno patrimoniale, ai fini dell'applicazione dell'attenuante di cui all' art. 62, comma 1, n. 4, c.p. , deve essere fatta attraverso una prognosi postuma ex ante , alla luce delle modalità della condotta e di ogni altra ulteriore acquisizione probatoria, verificando il valore della cosa che avrebbe formato oggetto della sottrazione se l'evento si fosse verificato.


Cassazione penale , sez. V , 27/10/2022 , n. 46069

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall' art. 625-bis c.p. , il giudice deve apprezzare l'utilità e la concretezza del contributo collaborativo fornito dal colpevole per individuare i complici del reato di furto, senza che la concessione della diminuente possa essere condizionata dall'esito del giudizio a carico di questi. (In applicazione del principio, la Corte ha censurato la decisione che aveva negato la concessione all'imputato di detta circostanza, a fronte della chiamata in correità del complice, a carico del quale era stata elevata l'imputazione, ma che, in assenza di riscontri ex art. 192 c.p.p. , era stato mandato assolto dall'accusa di furto).


Cassazione penale , sez. V , 26/02/2020 , n. 19083

In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti soggette a giudizio di comparazione concorrano con la circostanza aggravante privilegiata di cui agli artt. 624-bis, comma 3, e 625 c.p. , sulla pena determinata in ragione dell'aumento applicato per questa, sottratta al giudizio di comparazione, deve essere calcolata la diminuzione per le eventuali attenuanti riconosciute, ancorché queste siano state separatamente assorbite con giudizio di equivalenza nel bilanciamento con altre aggravanti non privilegiate.


Cassazione penale , sez. V , 17/09/2018 , n. 47519

In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti, soggette a giudizio di comparazione, concorrano con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui agli art. 624-bis , terzo comma e 625 cod. pen. (esclusa dal giudizio di bilanciamento) deve essere previamente effettuato il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. e nel caso in cui risultino prevalenti una o più circostanze ad effetto speciale torna applicabile, anche quanto alla aggravante privilegiata di cui agli art. 624-bis , terzo comma e 625 cod. pen. , il regime del cumulo giuridico di cui all' art. 63, quarto comma, cod. pen.


Cassazione penale , sez. IV , 07/12/2016 , n. 55227

Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625 , comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione).


Cassazione penale , sez. V , 21/12/2015 , n. 10440

Il furto commesso in orario notturno all'interno di una struttura commerciale o aperta al pubblico integra la fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen. a condizione che il luogo presenti locali o strutture funzionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro che, in via continuativa o contingente, vi si trattengono e che sia accertata la presenza di persone intente all'attività lavorativa durante l'orario notturno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva ricondotto all'art. 624 bis cod. pen. il furto commesso di notte in un piccolo esercizio commerciale senza preventivamente verificare se all'interno vi fossero locali destinati allo svolgimento di attività privata).


5. Elemento psicologico del furto in abitazione

Cassazione penale , sez. V , 23/03/2022 , n. 15639

In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'interno della quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dal proprietario).


Cassazione penale , sez. IV , 06/10/2021 , n. 4144

In tema di furto, il fine di profitto, che integra il dolo specifico del reato, non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un'utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere, quindi, a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta.


6. I rapporti con gli altri reati

Cassazione penale , sez. V , 22/06/2022 , n. 40307

È configurabile il delitto di furto aggravato dall'abuso di ospitalità, e non quello di furto in abitazione, nel caso in cui sussiste un nesso meramente occasionale tra l'ingresso nell'abitazione altrui e l'impossessamento della cosa mobile, determinato dallo sfruttamento di un'occasione propizia. (Fattispecie in cui la frequentazione dell'abitazione della persona offesa non era strumentale alla commissione dei furti, ma dovuta alla relazione sentimentale intrattenuta dall'imputato con la figlia della vittima).


Cassazione penale , sez. IV , 01/03/2022 , n. 21846

Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose la condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell'immobile locato anziché esperire l'azione di rilascio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui era stata ritenuta la configurabilità del diverso delitto di furto in abitazione).


Cassazione penale , sez. IV , 21/01/2020 , n. 13492

Il delitto di furto in abitazione avente ad oggetto una carta bancomat concorre con quello di indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, in ragione dell'eterogeneità delle condotte sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo.

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