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Il giudice omette di valutare la rilevanza di una testimonianza: La sentenza va annullata con rinvio

Sentenze

Cassazione penale sez. II, 01/02/2022, (ud. 01/02/2022, dep. 07/02/2022), n.4188

La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che la sentenza emessa dai giudici di merito deve essere annullata con rinvio nel caso di omessa valutazione di una prova testimoniale.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                       SEZIONE SECONDA PENALE                        
              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:              
Dott. DIOTALLEVI Giovanni       -  Presidente   -                    
Dott. MANTOVANO  Alfredo        -  Consigliere  -                    
Dott. BORSELLINO Maria Daniela  -  Consigliere  -                    
Dott. PAZIENZA   Vittorio       -  Consigliere  -                    
Dott. COSCIONI   Giuseppe  -  rel. Consigliere  -                    
ha pronunciato la seguente:                                          
                     SENTENZA                                        sui ricorsi proposti da: 
    S.C., nato a (OMISSIS); 
    O.D., nato a (OMISSIS); 
avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNA; 

Fatto

1. Il difensore di S.C. e O.D. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 9/06/2020, che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui gli imputati erano stati condannati per la ricettazione di una carriola in legno oggetto di furto ai danni di C.F..

1.1 Al riguardo il difensore osserva che la Corte di appello aveva accolto il motivo di appello relativo alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati al maresciallo C. e da questi riferite in dibattimento, ma aveva totalmente omesso di considerare la testimonianza di R.M.R., che aveva dichiarato che la carriola presa dalla S. era quella che lei stessa aveva visto abbandonata in un campo.

Il difensore contesta poi l'elemento psicologico del reato e il fatto che gli imputati non avessero fornito alcuna giustificazione sul possesso della carriola, visto che gli stessi si trovavano in Australia per motivi di lavoro; a dimostrazione della mancanza dell'elemento soggettivo del reato, il difensore osserva che la carriola era stata esposta in giardino, ben visibile a tutti, e che la proprietà confinava con quella di C..

2. Il Procuratore Generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso.

3. Il difensore depositava memoria con la quale insisteva per l'accoglimento dei motivi di ricorso.


Diritto

1. Il ricorso è fondato.

1.1 La Corte di appello, dopo aver correttamente valutato che le dichiarazioni del maresciallo dei carabinieri non potevano essere utilizzate in quanto relative alle dichiarazioni rese dagli imputati e che quindi sussisteva violazione dell'art. 62 c.p.p., ha fondato la sua motivazione soltanto sul fatto che gli imputati erano rimasti assenti nel processo, non fornendo giustificazioni sul possesso da parte loro della carriola oggetto di furto, ritenendo così dimostrato anche l'elemento soggettivo del reato; nessun accenno nella motivazione vi è però alla teste R., menzionata nell'atto di appello come la persona che avrebbe confermato la tesi difensiva secondo la quale la S. avrebbe trovato la carriola in un terreno limitrofo, tesi che potrebbe incidere sulla sussistenza dell'elemento soggettivo.

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto, affinché la Corte di appello possa motivare sulla rilevanza o meno della testimonianza di R.M.R..


PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.


Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2022

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