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Il rinvio richiesto dalla parte civile non sospende la prescrizione.

Sentenze

Cassazione penale , sez. III , 22/10/2021 , n. 45126

Con la sentenza in argomento, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito, limitandosi soltanto a nulla opporre alla richiesta di differimento.


Fatto

1. Con sentenza in data 21.12.2020 della Corte di Appello di Napoli ha confermato la penale responsabilità di C.R. per il reato di violazione di sigilli di cui al capo e) dell'imputazione, riducendo la pena inflittale dal Tribunale della stessa città all'esito del primo grado di giudizio ad un anno di reclusione ed Euro 300 di multa stante la declaratoria di improcedibilità per il reato di cui al capo d) in quanto estintosi per prescrizione.

2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 157 e 159 c.p., e D.L. n. 18 del 2020, art. 83, il mancato accertamento della prescrizione compiutasi anche per il reato sub e) in data antecedente alla pronuncia della Corte di appello, ovverosia il 25.10.2020. Contesta il calcolo sviluppato dai giudici del gravame rilevando come nessuna sospensione potesse conseguire al rinvio di 3 mesi e 3 giorni dal 19.10.2017 al 22.2.2018 in quanto richiesto dalla parte civile senza che ad esso si fosse associata la difesa e come nessun rinvio del procedimento di secondo grado vi fosse stato dal 17 al 30 giugno 2020 risalendo il decreto di citazione innanzi al giudice di appello al 13.10.2020 con udienza fissata al 9.11.2020.


Diritto

Il ricorso deve ritenersi fondato.

Risulta dai verbali del procedimento svoltosi innanzi al giudice di primo grado, cui questa Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della dispiegata eccezione, che all'udienza del 22.2.2018 il difensore della parte civile, avv. Loredana Di Spirito, ivi presente in sostituzione dell'avv. Piccirillo ha chiesto breve rinvio, accordatole dal Tribunale senza che nulla sia stato dichiarato dal difensore dell'imputato.

Ciò detto, al fine di valutare se il suddetto rinvio vada computato nel calcolo relativo alla prescrizione del reato sub judice, va premesso che la ratio sottesa alla sospensione dei termini di prescrizione derivante dalla richiesta di rinvio di udienza promanante dalle parti è strettamente correlata all'esistenza di un legittimo impedimento preclusivo all'esercizio del diritto di difesa, spettante esclusivamente all'imputato ex art. 420 ter c.p.p.. Conseguentemente, quali che siano le ragioni sottese alla richiesta di rinvio proveniente dalla parte civile, sia che si tratti di un rinvio per un legittimo impedimento, sia che si tratti di un rinvio di cortesia, alle stesse non possono conseguire gli effetti derivanti dalla richiesta del difensore in presenza di un legittimo impedimento proprio o del suo assistito, a meno che questi non abbia espressamente assentito al rinvio richiesto dalla parte civile, non potendo l'assenso per facta concludentia desumersi dal sol fatto che non si sia opposto al differimento. Se infatti l'art. 159 c.p., comma 1, n. 3, richiede espressamente, affinché operi la sospensione di termini di prescrizione, che la relativa richiesta venga formulata dall'imputato o dal suo difensore, diventa necessario che quest'ultimo in presenza di una richiesta di rinvio dell'udienza avanzata da un'altra parte processuale, vi aderisca espressamente perché soltanto in tal caso può ritenersi equiparabile al rinvio richiesto da altri parti il rinvio chiesto dall'imputato cui consegua una declaratoria dei termini di sospensione della prescrizione.

Pur consapevole del contrasto invalso in seno a questa Corte in subjecta materia, questo Collegio intende ribadire, in adesione all'interpretazione dominante, che il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito in vista della sospensione dei termini di prescrizione (Sez. 3, Sentenza n. 51589 del 28/09/2017 - dep. 13/11/2017, Rv. 271804; Sez. 2 n. 111000 del 14/02/2017, Monni, Rv. 269687; Sez. 1, Sentenza n. 27676 del 17/05/2013 - dep. 24/06/2013, Fiumara, Rv. 256363).

Ne consegue che nel caso in esame, non potendosi computare il rinvio dal 19.10.2017 al 22.2.2018 (3 mesi e 3 giorni) in quanto richiesto dalla parte civile senza alcuna adesione espressa del difensore dell'imputato, il reato, avuto riguardo al termine di sette anni e sei mesi decorrente dal 13.7.2012 e calcolati i termini di sospensione di complessivi nove mesi, si sia prescritto in data 13.10.2020 e dunque anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata, resa in data 21.12.2020.

Si impone, pertanto, in difetto delle condizioni per l'adozione di una formula assolutoria nel merito stante l'assenza di motivi ulteriori di doglianza articolati con il presente ricorso, l'annullamento della decisione in esame senza rinvio per essersi il residuo reato estinto per prescrizione


PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.


Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2021.


Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2021

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